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Dokument 32019R1239

Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

PE/38/2019/REV/1

GU L 198 del 25.7.2019, p. 64–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status legali tad-dokument Fis-seħħ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj

25.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/64


REGOLAMENTO (UE) 2019/1239 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di accettare l’adempimento in formato elettronico degli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo o in partenza da porti dell’Unione e di garantirne la trasmissione attraverso un’interfaccia unica, per agevolare e rendere più efficienti i trasporti marittimi.

(2)

I trasporti marittimi costituiscono la colonna portante del commercio e delle comunicazioni sia all’interno del mercato unico che al di fuori di esso. Per agevolare i trasporti marittimi, oltre che per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle compagnie di navigazione, è opportuno armonizzare e semplificare ulteriormente le procedure di informazione per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione imposti alle compagnie di navigazione dagli atti giuridici dell’Unione, e dagli atti giuridici internazionali e dal diritto nazionale degli Stati membri; è inoltre opportuno che dette procedure siano tecnologicamente neutre e promuovano soluzioni di dichiarazione adeguate alle esigenze future.

(3)

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno spesso invocato maggiore interoperabilità nonché una comunicazione e flussi di informazione più completi e di facile utilizzo per migliorare il funzionamento del mercato interno e rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

(4)

L’obiettivo principale del presente regolamento è stabilire norme armonizzate per fornire le informazioni richieste per gli scali nei porti, in particolare garantendo che le stesse serie di dati possano essere comunicate a ciascuna interfaccia unica marittima nazionale nello stesso modo. Il presente regolamento mira inoltre ad agevolare la trasmissione delle informazioni tra i dichiaranti, le autorità competenti, i prestatori di servizi portuali del porto di scalo e gli altri Stati membri. L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe modificare i tempi o la sostanza degli obblighi di dichiarazione, né dovrebbe incidere sull’archiviazione e sul trattamento successivi delle informazioni a livello nazionale o dell’Unione.

(5)

L’interfaccia unica marittima nazionale esistente in ciascuno Stato membro dovrebbe essere conservata come base per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile. L’interfaccia unica marittima nazionale dovrebbe rappresentare un punto d’accesso generale per le dichiarazioni degli operatori dei trasporti marittimi e svolgere sia le funzioni di raccolta dei dati presso i dichiaranti, sia quelle di distribuzione dei dati a tutte le autorità competenti e ai prestatori di servizi portuali.

(6)

Al fine di rafforzare l’efficienza delle interfacce uniche marittime nazionali e di prepararsi ai futuri sviluppi, negli Stati membri dovrebbe essere possibile mantenere le modalità attuali o introdurne di nuove per utilizzare l’interfaccia unica marittima nazionale ai fini della comunicazione di informazioni analoghe per altri modi di trasporto.

(7)

I front-end delle suddette interfacce uniche marittime nazionali, dal lato dei dichiaranti, dovrebbero essere armonizzati a livello dell’Unione, così da agevolare le dichiarazioni e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. Tale armonizzazione dovrebbe essere ottenuta con l’uso, in ogni interfaccia unica marittima nazionale, di un software di interfaccia comune per lo scambio di informazioni da sistema a sistema, sviluppato a livello dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di integrare e gestire il modulo di interfaccia e di aggiornare periodicamente e in modo tempestivo il software, quando la Commissione ne fornisca nuove versioni. La Commissione dovrebbe sviluppare tale modulo e fornire aggiornamenti in caso di necessità, dal momento che lo sviluppo delle tecnologie digitali procede a ritmo sostenuto e qualsiasi soluzione tecnologica potrebbe rapidamente rivelarsi superata alla luce di nuovi sviluppi.

(8)

Altri canali di dichiarazione messi a disposizione dagli Stati membri e dai prestatori di servizi, come i sistemi per gli operatori portuali, potrebbero essere mantenuti quali punti di accesso facoltativi per le dichiarazioni e dovrebbero poter fungere da fornitori di servizi di dati.

(9)

Al fine di non imporre oneri amministrativi sproporzionati agli Stati membri senza sbocco sul mare privi di porti marittimi, tali Stati membri dovrebbero essere esentati dall’obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un’interfaccia unica marittima nazionale. Ciò significa che, fintanto che si avvarranno di tale esenzione, detti Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad adempiere agli obblighi legati allo sviluppo, all’istituzione, al funzionamento e alla messa a disposizione di un’interfaccia unica marittima nazionale.

(10)

Le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero contenere un’interfaccia grafica utente di facile utilizzo dotata di funzionalità comuni per le dichiarazioni manuali da parte dei dichiaranti. Gli Stati membri dovrebbero offrire l’interfaccia grafica utente per l’inserimento manuale di dati da parte dei dichiaranti anche come modo per caricare i fogli elettronici digitali armonizzati. Oltre a garantire le funzionalità comuni, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare gli sforzi per far sì che l’esperienza utente delle interfacce grafiche utente sia il più possibile simile.

(11)

Le nuove tecnologie digitali emergenti offrono crescenti opportunità per migliorare l’efficienza del settore dei trasporti marittimi e ridurre gli oneri amministrativi. Per concretizzare il prima possibile i vantaggi di queste nuove tecnologie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare le specifiche tecniche, le norme e le procedure del sistema armonizzato di dichiarazione mediante atti di esecuzione. Ciò dovrebbe lasciare agli attori del mercato la flessibilità necessaria per sviluppare nuove tecnologie digitali; inoltre si dovrebbe tener conto delle nuove tecnologie nella revisione del presente regolamento.

