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Document 32019R0877

Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)

PE/47/2019/REV/1

GU L 150 del 7.6.2019, p. 226–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/226


REGOLAMENTO (UE) 2019/877 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase ad essa immediatamente successiva, tali enti possano continuar a svolgere le funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti, ossia fondi pubblici, o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015«Verso il completamento dell'Unione bancaria» la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentisse di attuare la disciplina TLAC nel diritto europeo entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

(2)

L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione, così come a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (entità). Poiché la disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti ed entità stabiliti nell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 (5), mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato MREL, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014, modificato dal presente regolamento, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente a quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle direttive 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 2014/59/UE.

(3)

L'assenza di norme armonizzate negli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione (SRM) per quanto riguarda l'attuazione della disciplina TLAC crea costi supplementari e incertezza giuridica e rende più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti e le entità transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello dell'Unione determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti e dalle entità per conformarsi ai vigenti requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero variare notevolmente tra gli Stati membri partecipanti al SRM. È pertanto necessario eliminare tali ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme armonizzate per quanto riguarda l'attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata del presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(4)

In linea con la disciplina TLAC, il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe continuare a riconoscere sia la strategia di risoluzione basata sia su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry — SPE), sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry — MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione all'entità che potrebbe essere risolta. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE potrebbero essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti a risoluzione»). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi introdurre i concetti di «entità soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo in modo da imporre esplicitamente al Comitato di risoluzione unico («Comitato») di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.

(5)

Il Comitato dovrebbe garantire che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel caso di risoluzione con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente, come previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014.

(6)

Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e delle entità con quelli previsti dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'ente o dell'entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da entrambe le misurazioni.

(7)

Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti nell'Unione, anche a livello globale, i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, fatti salvi tuttavia gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nel presente regolamento. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Viste tali condizioni, tali strumenti di debito dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità detengano fondi propri superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe di per sé incidere sulle decisioni relative alla determinazione del MREL. Inoltre, per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi parte del rispettivo MREL con fondi propri.

(8)

Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti vantati da creditori ordinari non garantiti (passività non subordinate), a meno che non soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui al presente regolamento. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, il Comitato dovrebbe poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subirebbero probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Il Comitato dovrebbe valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al MREL. Enti ed entità dovrebbero soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate nella misura necessaria ad impedire che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che tali creditori avrebbero altrimenti subito nella procedura normale di insolvenza.

(9)

Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dal Comitato ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla disciplina TLAC. Per le entità soggette a risoluzione dei G-SII, per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività superiori a 100 miliardi di EUR (banche di classe superiore), nonché per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività inferiori a 100 miliardi di EUR considerati dall'autorità nazionale di risoluzione suscettibili di presentare rischi sistemici in caso di dissesto, tenendo conto della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali per le passività ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, il Comitato dovrebbe poter imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

(10)

Su richiesta di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato dovrebbe essere in grado di ridurre la parte di MREL richiesta per soddisfare con i fondi propri e le altre passività subordinate fino a un limite che rappresenta la proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento. Conformemente al principio di proporzionalità, il Comitato dovrebbe poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e passività subordinate nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma di elementi di fondi propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti e delle entità di rispettare il requisito minimo del TLAC, del MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE, non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento, o la formula di cui al presente regolamento basata sui requisiti prudenziali del primo pilastro e del secondo pilastro e sul requisito combinato di riserva di capitale.

(11)

Per specifiche banche di classe superiore, il Comitato dovrebbe, a condizioni sottoposte alla valutazione del Comitato, limitare a una certa soglia il livello del requisito minimo di subordinazione, tenendo altresì conto del possibile rischio di incidere in maniera sproporzionata sul modello di business di tali enti. Detta limitazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità di fissare un requisito di subordinazione superiore a tale limite attraverso il requisito per la subordinazione ai sensi del secondo pilastro, fatte salve anche le condizioni applicabili a tale pilastro, sulla base di criteri alternativi, segnatamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, o la fattibilità e credibilità della strategia di risoluzione, o la rischiosità dell'ente.

