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Document 22020D0554
Decision No 1/2018 of the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products of 12 June 2018 on amending Appendix 6 of Annex 11 to the Agreement [2020/554]
Decisione n. 1/2018 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 12 giugno 2018 relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo [2020/554]
Decisione n. 1/2018 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 12 giugno 2018 relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo [2020/554]
PUB/2020/323
GU L 127 del 22.4.2020, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 127/26 |
DECISIONE n. 1/2018 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI
del 12 giugno 2018
relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo [2020/554]
IL COMITATO MISTO VETERINARIO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), in particolare l’allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
Ai sensi dell’allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo agricolo, il comitato misto veterinario istituito dall’accordo agricolo («comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di svolgere i compiti ivi previsti. L’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11 autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle. |
(3) |
La decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario (2) ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo una prima volta. |
(4) |
La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario (3) ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo. |
(5) |
La Svizzera ha beneficiato per vari periodi successivi della facoltà di derogare all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant’anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. La Svizzera dispone inoltre di un programma di individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano state sempre sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile rendere permanente tale deroga. |
(6) |
Per evitare l’interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1o gennaio 2017, |
(7) |
È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’appendice 6, dell’accordo agricolo è così modificato:
1. |
I punti da 4 a 6 del capitolo «Condizioni speciali» dell’allegato 11 sono sostituiti dai seguenti:
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).»" |
2. |
Il punto 7) è soppresso. |
Articolo 2
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell’accordo agricolo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica retroattivamente con effetto dal 1o gennaio 2017.
Fatto a Berna, il 12 giugno 2018
Per l’Unione europea
Il capo delegazione
Koen VAN DYCK
Per la Confederazione svizzera
Il capo delegazione
Hans WYSS
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(2) Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).
(3) Decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 17 dicembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 128).