(12)

È opportuno fornire ai dichiaranti sostegno e informazioni di livello adeguato sui processi e i requisiti tecnici relativi all’utilizzo dell’interfaccia unica marittima nazionale, tramite siti web nazionali di agevole accesso e utilizzo con standard di grafica «look and feel» comuni.

(13)

La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale («convenzione FAL») (4) stabilisce che le autorità pubbliche devono in tutti i casi richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali, mantenendo al minimo il numero delle voci. È tuttavia possibile che le condizioni locali richiedano informazioni specifiche per garantire la sicurezza della navigazione.

(14)

Per garantire il funzionamento dell’EMSWe è necessario costituire una serie di dati EMSWe generale comprendente tutti gli elementi di informazione che potrebbero essere richiesti dalle autorità nazionali o dagli operatori portuali a fini amministrativi od operativi, allorché una nave fa scalo in un porto. Al momento di stabilire la serie di dati EMSWe, la Commissione dovrebbe tenere conto dei lavori pertinenti condotti a livello internazionale. Dal momento che l’ampiezza degli obblighi di dichiarazione varia da uno Stato membro all’altro, l’interfaccia unica marittima nazionale di un determinato Stato membro dovrebbe essere progettata in modo da accettare la serie di dati EMSWe senza alcuna modifica, ignorando le eventuali informazioni non pertinenti per quello Stato membro.

(15)

In circostanze eccezionali, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di chiedere ai dichiaranti elementi di dati supplementari. Tali circostanze eccezionali possono presentarsi, ad esempio, qualora via sia un’urgente necessità di proteggere l’ordine e la sicurezza interni o far fronte a una minaccia grave per la salute umana o animale o per l’ambiente. È opportuno interpretare la nozione di «circostanze eccezionali» in maniera rigorosa.

(16)

Gli obblighi di dichiarazione pertinenti contenuti negli atti giuridici dell’Unione e internazionali dovrebbero essere elencati nell’allegato del presente regolamento. Tali obblighi di dichiarazione dovrebbero formare la base per la costituzione della serie di dati EMSWe generale. L’allegato dovrebbe inoltre fare riferimento alle pertinenti categorie di obblighi di dichiarazione a livello nazionale; gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere alla Commissione di modificare la serie di dati EMSWe in base agli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa e dai requisiti nazionali. Gli atti giuridici dell’Unione che modificano la serie di dati EMSWe sulla base di un obbligo di dichiarazione previsto dalla normativa e dai requisiti nazionali dovrebbe contenere un esplicito riferimento a tale normativa e tali requisiti nazionali.

(17)

Ogniqualvolta le informazioni contenute nell’interfaccia unica marittima nazionale sono distribuite alle autorità competenti, la loro trasmissione dovrebbe rispettare codici, formati e requisiti comuni in materia di dati per le formalità e gli obblighi di dichiarazione previsti dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato; inoltre, tale trasmissione dovrebbe essere effettuata attraverso i sistemi informatici ivi indicati, come i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(18)

L’attuazione del presente regolamento dovrebbe tener conto dei sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e dell’Unione, che dovrebbero continuare ad agevolare lo scambio e la distribuzione tra gli Stati membri delle informazioni ricevute tramite l’interfaccia unica marittima nazionale, ai sensi della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(19)

I porti non sono la destinazione finale delle merci. L’efficienza degli scali delle navi nei porti incide sull’intera catena logistica relativa al trasporto di merci e passeggeri da e verso i porti. Per garantire l’interoperabilità, la multimodalità e un’agevole integrazione dei trasporti marittimi nell’intera catena logistica e per facilitare altri modi di trasporto, le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero permettere lo scambio di informazioni pertinenti, come gli orari di arrivo e di partenza, con quadri analoghi elaborati per altri modi di trasporto.

(20)

Per migliorare l’efficienza dei trasporti marittimi e limitare la duplicazione delle informazioni da fornire a fini operativi quando una nave fa scalo in un porto, le informazioni comunicate dai dichiaranti all’interfaccia unica marittima nazionale dovrebbero essere condivise anche con determinati altri soggetti, come gli operatori portuali o dei terminali, se ciò è consentito dal dichiarante e tenendo conto della necessità di rispettare la riservatezza, gli elementi commerciali sensibili e i vincoli giuridici. Il presente regolamento intende migliorare il trattamento dei dati sulla scorta del principio una tantum nell’adempimento degli obblighi di dichiarazione.

(21)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione devono essere munite di una dichiarazione sommaria di entrata, da presentare alle autorità doganali per via elettronica. Considerata l’importanza delle informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata per la gestione dei rischi finanziari e per la sicurezza, è in via di elaborazione un sistema elettronico specifico per la presentazione e la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata nel territorio doganale dell’Unione. Non sarà quindi possibile presentare una dichiarazione sommaria di entrata attraverso il modulo di interfaccia armonizzata delle dichiarazioni. Tuttavia, dal momento che alcuni elementi di dati presentati con la dichiarazione sommaria di entrata sono richiesti anche per l’adempimento di altri obblighi di dichiarazioni doganali e marittime quando una nave fa scalo in un porto dell’Unione, l’EMSWe dovrebbe essere in grado di trattare gli elementi di dati contenuti nella dichiarazione sommaria di entrata. Si dovrebbe prevedere anche la possibilità che l’interfaccia unica marittima nazionale reperisca informazioni pertinenti che sono state già presentate attraverso la dichiarazione sommaria di entrata.