(12)

Il MREL dovrebbe permettere agli enti e alle entità di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di essere ricapitalizzate dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione o nella risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. In base alla strategia di risoluzione che esse hanno scelto, il Comitato dovrebbe giustificare debitamente il livello del MREL imposto e dovrebbe rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Il livello di MREL imposto dovrebbe essere la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente o dell'entità, e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente o all'entità dopo la risoluzione, o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, di soddisfare i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica risultante dalle azioni di cui al piano di risoluzione.

(13)

Il Comitato dovrebbe poter aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente fiducia del mercato nell'ente o nell'entità dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente o all'entità di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, anche permettendo all'ente o all'entità di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso il livello della riserva per la fiducia del mercato, qualora sia sufficiente un livello inferiore a garantire una sufficiente fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare che, a seguito delle azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato.

(14)

In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (8), il Comitato dovrebbe esaminare la platea degli investitori in strumenti MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa degli strumenti MREL di un ente o di un'entità sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità di risoluzione. Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un'entità è detenuta da altri enti o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di una svalutazione o di una conversione potrebbero costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori, il Comitato dovrebbe poter raccomandare all'ente o all'entità di affrontare tale impedimento.

(15)

Per rafforzarne la possibilità di risoluzione, il Comitato dovrebbe poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. Tale MREL specifico per ente dovrebbe essere imposto qualora il requisito minimo TLAC non sia sufficiente per riassorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

(16)

Al momento di stabilire il livello del MREL, il Comitato dovrebbe tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente o dell'entità e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Il Comitato dovrebbe anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti o entità paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, il MREL degli enti o delle entità che non sono G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in modo sproporzionato dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.

(17)

In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti o le entità identificati come entità soggette a risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere obbligate, ai fini della conformità al MREL, a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore di creditori terzi che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venisse avviata la risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

(18)

Gli enti o le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali enti o entità dovrebbero provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso l'acquisizione diretta o indiretta di strumenti di fondi propri e di strumenti di passività ammissibili emesse dai predetti enti o entità e attraverso la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti o entità in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL che si applica agli enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti che si applicano alle entità soggette a risoluzione. Questo dovrebbe permettere al Comitato di risolvere un gruppo soggetto a risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente perturbatori del mercato. L'applicazione del MREL a enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta; in particolare, non dovrebbe modificare il rapporto di proprietà tra gli enti o entità e il loro gruppo soggetto a risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti o entità in questione.

(19)

Se sia l'entità soggetta a risoluzione sia l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato dovrebbe poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue filiazioni, attivabili quando siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere a elevata liquidità e presentare rischi minimi di credito e di mercato.

(20)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le autorità competenti possano, in presenza di determinate condizioni, derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale («gruppi cooperativi»). Per tener conto delle specificità di tali reti cooperative, il Comitato dovrebbe altresì poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica per tali enti creditizi e per l'organismo centrale in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro. Il Comitato dovrebbe inoltre poter considerare gli enti creditizi e l'organismo centrale un unico insieme ai fini della valutazione delle condizioni per la risoluzione, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà. Il Comitato dovrebbe essere in grado di garantire il rispetto del requisito MREL esterno del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme, in vari modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di ciascun gruppo, contando le passività ammissibili delle entità a cui, in conformità del piano di risoluzione, il Comitato impone di emettere strumenti ammissibili al MREL al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione.

(21)

Le autorità competenti, le autorità nazionali di risoluzione e il Comitato dovrebbero trattare e porre rimedio a eventuali violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire un ostacolo alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le procedure attuali volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate, per affrontare tempestivamente le eventuali violazioni. Il Comitato dovrebbe inoltre poter imporre agli enti o entità di modificare il profilo di durata degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti. Il Comitato dovrebbe inoltre poter vietare talune distribuzioni qualora ritenga che un ente o entità non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE se considerati in aggiunta al MREL.

