EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2176

Regolamento (UE) 2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/77/2019/REV/1

GU L 334 del 27.12.2019, p. 146–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2176/oj

27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 334/146


REGOLAMENTO (UE) 2019/2176 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’8 agosto 2014 sulla finalità e l’organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, hanno esaminato il regolamento (UE) n. 1092/2010 al fine di determinare l’eventuale necessità di rivedere la finalità e l’organizzazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Sono state inoltre riviste le modalità di designazione del presidente del CERS.

(2)

Nell’analisi degli effetti che accompagna la proposta del presente regolamento, la Commissione conclude che, sebbene in generale il CERS sia efficiente, sono necessari alcuni miglioramenti specifici.

(3)

Le recenti modifiche istituzionali connesse all’Unione bancaria, unitamente agli sforzi volti a realizzare un’Unione dei mercati dei capitali, e i mutamenti tecnologici hanno di fatto alterato il contesto operativo del CERS. Il CERS dovrebbe contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria nell’Unione e, in tal modo, a conseguire gli obiettivi del mercato interno. La vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario da parte dell’Unione costituisce parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria. Riconoscendo e affrontando efficacemente i rischi microprudenziali e macroprudenziali, le disposizioni istituzionali possono assicurare che tutte le parti interessate abbiano la fiducia necessaria per intraprendere attività finanziarie, in particolare attività transfrontaliere. Promuovendo l’adozione di provvedimenti tempestivi e coerenti negli Stati membri nei confronti dei rischi sistemici individuati, il CERS dovrebbe contribuire a evitare divergenze di impostazione e a migliorare il funzionamento del mercato interno.

(4)

L’elevato numero di membri del consiglio generale del CERS («consiglio generale») è un importante punto di forza. Tuttavia, i recenti sviluppi nell’architettura della vigilanza finanziaria dell’Unione, e in particolare la creazione di un’Unione bancaria, non trovano riscontro nella composizione del consiglio generale. Per questo motivo è opportuno che il presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e il presidente del comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) diventino membri del consiglio generale privi di diritto di voto. È inoltre opportuno adeguare conformemente il comitato tecnico consultivo del CERS («comitato tecnico consultivo»).

(5)

Il presidente della BCE ha presieduto il CERS sin dalla sua istituzione ad opera del regolamento (UE) n. 1092/2010 fino al 15 dicembre 2015 e, in seguito, ad interim. Durante tale periodo il presidente della BCE ha conferito al CERS autorevolezza e credibilità e ha garantito che questo potesse servirsi e avvalersi efficacemente delle competenze della BCE in materia di stabilità finanziaria. È pertanto opportuno che il presidente della BCE presieda permanentemente il CERS.

(6)

Il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione e contribuisce a prevenire o attenuare i rischi sistemici nell’Unione nel suo complesso o in parti di essa, anche l’individuando e discutendo i rischi per la stabilità finanziaria indipendentemente dalla loro origine. Le condizioni monetarie possono avere effetti sulla stabilità finanziaria e l’esame di tali effetti rientra nel mandato di vigilanza macroprudenziale del CERS, sempre nel pieno rispetto dell’indipendenza delle banche centrali. Il CERS è inoltre responsabile del monitoraggio e della valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi che possono avere effetti su un dato settore o sul sistema finanziario nel suo insieme, compresi i rischi e le vulnerabilità ascrivibili a mutamenti tecnologici o a fattori ambientali o sociali. Il CERS dovrebbe analizzare gli sviluppi anche al di fuori del settore bancario, compresi gli sviluppi che conducono al completamento dell’Unione dei mercati dei capitali.

(7)

Il conseguimento della finalità, degli obiettivi e dei compiti del CERS è responsabilità collettiva dei membri del consiglio generale. Incombe, inoltre, a tutti i membri definire l’agenda e il programma di lavoro del CERS e contribuire attivamente allo svolgimento del suo regolare lavoro, anche sottoponendo argomenti pertinenti all’attenzione degli altri membri del consiglio generale.

(8)

Per rafforzare la visibilità del CERS, il suo presidente dovrebbe avere la possibilità di delegare dei compiti, come quelli relativi alla rappresentanza esterna del CERS, al primo vicepresidente o, in caso di indisponibilità del primo vicepresidente e ove opportuno, al secondo vicepresidente o al capo del segretariato del CERS. Tale delega non dovrebbe estendersi alla partecipazione ad audizioni pubbliche e discussioni a porte chiuse al Parlamento europeo.