(22)

Nell’ottica di armonizzare completamente i requisiti di dichiarazione, è opportuno garantire la cooperazione tra le autorità doganali, le autorità marittime e le altre autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione. I coordinatori nazionali con responsabilità specifiche dovrebbero agevolare l’efficacia di tale cooperazione e il corretto funzionamento delle interfacce uniche marittime nazionali.

(23)

È necessario predisporre banche dati comuni per consentire il riutilizzo delle informazioni fornite tramite le interfacce uniche marittime nazionali e agevolare la presentazione delle informazioni da parte dei dichiaranti. Una banca dati EMSWe per le navi dovrebbe includere un elenco di riferimento dei dettagli delle navi e delle loro esenzioni in materia di dichiarazioni, così come sono segnalate nella rispettiv a interfaccia unica marittima nazionale. Per facilitare la presentazione di informazioni da parte dei dichiaranti, dovrebbe essere istituita una banca dati comune dei siti che contenga un elenco di riferimento dei codici dei siti comprendente il codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE), i codici specifici SafeSeaNet, e i codici degli impianti portuali registrati nel sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). Inoltre, dovrebbe essere istituita una banca dati Hazmat comune che contenga un elenco delle merci pericolose e inquinanti che devono essere notificate all’interfaccia unica marittim a nazionale ai sensi della direttiva 2002/59/CE nonché del FAL n. 7 dell’IMO, prendendo in considerazione gli elementi di dati pertinenti reperibili nei codici e nelle convenzioni IMO.

(24)

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento da parte delle autorità competenti dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(25)

L’EMSWe e le interfacce uniche marittime nazionali non dovrebbero introdurre alcun nuovo motivo per il trattamento dei dati personali oltre a quelli richiesti per il proprio funzionamento, e non dovrebbero essere utilizzate per concedere nuovi diritti di accesso a dati personali.

(26)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardo all’integrazione del presente regolamento istituendo e modificando la serie di dati EMSWe e determinando le definizioni, le categorie e le specifiche dei dati per gli elementi di dati, e con riguardo alla modifica dell’allegato per inserirvi obblighi di dichiarazione vigenti a livello nazionale, oltre che per tenere conto di eventuali nuovi obblighi di dichiarazione adottati mediante atti giuridici dell’Unione. La Commissione dovrebbe garantire il rispetto dei codici, dei formati e dei requisiti comuni in materia di dati stabiliti negli atti giuridici dell’Unione e internazionali ed elencati nell’allegato. È di particolare importanza che durante l’attività preparatoria la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27)

Al momento della preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire che gli esperti degli Stati membri e la comunità imprenditoriale siano consultati in modo trasparente e con largo anticipo.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(29)

In particolare, è opportuno attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire specifiche funzionali e tecniche, meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l’utilizzo del modulo armonizzato di interfaccia e dei relativi elementi armonizzati delle interfacce uniche marittime nazionali. È opportuno inoltre attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire specifiche tecniche, norme e procedure per i servizi comuni dell’EMSWe.

(30)

È opportuno che il presente regolamento si basi sul regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), che fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro. Il regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce le condizioni che consentono agli utenti di utilizzare i propri mezzi di identificazione e autenticazione elettronica per accedere ai servizi pubblici online in contesti transfrontalieri.

(31)

È opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento. Si dovrebbero raccogliere informazioni per corroborare tale valutazione e consentire di verificare l’efficacia del presente regolamento rispetto ai suoi obiettivi. La Commissione dovrebbe altresì valutare, tra le altre opzioni, il valore aggiunto dell’introduzione di un sistema di dichiarazione europeo centralizzato e armonizzato, come un’interfaccia centrale delle dichiarazioni.

(32)

È quindi opportuno abrogare la direttiva 2010/65/UE, con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

(33)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il quadro per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile dotato di interfacce armonizzate per agevolare la trasmissione elettronica delle informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo, in sosta o in partenza da un porto dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «sistema di interfaccia unica marittima europea» (European Maritime Single Window environment - «EMSWe»): il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell’Unione; il sistema consiste di una rete di interfacce uniche marittime nazionali dotate di interfacce armonizzate delle dichiarazioni e comprende gli scambi di dati attraverso SafeSeaNet e altri sistemi pertinenti nonché i servizi comuni per la gestione del registro degli utenti e dell’accesso, l’indirizzamento, l’identificazione delle navi, i codici dei siti e le informazioni sulle merci pericolose e inquinanti e sulla salute;

2)   «nave»: qualsiasi nave o unità marittima operante nell’ambiente marino e soggetta a un obbligo di dichiarazione specifico elencato nell’allegato;

3)   «interfaccia unica marittima nazionale»: una piattaforma tecnica di ricezione, scambio e trasmissione elettronici delle informazioni per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, istituita e fatta funzionare a livello nazionale, comprendente una gestione dei diritti di accesso definita congiuntamente, un modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e un’interfaccia grafica utente per la comunicazione con i dichiaranti, nonché collegamenti con i sistemi e le banche dati delle autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione che consente la comunicazione ai dichiaranti di messaggi o conferme riguardanti la più ampia gamma di decisioni prese da tutte le autorità competenti partecipanti, e che potrebbe consentire anche, ove applicabile, la connessione con altri mezzi di dichiarazione;

