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Document 32019R0715

    Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2018/8599

    GU L 122 del 10.5.2019, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj

    10.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 122/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/715 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2018

    relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 70,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (2) stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti dall'Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione («gli organismi dell'Unione»). Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 si basa sul regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3). Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato sostituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    (2)

    È necessario abrogare il regolamento (UE) n. 1271/2013 e sostituirlo con il presente regolamento al fine di allinearne le disposizioni a quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e consentire la semplificazione e il chiarimento ulteriori delle regole per tenere conto dell'esperienza maturata grazie alla loro applicazione e per migliorare ulteriormente la struttura di governance degli organismi dell'Unione e la loro rendicontabilità.

    (3)

    Il presente regolamento dovrebbe stabilire i principi generali e le regole di base applicabili agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione, fatto salvo l'atto costitutivo. Sulla base del presente regolamento gli organismi dell'Unione devono adottare le proprie regole finanziarie, che possono discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongono esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

    (4)

    Per motivi di coerenza gli organismi dell'Unione interamente autofinanziati, ai quali il presente regolamento non si applica, dovrebbero stabilire regole analoghe, se del caso. Conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, tali organismi presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'esecuzione del proprio bilancio e tengono nel debito conto le loro richieste e raccomandazioni.

    (5)

    Gli organismi dell'Unione dovrebbero stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi dell'unità, della verità, dell'universalità, della specializzazione, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, della sana gestione finanziaria e della performance, nonché della trasparenza.

    (6)

    Va sottolineata la funzione di riequilibrio svolta dal contributo dell'Unione. La parte del risultato di bilancio positivo dell'organismo dell'Unione che supera l'importo del contributo dell'Unione versato nel corso dell'esercizio dovrebbe essere riversata al bilancio dell'Unione.

    (7)

    Se l'atto costitutivo prevede che le entrate sono costituite da tasse e canoni in aggiunta al contributo dell'Unione e che le entrate risultanti da tasse e canoni sono destinate specificamente a finanziare spese determinate, gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di riportare il saldo sotto forma di entrate con destinazione specifica. Al fine di consentire una certa flessibilità, il risultato negativo relativo alle entrate con destinazione specifica risultanti da tasse e canoni potrebbe essere compensato con le eccedenze accumulate negli esercizi precedenti.

    (8)

    Le tasse vanno fissate a un livello tale da coprire i costi della fornitura dei servizi ed evitare l'accumulo di eccedenze.

    (9)

    La delega straordinaria di compiti e l'attribuzione di sovvenzioni agli organismi dell'Unione devono essere autorizzate nell'atto costitutivo o in un atto di base e debitamente giustificate dalle caratteristiche dei compiti stessi e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione, garantendo al tempo stesso la sana gestione finanziaria e l'efficienza in termini di costi. Tali compiti supplementari dovrebbero rientrare nell'ambito degli obiettivi dell'organismo dell'Unione e dovrebbero essere compatibili con il mandato di detto organismo, quale definito nell'atto costitutivo.

    (10)

    Al fine di aumentare la trasparenza la Commissione dovrebbe, in linea di principio, concludere con gli organismi dell'UE accordi di partenariato che riguardino tutti i finanziamenti erogati in aggiunta al contributo annuale dell'Unione, in particolare quando questi finanziamenti incidono in modo significativo sulle operazioni dell'organismo dell'Unione.

    (11)

    Le disposizioni in materia di riporti ed entrate con destinazione specifica dovrebbero essere modificate per tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Per quanto concerne le entrate con destinazione specifica interne, il finanziamento di nuovi progetti immobiliari mediante le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati dovrebbe essere autorizzato a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Con questa finalità, tali entrate dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica interne che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente.

    (12)

    Al fine di permettere una maggiore flessibilità, gli organismi dell'Unione dovrebbero poter effettuare operazioni in valute diverse dall'euro per esigenze di gestione amministrativa.

    (13)

    In linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno autorizzare la ripartizione in frazioni annue degli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi solo quando ciò è previsto dall'atto costitutivo o dall'atto di base o se gli impegni si riferiscono a spese amministrative.

    (14)

    In considerazione delle specificità degli organismi dell'Unione, l'accettazione di liberalità dovrebbe essere sottoposta a un esame approfondito. Inoltre gli organismi dell'Unione non dovrebbero poter usufruire di sponsorizzazioni da parte di imprese.

    (15)

    È opportuno chiarire il concetto di performance. La performance dovrebbe essere collegata al principio della sana gestione finanziaria. È opportuno chiarire il principio della sana gestione finanziaria. Bisognerebbe stabilire un nesso tra obiettivi definiti e indicatori di performance, risultati ed economia, efficienza ed efficacia dell'utilizzo degli stanziamenti.

    (16)

    Conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 l'organismo dell'Unione deve partecipare a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi e istituzioni dell'Unione.

    (17)

    Occorre stabilire le regole relative al piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni periodiche generali, allo scopo di assicurarne l'efficace attuazione.

    (18)

    Al fine di garantire la coerenza della programmazione è opportuno che l'organismo dell'Unione prepari un documento unico di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale, uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, la programmazione delle risorse, informazioni sulla sua politica immobiliare, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali, nonché una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie. L'organismo dell'Unione dovrebbe altresì elaborare una strategia per la gestione operativa e i sistemi di controllo interno, ivi compresa una strategia antifrode. Il documento unico di programmazione dovrebbe prendere in considerazione gli orientamenti della Commissione.

    (19)

    Il documento di programmazione dovrebbe includere la strategia volta a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interesse, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali.

    (20)

    È opportuno allineare il calendario del documento unico di programmazione alla procedura di bilancio per garantirne l'efficacia e assicurare la coerenza di tutti i documenti di programmazione.

    (21)

    Allorché gestiscono uffici lontani dalla sede principale, gli organismi dell'Unione dovrebbero adeguare i propri sistemi di controllo interno.

    (22)

    È opportuno prevedere che gli organismi dell'Unione possano concludere, in particolare tra loro e con le istituzioni dell'Unione, accordi a livello di servizi a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, al fine di agevolare l'esecuzione dei loro stanziamenti ove ciò sia in linea con il principio di sana gestione finanziaria. Dovrebbe essere garantita un'adeguata comunicazione in merito a tali accordi a livello di servizi.

    (23)

    È necessario chiarire la struttura delle funzioni di audit e di controllo interni e razionalizzare gli obblighi di rendicontazione. La funzione di audit interno in seno ad un organismo dell'Unione dovrebbe essere svolta dal revisore contabile interno della Commissione, che dovrebbe effettuare controlli ove lo giustifichino i rischi esistenti. Occorre stabilire le norme relative alla creazione e al funzionamento delle capacità di audit interno.

    (24)

    È opportuno razionalizzare gli obblighi di rendicontazione. Gli organismi dell'Unione dovrebbero fornire una relazione annuale di attività consolidata contenente informazioni esaustive sul conseguimento degli obiettivi e dei risultati, sull'attuazione del loro programma di lavoro, sul loro bilancio, sulla politica del personale e sui loro sistemi di gestione operativa e di controllo interno.

    (25)

    Per migliorare l'efficienza in termini di costi degli organismi dell'Unione, è necessario prevedere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo dell'Unione o alla Commissione. Occorre pertanto consentire che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'organismo dell'Unione.

    (26)

    Per allineare le regole in materia di entrate con destinazione specifica a quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 occorre stabilire regole per quanto riguarda la differenziazione tra le entrate con destinazione specifica interne ed esterne e il loro riporto.

    (27)

    Per allineare le regole relative al trattamento degli interessi generati dal contributo dell'Unione all'organismo dell'Unione a quelle del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 occorre stabilire che gli interessi non sono dovuti al bilancio.

    (28)

    Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 prevede, in determinati casi, la possibilità di contrarre un impegno giuridico prima di procedere a un impegno di bilancio. È opportuno estendere questa possibilità anche agli organismi dell'Unione.

    (29)

    Al fine di garantire la coerenza, non dovrebbero essere consentite disposizioni specifiche in materia di appalti e sovvenzioni. L'applicazione di un insieme unico di regole assicura la semplificazione delle attività dell'organismo dell'Unione e permette di utilizzare gli orientamenti e i modelli preparati dalla Commissione.

    (30)

    L'organismo dell'Unione dovrebbe avere la possibilità di concedere sovvenzioni e premi conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo o per delega della Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    (31)

    In aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso), è opportuno consentire agli organismi dell'Unione di erogare finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti. Questa nuova forma di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai target intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

    (32)

    Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, agli organismi dell'Unione dovrebbero applicarsi le regole relative al sistema unico di individuazione precoce e di esclusione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    (33)

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) gli organi dell'UE trasmettono senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione od ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 (5) del Consiglio gli organi dell'Unione comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in forza di detto regolamento. Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi dell'Unione dovrebbero anche comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini. La Commissione e gli organismi dell'Unione dovrebbero predisporre procedure che proteggano adeguatamente i dati personali e garantiscano il rispetto del principio della necessità di conoscere in ogni trasmissione di informazioni concernenti presunte frodi e altre irregolarità, come pure le indagini in corso o completate.

    (34)

    Per individuare e gestire adeguatamente il rischio di conflitto di interessi reale o percepito, gli organismi dell'Unione dovrebbero essere tenuti ad adottare regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. Tali regole dovrebbero tenere conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione.

    (35)

    Nel presente regolamento dovrebbero essere specificati i diritti di accesso a tutti i livelli per la Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti.

    (36)

    Le disposizioni in materia di politica immobiliare, compresa la possibilità e le condizioni che consentono agli organismi dell'Unione di contrarre prestiti per l'acquisto di immobili, dovrebbero essere allineate al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per garantire un'applicazione coerente delle regole da parte di tutti gli organismi e tutte le istituzioni dell'Unione.

    (37)

    Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (6) è stato abrogato, dovrebbe essere soppresso anche l'obbligo per l'organismo dell'UE di adottare le proprie disposizioni di esecuzione previo accordo della Commissione.

