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Document 32019R0758

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/646

GU L 125 del 14.5.2019, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/758/oj

14.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/758 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2019

che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE (1) della Commissione, in particolare l'articolo 45, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti a individuare, a valutare e a gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, in particolare qualora abbiano stabilito succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi o stiano considerando l'ipotesi di stabilire succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi. La direttiva (UE) 2015/849 stabilisce pertanto delle norme per una valutazione e gestione efficaci del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di gruppo.

(2)

L'attuazione coerente, a livello di gruppo, di politiche e procedure di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo è fondamentale ai fini di una solida ed efficace gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in seno al gruppo stesso.

(3)

Vi sono tuttavia situazioni in cui un gruppo gestisce succursali o filiazioni controllate a maggioranza in un paese terzo il sui ordinamento non consente l'attuazione di politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Questo può avvenire, ad esempio, quando la legislazione del paese terzo relativa alla protezione dei dati o al segreto bancario limita la capacità del gruppo di accedere alle informazioni sui clienti delle succursali o delle filiazioni controllate a maggioranza nel paese terzo, di trattare tali informazioni e di scambiarle.

(4)

In dette circostanze, e nelle situazioni in cui la capacità delle autorità competenti di vigilare efficacemente sull'osservanza, da parte del gruppo, degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 è ostacolata poiché tali autorità non hanno accesso alle informazioni rilevanti detenute dalle succursali o filiazioni controllate a maggioranza situate in paesi terzi, sono necessarie politiche e procedure supplementari per gestire efficacemente il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali politiche e procedure supplementari possono includere l'ottenimento del consenso dei clienti, cosa che può servire a superare certi ostacoli giuridici all'applicazione delle politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo nei paesi terzi in cui le altre opzioni sono limitate.

(5)

La necessità di garantire a livello dell'Unione una risposta coerente agli ostacoli giuridici all'applicazione di politiche e procedure a livello di gruppo giustifica l'adozione di specifiche azioni minime che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero essere tenuti a prendere nelle situazioni in questione. Tali politiche e procedure supplementari dovrebbero comunque essere basate sul rischio.

(6)

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero poter dimostrare all'autorità competente che la portata delle misure supplementari da essi adottate è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qualora dovesse tuttavia ritenere che le misure supplementari prese dall'ente creditizio o dall'istituto finanziario non siano sufficienti per gestire tale rischio, l'autorità competente dovrebbe poter imporre all'ente creditizio o istituto finanziario di adottare provvedimenti specifici per garantire l'osservanza degli obblighi di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) conferiscono rispettivamente all'Autorità bancaria europea (ABE), all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la facoltà di formulare orientamenti congiunti per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero tenere conto degli orientamenti congiunti emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che essi dovrebbero prendere in considerazione quando valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai singoli rapporti d'affari e alle operazioni occasionali, e dovrebbero fare tutto il possibile per conformarsi a tali orientamenti.

(8)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine di effettuare azioni di vigilanza supplementari come stabilito all'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849 nei casi in cui l'applicazione delle misure supplementari previste dal presente regolamento si riveli insufficiente.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicate anche le misure rafforzate di adeguata verifica che gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti/obbligati ad adottare quando trattano con persone fisiche stabilite o soggetti giuridici aventi sede in paesi individuati dalla Commissione come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(10)

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguare le loro politiche e procedure ai requisiti del presente regolamento. A tal fine è opportuno che l'applicazione del presente regolamento sia differita di tre mesi rispetto alla data della sua entrata in vigore.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e presentati alla Commissione.

(12)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne hanno analizzato i potenziali costi e benefici e hanno richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce una serie di misure supplementari, fra cui l'azione minima, che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nei casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle politiche e procedure di gruppo di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 a livello delle succursali o filiazioni controllate a maggioranza che fanno parte del gruppo e che sono stabilite nel paese terzo.

