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Document 32019R0877
Regulation (EU) 2019/877 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards the loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)
PE/47/2019/REV/1
GU L 150 del 7.6.2019, p. 226–252
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/226 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/877 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase ad essa immediatamente successiva, tali enti possano continuar a svolgere le funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti, ossia fondi pubblici, o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015«Verso il completamento dell'Unione bancaria» la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentisse di attuare la disciplina TLAC nel diritto europeo entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale. |
(2) |
L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione, così come a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (entità). Poiché la disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti ed entità stabiliti nell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 (5), mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato MREL, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014, modificato dal presente regolamento, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente a quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle direttive 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 2014/59/UE. |
(3) |
L'assenza di norme armonizzate negli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione (SRM) per quanto riguarda l'attuazione della disciplina TLAC crea costi supplementari e incertezza giuridica e rende più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti e le entità transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello dell'Unione determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti e dalle entità per conformarsi ai vigenti requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero variare notevolmente tra gli Stati membri partecipanti al SRM. È pertanto necessario eliminare tali ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme armonizzate per quanto riguarda l'attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata del presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
(4) |
In linea con la disciplina TLAC, il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe continuare a riconoscere sia la strategia di risoluzione basata sia su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry — SPE), sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry — MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione all'entità che potrebbe essere risolta. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE potrebbero essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti a risoluzione»). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi introdurre i concetti di «entità soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo in modo da imporre esplicitamente al Comitato di risoluzione unico («Comitato») di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso. |
(5) |
Il Comitato dovrebbe garantire che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel caso di risoluzione con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente, come previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014. |
(6) |
Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e delle entità con quelli previsti dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'ente o dell'entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da entrambe le misurazioni. |
(7) |
Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti nell'Unione, anche a livello globale, i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, fatti salvi tuttavia gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nel presente regolamento. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Viste tali condizioni, tali strumenti di debito dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità detengano fondi propri superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe di per sé incidere sulle decisioni relative alla determinazione del MREL. Inoltre, per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi parte del rispettivo MREL con fondi propri. |
(8) |
Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti vantati da creditori ordinari non garantiti (passività non subordinate), a meno che non soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui al presente regolamento. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, il Comitato dovrebbe poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subirebbero probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Il Comitato dovrebbe valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al MREL. Enti ed entità dovrebbero soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate nella misura necessaria ad impedire che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che tali creditori avrebbero altrimenti subito nella procedura normale di insolvenza. |
(9) |
Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dal Comitato ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla disciplina TLAC. Per le entità soggette a risoluzione dei G-SII, per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività superiori a 100 miliardi di EUR (banche di classe superiore), nonché per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività inferiori a 100 miliardi di EUR considerati dall'autorità nazionale di risoluzione suscettibili di presentare rischi sistemici in caso di dissesto, tenendo conto della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali per le passività ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, il Comitato dovrebbe poter imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. |
(10) |
Su richiesta di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato dovrebbe essere in grado di ridurre la parte di MREL richiesta per soddisfare con i fondi propri e le altre passività subordinate fino a un limite che rappresenta la proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento. Conformemente al principio di proporzionalità, il Comitato dovrebbe poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e passività subordinate nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma di elementi di fondi propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti e delle entità di rispettare il requisito minimo del TLAC, del MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE, non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento, o la formula di cui al presente regolamento basata sui requisiti prudenziali del primo pilastro e del secondo pilastro e sul requisito combinato di riserva di capitale. |
(11) |
Per specifiche banche di classe superiore, il Comitato dovrebbe, a condizioni sottoposte alla valutazione del Comitato, limitare a una certa soglia il livello del requisito minimo di subordinazione, tenendo altresì conto del possibile rischio di incidere in maniera sproporzionata sul modello di business di tali enti. Detta limitazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità di fissare un requisito di subordinazione superiore a tale limite attraverso il requisito per la subordinazione ai sensi del secondo pilastro, fatte salve anche le condizioni applicabili a tale pilastro, sulla base di criteri alternativi, segnatamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, o la fattibilità e credibilità della strategia di risoluzione, o la rischiosità dell'ente. |
(12) |