4)   «modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni»: una componente middleware dell’interfaccia unica marittima nazionale attraverso cui il sistema d’informazione utilizzato dal dichiarante e la pertinente interfaccia unica marittima nazionale possono scambiare informazioni;

5)   «obbligo di dichiarazione»: le informazioni richieste dagli atti giuridici dell’Unione e internazionali elencati nell’allegato, nonché dalle normative e dai requisiti nazionali ivi citati, che devono essere comunicati in relazione allo scalo in un porto;

6)   «scalo in un porto»: l’arrivo, la sosta e la partenza di una nave in o da un porto marittimo di uno Stato membro;

7)   «elemento di dati»: l’unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;

8)   «serie di dati EMSWe»: l’elenco completo di elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione;

9)   «interfaccia grafica utente»: un’interfaccia web per la trasmissione di dati bidirezionale utente/sistema basata sul web a un’interfaccia unica marittima nazionale, che consente ai dichiaranti di inserire i dati manualmente, tra l’altro mediante fogli elettronici digitali armonizzati e funzioni che permettono di estrarre gli elementi di dati delle dichiarazioni da tali fogli elettronici, e include funzionalità e caratteristiche comuni che assicurano un flusso di navigazione comune e un’esperienza comune di caricamento dei dati per i dichiaranti;

10)   «servizio comune di indirizzamento»: un servizio supplementare volontario a disposizione dei dichiaranti per l’avvio di connessioni dati dirette da sistema a sistema tra il sistema di un dichiarante e il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni della rispettiva interfaccia unica marittima nazionale;

11)   «dichiarante»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi di dichiarazione o qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente autorizzata che agisce per suo conto entro i limiti dei pertinenti obblighi di dichiarazione;

12)   «autorità doganali»: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

13)   «fornitore di servizi di dati»: una persona fisica o giuridica che presta servizi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a un dichiarante in relazione agli obblighi di dichiarazione;

14)   «trasmissione elettronica delle informazioni»: il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’archiviazione e il trattamento dei dati tramite computer;

15)   «prestatore di servizi portuali»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca una o più categorie dei servizi portuali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

CAPO II

SERIE DI DATI EMSWe

Articolo 3

Costituzione della serie di dati EMSWe

1.   La Commissione stabilisce e modifica la serie di dati EMSWe ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Entro il 15 febbraio 2020, gli Stati membri notificano alla Commissione gli obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali, nonché gli elementi di dati da inserire nella serie di dati EMSWe. Gli Stati membri indicano tali elementi di dati con precisione.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità della procedura di cui all’articolo 23, così da modificare l’allegato del presente regolamento al fine di introdurre, sopprimere o adeguare riferimenti alla normativa o ai requisiti nazionali, agli atti giuridici dell’Unione, internazionale o nazionale, e al fine di stabilire e modificare la serie di dati EMSWe.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 15 agosto 2021.

Come stabilito all’articolo 4, Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di introdurre o modificare elementi di dati nella serie di dati EMSWe conformemente agli obblighi di dichiarazione contenuti nella normativa e nei requisiti nazionali. Nel valutare se inserire gli elementi di dati nella serie di dati EMSW la Commissione tiene conto di preoccupazioni in materia di sicurezza nonché dei principi della convenzione FAL, segnatamente il principio di richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali mantenendo al minimo il numero delle voci.

La Commissione decide, entro tre mesi dalla richiesta, se introdurre o meno gli elementi di dati nella serie di dati EMSW. La Commissione motiva la sua decisione.

Un atto delegato che inserisce o modifica un elemento di dati nella serie di dati EMSW contiene un preciso riferimento alla normativa e ai requisiti nazionali di cui al terzo comma.

Qualora decida di non introdurre l’elemento di dati richiesto, la Commissione fornisce solide motivazioni per il suo rifiuto, con riferimento alla sicurezza della navigazione e ai principi della convenzione FAL.

Articolo 4

Modifiche della serie di dati EMSWe

1.   Qualora uno Stato membro intenda modificare, ai sensi della normativa e dei requisiti nazionali, un obbligo di dichiarazione che comporterebbe la comunicazione di informazioni diverse da quelle comprese nella serie di dati EMSWe, tale Stato membro ne dà immediata notifica alla Commissione. In tale notifica lo Stato membro indica con precisione le informazioni non comprese nella serie di dati EMSWe e il periodo previsto durante il quale si applica l’obbligo di dichiarazione in questione.

2.   Uno Stato membro non introduce nuovi obblighi di dichiarazione a meno che tale introduzione non sia stata approvata dalla Commissione mediante la procedura di cui all’articolo 3 e la corrispondente informazione non sia stata inserita nella serie di dati EMSWe e applicata nelle interfacce armonizzate delle dichiarazioni.

3.   La Commissione valuta la necessità di modificare la serie di dati EMSWe in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3. Le modifiche alla serie di dati EMSWe sono introdotte solamente una volta all’anno, tranne in casi debitamente giustificati.

4.   In circostanze eccezionali, uno Stato membro può chiedere ai dichiaranti elementi di dati supplementari senza l’approvazione della Commissione, per un periodo di durata inferiore a tre mesi. Gli Stati membri notificano detti elementi di dati alla Commissione senza ritardo. La Commissione consente agli Stati membri di prorogare la richiesta di elementi di dati supplementari per ulteriori due periodi di tre mesi, se persistono le circostanze eccezionali.