    (38)

    Occorre prevedere disposizioni transitorie per la programmazione e la presentazione delle relazioni annuali di attività consolidate, dal momento che la Commissione necessita di tempo per elaborare gli opportuni orientamenti in collaborazione con gli organismi dell'Unione e che questi ultimi hanno bisogno di tempo per adeguarsi alle nuove regole sulla programmazione e sulla rendicontazione.

    (39)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di consentire la tempestiva adozione da parte degli organismi dell'Unione del regolamento finanziario rivisto entro il 1o gennaio 2019 e di far sì che le agenzie beneficino della semplificazione delle regole e del loro allineamento al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le regole finanziarie applicabili agli organismi istituiti dall'Unione in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dotati di personalità giuridica e che ricevono contributi a carico del bilancio dell'Unione («gli organismi dell'Unione»).

    A norma del presente regolamento, ciascun organismo dell'Unione è tenuto ad adottare le proprie regole finanziarie. Le regole finanziarie dell'organismo dell'Unione possono discostarsi dal presente regolamento soltanto se lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    —   «atto costitutivo»: l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo dell'Unione;

    —   «consiglio di amministrazione»: l'organo interno principale dell'organismo dell'Unione, responsabile delle decisioni per le materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo;

    —   «direttore»: la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione nonché il bilancio dell'organismo dell'Unione in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo;

    —   «comitato esecutivo»: l'organo interno dell'organismo dell'Unione che assiste il consiglio di amministrazione e le cui responsabilità e il cui regolamento interno sono, in linea di principio, definiti nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo.

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 3

    Periodi di tempo, date e termini

    Salvo altrimenti disposto, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (7).

    Articolo 4

    Protezione dei dati personali

    Il presente regolamento lascia impregiudicate le prescrizioni di cui ai regolamenti (UE) 2018/1725 (8) e (UE) 2016/679 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    TITOLO II

    BILANCIO E PRINCIPI DI BILANCIO

    Articolo 5

    Rispetto dei principi di bilancio

    La formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.

    CAPO 1

    PRINCIPI DELL'UNITÀ E DELLA VERITÀ DEL BILANCIO

    Articolo 6

    Ambito di applicazione del bilancio dell'organismo dell'Unione

    1.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'organismo dell'Unione. Esso comprende le entrate e le spese dell'organismo dell'Unione, incluse le spese amministrative.

    2.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione comporta:

    a)

    stanziamenti non dissociati;

    b)

    ove le esigenze operative lo giustifichino, stanziamenti dissociati che danno luogo a stanziamenti di impegno e a stanziamenti di pagamento.

    3.   Gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio consistono in:

    a)

    stanziamenti costituiti dal contributo annuale concesso dall'Unione;

    b)

    stanziamenti provenienti dalle entrate proprie in cui rientrano tutti i canoni e le tasse che l'organismo dell'Unione è autorizzato a percepire in virtù dei compiti ad esso affidati, nonché altre eventuali entrate;

    c)

    stanziamenti costituiti da eventuali contributi finanziari degli Stati membri che accolgono l'organismo;

    d)

    stanziamenti aperti a seguito del percepimento di entrate con destinazione specifica volte, nel corso dell'esercizio, a finanziare spese specifiche in conformità all'articolo 20, paragrafo 1;

    e)

    stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

    4.   Le entrate costituite dai canoni e dalle tasse hanno destinazione specifica solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, previsti nell'atto costitutivo.

    5.   Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici sottoscritti durante l'esercizio, fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 2.

    6.   Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'adempimento degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio o gli esercizi precedenti.

    7.   I paragrafi 3 e 5 del presente articolo non precludono la facoltà di impegnare gli stanziamenti globalmente o di procedere a impegni di bilancio per frazioni annue, come stabilito rispettivamente all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2.

    Articolo 7

    Accordi di contributo, convenzioni di sovvenzione e partenariati finanziari quadro

    1.   In via eccezionale possono essere stipulati accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione tra la Commissione e un organismo dell'Unione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    l'atto costitutivo dell'organismo dell'Unione o un atto di base prevede espressamente tale possibilità;

    b)

    la conclusione di un siffatto accordo è debitamente giustificata dalla natura particolare dell'azione e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione;

    c)

    i compiti che l'organismo dell'Unione deve eseguire in virtù dell'accordo soddisfano i seguenti criteri:

    i)

    rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'organismo dell'Unione e sono compatibili con il mandato di detto organismo, quale stabilito nell'atto costitutivo;

    ii)

    non fanno parte dei compiti assegnati all'organismo dell'Unione nell'atto costitutivo e finanziati dal contributo annuale concessogli dall'Unione.

    2.   Laddove siano stipulati gli accordi di contributo e le convenzioni di sovvenzione di cui al paragrafo 1 e accordi a livello di servizi riguardanti servizi erogati alla Commissione dall'organismo dell'Unione, la Commissione può stabilire un accordo quadro relativo al partenariato finanziario con l'organismo dell'Unione conformemente all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    3.   Nello scegliere l'organismo dell'Unione, la Commissione tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi connessa alla delega di tali compiti.

    4.   Laddove la Commissione stipuli in via eccezionale un accordo di contributo con l'organismo dell'Unione, a detto organismo si applicano, relativamente ai fondi destinati a tale accordo, le norme applicabili alla gestione indiretta di cui ai titoli V e VI del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e non si applicano gli articoli 105 e 106 del presente regolamento.

    5.   I compiti di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere inclusi nel documento unico di programmazione dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 32, unicamente a titolo informativo. Le informazioni sugli accordi di cui al paragrafo 2 sono incluse nella relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 48.

    6.   L'ordinatore informa il consiglio di amministrazione prima di firmare qualsiasi accordo di cui al paragrafo 2.

    Articolo 8

    Norme specifiche sui principi dell'unità e della verità del bilancio

    1.   Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio dell'organismo dell'Unione.

    2.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'organismo dell'Unione.

    3.   Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'organismo dell'Unione solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

    4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio dell'organismo dell'Unione non sono dovuti a detto organismo, salvo diversamente disposto negli accordi di contributo di cui all'articolo 7.

    CAPO 2

    PRINCIPIO DELL'ANNUALITÀ

    Articolo 9

    Definizione

    Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

    Articolo 10

    Contabilità di bilancio per entrate e stanziamenti

    1.   Le entrate dell'organismo dell'Unione di cui all'articolo 6 sono imputate a un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso.

    2.   Le entrate dell'organismo dell'Unione danno luogo a un importo equivalente di stanziamenti di pagamento.

    3.   Gli impegni sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni giuridici contratti fino al 31 dicembre di tale esercizio. Ciononostante, gli impegni globali di bilancio di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base degli impegni di bilancio contratti fino al 31 dicembre di detto esercizio.

    4.   I pagamenti sono contabilizzati a titolo di un esercizio sulla base dei pagamenti effettuati dal contabile entro il 31 dicembre dell'esercizio stesso.

    5.   Se un atto costitutivo prevede che alcuni compiti ben definiti siano finanziati separatamente o se l'organismo dell'Unione attua accordi stipulati a norma dell'articolo 7, l'organismo dell'Unione prevede linee di bilancio specifiche sulle operazioni di entrata e di spesa. L'organismo dell'Unione identifica chiaramente ciascun gruppo di compiti nella sua programmazione delle risorse contenuta nel documento unico di programmazione preparato in conformità all'articolo 32.

    Articolo 11

    Impegno di stanziamenti

    1.   Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, non appena il bilancio dell'organismo dell'Unione è stato definitivamente adottato.

    2.   A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le spese correnti di natura amministrativa possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, a condizione che le spese siano state approvate nell'ultimo bilancio dell'organismo dell'Unione regolarmente adottato, e solo entro i limiti di un quarto degli stanziamenti decisi dal consiglio di amministrazione che figurano sulla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.

    Articolo 12

    Annullamento e riporto di stanziamenti

    1.   Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati, a meno che non siano riportati conformemente ai paragrafi 2 e 4.

    2.   I seguenti stanziamenti possono essere oggetto di riporto mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 3, ma unicamente all'esercizio successivo:

    a)

    gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati, per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie della procedura di impegno è stata completata al 31 dicembre dell'esercizio. Tali stanziamenti possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'esercizio successivo, ad eccezione degli stanziamenti non dissociati relativi a progetti immobiliari, che possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo;

    b)

    gli stanziamenti di pagamento necessari per coprire impegni anteriori o impegni connessi a stanziamenti di impegno riportati, se gli stanziamenti di pagamento previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo sono insufficienti.

    Con riguardo al primo comma, lettera b), l'organismo dell'Unione impiega in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorre agli stanziamenti riportati soltanto quando i primi siano esauriti.

    3.   Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo adotta la sua decisione sui riporti di cui al paragrafo 2 entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo.

    4.   Gli stanziamenti sono riportati di diritto per quanto riguarda:

    a)

    gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica interne; tali stanziamenti possono essere riportati unicamente all'esercizio successivo e possono essere impegnati fino al 31 dicembre di tale esercizio, fatta eccezione per le entrate con destinazione specifica interne provenienti da indennità locative e dalla vendita dei fabbricati e terreni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente;

    b)

    gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne; tali stanziamenti sono utilizzati integralmente entro il completamento di tutte le operazioni connesse al programma o all'azione cui sono destinati o possono essere riportati e utilizzati per il programma o l'azione successivi.

    5.   Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non sono oggetto di riporto. Ai fini del presente articolo, le spese di personale comprendono le retribuzioni e le indennità del personale degli organismi dell'Unione soggetti allo Statuto.

    6.   Gli stanziamenti non dissociati giuridicamente impegnati alla fine dell'esercizio sono oggetto di pagamento fino alla fine dell'esercizio successivo.

    Articolo 13

    Disposizioni dettagliate in materia di annullamento e riporto di stanziamenti

    1.   Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti non dissociati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera a), possono essere riportati soltanto se gli impegni non hanno potuto essere assunti prima del 31 dicembre dell'esercizio per motivi non imputabili all'ordinatore e se le fasi preparatorie sono sufficientemente avanzate da permettere ragionevolmente di prevedere che l'impegno sia assunto entro e non oltre il 31 marzo dell'esercizio successivo, oppure, relativamente ai progetti immobiliari, il 31 dicembre dell'esercizio successivo.

