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Document 32019D0961

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/961 della Commissione, del 7 giugno 2019, che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto [notificata con il numero C(2019) 4122] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2019/4122

    GU L 154 del 12.6.2019, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/09/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/961/oj

    12.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/44


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/961 DELLA COMMISSIONE

    del 7 giugno 2019

    che autorizza una misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) al fine di limitare l'uso e l'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato con creosoto e altre sostanze legate al creosoto

    [notificata con il numero C(2019) 4122]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con ordinanza del 18 dicembre 2018 sulla restrizione dell'uso e dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato («l'ordinanza»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese l'11 gennaio 2019, la Francia ha adottato una misura provvisoria in conformità all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («la misura provvisoria») poiché reputava di avere fondati motivi di ritenere che fosse necessaria un'azione urgente per proteggere l'ambiente dai rischi derivanti, per il comparto ambientale acquatico e/o terrestre, dal legno trattato con le sostanze: creosoto (n. CAS 8001-58-9 e n. CE 232-287-5); olio di creosoto (CAS 61789-28-4; n. CE 263-047-8); distillati di catrame di carbone, oli di naftalene (CAS 84650-04-4; n. CE 283-484-8); olio di creosoto, frazione di acenaftene (CAS 90640-84-9; n. CE 292-605-3); distillati di testa di catrame di carbone (CAS 65996-91-0; n. CE 266-026-1); olio di antracene (CAS 90640-80-5; n. CE 292-602-7); oli di greggio, carbone, acidi di catrame (CAS 65996-85-2; n. CE 266-019-3); creosoto del legno (CAS 8021-39-4; n. CE 232-419-1); e residui di estratti alcalini (carbone) (CAS 122384-78-5; CE 310-191-5), in quanto tali o in quanto componenti di una miscela con una o più sostanze («legno trattato»).

    (2)

    La misura provvisoria consiste in un divieto di immettere sul mercato e di usare legno trattato a decorrere dal 23 aprile 2019. In base alla misura provvisoria il legno trattato non può essere riutilizzato né adibito ad altro uso da chi lo ha utilizzato. Tali divieti si applicano indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato il trattamento del legno.

    (3)

    Il 25 febbraio 2019 la Francia ha comunicato la misura provvisoria alla Commissione e in data 5 marzo 2019 ne ha informato l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») e gli altri Stati membri, in conformità all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    (4)

    L'ordinanza consente, a titolo di deroga, che il legno trattato con creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) sia immesso sul mercato e predisposto per l'uso in forma di traversine ferroviarie e permette che detto legno già utilizzato a tale fine possa essere riutilizzato dal titolare per lo stesso uso per un periodo indeterminato. L'ordinanza consente inoltre, fino al 23 ottobre 2019, l'immissione sul mercato e l'uso del legno trattato con tale sostanza e destinato ad essere utilizzato in forma di pali per le linee elettriche o per le telecomunicazioni e, a determinate condizioni, prevede la possibilità per alcuni operatori di chiedere una proroga di tale termine.

    (5)

    La Commissione ha esaminato l'ordinanza e le pertinenti informazioni scientifiche e tecniche presentate dalla Francia. La Commissione ha inoltre dato alle autorità competenti degli Stati membri e ai portatori di interessi la possibilità di esprimersi sull'ordinanza nell'ambito di una riunione delle autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP) («CARACAL»), tenutasi il 19 marzo 2019.

    (6)

    Considerato il breve termine entro il quale la Commissione deve adottare una decisione in merito a una misura provvisoria a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, occorre che tale decisione sia prevalentemente basata sulle informazioni presentate dalla Francia.

    (7)

    La voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta già l'immissione sul mercato del legno trattato con le nove sostanze indicate nell'ordinanza, o con miscele che le contengono, a causa dei loro noti effetti cancerogeni. Preoccupazioni in merito a tali sostanze sono emerse anche per il fatto che alcune delle loro componenti sono scarsamente degradabili. Il paragrafo 2, lettera b), di detta voce consente tuttavia che il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al paragrafo 2, lettera a), di tale voce, immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, sia impiegato esclusivamente per uso professionale e industriale, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi ecc.), porti o vie fluviali. A norma del paragrafo 2, lettera c), di tale voce è inoltre consentito che il legno trattato prima del 31 dicembre 2002 sia immesso sul mercato dei prodotti usati.

    (8)

    Con la direttiva 2011/71/UE della Commissione (2) il creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fino al 30 aprile 2018, sulla base di una valutazione volta a stabilire se i preservanti del legno contenenti creosoto possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione (4) la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2020. Le altre otto sostanze di cui alla voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono state approvate come principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi né beneficiano delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), pertanto i biocidi che li contengono non possono essere immessi sul mercato o utilizzati nell'Unione.

    (9)

    In seguito alle domande di riconoscimento reciproco di tre autorizzazioni dei biocidi contenenti creosoto rilasciate dalla Svezia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha autorizzato i prodotti contemplati da tali domande solo per il trattamento delle traversine ferroviarie, ma ha rifiutato l'autorizzazione di trattamenti del legno per altri usi (6). Nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 la Commissione (7) ha concluso che la deroga della Francia al riconoscimento reciproco era giustificata da motivi di tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

    (10)

    Nonostante il rifiuto della Francia di autorizzare l'uso di biocidi contenenti creosoto per trattamenti del legno per usi diversi dal trattamento delle traversine ferroviarie, né la voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale voce, né il regolamento (UE) n. 528/2012 impediscono che il legno trattato con creosoto possa essere immesso sul mercato per la prima volta o utilizzato sul territorio francese, o che il legno trattato con creosoto prima del 31 dicembre 2002 sia immesso sul mercato francese di prodotti usati.