Non oltre un mese prima della fine dell’ultimo periodo di tre mesi di cui al primo comma, lo Stato membro può chiedere alla Commissione che gli elementi di dati supplementari siano integrati nella serie di dati EMSWe, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3. Lo Stato membro può continuare a chiedere ai dichiaranti di fornire gli elementi di dati supplementari fino all’adozione di una decisione da parte della Commissione e, in caso di decisione positiva, fino all’attuazione della serie di dati EMSWe modificata.

CAPO III

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI

Articolo 5

Interfaccia unica marittima nazionale

1.   Ciascuno Stato membro istituisce un’interfaccia unica marittima nazionale ove, in conformità del presente regolamento e fatti salvi gli articoli 7 e 11, sono comunicate una sola volta tutte le informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, per mezzo della serie di dati EMSWe e nel rispetto della stessa, avvalendosi del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e dell’interfaccia grafica utente di cui all’articolo 6, e ove applicabile, di altri mezzi di dichiarazione di cui all’articolo 7, al fine di mettere tali informazioni a disposizione delle competenti autorità degli Stati membri nella misura necessaria a consentire a tali autorità di svolgere le loro rispettive funzioni.

Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento della propria interfaccia unica marittima nazionale.

Gli Stati membri possono istituire congiuntamente un’interfaccia unica marittima con uno o più altri Stati membri. Detti Stati membri designano un’interfaccia unica marittima come loro interfaccia unica marittima nazionale e restano responsabili del suo funzionamento in conformità del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri privi di porti marittimi sono esentati dall’obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un’interfaccia unica marittima nazionale quale definita al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri garantiscono:

a)

la compatibilità dell’interfaccia unica marittima nazionale con il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e la conformità dell’interfaccia grafica utente della loro interfaccia unica marittima nazionale alle funzionalità comuni a norma dell’articolo 6, paragrafo 2;

b)

la tempestiva integrazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni, nel rispetto delle date di attuazione fissate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 6, e di eventuali aggiornamenti successivi, conformemente alle date concordate nel piano di attuazione pluriennale (PAP);

c)

una connessione con i pertinenti sistemi delle autorità competenti, per consentire il trasferimento dei dati da comunicare a quelle autorità, tramite l’interfaccia unica marittima nazionale e verso questi sistemi, conformemente alla normativa e ai requisiti nazionali e dell’Unione e nel rispetto delle specifiche tecniche di tali sistemi;

d)

la disponibilità di un helpdesk nei primi 12 mesi a decorrere dal 15 agosto 2025 e di un sito Internet della propria interfaccia unica marittima nazionale per il sostegno online contenente istruzioni chiare nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e, se del caso, in una lingua utilizzata a livello internazionale;

e)

la prestazione di una formazione adeguata e necessaria per il personale direttamente coinvolto nel funzionamento dell’interfaccia unica marittima nazionale.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché che le informazioni richieste arrivino alle autorità responsabili dell’applicazione della normativa in questione e siano limitate a quanto necessario a ciascuna di tali autorità. In tale contesto, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti giuridici relativi alla trasmissione di informazioni, ai sensi degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato e, se del caso, usano i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Gli Stati membri garantiscono inoltre l’interoperabilità con i sistemi informatici usati da dette autorità.

5.   L’interfaccia unica marittima nazionale offre ai dichiaranti la possibilità tecnica di mettere a disposizione, separatamente, dei prestatori di servizi portuali del porto di destinazione un sottoinsieme predefinito di elementi di dati.

6.   Qualora uno Stato membro non richieda tutti gli elementi della serie di dati EMSWe per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, l’interfaccia unica marittima nazionale accetta presentazioni limitate agli elementi di dati richiesti da tale Stato membro. L’interfaccia unica marittima nazionale accetta inoltre presentazioni effettuate dal dichiarante e comprendenti elementi supplementari della serie di dati EMSWe; tuttavia, non ha l’obbligo di trattare né archiviare tali elementi supplementari.

7.   Gli Stati membri archiviano le informazioni presentate alla propria interfaccia unica marittima nazionale soltanto per il periodo di tempo necessario a garantire l’adempimento dei requisiti indicati nel presente regolamento nonché la conformità agli atti giuridici dell’Unione, internazionali e nazionali elencati nell’allegato. Gli Stati membri cancellano tali informazioni immediatamente dopo.

8.   Gli Stati membri possono rendere pubblicamente disponibili gli orari di arrivo e di partenza delle navi, stimati e reali, in un formato elettronico armonizzato a livello dell’Unione, sulla base dei dati inseriti dai dichiaranti nell’interfaccia unica marittima nazionale. Tale obbligo non si applica alle navi che trasportano carichi sensibili quando la pubblicazione di tali informazioni potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza.

9.   Le interfacce uniche marittime nazionali hanno un indirizzo Internet uniforme.

10.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono una struttura armonizzata del sito Internet di sostegno di cui alla lettera d) del paragrafo 3, le specifiche tecniche per rendere disponibili gli orari di arrivo e di partenza di cui al paragrafo 8, e un formato uniforme per gli indirizzi Internet di cui al paragrafo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 6

Interfacce armonizzate delle dichiarazioni

1.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche relative al modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali. Le specifiche funzionali e tecniche mirano ad agevolare l’interoperabilità con le diverse tecnologie e i diversi sistemi di dichiarazione degli utenti.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2022.