    2.   Gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), non impegnati al 31 marzo dell'esercizio successivo, o al 31 dicembre dell'esercizio successivo per gli importi relativi ai progetti immobiliari, sono annullati di diritto.

    3.   Gli stanziamenti riportati che sono stati annullati sono identificati nella contabilità.

    Articolo 14

    Disimpegno di stanziamenti

    1.   Qualora degli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati contratti, in seguito alla mancata esecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni vengono annullati.

    2.   Il presente articolo non si applica alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

    Articolo 15

    Norme applicabili in caso di tardiva adozione del bilancio dell'organismo dell'Unione

    1.   Se, all'inizio dell'esercizio, il bilancio dell'organismo dell'Unione non è stato ancora definitivamente adottato, si applicano le regole di cui ai paragrafi da 2 a 6.

    2.   Le operazioni di impegno possono essere effettuate, per capitolo, entro i limiti di un quarto dell'insieme degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso.

    Il limite degli stanziamenti previsti nello stato previsionale delle entrate e delle spese non può essere superato.

    Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente, per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo degli stanziamenti autorizzati per il pertinente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente. Tale importo non può tuttavia superare un dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo dello stato previsionale delle entrate e delle spese.

    3.   Per stanziamenti autorizzati nel pertinente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente, di cui al paragrafo 2, si intendono gli stanziamenti votati nel bilancio dell'organismo dell'Unione, compresi i bilanci rettificativi, dopo le rettifiche apportate in funzione degli storni effettuati nel corso di tale esercizio.

    4.   Su richiesta del direttore, se la continuità dell'azione dell'organismo dell'Unione e le esigenze di gestione lo rendono necessario, il consiglio di amministrazione può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori a un totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelle rese disponibili di diritto a norma del paragrafo 2.

    I dodicesimi supplementari sono autorizzati per intero e non sono frazionabili.

    5.   Se, per un determinato capitolo, l'autorizzazione di quattro dodicesimi provvisori, accordata conformemente al paragrafo 4, non è sufficiente a far fronte alle spese necessarie per evitare un'interruzione della continuità dell'azione dell'organismo dell'Unione nel settore contemplato dal capitolo in questione, su richiesta del direttore il consiglio di amministrazione può autorizzare, a titolo eccezionale, il superamento dell'importo degli stanziamenti iscritti nel corrispondente capitolo del bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente. L'importo globale degli stanziamenti disponibile nel bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio precedente o nello stato previsionale delle entrate e delle spese proposto non può tuttavia in nessun caso essere superato.

    CAPO 3

    PRINCIPIO DEL PAREGGIO

    Articolo 16

    Definizione e portata

    1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.

    2.   Gli stanziamenti di impegno non possono superare l'importo del contributo dell'Unione, più le entrate proprie e le altre eventuali entrate di cui all'articolo 6.

    3.   Per gli organismi le cui entrate sono costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell'Unione, le tasse vanno fissate a un livello tale da evitare l'accumulo di eccedenze. Ove si ripresenti un elevato risultato di bilancio positivo o negativo, ai sensi dell'articolo 99, il livello delle tasse e dei canoni viene adeguato.

    4.   L'organismo dell'Unione non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.

    5.   Il contributo dell'Unione all'organismo dell'Unione costituisce per il bilancio di quest'ultimo un contributo al pareggio e può essere frazionato in più versamenti.

    6.   L'organismo dell'Unione applica una gestione rigorosa della tesoreria, tenendo debito conto delle entrate con destinazione specifica, al fine di assicurare che i suoi saldi di cassa siano limitati alle necessità debitamente giustificate. Nelle sue richieste di pagamento l'organismo dell'Unione presenta previsioni dettagliate e aggiornate sulle sue effettive esigenze di tesoreria nel corso dell'esercizio, comprese le informazioni sulle entrate con destinazione specifica.

    Articolo 17

    Saldo dell'esercizio

    1.   Il risultato di bilancio, se è positivo ai sensi dell'articolo 99, viene rimborsato alla Commissione a concorrenza del contributo versato nel corso dell'esercizio. La parte del risultato di bilancio che supera l'importo del contributo dell'Unione versato nel corso dell'esercizio è iscritta fra le entrate nel bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio successivo.

    Il primo comma si applica anche nel caso in cui le entrate dell'organismo dell'Unione siano costituite da tasse e canoni oltre al contributo dell'Unione.

    La differenza tra il contributo iscritto nel bilancio e quello effettivamente versato all'organismo dell'Unione è oggetto di un annullamento.

    2.   In casi eccezionali, quando l'atto costitutivo stabilisce che le entrate derivanti da tasse e canoni sono volte a finanziare spese specifiche, l'organismo dell'Unione può riportare il saldo delle tasse e dei canoni come entrate con destinazione specifica per le attività connesse alla fornitura dei servizi per cui tali tasse sono dovute.

    3.   Il risultato di bilancio, se è negativo ai sensi dell'articolo 99, viene iscritto nel bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio successivo come stanziamenti di pagamento o, se del caso, compensato con il risultato di bilancio positivo dell'organismo dell'Unione negli esercizi successivi.

    Se le tasse e i canoni costituiscono entrate con destinazione specifica, il risultato negativo relativo a tali entrate con destinazione specifica può essere compensato con le eccedenze accumulate negli esercizi precedenti, se disponibili.

    4.   Le entrate o gli stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio dell'organismo dell'Unione nel corso della procedura di bilancio utilizzando la procedura della lettera rettificativa di cui all'articolo 42 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 oppure, se il bilancio dell'organismo dell'Unione è in corso di esecuzione, mediante un bilancio rettificativo.

    L'organismo dell'Unione trasmetterà, entro il 31 gennaio dell'anno N, una stima del risultato di bilancio dell'anno N–1. La Commissione terrà debito conto di tali informazioni al momento di valutare il fabbisogno finanziario dell'organismo dell'Unione per l'anno N+1.

    CAPO 4

    PRINCIPIO DELL'UNITÀ DI CONTO

    Articolo 18

    Utilizzo dell'euro

    1.   Il bilancio è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all'articolo 49, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l'amministratore degli anticipi nonché, per le esigenze della gestione amministrativa dell'organismo dell'Unione, l'ordinatore responsabile sono autorizzati a effettuare operazioni in altre valute.

    2.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nelle norme settoriali o in contratti, convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo e convenzioni di finanziamento specifici, l'ordinatore responsabile effettua la conversione applicando il tasso giornaliero di cambio dell'euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, del giorno nel quale il servizio ordinatore redige l'ordine di pagamento o l'ordine di riscossione.

    Se tale tasso giornaliero non è pubblicato, l'ordinatore responsabile applica il tasso di cui al paragrafo 3.

    3.   Ai fini della contabilità di cui agli articoli 82, 83 e 84 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la conversione tra l'euro e un'altra valuta è effettuata applicando il tasso contabile mensile dell'euro, il quale è stabilito dal contabile della Commissione mediante ogni fonte d'informazione considerata affidabile, sulla base del tasso in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente quello per il quale si deve determinare il tasso suddetto.

    4.   Le operazioni di conversione delle valute sono effettuate in modo tale da evitare che abbiano effetti di rilievo sull'entità del cofinanziamento dell'Unione o incidano negativamente sul bilancio. Se del caso, la conversione tra l'euro e altre valute può essere effettuata applicando la media dei tassi di cambio giornalieri registrati in un determinato periodo.

    CAPO 5

    PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITÀ

    Articolo 19

    Portata

    Fatto salvo l'articolo 20, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Fatto salvo l'articolo 24, tutte le entrate e le spese sono iscritte senza compensazione fra di esse.

    Articolo 20

    Entrate con destinazione specifica

    1.   Le entrate con destinazione specifica esterne e le entrate con destinazione specifica interne sono destinate a finanziare spese determinate.

    2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica esterne:

    a)

    i contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per talune attività dell'organismo dell'Unione, a condizione che ciò sia previsto dall'accordo concluso tra l'organismo dell'Unione e gli Stati membri, i paesi terzi o le agenzie pubbliche, entità o persone fisiche in questione;

    b)

    i contributi finanziari di organizzazioni internazionali;

    c)

    le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati;

    d)

    i contributi finanziari, non coperti dalla lettera a), di paesi terzi o di organismi non dell'Unione ad attività degli organismi dell'Unione,

    e)

    le entrate provenienti dagli accordi e dalle convenzioni di cui all'articolo 7;

    f)

    le entrate con destinazione specifica interne di cui al paragrafo 3, nella misura in cui siano accessorie rispetto alle altre entrate di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

    g)

    le entrate provenienti dalle tasse e dai canoni di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

    3.   Costituiscono entrate con destinazione specifica interne:

    a)

    le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi o lavori effettuati su loro richiesta, fatta eccezione per i canoni e le tasse di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b);

    b)

    le entrate provenienti dalla restituzione, a norma dell'articolo 62, di somme indebitamente pagate;

    c)

    i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore delle istituzioni dell'Unione o di altri organismi dell'Unione;

    d)

    l'importo delle indennità di assicurazione riscosse;

    e)

    le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati e terreni;

    f)

    le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    4.   Le entrate con destinazione specifica sono oggetto di riporti e di storni conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 4, lettere a) e c), e dell'articolo 27.

    5.   Fatto salvo il paragrafo 2, lettera f), il pertinente atto costitutivo può anche prescrivere di destinare le entrate da esso previste a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nel pertinente atto costitutivo, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

    6.   Qualsiasi entrata ai sensi del paragrafo 2, lettere a), b) e c), e del paragrafo 3, lettere a) e c), deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto.

    7.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione prevede apposite linee per la registrazione delle entrate con destinazione specifica esterne e delle entrate con destinazione specifica interne e, per quanto possibile, ne indica l'importo.