(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d'impresa, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(23)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme uniformi ai fini del quadro dell'Unione di risanamento e risoluzione per enti ed entità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare il presente regolamento in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Per poter disporre del tempo necessario alla sua applicazione, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 28 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è modificato come segue:

1.

l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21)   “filiazioni”: una filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 10, degli articoli da 12 a 12 duodecies, e degli articoli 21 e 53 del presente regolamento, ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 24 ter, lettera b) del presente paragrafo incluso, ove opportuno, gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l'articolo 12 septies, paragrafo 3 del presente regolamento;

21 bis)   filiazione significativa: una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

b)

sono inseriti i punti seguenti:

«24 bis)   “entità soggetta a risoluzione”: una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante individuata dal Comitato, in conformità dell'articolo 8, come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;

24 ter)   “gruppo soggetto a risoluzione”:

a)

un'entità soggetta a risoluzione insieme alle sue filiazioni che non siano:

i)

entità soggette a risoluzione esse stesse;

ii)

filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o

iii)

entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione conformemente al piano di risoluzione, e le loro filiazioni; o

b)

gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano un'entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;

24 quater)   “ente a rilevanza sistemica a livello globale” oppure “G-SII”: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

c)

è inserito il punto seguente:

«45 bis)   “capitale primario di classe 1”: il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;»

d)

al punto 48) il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

e)

il punto 49) è sostituito dal seguente:

«49)   “passività sottoponibili al bail-in”: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un'entità di cui all'articolo 2 e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 27, paragrafo 3;»;

f)

sono inseriti i punti seguenti:

«49 bis)

“passività ammissibili”: le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, se del caso, le condizioni di cui all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, e gli strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

49 ter)

“strumenti subordinati ammissibili” strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale regolamento;»;

g)

è aggiunto il punto seguente:

«55)   “requisito combinato di riserva di capitale”: requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.»;

2.

all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies;»;

3.

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità di cui al paragrafo 1.»;

b)

al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni per la risoluzione.

Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all'entità interessata.»;

c)

al paragrafo 9, le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:

«o)

i requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies e un termine per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 12 duodecies;

p)

laddove il Comitato applichi l'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, la tempistica per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 12 duodecies;»;

d)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzione del gruppo di cui al paragrafo 1, facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure da adottare nei riguardi:

a)

dell'impresa madre nell'Unione;

b)

delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;

c)

delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); e

d)

delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.

Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.»;

e)

al paragrafo 11, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità soggette a risoluzione negli scenari di cui al paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione nei confronti delle altre entità del gruppo, dell'impresa madre e degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;

a bis)

se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, espone le azioni di risoluzione da adottare in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:

i)

altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii)

altri gruppi soggetti a risoluzione;

b)

esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso, o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo, o da determinate entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;»;

f)

al paragrafo 12 sono aggiunti i commi seguenti:

«La revisione di cui al primo comma è effettuato dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21.

Nel fissare le scadenze di cui al paragrafo 9, lettere o) e p) del presente articolo, nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, il Comitato tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.»;

4.

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità soggette a risoluzione di tale gruppo evitando quanto più possibile conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, inclusi instabilità finanziaria più ampia o eventi a livello sistemico nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Se non ritiene possibile la risoluzione di un gruppo, il Comitato lo notifica con tempestività all'ABE.

Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato valuta la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo.»;

b)

al paragrafo 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«Entro due settimane dalla data di ricevimento di una relazione svolta in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, l'entità propone al Comitato possibili misure e una tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la conformità dell'entità o dell'impresa madre all'articolo 12 septies o 12 octies e al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:

i)

l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento; o

ii)

l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento.

Quando propone la tempistica per l'attuazione delle misure proposte di cui al secondo comma, l'entità tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono il rilevante impedimento in questione.»;

c)

il paragrafo 11 è modificato come segue:

i)

alle lettere i) e j), il termine «Articolo 12» è sostituito dai termini «articoli 12 septies e 12 octies»;

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«k)

imporre all'entità di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies del presente regolamento espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

l)

allo scopo di assicurare la costante uniformità all'articolo 12 septies o 12 octies, imporre all'entità di modificare il profilo di durata degli elementi seguenti:

i)

degli strumenti di fondi propri, previo accordo delle autorità competenti, inclusa la BCE, e

ii)

delle passività ammissibili di cui all'articolo 12 quater e all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a).»;

5.