2.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa, entro il 15 agosto 2022, e immediatamente dopo aggiorna il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali conformemente alle specifiche di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo.

3.   La Commissione fornisce agli Stati membri il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e tutte le informazioni pertinenti affinché siano integrati nella rispettiva interfaccia unica marittima nazionale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le funzionalità comuni dell’interfaccia grafica utente nonché i modelli dei fogli elettronici digitali armonizzati di cui all’articolo 2, punto 9).

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che modificano le specifiche tecniche, le norme e le procedure per garantire che le interfacce armonizzate delle dichiarazioni siano aperte alle tecnologie future.

6.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 7

Altri mezzi di dichiarazione

1.   Gli Stati membri consentono ai dichiaranti di comunicare, su base volontaria, informazioni all’interfaccia unica marittima nazionale mediante fornitori di servizi di dati che rispettano i requisiti del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni.

2.   Gli Stati membri possono consentire ai dichiaranti di comunicare le informazioni mediante altri canali di dichiarazione, a condizione che tali canali siano volontari per i dichiaranti. In tali casi, gli Stati membri garantiscono che questi altri canali mettano le informazioni pertinenti a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale.

3.   Gli Stati membri possono avvalersi di mezzi alternativi per la comunicazione di informazioni in caso di guasto temporaneo a uno qualsiasi dei sistemi elettronici di cui agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 12 a 17.

Articolo 8

Principio una tantum

1.   Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 1, se non diversamente stabilito dal diritto dell’Unione, gli Stati membri garantiscono che ai dichiaranti sia richiesto di fornire le informazioni di cui al presente regolamento solo una volta per ogni scalo in un porto e che i pertinenti elementi di dati della serie di dati EMSWe siano messi a disposizione e riutilizzati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

2.   La Commissione garantisce che le informazioni di identificazione, i dettagli e le esenzioni di una nave comunicati tramite l’interfaccia unica marittima nazionale siano registrati nella banca dati EMSWe per le navi di cui all’articolo 14 e siano messi a disposizione per eventuali scali successivi nei porti dell’Unione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli elementi di dati della serie di dati EMSWe comunicati alla partenza da un porto nell’Unione siano messi a disposizione del dichiarante allo scopo di adempiere agli obblighi di dichiarazione all’arrivo nel porto successivo all’interno dell’Unione, a condizione che la nave non abbia fatto scalo in un porto esterno all’Unione nel corso del viaggio. Questo paragrafo non si applica alle informazioni ricevute ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, a meno che la possibilità di rendere tali informazioni disponibili per tale fine sia prevista da detto regolamento.

4.   Eventuali elementi di dati pertinenti della serie di dati EMSWe ricevuti ai sensi del presente regolamento sono messi a disposizione di altre interfacce uniche marittime nazionali attraverso il sistema SafeSeaNet.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l’elenco delle informazioni pertinenti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 9

Responsabilità delle informazioni comunicate

Il dichiarante è responsabile della presentazione degli elementi di dati, in conformità dei requisiti giuridici e tecnici applicabili. Il dichiarante rimane responsabile dei dati e dell’aggiornamento di qualsiasi informazione che abbia subito variazioni dopo l’invio all’interfaccia unica marittima nazionale.

Articolo 10

Protezione dei dati e riservatezza

1.   Il trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti nel quadro del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679.

2.   Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2018/1725.

3.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie, in conformità del diritto nazionale o dell’Unione applicabile, per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e di altre informazioni sensibili scambiate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11

Disposizioni aggiuntive in materia di dogane

1.   Il presente regolamento non vieta gli scambi di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri o tra le autorità doganali e gli operatori economici che utilizzano i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

2.   Le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013, compatibilmente con il diritto doganale dell’Unione, sono messe a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale a scopo di riferimento e, se del caso, riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione elencati nell’allegato.

3.   La Commissione adotta esecuzione che stabiliscono l’elenco delle informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

CAPO IV

SERVIZI COMUNI

Articolo 12

Sistema EMSWe per la gestione del registro e dell’accesso degli utenti

1.   La Commissione istituisce e garantisce la disponibilità di un sistema per la gestione comune del registro e dell’accesso degli utenti destinato ai dichiaranti e ai fornitori di servizi di dati che utilizzano l’interfaccia unica marittima nazionale, nonché alle autorità nazionali che accedono a tale interfaccia, nei casi in cui è necessaria un’autenticazione. Tale sistema per la gestione comune del registro e dell’accesso degli utenti prevede la registrazione unica dell’utente mediante un registro dell’Unione esistente, con riconoscimento a livello dell’Unione, gestione consolidata dell’utente e monitoraggio dell’utente a livello dell’Unione.

2.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale come responsabile dell’identificazione e della registrazione di nuovi utenti, come pure della modifica e della chiusura degli account esistenti tramite il sistema di cui al paragrafo 1.

3.   Ai fini dell’accesso all’interfaccia unica marittima nazionale nei diversi Stati membri, un dichiarante o un fornitore di servizi di dati registrato nel sistema EMSWe per la gestione del registro e dell’accesso degli utenti è considerato registrato nell’interfaccia unica marittima nazionale in tutti gli Stati membri e opera nei limiti dei diritti di accesso concessi da ciascuno Stato membro ai sensi della normativa nazionale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione del sistema di cui al paragrafo 1, incluse le funzionalità di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 13

Servizio comune di indirizzamento

1.   La Commissione sviluppa, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un servizio comune di indirizzamento supplementare e volontario, a condizione che il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni sia stato attuato in piena conformità dell’l’articolo 6.