(9)

Al fine di fornire flessibilità in relazione alla selezione del membro del consiglio generale con diritti di voto, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere il proprio rappresentante con diritto di voto tra il governatore della banca centrale nazionale e un rappresentante di alto livello di un’autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), qualora questa ricopra il ruolo guida per la stabilità finanziaria nel suo settore di competenza. Tale flessibilità in relazione alla selezione del membro del consiglio generale con diritti di voto non rileva per gli Stati membri in cui la banca centrale nazionale è un’autorità designata conformemente alla direttiva 2013/36/UE o al regolamento (UE) n. 575/2013. Per evitare condizionamenti politici, i membri del consiglio generale non dovrebbero svolgere funzioni nel governo centrale di uno Stato membro.

(10)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010, fino ad oggi il primo vicepresidente del CERS è stato eletto da e tra i membri del consiglio generale della BCE, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza equilibrata tra gli Stati membri in generale e tra quelli la cui moneta è l’euro e quelli la cui moneta non è l’euro. A seguito della creazione dell’Unione bancaria è opportuno sostituire il riferimento agli Stati membri la cui moneta è l’euro e quelli la cui moneta non è l’euro con un riferimento agli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (8) e quelli che sono Stati membri non partecipanti. Il primo vicepresidente dovrebbe essere eletto da e tra i membri nazionali del consiglio generale con diritto di voto, rispecchiando la maggiore flessibilità per quanto concerne la composizione del consiglio generale.

(11)

Il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (9) prevede che il capo del segretariato del CERS sia nominato dalla BCE in consultazione con il consiglio generale. Per elevare il profilo del capo del segretariato del CERS, il consiglio generale dovrebbe valutare, tramite procedura aperta e trasparente, se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato del CERS siano in possesso delle qualità e dell’esperienza necessarie alla gestione del segretariato del CERS. La BCE dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di aprire sistematicamente la procedura a candidati esterni. Il consiglio generale dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla procedura di valutazione. È inoltre opportuno chiarire i compiti del capo del segretariato del CERS.

(12)

Poiché il regolamento (UE) n. 1092/2010 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), occorre modificare l’articolo 9, paragrafo 5, di tale regolamento.

(13)

Al fine di ridurre i costi e aumentare l’efficienza procedurale, il numero di rappresentanti della Commissione nel comitato tecnico consultivo dovrebbe essere ridotto dagli attuali due a uno.

(14)

La BCE dovrebbe essere inclusa tra i possibili destinatari delle segnalazioni e delle raccomandazioni del CERS per quanto riguarda i compiti ad essa attribuiti in conformità dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013. Dovrebbero altresì essere inclusi tra i possibili destinatari le autorità di risoluzione designate dagli Stati membri a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e il Comitato di risoluzione unico.

Il regolamento (UE) n. 1092/2010 prevede che le segnalazioni e raccomandazioni siano trasmesse al Consiglio e alla Commissione e, se indirizzate a una o più autorità nazionali di vigilanza, all’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) (in prosieguo collettivamente: «AEV»). Per rafforzare il controllo democratico e la trasparenza, tutte le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS dovrebbero inoltre essere trasmesse al Parlamento europeo e alle AEV. Ove opportuno, il consiglio generale dovrebbe esigere che sia concluso un accordo al fine di garantire la riservatezza in caso di trasmissione di segnalazioni e raccomandazioni riservate o non pubbliche.

(15)

I membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell’attuazione della politica macroprudenziale dovrebbero poter utilizzare le informazioni che ricevono dal CERS nell’adempimento dei loro doveri e in relazione ai compiti del CERS, anche per l’esercizio dei loro compiti ufficiali.

(16)

Il CERS dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità o gli organismi nazionali responsabili della stabilità del sistema finanziario e gli organismi dell’Unione in relazione a misure intese a far fronte al rischio sistemico in tutto il sistema finanziario dell’Unione.

(17)

Per assicurare la qualità e la pertinenza dei pareri, delle raccomandazioni, delle segnalazioni e delle decisioni del CERS, ci si aspetta che il comitato tecnico consultivo e il comitato scientifico consultivo consultino, ove opportuno, i portatori di interessi in una fase precoce e in modo aperto e trasparente, nonché nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate.