    (11)

    Secondo gli elementi tecnico-scientifici presentati dalla Francia, i livelli di esposizione connessi all'uso del legno trattato con creosoto all'aperto, a contatto con il suolo o utilizzato in acqua dolce o salata superano, secondo le stime delle autorità svedesi e la valutazione dell'ANSES ai fini delle autorizzazioni dei biocidi contenenti creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) (8), le concentrazioni prevedibili prive di effetti (Predicted No-Effect Concentrations — PNEC) il che significa che il rischio per i suddetti comparti ambientali non è sottoposto a un controllo adeguato. La misura francese è stata adottata per proteggere l'ambiente dal rischio che ne deriva. I livelli di esposizione connessi alle traversine ferroviarie, che sono utilizzate all'aperto ma non entrano in contatto con il suolo, né sono immerse in acqua dolce o salata, non superano tuttavia le pertinenti PNEC. Per limitare il più possibile nel tempo l'impatto sull'ambiente derivante da tali usi del legno trattato, la misura adottata dalla Francia dovrebbe essere considerata urgente ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le decisioni francesi di non autorizzare i pertinenti biocidi per trattare il legno destinato a usi diversi dalle traversine ferroviarie, ritenute giustificate dalla Commissione nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1297, inizieranno a produrre effetti protettivi a decorrere dal 23 aprile 2019. I rischi derivanti dall'uso di tale legno trattato rimarranno tuttavia in parte irrisolti se il legno trattato potrà ancora essere immesso sul mercato e utilizzato sul territorio francese a seguito di un trattamento al di fuori del territorio francese. È pertanto urgente limitare tale immissione sul mercato e l'utilizzo nello stesso periodo, vale a dire a partire dal 23 aprile 2019.

    (12)

    La misura provvisoria può quindi essere considerata giustificata a norma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda il legno trattato con creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5).

    (13)

    La Francia ha inoltre indicato che il calcolo del livello derivato con effetti minimi (DMEL) per la sostanza senza soglia creosoto secondo gli orientamenti dell'Agenzia corrisponde a un rischio per i lavoratori pari a 10-5 e che, conformemente alla valutazione effettuata dalla Svezia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, il rischio per i consumatori è trascurabile.

    (14)

    Sulla base delle informazioni tecniche e scientifiche supplementari presentate dalla Francia, le otto sostanze diverse dal creosoto di cui alla voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono simili al creosoto a causa della somiglianza dei profili chimici, tossicologici ed ecotossicologici delle loro componenti, per cui i rischi per l'ambiente derivanti dall'uso di legno trattato con una di tali sostanze sono analoghi. La misura provvisoria può quindi essere considerata giustificata a norma dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 anche per quanto riguarda il legno trattato con una di tali sostanze.

    (15)

    L'ordinanza impone obblighi per il trattamento dei rifiuti di legno trattato. Dato che i rifiuti non sono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione ritiene che le disposizioni dell'ordinanza che impongono tali obblighi, compreso il fatto di definire tali rifiuti pericolosi, non rientrino nell'ambito di applicazione della presente decisione.

    (16)

    Poiché la misura provvisoria consiste in una restrizione all'immissione sul mercato o all'uso di sostanze, anche se soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare quelle della voce 31 dell'allegato XVII di tale regolamento, a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, di detto regolamento la Francia è tenuta ad avviare una procedura di restrizione dell'Unione inoltrando all'Agenzia un fascicolo, a norma dell'allegato XV («fascicolo conforme all'allegato XV»), entro tre mesi dalla data della presente decisione. Tale fascicolo conforme all'allegato XV dovrebbe inoltre motivare eventuali proposte di deroghe in linea con la misura provvisoria nonché contenere una valutazione del rischio per la salute umana.

    (17)

    La misura provvisoria dovrebbe pertanto essere autorizzata.

    (18)

    Tenuto conto del termine di cui all'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per l'avvio di una procedura di restrizione dell'Unione mediante la presentazione di un fascicolo all'Agenzia e al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno che l'autorizzazione si applichi per una durata di 27 mesi.

    (19)

    La presente decisione non pregiudica in alcun modo la decisione della Commissione di cui all'articolo 73 del regolamento (CE) n. 1907/2006, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 68 del medesimo regolamento.

    (20)

    La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la misura provvisoria notificata dalla Francia il 25 febbraio 2019 riguardante la restrizione dell'uso e dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato («la misura provvisoria») è autorizzata per un periodo di 27 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

    2.   L'autorizzazione scadrà alla prima delle seguenti date, se una di esse precede la scadenza del periodo di cui al paragrafo 1:

    a)

    nel caso in cui la procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria determini una modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la data di applicazione di tale modifica;

    b)

    sei mesi dopo la conclusione della procedura di restrizione dell'Unione avviata riguardo alla misura provvisoria senza che la Commissione proponga un progetto di restrizione.

    Articolo 2

    La Francia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2019

    Per la Commissione

    Elżbieta BIEŃKOWSKA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2011/71/UE della Commissione, del 26 luglio 2011, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 46).

    (3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).

    (5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

    (6)  Decisioni FR-2017-0034, FR-2017-0035 e FR-2017-0036, tutte datate 23 aprile 2018 e basate sulle conclusioni della valutazione dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), del 19 maggio 2017, sostituita dalle conclusioni della valutazione dell'ANSES il 30 maggio 2018.

    (7)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 della Commissione, del 25 settembre 2018, relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 19).

    (8)  Come riferito dal Conseil général du l'environnement et du développement durable, Evaluation des impacts d'une interdiction de la crédition en France, Rapport n. 010963-01 del maggio 2017 [http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010963-01_rapport.pdf].


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