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Document 22020D0554

Decisione n. 1/2018 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 12 giugno 2018 relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo [2020/554]

PUB/2020/323

GU L 127 del 22.4.2020, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/554/oj

22.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 127/26


DECISIONE n. 1/2018 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 12 giugno 2018

relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo [2020/554]

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), in particolare l’allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo agricolo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

Ai sensi dell’allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo agricolo, il comitato misto veterinario istituito dall’accordo agricolo («comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di svolgere i compiti ivi previsti. L’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11 autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, in particolare per adeguarle e aggiornarle.

(3)

La decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario (2) ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo una prima volta.

(4)

La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario (3) ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo.

(5)

La Svizzera ha beneficiato per vari periodi successivi della facoltà di derogare all’esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Da più di cinquant’anni non è stato rilevato in Svizzera alcun caso di Trichine. La Svizzera dispone inoltre di un programma di individuazione funzionante e si impegna a far sì che le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano state sempre sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. È pertanto possibile rendere permanente tale deroga.

(6)

Per evitare l’interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1o gennaio 2017,

(7)

È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice 6, dell’accordo agricolo è così modificato:

1.

I punti da 4 a 6 del capitolo «Condizioni speciali» dell’allegato 11 sono sostituiti dai seguenti:

«4)

Le autorità svizzere si impegnano a far sì che le carcasse e le carni di suini domestici immesse sul mercato dell’Unione europea siano sempre sottoposte all’esame per l’individuazione di Trichine.

5)

I metodi di rilevamento descritti all’allegato I, capitoli I e II, del regolamento di esecuzione 2015/1375 della Commissione (*1) sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine.

6)

A norma delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a, e dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l’igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1) e dell’articolo 10, paragrafo 8, dell’Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), le carcasse e le carni di suini domestici destinati all’ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che non sono destinati al mercato dell’Unione europea recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell’allegato 9, ultimo paragrafo, dell’Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l’igiene nella macellazione.

Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell’Unione europea conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 dell’Ordinanza del DFI, del 16 dicembre 2016, sulle derrate alimentari di origine animale.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).»"

2.

Il punto 7) è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell’accordo agricolo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica retroattivamente con effetto dal 1o gennaio 2017.

Fatto a Berna, il 12 giugno 2018

Per l’Unione europea

Il capo delegazione

Koen VAN DYCK

Per la Confederazione svizzera

Il capo delegazione

Hans WYSS


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)  Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).

(3)  Decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 17 dicembre 2015, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 128).


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