(18)

Nel riesaminare la finalità e l’organizzazione del CERS, la Commissione dovrebbe in particolare prendere in considerazione la possibilità di modelli istituzionali alternativi. Dovrebbe altresì valutare se nell’organizzazione del CERS permanga un adeguato equilibrio tra gli Stati membri che sono Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (UE) n. 1024/2013 e quelli che non lo sono.

(19)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1092/2010,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1092/2010 è così modificato:

1)

all’articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“rischio sistemico” un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per l’economia reale dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri e per il funzionamento del mercato interno. Tutti i tipi di intermediari, mercati e infrastrutture finanziari sono potenzialmente importanti in certa misura per il sistema.»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Se consultato in merito alla nomina del capo del segretariato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (*1), il consiglio generale, a seguito di una procedura aperta e trasparente, valuta se i candidati preselezionati per il posto di capo del segretariato possiedano le qualità, l’imparzialità e l’esperienza necessarie alla gestione del segretariato. Il consiglio generale informa il Parlamento europeo e il Consiglio in modo sufficientemente dettagliato in merito alla procedura di valutazione e consultazione.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).»;"

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Quando impartiscono direttive al capo del segretariato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010, il presidente e il comitato direttivo possono occuparsi dei seguenti aspetti:

a)

gestione quotidiana del segretariato;

b)

questioni amministrative e di bilancio relative al segretariato;

c)

coordinamento e preparazione del lavoro e processo decisionale del consiglio generale;

d)

preparazione della proposta di programma annuale del CERS e relativa attuazione;

e)

preparazione della relazione annuale sulle attività del CERS e rendicontazione al consiglio generale sull’attuazione del programma annuale.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il CERS è presieduto dal presidente della BCE.

2.   Il primo vicepresidente è eletto da e tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto per un mandato di cinque anni, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*2) e quelli che non lo sono. Il suo mandato è rinnovabile una volta.

(*2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;"

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il presidente rappresenta il CERS all’esterno. Il presidente può delegare compiti, come quelli relativi alla rappresentanza esterna del CERS, compresa la presentazione del programma di lavoro, al primo vicepresidente o, in caso di indisponibilità del primo vicepresidente e ove opportuno, al secondo vicepresidente o al capo del segretariato. Non possono essere delegati i compiti relativi agli obblighi di rendicontazione e di presentare relazioni del CERS di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5.»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i governatori delle banche centrali nazionali. Gli Stati membri in cui la banca centrale nazionale non è un’autorità designata conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e in cui tale autorità designata ricopre il ruolo guida per la stabilità finanziaria nel suo settore di competenza possono nominare in alternativa un rappresentante di alto livello di un’autorità designata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o al regolamento (UE) n. 575/2013.

(*3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;"

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

un rappresentante della Commissione;»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

subordinatamente alla decisione di ciascuno Stato membro in conformità del paragrafo 1, lettera b), e conformemente al paragrafo 3, un rappresentante di alto livello per Stato membro proveniente dalle autorità nazionali di vigilanza, da un’autorità nazionale incaricata dell’attuazione della politica macroprudenziale o dalla banca centrale nazionale, salvo qualora il governatore della banca centrale nazionale non sia il membro del consiglio generale avente diritto di voto di cui al paragrafo 1, lettera b), nel qual caso il membro del consiglio generale privo di diritto di voto è un rappresentante di alto livello della banca centrale nazionale;»;

iii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

il presidente del consiglio di vigilanza della BCE;

d)

il presidente del Comitato di risoluzione unico istituito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*5)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;"

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I rispettivi rappresentanti di alto livello di cui al paragrafo 2, lettera a), partecipano a turno a seconda della questione discussa, a meno che le autorità nazionali di un particolare Stato membro non abbiano concordato un rappresentante comune.»;

5)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa al CERS, i membri del CERS eseguono i loro compiti con imparzialità e unicamente nell’interesse dell’Unione nel suo complesso. Essi non chiedono né accettano istruzioni da governi, istituzioni dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   I membri del consiglio generale con o senza diritto di voto non possono svolgere funzioni nel governo centrale di uno Stato membro.»;