    Le entrate con destinazione specifica possono essere incluse nello stato previsionale delle entrate e delle spese soltanto per gli importi certi alla data di formazione dello stato previsionale.

    Articolo 21

    Struttura per la registrazione in bilancio delle entrate con destinazione specifica e apertura dei corrispondenti stanziamenti

    1.   La struttura per la registrazione delle entrate con destinazione specifica nel bilancio dell'organismo dell'Unione comporta quanto segue:

    a)

    nello stato delle entrate, un'apposita linea di bilancio in cui sono registrate tali entrate;

    b)

    nello stato delle spese, i commenti contenuti nel bilancio, compresi quelli generali, che indicano in quali linee di bilancio registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica che sono rese disponibili.

    Nel caso di cui al primo comma, lettera a), la linea è compilata con la menzione «per memoria» e le entrate stimate sono indicate a titolo informativo nei commenti.

    2.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono aperti automaticamente, sia come stanziamenti di impegno sia come stanziamenti di pagamento, quando l'entrata è stata riscossa dall'organismo dell'Unione.

    3.   In deroga al paragrafo 2, quando le entrate con destinazione specifica derivano dall'attuazione di un accordo di contributo concluso a norma dell'articolo 7, l'importo totale degli stanziamenti di impegno può essere reso disponibile all'entrata in vigore dell'accordo in questione, a condizione che l'atto di base riguardante i fondi delegati all'organismo dell'Unione preveda la possibilità di ricorrere a frazioni annue.

    Articolo 22

    Atti di liberalità

    1.   Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'organismo dell'Unione, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

    2.   L'accettazione di una liberalità per un valore pari o superiore a 50 000 EUR comportante oneri finanziari o qualunque tipo di obbligo, compresi i costi correlati all'accettazione, superiori al 10 % del valore della liberalità effettuata, è soggetta all'autorizzazione preliminare del consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo. Il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo, a seconda dei casi, adotta una decisione entro un termine di due mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la domanda di autorizzazione. Se il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo non delibera entro tale termine, la liberalità si considera accettata.

    3.   Su richiesta del consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo il direttore fornisce un'analisi, una stima e una spiegazione minuziosa degli oneri finanziari, compresi i conseguenti costi, e degli eventuali altri obblighi di cui al paragrafo 1, correlati all'accettazione di liberalità.

    Articolo 23

    Sponsorizzazione da parte di imprese

    Agli organismi dell'Unione non si applica l'articolo 26 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 24

    Norme in materia di detrazioni e compensazioni dei tassi di cambio

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 27 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    CAPO 6

    PRINCIPIO DELLA SPECIALIZZAZIONE

    Articolo 25

    Disposizioni generali

    1.   Gli stanziamenti sono specificati per titoli e per capitoli. I capitoli sono suddivisi in articoli e in voci.

    2.   Nel bilancio dell'organismo dell'Unione possono essere dotate di stanziamenti mediante storno solo le linee per le quali il bilancio dell'organismo dell'Unione ha autorizzato stanziamenti o che recano la menzione «per memoria».

    3.   I limiti di cui all'articolo 26 sono calcolati al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'organismo dell'Unione ed eventualmente nei bilanci rettificativi.

    4.   L'importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di cui all'articolo 26 è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza.

    Articolo 26

    Storni

    1.   Il direttore può procedere a storni di stanziamenti:

    a)

    da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;

    b)

    da capitolo a capitolo e all'interno di ciascun capitolo, senza limiti.

    2.   Al di là del limite di cui al paragrafo 1, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, al comitato esecutivo storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo dispone di due settimane per opporsi agli storni proposti. Trascorso tale termine gli storni proposti sono considerati adottati.

    3.   Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emergono l'esecuzione degli stanziamenti e le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.

    4.   L'ordinatore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati. L'ordinatore informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli storni eseguiti a norma del paragrafo 2.

    Articolo 27

    Norme specifiche in materia di storni

    Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione.

    CAPO 7

    PRINCIPIO DELLA SANA GESTIONE FINANZIARIA E PERFORMANCE

    Articolo 28

    Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia

    1.   Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità al principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:

    a)

    il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'organismo dell'Unione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;

    b)

    il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

    c)

    il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.

    2.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:

    a)

    gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;

    b)

    i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;

    c)

    i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, lettera d), e all'articolo 48, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

    3.   Sono stabiliti, ove opportuno, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi. Gli indicatori utilizzati per verificare il conseguimento degli obiettivi contemplano tutti i settori. Il direttore comunica annualmente le pertinenti informazioni al consiglio di amministrazione. Tali informazioni sono incluse nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 32.

    4.   L'organismo dell'Unione svolge l'esercizio di analisi comparativa di cui all'articolo 38 del presente regolamento.

    L'esercizio di analisi comparativa comprende:

    a)

    un esame dell'efficienza dei servizi orizzontali dell'organismo dell'Unione,

    b)

    un'analisi costi/benefici di una condivisione dei servizi o di un loro trasferimento integrale a un altro organismo dell'Unione o alla Commissione.

    Al momento di svolgere l'esercizio di analisi comparativa di cui al primo e al secondo comma, l'organismo dell'Unione adotta le disposizioni necessarie per evitare qualsiasi conflitto di interessi.

    Articolo 29

    Valutazioni

    1.   I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e di una valutazione retrospettiva («valutazione»), proporzionate agli obiettivi e alla spesa.

    2.   Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti eventualmente disponibili sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni nonché le modalità di vigilanza e valutazione.

    3.   Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l'azione interessata. Esse sono effettuate periodicamente e in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d'impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

    4.   Il direttore prepara un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 3 e riferisce in merito ai progressi compiuti alla Commissione nella relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 48 e periodicamente al consiglio di amministrazione.

    5.   Il consiglio di amministrazione esamina l'attuazione del piano d'azione di cui al paragrafo 4.

    Articolo 30

    Controllo interno dell'esecuzione del bilancio

    1.   Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'organismo dell'Unione è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.

    2.   Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è concepito per fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:

    a)

    efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;

    b)

    affidabilità delle relazioni;

    c)

    salvaguardia degli attivi e informazione;

    d)

    prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;

    e)

    adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi nonché della natura dei pagamenti in questione.

    3.   Un controllo interno efficace si basa sulle migliori prassi internazionali e sul quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi e include, in particolare, i seguenti elementi:

    a)

    separazione dei compiti;

    b)

    un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, che comprenda i controlli presso i destinatari;

    c)

    prevenzione dei conflitti di interessi;

    d)

    adeguate piste di controllo e integrità dei dati nei sistemi informatici;

    e)

    procedure per la vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza;

    f)

    procedure per dare seguito alle inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;

    g)

    valutazione periodica del valido funzionamento del sistema di controllo interno.

    4.   Un controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:

    a)

    attuazione di un'adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi, coordinata tra le persone addette alle varie fasi del controllo;

    b)

    accessibilità per tutte le persone addette alle varie fasi del controllo ai risultati dei controlli svolti;

    c)

    ricorso, se del caso, a pareri indipendenti sull'audit, a condizione che la qualità del lavoro sottostante sia adeguata e accettabile e che esso sia stato svolto conformemente alle norme convenute;

    d)

    applicazione tempestiva di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;

    e)

    eliminazione di controlli multipli;

    f)

    miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.

    5.   Se l'organismo dell'Unione gestisce anche uffici lontani dalla sede principale, il sistema di controllo interno è concepito in modo da attenuare i rischi specifici legati alle attività di tali uffici.

    CAPO 8

    PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA

    Articolo 31

    Pubblicazione dei conti e dei bilanci

    1.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza.

    2.   Una sintesi del bilancio dell'organismo dell'Unione e degli eventuali bilanci rettificativi dell'organismo dell'Unione, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

    Questa sintesi presenta le cifre aggregate per ciascun titolo del bilancio dell'organismo dell'Unione, la tabella dell'organico e una stima del numero degli agenti contrattuali, espressa in equivalenti a tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati. Essa presenta anche le informazioni equivalenti per l'esercizio precedente.

    3.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione, compresi la tabella dell'organico ed eventuali bilanci rettificativi dell'organismo dell'Unione, definitivamente adottati, e la stima del numero degli agenti contrattuali, espressa in equivalenti a tempo pieno, per i quali sono iscritti a bilancio stanziamenti, nonché degli esperti nazionali distaccati, sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione, e pubblicati sul sito web dell'organismo dell'Unione entro quattro settimane dalla loro adozione.

    4.   A norma dell'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e secondo una presentazione standardizzata, l'organismo dell'Unione pubblica sul proprio sito web, non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati, informazioni sui destinatari di fondi finanziati dal proprio bilancio, compresi gli esperti assunti conformemente all'articolo 93 del presente regolamento. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Esse sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2018/1725.

    TITOLO III

    FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

    CAPO 1

    FORMAZIONE DEL BILANCIO DELL'ORGANISMO DELL'UNIONE

    Articolo 32

    Documento unico di programmazione

    1.   Conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 l'organismo dell'Unione trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio il suo progetto di documento unico di programmazione, approvato dal consiglio di amministrazione, contenente:

    a)

    un programma di lavoro pluriennale;

    b)

    un programma di lavoro annuale;

    c)

    uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese;

    d)

    un documento di programmazione delle risorse;

    e)

    informazioni sulla sua politica immobiliare;

    f)

    una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali;

    g)

    una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie;

    h)

    una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa la strategia antifrode, nella versione aggiornata più di recente, e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interesse, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze comunicate a norma dell'articolo 48 o dell'articolo 78, paragrafo 6, hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali.

    Le strategie di cui al primo comma sono valutate annualmente e aggiornate in base alle necessità.

    Il documento unico di programmazione è elaborato tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.

    2.   Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica globale per gli anni da N+1 a N+3, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di performance atti a verificare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati.

    Tale programmazione strategica globale contempla anche, per ciascuna attività, le risorse finanziarie e umane ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti e illustra il contributo dell'organismo dell'Unione alla realizzazione delle priorità politiche dell'UE.