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Potere di vietare talune distribuzioni

1.   Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement —“M-MDA”), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:

a)

effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;

b)

creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali, o di pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o

c)

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente all'autorità nazionale di risoluzione e al suo Comitato.

2.   Nella situazione di cui al paragrafo 1, il Comitato, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;

b)

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che essa soddisfi, in un futuro prevedibile, la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);

c)

la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;

d)

se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2 del presente regolamento, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato;

e)

se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisce il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.

Il Comitato ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese, finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.

3.   Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:

a)

l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;

b)

la perturbazione di cui al punto a) non solo comporta la maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e passività ammissibili;

c)

la chiusura dei mercati di cui al punto b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie altre entità;

d)

la perturbazione di cui al punto a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e di passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o

e)

l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 porta a ricadute negative per una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.

Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, il Comitato notifica all'autorità competente, inclusa la BCE, se del caso, la sua decisione ed illustra la propria valutazione per iscritto.

Il Comitato ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.

4.   L'“M-MDA” è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'“M-MDA” è ridotto dall'importo derivante da qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).

5.   La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a)

tutti gli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;

più

b)

tutti gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;

meno

c)

gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.

6.   Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

d)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

 

Formula

 

Formula

dove “Qn” = il numero del rispettivo quartile.»;

6.

l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014 è sostituito dai seguenti articoli:

«Articolo 12

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti a svalutazione e conversione, che devono essere soddisfatti in ogni momento dalle entità e dai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), o all'articolo 7, paragrafo 5, quando le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi sono verificate.

2.   Le entità di cui al paragrafo 1, comprese le entità che fanno parte di gruppi, comunicano le informazioni conformemente all'articolo 45 decies, paragrafi 1, 2, e 4, della direttiva 2014/59/UE all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabilite.

L'autorità nazionale di risoluzione trasmette al Comitato senza indebiti ritardi le informazioni di cui al primo comma.

3.   Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti ai poteri di svalutazione e di conversione, che le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 31.

4.   Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 8.

5.   Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che le entità e i gruppi rispettino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascuna entità e gruppo a norma del paragrafo 1.

7.   Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti, e trasmette istruzioni, alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.

Articolo 12 bis

Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.

2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, 4 o 6, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuali:

a)

dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo del presente articolo calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 12 ter

Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o attraverso altri tipi di procedure previste per tali istituti attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE; e

b)

le procedure di cui alla lettera a) garantiscono che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2.   Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 1.

Articolo 12 quater

Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione

1.   Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

articolo 72 bis;

b)

articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e

c)

articolo 72 quater.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove il presente regolamento fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e stabilite in conformità della parte II, titolo I, capo 5 bis dello stesso regolamento.

2.   Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività derivante dal titolo di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi per uno strumento equivalente senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o

b)

il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di insolvenza dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo della passività inizialmente versato.

Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto relativamente alla parte di passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.

3.   Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di uno dei suoi azionisti esistenti che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e che fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono emesse conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a);

b)

l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 21 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

c)

tali passività non superano un importo determinato sottraendo:

i)

la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera b);

ii)

l'importo richiesto conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 1.

4.   Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, lettera a), il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, assicura che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies pari all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il Comitato può consentire che un livello inferiore all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula (1(-X1/X2)) × 8% delle passività totali, compresi i fondi propri, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, considerando la riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:

 

X1 = 3,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

 

X2 = ila somma di: il 18% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la somma del requisito combinato di riserva di capitale.

Qualora, per le entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, l'applicazione del primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, per l'entità soggetta a risoluzione in questione, il Comitato limita la parte del requisito di cui all'articolo 12 septies da soddisfare utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se il Comitato ha valutato che:

a)

l'accesso al Fondo non è considerato un'opzione per la risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione nel piano di risoluzione; e

b)

ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 septies consente all'entità soggetta a risoluzione di soddisfare il requisito di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello svolgimento della valutazione di cui al secondo comma, il Comitato tiene conto del rischio di un impatto sproporzionato sul modello di business dell'entità soggetta a risoluzione interessata.

Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 5, il secondo comma del presente paragrafo non si applica.

5.   Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies, maggiore fino all'8 % delle passività totali dell'entità, fondi propri compresi, e la formula di cui al paragrafo 7 del presente articolo è soddisfatta utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di certe passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5;

b)

sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione o di conversione alle passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5, i creditori i cui crediti derivano da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;

c)

l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

Qualora il Comitato stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, il Comitato valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.

6.   Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale possono soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.

7.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato può decidere che il requisito di cui all'articolo 12 octies del presente regolamento deve essere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o le passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella misura in cui a causa dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:

a)

l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità, o

b)

l'importo risultante dall'applicazione della formula A × 2 + B × 2 + C, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:

A= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

B= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;

C= l'importo risultante dal requisito.

8.   Il Comitato può esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, e che soddisfano una delle condizioni indicate al secondo comma del presente paragrafo, fino al limite del 30 % del numero totale di tutte le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, per le quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 septies.

Le condizioni sono considerate dal Comitato come segue:

a)

sono stati individuati nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione e:

i)

non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11, nella tempistica richiesta dal Comitato, oppure

ii)

gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere affrontati utilizzando alcuna delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione,

b)

il Comitato ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria, oppure

c)

il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 del presente regolamento.

Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, il Comitato arrotonda per eccesso il numero derivante dal calcolo al numero intero più vicino.

9.   Previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato adotta la decisione di cui ai paragrafi 5 o 7.

Nell'adottare tali decisioni, il Comitato prende altresì in considerazione:

a)

la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e gli strumenti subordinati ammissibili, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;

b)

l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al fine di effettuare aggiustamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;

c)

la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d) di tale regolamento;

d)

se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5 e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di un'entità, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dal Comitato;

e)

il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e

f)

l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.

Articolo 12 quinquies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Il requisito a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, in base ai criteri seguenti:

a)

la necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione all'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;

b)

la necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ma non entità soggette a risoluzione, abbiano sufficienti fondi propri e passività ammissibili per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e che si possibile ripristinare il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

c)

la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5 del presente regolamento, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità soggetta a risoluzione abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e ripristinare il coefficiente di capitale totale e, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

d)

le dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;

e)

la misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

2.   Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l'azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili in conformità dell'articolo 21 a norma dello scenario pertinente di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

a)

le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite (“assorbimento delle perdite”);

b)

l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o istituzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 o 3, ma non entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di un atto legislativo equivalente per un periodo di tempo idoneo non superiore ad un anno (“ricapitalizzazione”).

Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti, il Comitato valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per l'entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

La valutazione del Comitato esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.

3.   Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:

a)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:

i)

dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii)

di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta; e

b)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:

i)

dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii)

di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:

a)

utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e

b)

previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito da applicare all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Il Comitato ha la facoltà di aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7, e con l'articolo 76, paragrafo 3, e dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia il suo accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7 e con l'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

4.   Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno a:

a)

13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a); e

b)

5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).

In deroga all'articolo 12 quater, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfano un livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), usando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 3, del presente regolamento.

5.   Su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato applica i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo a un'entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è stata valutata dall'autorità nazionale di risoluzione come ragionevolmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Nell'adottare la decisione di presentare una richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale di risoluzione prende in considerazione:

a)

la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;

b)

la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili sia limitato;

c)

la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorra al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 septies.

L'assenza di una richiesta da parte dell'autorità nazionale di risoluzione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni del Comitato ai sensi dell'articolo 12 quater, paragrafo 5.

6.   Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:

i)

dell'importo delle perdite da assorbire che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità; e

ii)

di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione; e

b)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:

i)

dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii)

di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:

a)

utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura del coefficiente di leva finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e

b)

previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che applica all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento oppure dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii) del presente paragrafo, di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale paragrafo è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, meno l'importo di cui di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, e all'articolo 76, paragrafo 3, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7 e all'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo adeguato non superiore a un anno.