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il presente paragrafo non pregiudica le discussioni orali riservate tenute in conformità dell’articolo 19, paragrafo 5.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   I membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell’attuazione della politica macroprudenziale possono fornire, in qualità di membri del CERS, alle autorità nazionali o agli organismi responsabili della stabilità del sistema finanziario conformemente al diritto dell’Unione o a disposizioni nazionali informazioni relative all’assolvimento dei compiti affidati al CERS che sono necessarie per l’esercizio dei compiti ufficiali di tali autorità od organismi, purché siano stabilite garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto del pertinente diritto dell’Unione e delle pertinenti disposizioni nazionali.

ter.   Se le informazioni provengono da autorità diverse da quelle di cui al paragrafo 2 bis, i membri del CERS provenienti dalle banche centrali nazionali, dalle autorità nazionali di vigilanza e dalle autorità nazionali incaricate dell’attuazione della politica macroprudenziale utilizzano dette informazioni per l’esercizio dei loro compiti ufficiali solo con l’accordo esplicito di tali autorità.»;

7)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ove opportuno, possono essere invitati ad assistere alle riunioni del consiglio generale i rappresentanti di alto livello di organizzazioni finanziarie internazionali che svolgono attività direttamente collegate ai compiti del CERS previsti all’articolo 3, paragrafo 2, o il presidente del Parlamento europeo o un rappresentante del Parlamento europeo per le questioni legate al diritto dell’Unione nell’ambito della politica macroprudenziale.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La partecipazione ai lavori del CERS può essere aperta ai rappresentanti di alto livello delle pertinenti autorità dei paesi terzi quando ciò sia rilevante per l’Unione. Possono essere adottate dal CERS modalità che precisano in particolare la natura, l’ambito di applicazione e gli aspetti procedurali della partecipazione dei paesi terzi ai lavori del CERS. Tali modalità possono disporre la rappresentanza, su base ad hoc, in veste d’osservatore presso il consiglio generale e dovrebbero soltanto riguardare questioni rilevanti per l’Unione, escluso qualsiasi caso in cui possa essere discussa la situazione dei singoli istituti finanziari o degli Stati membri.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio generale può decidere di rendere pubblico un resoconto delle sue deliberazioni, fatte salve le prescrizioni applicabili in materia di riservatezza e in modo tale da non consentire l’identificazione dei singoli membri del consiglio generale o delle singole istituzioni. Il consiglio generale può altresì decidere di tenere una conferenza stampa al termine delle riunioni.»;

8)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

dal membro del comitato esecutivo della BCE responsabile in materia di stabilità finanziaria e politica macroprudenziale;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

da quattro membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto, tenendo conto della necessità di una rappresentanza equilibrata degli Stati membri tra quelli che sono Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e quelli che non lo sono. Questi sono eletti per un periodo di tre anni da e tra i membri nazionali del consiglio generale aventi diritto di voto;»;

iii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

un rappresentante della Commissione;»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presidente e il primo vicepresidente del CERS organizzano congiuntamente le riunioni del comitato direttivo almeno trimestralmente, prima di ogni seduta del consiglio generale. Il presidente e il primo vicepresidente possono altresì organizzare congiuntamente riunioni ad hoc.»;

9)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il comitato scientifico consultivo è composto dal presidente del comitato tecnico consultivo e da quindici esperti che rappresentano un ampio ventaglio di competenze, esperienze e conoscenze attinenti a tutti i settori pertinenti dei mercati finanziari, proposti dal comitato direttivo e approvati dal consiglio generale per un mandato rinnovabile di quattro anni. I candidati non sono membri delle AEV e sono selezionati in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il presidente e i due vicepresidenti del comitato scientifico consultivo sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS e hanno ciascuno un alto livello di pertinenti competenze e conoscenze, in virtù ad esempio di esperienze pertinenti in ambito accademico e professionale nei settori bancario, dei mercati dei valori mobiliari, nonché nei settori delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. La presidenza del comitato scientifico consultivo ruota fra queste tre persone.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato scientifico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS o del consiglio generale.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ove opportuno, il comitato scientifico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.»;

10)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

un rappresentante della Commissione;»

ii)

sono inserite le lettere seguenti:

«f bis)

un rappresentante del consiglio di vigilanza della BCE;

f ter)

un rappresentante del Comitato di risoluzione unico;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato tecnico consultivo fornisce opinioni e assistenza al CERS in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, su richiesta del presidente del CERS o del consiglio generale.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Ove opportuno, il comitato tecnico consultivo organizza tempestivamente consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le associazioni di consumatori e gli esperti accademici, in modo aperto e trasparente, tenendo in considerazione le esigenze di riservatezza. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.»;