2.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche, meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l’utilizzo del servizio comune di indirizzamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2024.

Articolo 14

Banca dati EMSWe per le navi

1.   Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione istituisce una banca dati EMSWe per le navi contenente le informazioni e i dettagli di identificazione della nave, nonché le registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni.

2.   Gli Stati membri garantiscono la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati EMSWe per le navi, sulla base dei dati inseriti dai dichiaranti nell’interfaccia unica marittima nazionale.

3.   La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati per le navi per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati di cui al paragrafo 1 con riguardo alla raccolta, archiviazione, aggiornamento e comunicazione delle informazioni e dei dettagli di identificazione della nave nonché delle registrazioni delle esenzioni dalle dichiarazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 15

Banca dati comune dei siti

1.   La Commissione istituisce una banca dati comune dei siti contenente un elenco di riferimento dei codici dei siti (14) e dei codici degli impianti portuali registrati nella banca dati GISIS dell’IMO.

2.   La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati dei siti per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi.

3.   Gli Stati membri rendono disponibili a livello nazionale le informazioni contenute nella banca dati dei siti tramite l’interfaccia unica marittima nazionale.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune dei siti di cui al paragrafo 1 con riguardo alla raccolta, archiviazione, aggiornamento e comunicazione dei codici dei siti e degli impianti portuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 16

Banca dati comune Hazmat

1.   La Commissione istituisce inoltre una banca dati comune Hazmat contenente un elenco delle merci pericolose e inquinanti che devono essere notificate ai sensi della direttiva 2002/59/CE nonché del FAL n. 7 dell’IMO, prendendo in considerazione gli elementi di dati pertinenti reperibili nei codici e nelle convenzioni IMO.

2.   La Commissione garantisce la disponibilità della banca dati comune Hazmat per le interfacce uniche marittime nazionali al fine di agevolare le dichiarazioni delle navi.

3.   La banca dati è collegata alle voci pertinenti della banca dati MAR-CIS creata dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) riguardo alle informazioni sui pericoli e i rischi associati alle merci pericolose e inquinanti.

4.   La banca dati è utilizzata sia come riferimento sia come strumento di verifica, a livello nazionale e dell’Unione, nel corso del processo di dichiarazione tramite l’interfaccia unica marittima nazionale.

5.   Gli Stati membri rendono disponibili a livello nazionale le informazioni contenute nella banca dati dei siti tramite l’interfaccia unica marittima nazionale.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati comune Hazmat di cui al paragrafo 1 riguardo alla raccolta, archiviazione e comunicazione delle informazioni di riferimento Hazmat. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Articolo 17

Banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi

1.   La Commissione mette a disposizione una banca dati comune delle misure sanitarie a bordo delle navi che sia in grado di ricevere e archiviare i dati relativi alle dichiarazioni marittime di sanità ai sensi dell’articolo 37 del regolamento sanitario internazionale 2005 (RSI). I dati di carattere personale relativi a persone malate a bordo della nave non sono archiviati in tale banca dati.

Le competenti autorità sanitarie degli Stati membri hanno accesso alla banca dati ai fini della ricezione e dello scambio dei dati.

2.   Gli Stati membri che si avvalgono della banca dati delle misure sanitarie a bordo delle navi informano la Commissione circa la rispettiva autorità nazionale responsabile della gestione degli utenti in relazione a tale banca dati, compresa la registrazione di nuovi utenti come pure la modifica e la chiusura degli account.

3.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le specifiche tecniche, le norme e le procedure relative alla creazione della banca dati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

CAPO V

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EMSWe

Articolo 18

Coordinatori nazionali

Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale competente provvista di un mandato giuridico chiaro, che agisce come coordinatore nazionale per l’EMSWe. Il coordinatore nazionale:

a)

funge da punto di contatto nazionale per gli utenti e la Commissione in merito a tutte le questioni relative all’attuazione del presente regolamento;

b)

coordina l’applicazione del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti all’interno di uno Stato membro e la loro cooperazione;

c)

coordina le attività miranti a garantire la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi di autorità competenti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 19

Piano di attuazione pluriennale

Per agevolare la tempestiva attuazione del presente regolamento e fornire meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l’aggiornamento del modulo armonizzato di interfaccia e dei relativi elementi armonizzati dell’EMSWe, la Commissione adotta, e rivede con cadenza annuale, dopo opportune consultazioni di esperti degli Stati membri, un piano di attuazione pluriennale riveduto ogni anno, che prevede:

a)

un piano per lo sviluppo e l’aggiornamento delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni e dei relativi elementi armonizzati dell’EMSWe per i 18 mesi successivi;

b)

un piano per lo sviluppo del servizio comune di indirizzamento entro il 15 agosto 2024;

c)

date indicative per la consultazione delle pertinenti parti interessate;

d)

scadenze indicative per gli Stati membri relative alla successiva integrazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni nelle interfacce uniche marittime nazionali;

e)

scadenze indicative per lo sviluppo, da parte della Commissione, di un servizio comune di indirizzamento a seguito dell’attuazione del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni;

f)

periodi di prova in cui gli Stati membri e i dichiaranti potranno collaudare la propria connessione con eventuali nuove versioni delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni;

g)

periodi di prova per il servizio comune di indirizzamento;

h)

scadenze indicative per la graduale eliminazione delle versioni precedenti delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni per gli Stati membri e i dichiaranti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Costi

Il bilancio generale dell’Unione europea copre i costi per:

a)

lo sviluppo e la manutenzione, da parte della Commissione e dell’EMSA, degli strumenti informatici che sostengono l’attuazione del presente regolamento a livello dell’Unione;

b)

la promozione dell’EMSWe a livello dell’Unione, incluso tra le pertinenti parti interessate, e a livello delle organizzazioni internazionali pertinenti.