Articolo 2

Obblighi generali in relazione a ciascun paese terzo

Per ciascun paese terzo in cui abbiano stabilito una succursale o detengano la quota maggioritaria di una filiazione, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il loro gruppo, registrare tale valutazione, tenerla aggiornata e conservarla per poterla condividere con la relativa autorità competente;

b)

garantire che il rischio di cui alla lettera a) sia adeguatamente preso in considerazione nelle loro politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;

c)

ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza a livello di gruppo per la valutazione del rischio di cui alla lettera a) e per le politiche e procedure a livello di gruppo in materia di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla lettera b);

d)

organizzare una formazione mirata per il personale interessato nel paese terzo affinché sia in grado di individuare gli indicatori di rischio relativamente al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e garantire che tale formazione sia efficace.

Articolo 3

Valutazioni individuali del rischio

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare in modo appropriato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato a un rapporto d'affari o a un'operazione occasionale, limitando l'accesso alle informazioni rilevanti sui clienti e sulla titolarità effettiva oppure limitando l'uso di tali informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato a un cliente;

b)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso dei loro clienti e, ove applicabile, dei titolari effettivi dei loro clienti;

c)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo.

2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, misure supplementari di gestione di tali fenomeni.

Dette misure supplementari includono la misura supplementare di cui all'articolo 8, lettera c), e una o più misure di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) di tale articolo.

Qualora un ente creditizio o un istituto finanziario, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riesca a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

a)

provvede a che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza ponga fine al rapporto d'affari;

b)

provvede a che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza non effettui l'operazione occasionale;

c)

cessa in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.

3.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 4

Condivisione e trattamento dei dati dei clienti

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti in seno al gruppo a fini di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti a fini di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo;

b)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso dei loro clienti e, ove applicabile, dei titolari effettivi dei loro clienti;

c)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo.

2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, misure supplementari di gestione del rischio. Dette misure supplementari includono la misura supplementare di cui all'articolo 8, lettera a), o la misura supplementare di cui alla lettera c) di tale articolo. Se il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è di entità tale da richiedere altre misure supplementari, gli enti creditizi e gli istituti finanziari applicano una o più delle restanti misure supplementari di cui all'articolo 8, lettere da a) a c).

3.   Qualora un ente creditizio o un istituto finanziario, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riesca a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cessa in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.

4.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni relative a operazioni sospette

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti la condivisione delle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 fra le succursali e le filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo ed altri soggetti del loro gruppo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita la condivisione o il trattamento, con altri soggetti del gruppo, del contenuto delle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, individuate da una succursale e da una filiazione controllata a maggioranza stabilita in un paese terzo;

b)

richiedere che la succursale o la filiazione controllata a maggioranza fornisca le informazioni rilevanti all'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario, per consentirle di valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato all'operatività di una tale succursale o filiazione controllata a maggioranza, e l'impatto di tale rischio sul gruppo; tali informazioni includono:

i)

il numero di operazioni sospette segnalate nel corso di un periodo determinato;

ii)

dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle circostanze che hanno dato origine al sospetto.

2.   Oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e le misure di cui al paragrafo 1, gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano misure supplementari di gestione del rischio.

Dette misure supplementari includono una o più misure supplementari di cui all'articolo 8, lettere da a) a c) e da g) a i).

3.   Qualora gli enti creditizi o gli istituti finanziari, applicando le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, non riescano a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cessano in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.

4.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui ai paragrafi 2 e 3 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

Trasferimento dei dati dei clienti agli Stati membri

Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti il trasferimento a uno Stato membro, ai fini di vigilanza per il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo, dei dati relativi ai clienti di una succursale e filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita il trasferimento di dati relativi ai clienti ai fini della vigilanza per il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo;

b)

effettuare verifiche rafforzate, compresi, qualora ciò sia commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all'operatività della succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, verifiche in loco o audit indipendenti, per accertare che la succursale o filiazione controllata a maggioranza attui effettivamente le politiche e procedure a livello di gruppo e che individui, valuti e gestisca in modo appropriato i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c)

comunicare, su richiesta, i risultati delle verifiche di cui alla lettera b) all'autorità competente dello Stato membro d'origine;

d)

richiedere alla succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nello Stato membro di comunicare periodicamente all'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario le informazioni rilevanti, fra cui almeno:

i)

il numero di clienti ad alto rischio e dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle motivazioni di una tale classificazione, ad esempio lo status di persona politicamente esposta;

ii)

il numero di operazioni sospette individuate e segnalate e dati statistici aggregati che forniscano una visione d'insieme delle circostanze che hanno dato origine al sospetto;

e)

mettere le informazioni di cui alla lettera d) a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Articolo 7