    La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per tenere conto dell'esito dell'insieme delle valutazioni menzionate nell'atto costitutivo.

    3.   Il programma di lavoro annuale fissa, per l'anno N+1:

    a)

    i risultati attesi che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella programmazione strategica globale;

    b)

    una descrizione delle attività da finanziare e un'indicazione dell'importo delle risorse finanziarie e umane, che precisi il numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello Statuto, nonché di esperti nazionali distaccati.

    Esso indica chiaramente quali compiti dell'organismo dell'Unione sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto al programma di lavoro annuale adottato per l'esercizio precedente. I risultati delle valutazioni sono presi in considerazione per dimostrare i vantaggi che potrebbero derivare da un aumento o una diminuzione del bilancio proposto dell'organismo dell'Unione rispetto al suo bilancio per l'esercizio precedente.

    Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma pluriennale di cui al paragrafo 2.

    Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

    Il consiglio di amministrazione può delegare all'ordinatore dell'organismo dell'Unione il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

    4.   Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'organismo dell'Unione, corroborato dagli orientamenti generali che lo giustificano, comprende:

    a)

    una previsione delle entrate ripartite per titolo, in cui siano indicati separatamente, ove opportuno, i canoni e le tasse;

    b)

    una previsione delle spese (stanziamenti di impegno e di pagamento) ripartite per titolo e capitolo di spesa;

    c)

    una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni;

    d)

    una tabella dell'organico che fissa il numero di posti permanenti e temporanei, richiesti per l'anno N+1, per gruppo di funzioni e per grado, autorizzati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio. In caso di variazione del numero di posti nella tabella dell'organico richiesti per l'anno N+1, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti.

    Sono fornite le medesime informazioni riguardo al numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati, espresse in equivalenti a tempo pieno.

    5.   La programmazione delle risorse comprende informazioni qualitative e quantitative sulle risorse umane e sulle questioni di bilancio ai fini dell'elaborazione delle relazioni, segnatamente:

    a)

    una stima del risultato di bilancio dell'anno N–1, conformemente all'articolo 17;

    b)

    informazioni sul contributo in natura concesso all'organismo dell'Unione dallo Stato membro ospitante per l'anno N–1;

    c)

    informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali quali definiti nello Statuto, nonché di esperti nazionali distaccati, per l'anno N–1 e per l'anno N;

    d)

    informazioni sul conseguimento di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività per l'anno N–1, che illustri l'utilizzo effettivo delle risorse umane e finanziarie alla fine dell'anno, ripartite per attività.

    Il documento di programmazione delle risorse è aggiornato ogni anno.

    6.   Le informazioni sulla politica immobiliare dell'organismo dell'Unione comprendono:

    a)

    per ogni edificio, compresi gli uffici lontani dalla sede principale, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti nel bilancio dell'organismo dell'Unione;

    b)

    la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e dei locali per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già individuati;

    c)

    le condizioni e i costi definitivi nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 266 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e non inclusi nei documenti di lavoro dell'anno precedente.

    7.   La Commissione trasmette tempestivamente il suo parere sul progetto di documento unico di programmazione all'organismo dell'Unione, e comunque non oltre il 1o luglio dell'anno N.

    Qualora non tenga pienamente conto del parere della Commissione, l'organismo dell'Unione deve fornire a quest'ultima spiegazioni adeguate.

    8.   Il documento unico di programmazione finale è adottato dal consiglio di amministrazione.

    9.   L'organismo dell'Unione trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali versioni successivamente aggiornate del documento unico di programmazione, in particolare per rispecchiare il parere della Commissione e l'esito della procedura annuale di bilancio.

    Articolo 33

    Formazione del bilancio

    1.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione è formato conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo.

    2.   Nel quadro della procedura relativa all'adozione del bilancio, la Commissione trasmette lo stato previsionale dell'organismo dell'Unione al Parlamento europeo e al Consiglio e propone l'importo del contributo destinato all'organismo stesso e l'organico che ritiene necessario per esso.

    Non appena ha stabilito il progetto di bilancio, la Commissione fornisce il progetto di tabella dell'organico degli organismi dell'Unione nonché una stima del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati, espressa in equivalenti a tempo pieno, per i quali sono proposti stanziamenti.

    3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico dell'organismo dell'Unione, nonché eventuali modifiche dello stesso, in conformità all'articolo 34.

    4.   Successivamente all'adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, il documento unico di programmazione è adottato dal consiglio di amministrazione e diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio dell'Unione che fissa l'importo del contributo e la tabella dell'organico. Se del caso, il bilancio dell'organismo dell'Unione e la sua tabella dell'organico sono rettificati di conseguenza.

    5.   Quando propone nuovi compiti a un organismo dell'Unione la Commissione, fatte salve le procedure legislative relative alla modifica dell'atto costitutivo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie per valutare l'incidenza di questi nuovi compiti sulle risorse dell'organismo dell'Unione al fine di rivederne, se necessario, il finanziamento e l'entità dell'organico.

    Articolo 34

    Bilanci rettificativi

    Qualsiasi modifica del bilancio dell'organismo dell'Unione, nonché della tabella dell'organico, che non si limiti alle modifiche autorizzate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento è oggetto di un bilancio rettificativo adottato conformemente alla procedura utilizzata per il bilancio iniziale dell'organismo dell'Unione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo e dell'articolo 32 del presente regolamento.

    I bilancio rettificativi sono accompagnati da motivazioni e da informazioni sull'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso disponibili al momento della loro formazione.

    CAPO 2

    STRUTTURA E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DELL'ORGANISMO DELL'UNIONE

    Articolo 35

    Struttura del bilancio dell'organismo dell'Unione

    Il bilancio dell'organismo dell'Unione comporta uno stato delle entrate e uno stato delle spese.

    Articolo 36

    Nomenclatura di bilancio

    Nella misura in cui ciò sia giustificato dalla natura delle attività dell'organismo dell'Unione, lo stato delle spese è presentato secondo una nomenclatura che comporta una classificazione per finalità. Tale nomenclatura è definita dall'organismo dell'Unione e distingue chiaramente tra stanziamenti amministrativi e stanziamenti operativi.

    La nomenclatura di bilancio rispetta i principi della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Essa apporta la chiarezza e la trasparenza necessarie per la procedura di bilancio, agevolando l'individuazione degli obiettivi principali rispecchiati nelle pertinenti basi giuridiche, rendendo possibili le scelte delle priorità politiche e consentendo un'esecuzione efficiente ed efficace.

    Articolo 37

    Presentazione del bilancio dell'organismo dell'Unione

    Il bilancio dell'organismo dell'Unione presenta:

    a)

    nello stato delle entrate:

    i)

    le previsioni di entrate dell'organismo dell'Unione per l'esercizio interessato («anno N»);

    ii)

    le previsioni di entrate per l'esercizio precedente e le entrate dell'anno N–2;

    iii)

    gli opportuni commenti per ogni linea di entrata;

    b)

    nello stato delle spese:

    i)

    gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'anno N;

    ii)

    gli stanziamenti di impegno e di pagamento per l'esercizio precedente, nonché le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'anno N–2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'organismo dell'Unione dell'anno N;

    iii)

    uno stato riepilogativo delle scadenze dei pagamenti da effettuare nel corso degli esercizi successivi in base agli impegni di bilancio assunti nel corso di esercizi precedenti;

    iv)

    i commenti appropriati a ciascuna suddivisione.

    Articolo 38

    Norme in materia di tabelle dell'organico

    1.   La tabella dell'organico di cui all'articolo 32, paragrafo 4, indica, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente e il numero dei posti realmente coperti. Esso costituisce per l'organismo dell'Unione un limite tassativo. Nessuna nomina è fatta oltre detto limite.

    Il consiglio di amministrazione può tuttavia procedere a modifiche della tabella dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15, AD 14 e AD 13, alle seguenti condizioni:

    a)

    il volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno non è modificato;

    b)

    il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico non è superato;

    c)

    l'organismo dell'Unione ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli effetti dell'attività a orario ridotto autorizzata dall'autorità che ha il potere di nomina conformemente allo Statuto possono essere compensati da altre nomine. Quando un membro del personale chiede la revoca dell'autorizzazione prima della scadenza del periodo accordato, l'organismo dell'Unione adotta tempestivamente le misure atte a rispettare il limite di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).

    TITOLO IV

    ESECUZIONE DEL BILANCIO DELL'ORGANISMO DELL'UNIONE

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 39

    Esecuzione del bilancio in conformità al principio della sana gestione finanziaria

    1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore, che esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente alle regole finanziarie dell'organismo dell'Unione e al principio della sana gestione finanziaria, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati.

    2.   Fatte salve le responsabilità dell'ordinatore in merito alla prevenzione e all'individuazione delle frodi e irregolarità, l'organismo dell'Unione partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

    Articolo 40

    Informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di audit

    In ogni avviso pubblicato nell'ambito di una procedura di attribuzione di sovvenzioni, appalti o premi svolta in regime di esecuzione diretta, i potenziali beneficiari, candidati, offerenti e partecipanti sono informati, a norma del regolamento (UE) 2018/1725, che per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione i loro dati personali possono essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla Corte dei conti europea o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nonché scambiati tra gli ordinatori degli organismi dell'Unione, la Commissione e le agenzie esecutive.

    Articolo 41

    Delega dei poteri di esecuzione del bilancio

    1.   Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio al personale dell'organismo dell'Unione soggetto allo Statuto, alle condizioni stabilite nelle regole finanziarie dell'organismo dell'Unione adottate dal consiglio di amministrazione. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

    2.   Il delegatario può sottodelegare i poteri ricevuti con l'accordo esplicito del direttore.

    Articolo 42

    Conflitto di interessi

    1.   Gli agenti finanziari ai sensi del capo 3 del presente titolo e le altre persone, compresi i membri del consiglio di amministrazione, che partecipano all'esecuzione e alla gestione del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'organismo dell'Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate per prevenire l'insorgere di un conflitto di interesse nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto di interesse.