Il MREL dovrebbe permettere agli enti e alle entità di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di essere ricapitalizzate dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione o nella risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. In base alla strategia di risoluzione che esse hanno scelto, il Comitato dovrebbe giustificare debitamente il livello del MREL imposto e dovrebbe rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Il livello di MREL imposto dovrebbe essere la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente o dell'entità, e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente o all'entità dopo la risoluzione, o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, di soddisfare i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica risultante dalle azioni di cui al piano di risoluzione. |
(13) |
Il Comitato dovrebbe poter aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente fiducia del mercato nell'ente o nell'entità dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente o all'entità di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, anche permettendo all'ente o all'entità di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso il livello della riserva per la fiducia del mercato, qualora sia sufficiente un livello inferiore a garantire una sufficiente fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare che, a seguito delle azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato. |
(14) |
In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (8), il Comitato dovrebbe esaminare la platea degli investitori in strumenti MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa degli strumenti MREL di un ente o di un'entità sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità di risoluzione. Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un'entità è detenuta da altri enti o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di una svalutazione o di una conversione potrebbero costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori, il Comitato dovrebbe poter raccomandare all'ente o all'entità di affrontare tale impedimento. |
(15) |
Per rafforzarne la possibilità di risoluzione, il Comitato dovrebbe poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. Tale MREL specifico per ente dovrebbe essere imposto qualora il requisito minimo TLAC non sia sufficiente per riassorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta. |
(16) |
Al momento di stabilire il livello del MREL, il Comitato dovrebbe tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente o dell'entità e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Il Comitato dovrebbe anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti o entità paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, il MREL degli enti o delle entità che non sono G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in modo sproporzionato dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII. |
(17) |
In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti o le entità identificati come entità soggette a risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere obbligate, ai fini della conformità al MREL, a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore di creditori terzi che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venisse avviata la risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione. |
(18) |
Gli enti o le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali enti o entità dovrebbero provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso l'acquisizione diretta o indiretta di strumenti di fondi propri e di strumenti di passività ammissibili emesse dai predetti enti o entità e attraverso la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti o entità in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL che si applica agli enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti che si applicano alle entità soggette a risoluzione. Questo dovrebbe permettere al Comitato di risolvere un gruppo soggetto a risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente perturbatori del mercato. L'applicazione del MREL a enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta; in particolare, non dovrebbe modificare il rapporto di proprietà tra gli enti o entità e il loro gruppo soggetto a risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti o entità in questione. |
(19) |
Se sia l'entità soggetta a risoluzione sia l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato dovrebbe poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue filiazioni, attivabili quando siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere a elevata liquidità e presentare rischi minimi di credito e di mercato. |
(20) |
Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le autorità competenti possano, in presenza di determinate condizioni, derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale («gruppi cooperativi»). Per tener conto delle specificità di tali reti cooperative, il Comitato dovrebbe altresì poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica per tali enti creditizi e per l'organismo centrale in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro. Il Comitato dovrebbe inoltre poter considerare gli enti creditizi e l'organismo centrale un unico insieme ai fini della valutazione delle condizioni per la risoluzione, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà. Il Comitato dovrebbe essere in grado di garantire il rispetto del requisito MREL esterno del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme, in vari modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di ciascun gruppo, contando le passività ammissibili delle entità a cui, in conformità del piano di risoluzione, il Comitato impone di emettere strumenti ammissibili al MREL al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione. |
(21) |
Le autorità competenti, le autorità nazionali di risoluzione e il Comitato dovrebbero trattare e porre rimedio a eventuali violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire un ostacolo alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le procedure attuali volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate, per affrontare tempestivamente le eventuali violazioni. Il Comitato dovrebbe inoltre poter imporre agli enti o entità di modificare il profilo di durata degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti. Il Comitato dovrebbe inoltre poter vietare talune distribuzioni qualora ritenga che un ente o entità non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE se considerati in aggiunta al MREL. |
(22) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d'impresa, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi. |
(23) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme uniformi ai fini del quadro dell'Unione di risanamento e risoluzione per enti ed entità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare il presente regolamento in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(24) |
Per poter disporre del tempo necessario alla sua applicazione, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 28 dicembre 2020, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014
Il regolamento (UE) n. 806/2014 è modificato come segue:
1. |
l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
|
2. |
all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
3. |
l'articolo 8 è così modificato:
|
4. |
l'articolo 10 è così modificato:
|
5. |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Potere di vietare talune distribuzioni 1. Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement —“M-MDA”), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:
Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente all'autorità nazionale di risoluzione e al suo Comitato. 2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, il Comitato, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:
Il Comitato ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese, finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1. 3. Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:
Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, il Comitato notifica all'autorità competente, inclusa la BCE, se del caso, la sua decisione ed illustra la propria valutazione per iscritto. Il Comitato ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata. 4. L'“M-MDA” è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'“M-MDA” è ridotto dall'importo derivante da qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c). 5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
6. Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:
dove “Qn” = il numero del rispettivo quartile.»; |
6. |
l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014 è sostituito dai seguenti articoli: «Articolo 12 Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 1. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti a svalutazione e conversione, che devono essere soddisfatti in ogni momento dalle entità e dai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), o all'articolo 7, paragrafo 5, quando le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi sono verificate. 2. Le entità di cui al paragrafo 1, comprese le entità che fanno parte di gruppi, comunicano le informazioni conformemente all'articolo 45 decies, paragrafi 1, 2, e 4, della direttiva 2014/59/UE all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabilite. L'autorità nazionale di risoluzione trasmette al Comitato senza indebiti ritardi le informazioni di cui al primo comma. 3. Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti ai poteri di svalutazione e di conversione, che le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 31. 4. Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 8. 5. Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che le entità e i gruppi rispettino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo. 6. Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascuna entità e gruppo a norma del paragrafo 1. 7. Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti, e trasmette istruzioni, alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici. Articolo 12 bis Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 1. Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies. 2. Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, 4 o 6, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuali:
Articolo 12 ter Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 1. In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
2. Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 1. Articolo 12 quater Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione 1. Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:
In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove il presente regolamento fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e stabilite in conformità della parte II, titolo I, capo 5 bis dello stesso regolamento. 2. Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto relativamente alla parte di passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma. 3. Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di uno dei suoi azionisti esistenti che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e che fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
4. Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, lettera a), il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, assicura che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies pari all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il Comitato può consentire che un livello inferiore all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula (1(-X1/X2)) × 8% delle passività totali, compresi i fondi propri, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, considerando la riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:
Qualora, per le entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, l'applicazione del primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, per l'entità soggetta a risoluzione in questione, il Comitato limita la parte del requisito di cui all'articolo 12 septies da soddisfare utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se il Comitato ha valutato che:
Nello svolgimento della valutazione di cui al secondo comma, il Comitato tiene conto del rischio di un impatto sproporzionato sul modello di business dell'entità soggetta a risoluzione interessata. Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 5, il secondo comma del presente paragrafo non si applica. 5. Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies, maggiore fino all'8 % delle passività totali dell'entità, fondi propri compresi, e la formula di cui al paragrafo 7 del presente articolo è soddisfatta utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
Qualora il Comitato stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, il Comitato valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo. 6. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte. I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale possono soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7. 7. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato può decidere che il requisito di cui all'articolo 12 octies del presente regolamento deve essere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o le passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella misura in cui a causa dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:
8. Il Comitato può esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, e che soddisfano una delle condizioni indicate al secondo comma del presente paragrafo, fino al limite del 30 % del numero totale di tutte le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, per le quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 septies. Le condizioni sono considerate dal Comitato come segue:
Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, il Comitato arrotonda per eccesso il numero derivante dal calcolo al numero intero più vicino. 9. Previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato adotta la decisione di cui ai paragrafi 5 o 7. Nell'adottare tali decisioni, il Comitato prende altresì in considerazione:
Articolo 12 quinquies Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 1. Il requisito a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, in base ai criteri seguenti:
2. Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l'azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili in conformità dell'articolo 21 a norma dello scenario pertinente di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:
Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti, il Comitato valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per l'entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a). La valutazione del Comitato esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario. 3. Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio. Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva. Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7. Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:
Il Comitato ha la facoltà di aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno. Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE. L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7, e con l'articolo 76, paragrafo 3, e dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia il suo accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7 e con l'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno. 4. Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno a:
In deroga all'articolo 12 quater, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfano un livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), usando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 3, del presente regolamento. 5. Su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato applica i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo a un'entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è stata valutata dall'autorità nazionale di risoluzione come ragionevolmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto. Nell'adottare la decisione di presentare una richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale di risoluzione prende in considerazione:
L'assenza di una richiesta da parte dell'autorità nazionale di risoluzione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni del Comitato ai sensi dell'articolo 12 quater, paragrafo 5. 6. Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:
Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio. Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva. Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7. Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:
Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii) del presente paragrafo, di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno. Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale paragrafo è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, meno l'importo di cui di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE. L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, e all'articolo 76, paragrafo 3, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7 e all'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo adeguato non superiore a un anno. 7. Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere escluse totalmente o parzialmente dal bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili che sono sufficienti per:
8. Qualsiasi decisione del Comitato […] di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma del presente articolo contiene la motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. 9. Ai fini dei paragrafi 3 e 6 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti. Articolo 12 sexies Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE 1. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di un'entità soggetta a risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:
2. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di una filiazione significativa nell'Unione di una G-SII non UE è costituito da quanto segue:
3. Il Comitato impone un requisito aggiuntivo per i fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:
4. Qualsiasi decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo paragrafo 1, lettera b), o del presente articolo, paragrafo 2, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 3, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE che applica al gruppo soggetto a risoluzione o alla filiazione significativa nell'Unione di un G-SII non UE. Articolo 12 septies Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione 1. Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione. 2. Il Comitato, previa consultazione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se tale autorità è diversa dal Comitato, e dell'autorità di vigilanza su base consolidata, determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies e sulla base dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte separatamente ai sensi del piano di risoluzione. 3. Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), il Comitato stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare l'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 12 sexies, paragrafo 1, al fine di garantire la conformità del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi conformemente al piano di risoluzione. Articolo 12 octies Applicazione del requisito minimo di fondi propri e di passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione 1. Gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma che non sono entità soggette a risoluzione, rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 quinquies su base individuale. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione. In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri dell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità di paesi terzi, rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies su base consolidata. Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma che non sono entità soggette a risoluzione, un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione non soggette ai requisiti di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3, si conformano all'articolo 12 quinquies, paragrafo 6, su base individuale. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato sulla base dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies. 2. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:
3. Il Comitato può consentire di soddisfare pienamente o in parte il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
Articolo 12 nonies Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione 1. Il Comitato può derogare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
2. Il Comitato può rinunciare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
Articolo 12 decies Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale Il Comitato può rinunciare parzialmente o completamente all'applicazione dell'articolo 12 octies all'organismo centrale o a un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Articolo 12 undecies Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 1. Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 12 septies o 12 octies è trattata facendo ricorso ad almeno uno dei seguenti strumenti:
Inoltre, il Comitato o la BCE può effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 18. 2. Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri partecipanti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1. Articolo 12 duodecies Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione 1. In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissa un adeguato periodo transitorio affinché le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e 3, possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o con i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il termine per le entità per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o ai requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024. Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, devono conformarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito. Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 31 gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:
2. Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 o 5 è il 1o gennaio 2022. 3. Il livello minimo del requisito di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, non si applica entro i due anni successivi dalla data:
4. I requisiti di cui all'articolo 12 quater, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5. 5. In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o a un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutare o convertire di cui all'articolo 21. 6. Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione comunicano all'entità il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, dell'articolo 12 septies o dell'articolo 12 octies, a seconda dei casi. 7. Il Comitato fissa i periodi transitori prendendo in considerazione:
8. Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo il Comitato riveda la durata del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati comunicati a norma del paragrafo 6. (*1) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).»;" |
7. |
l'articolo 16 è così modificato:
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8. |
l'articolo 18 è modificato come segue:
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9. |
l'articolo 20 è così modificato:
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10. |
l'articolo 21 è così modificato:
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11. |
l'articolo 27 è modificato come segue:
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12. |
all'articolo 31, paragrafo 2, i termini «dell'articolo 45, paragrafi da 9 a 13» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 45 nonies». |
13. |
all'articolo 32, paragrafo 1, il termine «12» è sostituito dal termine «da 12 a 12 duodecies». |
Articolo 2
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dal 28 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.
(2) GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.
(4) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(7) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(8) Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).