11)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Altre fonti di consulenza

Nell’esecuzione dei compiti definiti all’articolo 3, paragrafo 2, il CERS consulta, ove opportuno, le competenti parti interessate del settore privato. Tali consultazioni sono condotte nella maniera più ampia possibile per garantire un approccio inclusivo nei confronti di tutte le parti interessate e dei settori finanziari pertinenti, e concedono ai portatori di interessi un periodo di tempo ragionevole per rispondere.»;

12)

all’articolo 15, il paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.   Prima di ciascuna richiesta di informazioni concernenti la vigilanza che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con la competente autorità europea di vigilanza affinché sia accertato che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l’autorità europea di vigilanza competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all’autorità europea di vigilanza competente, i destinatari della richiesta trasmettono le informazioni in questione al CERS, purché essi abbiano accesso legale a tali informazioni.»;

13)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le segnalazioni o raccomandazioni emesse dal CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del presente regolamento possono essere di natura sia generale che specifica e sono indirizzate, in particolare, all’Unione, a uno o più Stati membri, a una o più AEV, a una o più autorità nazionali di vigilanza, a una o più autorità nazionali designate per l’applicazione delle misure volte ad affrontare il rischio sistemico o macroprudenziale, alla BCE per i compiti conferitile a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità di risoluzione designate dagli Stati membri in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) o al Comitato di risoluzione unico. In caso d’invio di segnalazioni o raccomandazioni a una o più autorità nazionali di vigilanza, anche lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati ne sono tenuti al corrente. Le raccomandazioni contengono un termine specifico per l’adozione dei provvedimenti richiesti. Le raccomandazioni possono essere altresì indirizzate alla Commissione in merito alla normativa pertinente dell’Unione.

(*6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le segnalazioni e le raccomandazioni sono trasmesse contemporaneamente ai destinatari di cui al paragrafo 2 e, secondo rigorose norme di riservatezza, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle AEV. In caso di trasmissione di segnalazioni o raccomandazioni riservate o non pubbliche, il consiglio generale esige, ove opportuno, che sia concluso un accordo al fine di garantire la riservatezza.»;

14)

all’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Qualora una raccomandazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sia indirizzata a uno dei destinatari di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il destinatario comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e motivano un’eventuale inazione. Ove opportuno, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, informa senza indugio le AEV delle risposte ricevute.

2.   Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non siano state seguite o che i destinatari non abbiano motivato la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Parlamento europeo, il Consiglio e le autorità europee di vigilanza interessate.»;

15)

all’articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora il consiglio generale decida di non rendere pubblica una segnalazione o una raccomandazione, i destinatari e, ove opportuno, il Parlamento europeo, il Consiglio e le AEV prendono tutte le misure necessarie a preservarne il carattere di riservatezza.»;

16)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Almeno una volta l’anno e più frequentemente in caso di turbolenze finanziarie diffuse, il presidente del CERS è invitato dalla commissione competente a un’audizione dinanzi al Parlamento europeo, in occasione della pubblicazione della relazione annuale del CERS al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale audizione è condotta separatamente dal dialogo monetario tra il Parlamento europeo e il presidente della BCE.

2.   La relazione annuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene le informazioni che il consiglio generale decide di rendere pubbliche conformemente all’articolo 18 del presente regolamento. La relazione annuale è resa pubblica e comprende una descrizione delle risorse messe a disposizione del CERS in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1096/2010.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«6.   Il CERS risponde, oralmente o per iscritto, ai quesiti che gli sono rivolti dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Esso vi risponde senza indebito ritardo. In caso di trasmissione di informazioni riservate, il Parlamento europeo ne garantisce la piena riservatezza conformemente all’articolo 8 e al paragrafo 5 del presente articolo.»;

17)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Riesame

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione, previa consultazione dei membri del CERS, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’eventuale necessità di rivedere la finalità o l’organizzazione del CERS, prendendo in considerazione possibili modelli alternativi a quello attuale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 18 dicembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 120 del 6.4.2018, pag. 2.

(2)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 dicembre 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(9)  Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

(10)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(11)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(12)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(13)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


Top