Articolo 21

Cooperazione con altri servizi o sistemi di agevolazione del commercio e dei trasporti

Qualora altri atti giuridici dell’Unione abbiano creato servizi o sistemi di agevolazione del commercio e dei trasporti, la Commissione coordina le attività relative a tali servizi o sistemi, allo scopo di realizzare sinergie ed evitare duplicazioni.

Articolo 22

Riesame e relazioni

Gli Stati membri monitorano l’applicazione dell’EMSWe e comunicano le proprie constatazioni in una relazione alla Commissione. La relazione comprende gli indicatori seguenti:

a)

utilizzo del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni;

b)

utilizzo dell’interfaccia grafica utente;

c)

uso di altri mezzi di dichiarazione a norma dell’articolo 7.

Gli Stati membri comunicano tali relazioni alla Commissione a cadenza annuale, utilizzando un modello che deve essere fornito dalla Commissione.

Entro il 15 agosto 2027 la Commissione riesamina l’applicazione del regolamento stesso e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dell’EMSWe in base alle statistiche e ai dati raccolti. La relazione di valutazione comprende, ove necessario, una valutazione delle tecnologie emergenti, che può portare a modifiche o alla sostituzione del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni.

Articolo 23

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Quando adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Procedura di comitato

1.   La Commissione è coadiuvata dal comitato per un’agevolazione digitale dei trasporti e del commercio. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25

Abrogazione della direttiva 2010/65/UE

La direttiva 2010/65/UE è abrogata con effetto dal 15 agosto 2025.

I riferimenti alla direttiva 2010/65/UE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 15 agosto 2025.

3.   Le funzionalità di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e quelle relative agli obblighi di dichiarazione in materia doganale definiti nella parte A, punto 7, dell’allegato acquistano efficacia allorché diventano operativi i sistemi elettronici necessari per l’applicazione di tali obblighi di dichiarazione quali previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, conformemente al programma di lavoro stabilito dalla Commissione ai sensi degli articoli 280 e 281 del regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione pubblica la data in cui le condizioni del presente paragrafo sono state rispettate nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

(3)  Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

(4)  Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) («convenzione FAL»), adottata il 9 aprile 1965 e modificata l’8 aprile 2016, norma 1.1.

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

(14)  «Codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto».


ALLEGATO

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

A.   Obblighi di dichiarazione derivanti dagli atti giuridici dell’Unione

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità delle disposizioni indicate di seguito:

1.

Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Articolo 4 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

2.

Verifiche di frontiera sulle persone

Articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

3.

Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

Articolo 13 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

4.

Notifica di rifiuti e residui

Articolo 6 della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

5.

Notifica di informazioni in materia di sicurezza

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Per la trasmissione degli elementi di dati previsti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 è utilizzato il formulario che figura nell’appendice del presente allegato.

6.

Informazioni sulle persone a bordo

Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

7.

Formalità doganali

a)

Formalità all’arrivo:

Notifica dell’arrivo (articolo 133 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Presentazione delle merci in dogana (articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Dichiarazione di custodia temporanea delle merci (articolo 145 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Posizione doganale delle merci (articoli 153, 154 e 155 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Documenti di trasporto elettronici usati per il transito (articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013).

b)

Formalità alla partenza:

Posizione doganale delle merci (articoli 153, 154 e 155 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Documenti di trasporto elettronici usati per il transito (articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013);

Notifica di uscita (articolo 267 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Dichiarazione sommaria di uscita (articoli 271 e 272 del regolamento (UE) n. 952/2013);

Notifica di riesportazione (articoli 274 e 275 del regolamento (UE) n. 952/2013).

8.

Carico e scarico sicuri delle navi portarinfuse

Articolo 7 della direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9).

9.

Controllo da parte dello Stato di approdo

Articolo 9 e articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

10.

Statistiche dei trasporti marittimi

Articolo 3 della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 141, 6.6.2009, pag. 29).

B.   Documenti FAL e obblighi di dichiarazione derivanti da strumenti giuridici internazionali

Questa categoria di obblighi di dichiarazione comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

1.

FAL n. 1: «Dichiarazione generale»

2.

FAL n. 2: «Dichiarazione di carico»

3.

FAL n. 3: «Dichiarazione delle provviste di bordo»

4.

FAL n. 4: «Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell’equipaggio»

5.

FAL n. 5: «Ruolo dell’equipaggio»

6.

FAL n. 6: «Elenco dei passeggeri»

7.

FAL n. 7: «Dichiarazione di merci pericolose»

8.

Dichiarazione sanitaria marittima

C.   Obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali

APPENDICE

FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL’ARRIVO DELLA NAVE PER TUTTE LE NAVI ANTERIORMENTE ALL’INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

[Regola 9 del capitolo XI-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS) e articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 725/2004]

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