7.   Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere escluse totalmente o parzialmente dal bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili che sono sufficienti per:

a)

coprire l'importo delle passività escluse identificate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5;

b)

assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

8.   Qualsiasi decisione del Comitato […] di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma del presente articolo contiene la motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.

9.   Ai fini dei paragrafi 3 e 6 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

Articolo 12 sexies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE

1.   Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di un'entità soggetta a risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:

a)

i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di una filiazione significativa nell'Unione di una G-SII non UE è costituito da quanto segue:

a)

i requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, da soddisfare utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies e all'articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Il Comitato impone un requisito aggiuntivo per i fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:

a)

se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2 lettera a), del presente articolo non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 quinquies; e

b)

in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 quinquies.

4.   Qualsiasi decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo paragrafo 1, lettera b), o del presente articolo, paragrafo 2, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 3, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE che applica al gruppo soggetto a risoluzione o alla filiazione significativa nell'Unione di un G-SII non UE.

Articolo 12 septies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione

1.   Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

2.   Il Comitato, previa consultazione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se tale autorità è diversa dal Comitato, e dell'autorità di vigilanza su base consolidata, determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies e sulla base dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte separatamente ai sensi del piano di risoluzione.

3.   Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), il Comitato stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare l'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 12 sexies, paragrafo 1, al fine di garantire la conformità del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi conformemente al piano di risoluzione.

Articolo 12 octies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e di passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione

1.   Gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma che non sono entità soggette a risoluzione, rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 quinquies su base individuale.

Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri dell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità di paesi terzi, rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies su base consolidata.

Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma che non sono entità soggette a risoluzione, un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione non soggette ai requisiti di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3, si conformano all'articolo 12 quinquies, paragrafo 6, su base individuale.

Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato sulla base dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies.

2.   Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:

a)

passività:

i)

che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che ha acquistato le passività dall'entità soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

ii)

che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento;

iii)

che hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;

iv)

che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21, in un modo che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

v)

l'acquisto di proprietà delle quali non è finanziato dall'entità soggetta al presente articolo, né direttamente né indirettamente;

vi)

disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che è soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'entità, e l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;

vii)

disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al detentore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è soggetta al presente articolo;

viii)

il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti su di esse, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;

b)

fondi propri, come segue:

i)

il capitale primario di classe 1, e

ii)

gli altri fondi propri che:

sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati; o

sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione.

3.   Il Comitato può consentire di soddisfare pienamente o in parte il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;

c)

la garanzia è prestata per un importo perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;

d)

la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

e)

la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per almeno il 50 % del proprio importo;

f)

la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di coefficienti di scarto (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire l'importo assistito da garanzia di cui alla lettera e);

g)

la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;

h)

la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

i)

non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.

Ai fini di cui alla lettera i) del primo comma, su richiesta del Comitato, l'entità soggetta a risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione.

Articolo 12 nonies

Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione

1.   Il Comitato può derogare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:

a)

sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;

c)

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.

2.   Il Comitato può rinunciare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:

a)

sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 in tale Stato membro partecipante;

c)

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'impresa madre.

Articolo 12 decies

Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Il Comitato può rinunciare parzialmente o completamente all'applicazione dell'articolo 12 octies all'organismo centrale o a un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente sono pienamente garantiti dall'organismo centrale;

c)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, per la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente, sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

d)

in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;

e)

il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3; nonché

f)

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di risoluzione.

Articolo 12 undecies

Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 12 septies o 12 octies è trattata facendo ricorso ad almeno uno dei seguenti strumenti:

a)

potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 10;

b)

poteri di cui all'articolo 10 bis;

c)

misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

d)

misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 13;

e)

sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111 della direttiva 2014/59/UE.

Inoltre, il Comitato o la BCE può effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 18.

2.   Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri partecipanti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 12 duodecies

Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione

1.   In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissa un adeguato periodo transitorio affinché le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e 3, possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o con i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il termine per le entità per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o ai requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024.

Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, devono conformarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito.

Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 31 gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:

a)

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;

b)

la prospettiva che l'entità sarà in grado, in un lasso di tempo ragionevole, di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7; e

c)

se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, del presente regolamento e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o è dovuta a una perturbazione a livello del mercato.

2.   Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 o 5 è il 1o gennaio 2022.

3.   Il livello minimo del requisito di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, non si applica entro i due anni successivi dalla data:

a)

in cui il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in;

b)

in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, o in cui i poteri di svalutazione e conversione sono stati esercitati in conformità dell'articolo 21 in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

4.   I requisiti di cui all'articolo 12 quater, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5.

5.   In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o a un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutare o convertire di cui all'articolo 21.

6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione comunicano all'entità il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, dell'articolo 12 septies o dell'articolo 12 octies, a seconda dei casi.

7.   Il Comitato fissa i periodi transitori prendendo in considerazione:

a)

la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

b)

l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;

c)

la misura nella quale l'entità soggette a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 septies.

8.   Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo il Comitato riveda la durata del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati comunicati a norma del paragrafo 6.

(*1)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).»;"

7.

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nonostante il fatto che un'impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se essa è un'entità soggette a risoluzione e se una o più delle sue filiazioni che sono enti ma non sono entità soggette a risoluzione soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, e a condizione che le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso, e l'azione di risoluzione nei confronti di tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme.»;

8.

l'articolo 18 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale o delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;»

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1, in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.»;

9.

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21»;

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

alla lettera a), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21»;

ii)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili;

d)

laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione o conversione della passività sottoponibili a bail-in»;

iii)

alla lettera g), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21»;

c)

ai paragrafi 6, 13 e 15, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21»;

10.

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili»

b)

al paragrafo 1, nella frase introduttiva e nella lettera b), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;

c)

al paragrafo 3, lettera b), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili vadano esercitati indipendentemente o in combinazione con un'azione di risoluzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggette a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o a livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggette a risoluzione.

A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale o passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 16, e si applica l'articolo 76, paragrafo 1, lettera e).»;

e)

Sono inseriti i seguenti paragrafi:

«7 bis.   Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Quando è esercitato tale potere, la svalutazione o la conversione è effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

7 ter.   Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggette a risoluzione, o in circostanze eccezionali deviando dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggette a risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 21, paragrafo 10, a livello di tale entità è calcolato ai fini delle soglie di cui all'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), applicabile all'entità interessata.»;

f)

al secondo comma del paragrafo 8, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;

g)

al paragrafo 10 è aggiunta la seguente lettera:

«d)

il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti. »;

11.

l'articolo 27 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, i termini «passività ammissibili» sono sostituiti dai termini «passività sottoponibili al bail-in»

b)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

(*2)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).»;"

ii)

è inserita la lettera seguente:

«h)

passività nei confronti di entità di cui all'articolo 1, paragrafo i, lettere a), b), c), o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale dello Stato membro partecipante che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile il 28 dicembre 2020, nei casi in cui trovi applicazione tale deroga, il Comitato valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo 12 octies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.»;

c)

al paragrafo 4, il termine «passività ammissibili ai fini dello strumento del bail-in» è sostituita con il termine «passività sottoponibili al bail in»;

d)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comitato valuta attentamente se le passività nei confronti di enti o entità che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 3, lettera h, del presente articolo debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma, al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.

Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in è esclusa o parzialmente esclusa ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività sottoponibile al bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, a condizione che il livello della svalutazione e conversione applicato alle altre passività sottoponibili al bail-in sia conforma al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).»;

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail in è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti fini o entrambi:

a)

coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo 13, lettera a);

b)

acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità al paragrafo 13, lettera b).»;

f)

al paragrafo 7, lettera a) il termine «passività ammissibili» è sostituita dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

g)

al paragrafo 13 il termine «passività ammissibili» è sostituita dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

12.

all'articolo 31, paragrafo 2, i termini «dell'articolo 45, paragrafi da 9 a 13» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 45 nonies».

13.

all'articolo 32, paragrafo 1, il termine «12» è sostituito dal termine «da 12 a 12 duodecies».

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 28 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)   GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).


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