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Document 32019R0953

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Nizza» (DOP)

    C/2019/3989

    GU L 154 del 12.6.2019, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/953/oj

    12.6.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/33


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/953 DELLA COMMISSIONE

    del 22 maggio 2019

    che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Nizza» (DOP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Nizza» presentata dall'Italia e l'ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

    (2)

    Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (3)

    Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Nizza» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione «Nizza» (DOP) è protetta.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019

    Per la Commissione

    Phil HOGAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU C 55 del 12.2.2019, pag. 6.


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