    Laddove esista un rischio di conflitto di interesse, la persona in questione ne informa l'autorità competente. L'autorità competente conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto di interesse. In tal caso l'autorità competente provvede affinché la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'autorità competente intraprende qualsiasi altra azione appropriata.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 esiste un conflitto di interesse quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.

    3.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 è il direttore. Se il membro del personale interessato è il direttore, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo. Nel caso di un conflitto di interesse che coinvolga un membro del consiglio di amministrazione, l'autorità competente è il consiglio di amministrazione, con l'esclusione del membro interessato.

    4.   L'organismo dell'Unione adotta regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione.

    CAPO 2

    Articolo 43

    Metodo di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione

    1.   Il bilancio dell'organismo dell'Unione è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.

    2.   Al fine di agevolare l'esecuzione dei loro stanziamenti, gli organismi dell'Unione possono concludere gli accordi a livello di servizi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    3.   Nella misura in cui ciò si riveli indispensabile possono essere affidati, mediante contratto, a entità od organismi esterni di diritto privato compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

    CAPO 3

    AGENTI FINANZIARI

    SEZIONE 1

    Principio della separazione delle funzioni

    Articolo 44

    Separazione delle funzioni

    Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili.

    L'organismo dell'Unione mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio mansioni, diritti e obblighi.

    SEZIONE 2

    L'ordinatore

    Articolo 45

    Poteri e funzioni dell'ordinatore

    1.   L'ordinatore è incaricato di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari dei fondi dell'Unione.

    2.   L'ordinatore pone in atto la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione delle funzioni di ordinatore, conformemente alle norme minime o ai principi adottati dal consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, dal comitato esecutivo sulla base del quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione, compresi all'occorrenza i rischi specifici associati agli uffici decentrati, e alla natura delle azioni finanziate.

    L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi/benefici e della performance.

    L'ordinatore può introdurre, nell'ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.

    3.   Per eseguire le spese, l'ordinatore assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.

    4.   Per eseguire le entrate, l'ordinatore elabora le previsioni di crediti, accerta i diritti da recuperare ed emette gli ordini di riscossione. Se del caso, l'ordinatore rinuncia ai crediti accertati.

    5.   Per evitare errori e irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni e ridurre i rischi che comporta il mancato conseguimento degli obiettivi, ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nell'ambito di una strategia di controllo che tiene conto dei rischi e del rapporto costi/benefici.

    La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e di valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi/benefici, sulla base dell'analisi del rischio dell'ordinatore medesimo. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione, nell'ambito del controllo ex ante, richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole.

    6.   Ai fini dei controlli, l'ordinatore può ritenere che una serie di singole operazioni analoghe riguardanti spese regolari per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche costituisca un'unica operazione.

    7.   Per una data operazione, la verifica è effettuata da membri del personale diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I membri del personale che effettuano la verifica non sono subordinati ai membri del personale che hanno avviato l'operazione.

    8.   L'ordinatore può predisporre controlli ex post per individuare e correggere errori e irregolarità nelle operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi/benefici e della performance.

    9.   I controlli ex post sono svolti da membri del personale diversi da quelli responsabili dei controlli ex ante. I membri del personale responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai membri del personale responsabili dei controlli ex ante.

    I controlli ex post possono assumere la forma di audit finanziari presso le sedi dei beneficiari.

    Le norme e le modalità, incluse le indicazioni temporali, per l'esecuzione di audit dei beneficiari sono chiare, coerenti e trasparenti, e sono messe a disposizione al momento della firma della convenzione di sovvenzione.

    10.   Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell'esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano uno specifico codice deontologico adottato dall'organismo dell'Unione e basato sulle norme fissate dalla Commissione per i propri servizi.

    11.   Qualora un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritenga irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il direttore che risponde per iscritto se l'informazione gli è stata trasmessa per iscritto. In caso d'inerzia del direttore entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'istanza pertinente di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e il consiglio di amministrazione.

    12.   In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, il membro del personale o altro agente, compresi gli esperti nazionali distaccati presso l'organismo dell'Unione, informa direttamente il suo superiore gerarchico, il direttore o il consiglio di amministrazione dell'organismo dell'Unione o ancora l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o la Procura europea. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell'organismo dell'Unione prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare il direttore o, in caso di possibile coinvolgimento di quest'ultimo, il consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione.

    Articolo 46

    Delega dell'esecuzione del bilancio

    Nel caso in cui si proceda a una delega o sottodelega dei poteri di esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 41, si applicano agli ordinatori delegati o sottodelegati, mutatis mutandis, le pertinenti disposizioni dell'articolo 45.

    Articolo 47

    Conservazione dei documenti giustificativi da parte degli ordinatori

    1.   L'ordinatore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.

    2.   I documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati per un periodo superiore a quello stabilito nel paragrafo 1, ovvero sino alla fine dell'anno che segue quello della chiusura di dette operazioni.

    3.   I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini del discarico del bilancio, di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati si applica l'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725.

    Articolo 48

    Relazione annuale di attività consolidata

    1.   L'ordinatore riferisce al consiglio di amministrazione in merito all'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente:

    a)

    informazioni riguardanti:

    i)

    il conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 32 mediante relazioni sulla serie di indicatori di performance;

    ii)

    il piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e la relazione sui progressi compiuti conformemente all'articolo 29, paragrafo 4;

    iii)

    l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo, le risorse di bilancio e le risorse umane di cui all'articolo 32, paragrafo 5, lettera c);

    iv)

    il contributo dell'organismo dell'Unione alla realizzazione delle priorità politiche dell'Unione;

    v)

    i sistemi di gestione organizzativa e l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa l'attuazione della strategia antifrode dell'organismo, un riepilogo del numero e del tipo dei audit interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli articoli 82 e 83;

    vi)

    le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni;

    vii)

    gli accordi di cui all'articolo 7;

    viii)

    gli accordi a livello di servizi di cui all'articolo 43;

    ix)

    gli atti di delega e di sottodelega di cui all'articolo 41;

    b)

    una dichiarazione dell'ordinatore in cui egli afferma di avere la ragionevole certezza che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese:

    i)

    le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale;

    ii)

    le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;

    iii)

    le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

    La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle operazioni in riferimento agli obiettivi e agli indicatori di performance, ai rischi associati a dette operazioni, all'impiego delle risorse messe a disposizione e all'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli.

    La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione.

    2.   Entro il 1o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione.

    3.   Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo.

    SEZIONE 3

    Il contabile

    Articolo 49

    Poteri e funzioni del contabile

    Il contabile è incaricato, presso l'organismo dell'Unione, di quanto segue:

    a)

    provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate e al recupero dei crediti accertati;

    b)

    preparare e presentare i conti conformemente al titolo X;

    c)

    tenere la contabilità conformemente al titolo X;

    d)

    attuare le norme contabili e il piano contabile conformemente alle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;

    e)

    definire e convalidare i sistemi contabili e, se del caso, convalidare i sistemi prescritti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

    f)

    gestire la tesoreria.

    Con riguardo ai compiti di cui al primo comma, lettera e), il contabile è abilitato a verificare in qualsiasi momento il rispetto dei criteri di convalida.

    Articolo 50

    Nomina e cessazione dalle funzioni del contabile

    1.   Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo Statuto, che è interamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il contabile è scelto dal consiglio di amministrazione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un'esperienza professionale equivalente.

    2.   Due o più organismi dell'Unione possono nominare lo stesso contabile. In tal caso essi adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interesse.

    Gli organismi dell'Unione possono inoltre convenire con la Commissione che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell'organismo dell'Unione.

    Gli organismi dell'Unione possono altresì affidare al contabile della Commissione una parte dei compiti del contabile dell'organismo dell'Unione, tenendo conto dell'analisi costi/benefici di cui all'articolo 28.

    3.   In caso di cessazione dalle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale.

    Il contabile che cessa dalle sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un membro del personale del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne.

    Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve.

    Nella relazione di passaggio delle consegne figurano anche il risultato della situazione contabile generale e le eventuali riserve formulate.

    Articolo 51

    Norme contabili

    Il contabile dell'organismo dell'Unione applica le norme adottate dal contabile della Commissione sul modello dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

    Ai fini del primo comma del presente articolo si applicano gli articoli da 80 a 84 e l'articolo 87 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Gli articoli 85 e 86 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano mutatis mutandis.

    SEZIONE 4

    L'amministratore degli anticipi

    Articolo 52

    Casse di anticipi

    Si applica l'articolo 88 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 53

    Creazione e gestione delle casse di anticipi

    Se l'organismo dell'Unione istituisce casse di anticipi, si applica l'articolo 89 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    CAPO 4

    RESPONSABILITÀ DEGLI AGENTI FINANZIARI

    SEZIONE 1

    Disposizioni generali

    Articolo 54

    Revoca della delega dei poteri e sospensione dalle funzioni degli agenti finanziari

    Si applica l'articolo 90 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 55

    Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

    Si applica l'articolo 91 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    SEZIONE 2

    Disposizioni relative agli ordinatori

    Articolo 56

    Disposizioni relative agli ordinatori

    Si applica l'articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 57

    Trattamento delle irregolarità finanziarie da parte di un membro del personale

    Si applica l'articolo 93 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    SEZIONE 3

    Disposizioni relative ai contabili e agli amministratori degli anticipi

    Articolo 58

    Disposizioni relative ai contabili

    Si applica l'articolo 94 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 59

    Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

    Si applica l'articolo 95 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    CAPO 5

    OPERAZIONI DI ENTRATA

    Articolo 60

    Richiesta di pagamento

    L'organismo dell'Unione presenta alla Commissione, alle condizioni e alle scadenze con essa convenute, richieste di pagamento della totalità o di una parte del contributo annuale dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6.

    Articolo 61

    Trattamento degli interessi

    Gli interessi generati da fondi versati all'organismo dell'Unione dalla Commissione a titolo di contributo non sono dovuti al bilancio dell'Unione.