Conservazione dei documenti

1.   Qualora l'ordinamento del paese terzo vieti o limiti l'applicazione di misure di conservazione dei documenti equivalenti a quelle specificate al capo V della direttiva (UE) 2015/849, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono come minimo:

a)

comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni di calendario dopo aver individuato il paese terzo:

i)

il nome del paese terzo;

ii)

in che modo l'applicazione dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita l'applicazione di misure di conservazione dei documenti equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849;

b)

determinare se, per superare in modo legittimo le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), ci si possa avvalere del consenso del cliente e, ove applicabile, del suo titolare effettivo;

c)

provvedere affinché le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo richiedano che i loro clienti e, ove applicabile, i titolari effettivi dei loro clienti diano il consenso per superare le restrizioni o i divieti di cui alla lettera a), punto ii), nella misura in cui ciò è compatibile con l'ordinamento del paese terzo.

2.   Se non è possibile ottenere il consenso di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano, oltre ai provvedimenti normali di contrasto del riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo e le misure di cui al paragrafo 1, misure supplementari di gestione del rischio. Dette misure supplementari includono una o più misure supplementari di cui all'articolo 8, lettere da a) a c) e j).

3.   Gli enti creditizi e gli istituti finanziari stabiliscono la portata delle misure supplementari di cui al paragrafo 2 in funzione dei rischi e sono in grado di dimostrare all'autorità competente che tale portata è appropriata tenuto conto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 8

Misure supplementari

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari adottano le misure supplementari seguenti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 2:

a)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo offrano solo prodotti e servizi finanziari che per natura e tipo presentino un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e abbiano una bassa incidenza sull'esposizione al rischio del gruppo;

b)

provvedono a che gli altri soggetti dello stesso gruppo non si basino sulle misure di adeguata verifica della clientela prese da una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, ma attuino invece misure di adeguata verifica nei confronti di ogni cliente di una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo che desideri avvalersi di prodotti o servizi di tali altri soggetti della stesso gruppo, anche se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/849;

c)

effettuano verifiche rafforzate, comprese, qualora ciò sia commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all'operatività della succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, verifiche in loco o audit indipendenti, per accertare che la succursale o filiazione controllata a maggioranza individui, valuti e gestisca efficacemente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

d)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo chiedano l'autorizzazione dell'alta dirigenza dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario per l'instaurazione e il mantenimento di rapporti d'affari a più alto rischio o per l'esecuzione di un'operazione occasionale a più alto rischio;

e)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo determinino l'origine e, ove applicabile, la destinazione dei fondi da utilizzare nel quadro del rapporto d'affari o dell'operazione occasionale;

f)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo svolgano un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari, compreso un controllo rafforzato delle operazioni, fino a quando siano ragionevolmente certe di comprendere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato al rapporto d'affari;

g)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo condividano con essi le informazioni sottese a una segnalazione di operazione sospetta, sulla base delle quali si è appreso, si sospetta o si hanno ragionevoli motivi di sospettare una tentata o avvenuta operazione di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; fra tali informazioni possono figurare fatti, operazioni, circostanze e documenti su cui sono basati i sospetti, comprese informazioni personali nella misura in cui ciò è possibile ai sensi dell'ordinamento del paese terzo;

h)

svolgono un controllo continuo e rafforzato di tutti i clienti e, ove applicabile, di tutti i titolari effettivi dei clienti di una succursale o filiazione controllata a maggioranza stabilita nel paese terzo, noti per essere stati oggetto di segnalazioni di operazioni sospette da parte di altri soggetti dello stesso gruppo;

i)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo siano dotate di sistemi e di controlli efficaci per individuare e segnalare le operazioni sospette;

j)

provvedono a che le loro succursali o filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo tengano aggiornati e conservino in luogo sicuro, il più a lungo possibile compatibilmente con la legge applicabile e in ogni caso almeno per la durata del rapporto d'affari, il profilo di rischio e le informazioni sull'adeguata verifica dei loro clienti.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


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