    Articolo 62

    Previsione di crediti

    Si applica l'articolo 97 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 63

    Accertamento dei crediti

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 64

    Interessi di mora

    Si applica l'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 65

    Ordini di riscossione

    L'ordine di riscossione è l'atto con il quale l'ordinatore impartisce al contabile l'istruzione di recuperare un credito accertato dall'ordinatore.

    Articolo 66

    Disposizioni in materia di recupero

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 101, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 67

    Recupero mediante compensazione

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 68

    Procedura di recupero in caso di mancato pagamento volontario

    Si applica l'articolo 103 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 69

    Concessione di dilazioni di pagamento

    Si applica l'articolo 104 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 70

    Prescrizione

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 105 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 71

    Disposizioni specifiche applicabili alle tasse e ai canoni

    Se l'organismo dell'Unione percepisce tasse e canoni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), la loro stima globale provvisoria è inclusa nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 32.

    Se le tasse e i canoni sono determinati interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l'ordinatore può astenersi dall'emettere ordini di riscossione e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell'organismo dell'Unione. L'ordinatore compila un elenco di tutte le note di addebito e ne indica il numero e l'importo globale nella relazione dell'organismo dell'Unione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

    Se l'organismo dell'Unione utilizza un sistema di fatturazione distinto, il contabile iscrive periodicamente nei conti, con cadenza almeno mensile, l'importo cumulato delle tasse e dei canoni percepiti.

    La prestazione di servizi in virtù di compiti conferiti è effettuata dall'organismo dell'Unione solo dopo il pagamento integrale dell'importo del canone o della tassa corrispondenti. Tuttavia, a titolo eccezionale la prestazione di servizi può avvenire senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti. Se i servizi sono stati prestati senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti, si applicano gli articoli da 63 a 70.

    CAPO 6

    OPERAZIONI DI SPESA

    Articolo 72

    Decisioni di finanziamento

    1.   Un impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento. Gli stanziamenti amministrativi possono essere eseguiti senza che siano preceduti da una decisione di finanziamento.

    2.   Il programma di lavoro annuale e pluriennale dell'organismo dell'Unione incluso nel documento unico di programmazione di cui all'articolo 32 vale quale decisione di finanziamento per le attività che esso contempla, a condizione che gli elementi indicati all'articolo 32, paragrafi 2 e 3, siano chiaramente individuati. Nella decisione di finanziamento pluriennale si specifica che l'attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l'adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori.

    3.   La decisione di finanziamento stabilisce inoltre quanto segue:

    a)

    nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell'invito a presentare proposte o dell'attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;

    b)

    nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti;

    c)

    nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR.

    Articolo 73

    Operazioni di spesa

    1.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

    Al termine dei periodi di cui all'articolo 75, il saldo non eseguito degli impegni di bilancio è disimpegnato.

    Nell'esecuzione di operazioni, l'ordinatore verifica la conformità della spesa rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento e agli altri atti adottati a norma dei trattati, nonché al principio della sana gestione finanziaria.

    2.   L'ordinatore assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi.

    Il primo comma non si applica agli impegni giuridici contratti a seguito di una dichiarazione di situazione di crisi nell'ambito di un piano di continuità operativa, in conformità alle procedure adottate dall'organismo dell'Unione.

    3.   L'ordinatore convalida una spesa accettando che una voce di spesa sia imputata al bilancio dell'organismo dell'Unione, previa verifica dei documenti giustificativi che attestano i diritti del creditore secondo le condizioni fissate dall'impegno giuridico, quando questo esiste. A tale scopo l'ordinatore responsabile:

    a)

    verifica l'esistenza dei diritti del creditore;

    b)

    determina o verifica l'esistenza e l'importo del credito attraverso la menzione «conforme ai fatti»;

    c)

    verifica le condizioni di esigibilità del credito.

    Fatto salvo il primo comma, la convalida delle spese si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a una richiesta di pagamento, nel qual caso l'impatto sul sistema contabile si limiterà alla contabilità generale.

    4.   La decisione di convalida ha luogo tramite firma elettronica con caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 da parte dell'ordinatore o di un membro del personale tecnicamente competente debitamente autorizzato mediante decisione formale dell'ordinatore oppure, eccezionalmente, nel caso di documenti su supporto cartaceo, tramite il timbro che riproduce la firma.

    Con la menzione «conforme ai fatti», l'ordinatore o un membro del personale tecnicamente competente, debitamente autorizzato dall'ordinatore, certifica:

    a)

    nel caso dei prefinanziamenti: che risultano soddisfatte le condizioni per il versamento del prefinanziamento fissate nell'impegno giuridico;

    b)

    nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi agli appalti: che i servizi contrattuali sono stati regolarmente prestati, che le forniture contrattuali sono state regolarmente consegnate o che i lavori contrattuali sono stati regolarmente eseguiti;

    c)

    nel caso dei pagamenti intermedi e a saldo relativi alle sovvenzioni: che l'azione o il programma di lavoro svolto dal beneficiario è conforme sotto tutti gli aspetti alla convenzione di sovvenzione nonché, se del caso, che i costi dichiarati dal beneficiario sono ammissibili.

    Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), le stime dei costi non sono ritenute conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 186, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Lo stesso principio si applica anche alle relazioni intermedie o finali non associate a richieste di pagamento.

    5.   Per autorizzare la spesa, l'ordinatore emette, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, un ordine di pagamento per dare istruzione al contabile di pagare l'importo della spesa precedentemente convalidata.

    6.   Nei casi in cui siano effettuati pagamenti periodici riguardanti prestazioni di servizi, compresi i servizi di locazione, o consegne di beni, l'ordinatore può, fatta salva l'analisi dei rischi da lui stesso effettuata, ordinare l'applicazione di un sistema di addebito diretto da una cassa di anticipi.

    Articolo 74

    Tipi di impegni di bilancio

    1.   Gli impegni di bilancio rientrano in una delle seguenti tre categorie:

    a)

    impegno di bilancio specifico: quando il destinatario e l'importo della spesa sono determinati;

    b)

    impegno di bilancio globale: quando almeno uno degli elementi necessari a definire l'impegno come specifico rimane indeterminato;

    c)

    impegno di bilancio accantonato: quando è destinato a coprire le spese correnti di natura amministrativa il cui importo o i cui beneficiari finali non sono determinati in modo definitivo.

    2.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue solo quando ciò è previsto dall'atto costitutivo o dall'atto di base oppure se si tratta di spese amministrative.

    3.   L'impegno di bilancio globale è effettuato sulla base di una decisione di finanziamento.

    L'impegno di bilancio globale interviene al più tardi prima della decisione relativa ai destinatari e agli importi e, qualora l'esecuzione degli stanziamenti interessati implichi l'adozione di un programma di lavoro, non prima dell'adozione di quest'ultimo.

    4.   L'impegno di bilancio globale è eseguito con la conclusione di uno o più impegni giuridici.

    5.   Ciascun impegno giuridico specifico assunto a seguito di un impegno di bilancio globale è registrato dall'ordinatore, prima della firma, nella contabilità di bilancio mediante imputazione all'impegno di bilancio globale.

    6.   Gli impegni di bilancio accantonati sono eseguiti con l'assunzione di uno o più impegni giuridici da cui sorge il diritto a pagamenti ulteriori. Tuttavia le spese per la gestione del personale possono essere eseguite direttamente con i pagamenti.

    Articolo 75

    Termini relativi agli impegni

    1.   Fatti salvi l'articolo 73, paragrafo 2, e l'articolo 109, paragrafo 2, gli impegni giuridici inerenti a impegni di bilancio specifici o accantonati sono assunti entro il 31 dicembre dell'anno n, dove l'anno n è l'anno in cui è stato assunto l'impegno di bilancio.

    2.   Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici conclusi fino al 31 dicembre dell'anno n+1.

    3.   Al termine dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo non eseguito dei suddetti impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore.

    4.   Gli impegni di bilancio specifici e accantonati per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale di esecuzione fissato conformemente alle condizioni previste dagli impegni giuridici cui si riferiscono e tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

    5.   Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno a norma dell'articolo 14.

    6.   L'importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 76 entro i due anni successivi all'assunzione dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale o la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.

    Articolo 76

    Tipi di pagamenti

    1.   Il pagamento delle spese è eseguito dal contabile nei limiti dei fondi disponibili.

    2.   Il pagamento si basa sulla prova della conformità dell'azione corrispondente al contratto, all'accordo o all'atto di base e consiste in una o più delle seguenti operazioni:

    a)

    il pagamento della totalità degli importi dovuti;

    b)

    il pagamento degli importi dovuti secondo una delle modalità seguenti:

    i)

    un prefinanziamento che fornisce un fondo di tesoreria, che può essere frazionato in più versamenti secondo il principio della sana gestione finanziaria; tale importo di prefinanziamento è pagato in base al contratto, alla convenzione di sovvenzione o all'atto di base, oppure in base ai documenti giustificativi che consentono di verificare il rispetto delle disposizioni del contratto o della convenzione in questione;

    ii)

    uno o più pagamenti intermedi in contropartita dell'esecuzione parziale dell'azione o del contratto; essi possono liquidare in tutto o in parte il prefinanziamento, salvo il disposto dell'atto di base;

    iii)

    un pagamento a saldo degli importi dovuti ove l'azione o il contratto siano stati integralmente eseguiti.

    Il pagamento a saldo liquida tutte le spese precedenti. Per il recupero degli importi non utilizzati è emesso un ordine di riscossione.

    3.   Nella preparazione dei conti di bilancio i diversi tipi di pagamento di cui al paragrafo 2 sono distinti al momento dell'esecuzione di ogni pagamento.

    4.   Le norme contabili di cui all'articolo 51 comprendono le norme in materia di liquidazione contabile dei prefinanziamenti e di riconoscimento dell'ammissibilità dei costi.

    5.   I prefinanziamenti sono liquidati periodicamente dall'ordinatore responsabile in base alla natura economica del progetto e al più tardi al termine dello stesso. La liquidazione è effettuata sulla base delle informazioni sui costi sostenuti o della conferma che le condizioni per il pagamento risultano soddisfatte a norma dell'articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, previa convalida dell'ordinatore in conformità all'articolo 73, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Per le convenzioni di sovvenzione o i contratti di valore superiore a 5 000 000 EUR, l'ordinatore acquisisce alla fine di ciascun esercizio almeno le informazioni necessarie a calcolare una stima ragionevole dei costi. Tali informazioni non sono utilizzate per liquidare i prefinanziamenti, ma possono essere utilizzate dall'ordinatore e dal contabile per assicurare la conformità all'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Ai fini del secondo comma, negli impegni giuridici assunti sono inserite opportune disposizioni.

    Articolo 77

    Termini relativi ai pagamenti

    Il pagamento delle spese è effettuato entro i termini di tempo specificati nell'articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e in conformità a tale articolo.

    CAPO 7

    IL REVISORE INTERNO

    Articolo 78

    Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

    1.   L'organismo dell'Unione dispone di una funzione di audit interno che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

    2.   La funzione di audit interno è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile dell'organismo dell'Unione o della Commissione.

    3.   Il revisore interno consiglia l'organismo dell'Unione riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria.

    Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue:

    a)

    verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché delle prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati;

    b)

    valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione.

    4.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione all'insieme delle attività e dei servizi dell'organismo dell'Unione. Può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi.

    5.   Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività consolidata dell'ordinatore e degli altri elementi d'informazione individuati.

    6.   Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore dell'organismo dell'Unione una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'organismo dell'Unione provvede a dare seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit.

    7.   Inoltre il revisore interno riferisce nei seguenti casi:

    a)

    se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali;

    b)

    se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti.

    Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo e il direttore assicurano il controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni scaturite dall'audit. Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo esamina le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), e verifica se le raccomandazioni sono state attuate pienamente e tempestivamente.

    Ciascun organismo dell'Unione esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio di migliori prassi con gli altri organismi dell'Unione.

    8.   L'organismo dell'Unione comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno.

    9.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.

    Articolo 79

    Indipendenza del revisore interno

    1.   Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento dei suoi audit. Regole particolari relative al revisore interno sono stabilite dalla Commissione in modo da garantire che lo stesso eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.

    2.   Il revisore interno non può ricevere istruzioni né si vede opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.

    Articolo 80

    Creazione di una struttura di audit interno

    1.   Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo può creare, tenendo conto del rapporto costo/efficacia e del valore aggiunto, una struttura di audit interno che svolge i suoi compiti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.

    Il mandato, l'autorità e la responsabilità della struttura di audit interno sono stabiliti nella carta di audit interno e sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, del comitato esecutivo.

    Il piano annuale della struttura di audit interno è preparato dal responsabile di tale struttura, tenendo conto tra l'altro della valutazione del rischio nell'organismo dell'Unione effettuata dal direttore.

    Il piano è rivisto e approvato dal consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, dal comitato esecutivo.

    La struttura di audit interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore le sue constatazioni e raccomandazioni.

    2.   Se la struttura di audit interno di un organismo dell'Unione non presenta un rapporto costi/benefici favorevole o non è in grado di rispettare le norme internazionali, tale organismo può decidere di condividere una struttura di audit interno con altri organismi dell'Unione che operano nello stesso settore.

    In questi casi il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo degli organismi dell'Unione in questione stabilisce le modalità pratiche della struttura di audit interno condivisa.

    3.   I soggetti dell'audit interno collaborano efficacemente scambiandosi informazioni e relazioni di audit interno o, se del caso, stilando valutazioni comuni del rischio e svolgendo audit congiunti.

    Il consiglio di amministrazione o, se l'atto costitutivo lo consente, il comitato esecutivo e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni della struttura di audit interno.

    TITOLO V

    NORME COMUNI

    Articolo 81

    Forme di contributi degli organismi dell'Unione

    1.   I contributi degli organismi dell'Unione promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

    a)

    finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione, in base:

    i)

    all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure

    ii)

    al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;

    b)

    rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti:

    c)

    costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

    d)

    somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;

    e)

    finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

    f)

    una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

    I contributi degli organismi dell'Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), del presente paragrafo sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o alla normativa settoriale. I contributi degli organismi dell'Unione che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alla normativa settoriale o a una decisione della Commissione.

    2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

    3.   L'ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 48.

    Articolo 82

    Riconoscimento reciproco delle valutazioni

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 83

    Riconoscimento reciproco degli audit

    Si applica l'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 84

    Utilizzo di informazioni già a disposizione

    Si applica l'articolo 128 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 85

    Cooperazione finalizzata a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 86

    Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie

    Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'organismo dell'Unione informa senza indugio la Commissione in merito ai casi di frode e altre irregolarità finanziarie presunte.

    Esso informa inoltre la Commissione in merito a qualsiasi indagine della Procura europea o dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), completata o in corso, e ad eventuali audit o controlli da parte della Corte dei conti o del servizio di audit interno, senza compromettere la riservatezza delle indagini.

    Nei casi in cui la responsabilità della Commissione nell'esecuzione del bilancio dell'Unione possa essere lesa o qualora sia potenzialmente in pericolo la reputazione dell'Unione, l'EPPO e/o l'OLAF informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali indagini in corso o completate, senza comprometterne la riservatezza e l'efficacia.

    Articolo 87

    Sistema di individuazione precoce e di esclusione

    Si applica il titolo V, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 88

    Norme relative a procedure, gestione e amministrazione elettronica («e-government»)

    Si applicano mutatis mutandis le disposizioni del titolo V, capo 2, sezioni 1 e 3, e capo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    TITOLO VI

    APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI

    Articolo 89

    Disposizioni comuni

    Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'allegato 1 di detto regolamento, fatto salvo l'articolo 90.

    L'organismo dell'Unione può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi dell'Unione.

    Articolo 90

    Procedure di appalto

    L'organismo dell'Unione può concludere un accordo a livello di servizi secondo quanto disposto dall'articolo 43, paragrafo 2, senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.

    L'organismo dell'Unione può ricorrere a procedure di appalto congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative. In questo caso si applica l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    TITOLO VII

    SOVVENZIONI E PREMI

    Articolo 91

    Sovvenzioni

    Quando l'organismo dell'Unione può attribuire sovvenzioni conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo o per delega della Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, si applicano le disposizioni pertinenti del titolo VIII di detto regolamento.

    Articolo 92

    Premi

    Quando l'organismo dell'Unione può attribuire premi conformemente alle disposizioni dell'atto costitutivo o per delega della Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, si applicano le disposizioni pertinenti del titolo IX di detto regolamento.

    TITOLO VIII

    ALTRI STRUMENTI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO

    Articolo 93

    Esperti esterni retribuiti

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 237 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 94

    Esperti non retribuiti

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 238 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 95

    Quote di adesione e altre sottoscrizioni

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 239 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 96

    Altro strumento

    Si applica mutatis mutandis l'articolo 240 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    TITOLO IX

    CONTI ANNUALI E ALTRA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

    CAPO 1

    CONTI ANNUALI

    SEZIONE 1

    Quadro contabile

    Articolo 97

    Struttura contabile

    I conti annuali dell'organismo dell'Unione sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono quanto segue:

    a)

    gli stati finanziari dell'organismo dell'Unione;

    b)

    le relazioni sull'esecuzione del bilancio dell'organismo dell'Unione.

    Articolo 98

    Stati finanziari

    1.   Gli stati finanziari sono presentati in euro e in conformità alle norme contabili di cui all'articolo 51 del presente regolamento, e comprendono:

    a)

    lo stato patrimoniale, che presenta l'intera situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre dell'esercizio precedente;

    b)

    il conto economico, che presenta il risultato economico dell'esercizio precedente;

    c)

    la situazione dei flussi di cassa, che mostra gli incassi e gli esborsi dell'esercizio e la situazione finale di tesoreria;

    d)

    la situazione di variazione dell'attivo netto, che presenta una sintesi dei movimenti che durante l'esercizio hanno interessato le riserve e gli utili accantonati.

    2.   Gli stati finanziari presentano le informazioni, comprese le informazioni sui metodi contabili, in maniera da garantirne la pertinenza, l'affidabilità, la confrontabilità e la comprensibilità.

    3.   Le note degli stati finanziari completano e commentano le informazioni fornite negli stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fornendo le informazioni supplementari prescritte dalle norme contabili di cui all'articolo 51 del presente regolamento e dalla prassi contabile riconosciuta a livello internazionale, allorché tali informazioni siano pertinenti per le attività dell'organismo dell'Unione.

    Le note contengono almeno le seguenti informazioni:

    a)

    i principi, le norme e i metodi contabili;

    b)

    le note esplicative, che forniscono informazioni supplementari non contenute nel corpo degli stati finanziari, ma necessarie per una rappresentazione fedele dei conti.

    4.   Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un quadro veritiero e corretto dei conti.

    Articolo 99

    Relazioni sull'esecuzione del bilancio

    1.   Le relazioni sull'esecuzione del bilancio sono presentate in euro e sono raffrontabili anno per anno. Esse comprendono:

    a)

    le relazioni che presentano in forma aggregata la totalità delle operazioni di bilancio dell'esercizio in entrate e in spese;

    b)

    le note esplicative, che completano e commentano le informazioni fornite nelle relazioni.

    2.   La struttura delle relazioni sull'esecuzione del bilancio è identica a quella del bilancio dell'organismo dell'Unione stesso.

    3.   Le relazioni sull'esecuzione del bilancio contengono:

    a)

    informazioni sulle entrate, in particolare le evoluzioni concernenti le previsioni del bilancio in entrate, l'esecuzione del bilancio in entrate e i diritti accertati;

    b)

    informazioni che illustrano l'evoluzione della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento disponibili;

    c)

    informazioni che illustrano l'impiego della totalità degli stanziamenti di impegno e di pagamento;

    d)

    informazioni che illustrano gli impegni ancora in essere, riportati dall'esercizio precedente o assunti nel corso dell'esercizio.

    4.   Il risultato di bilancio consiste nella differenza tra:

    a)

    l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio e

    b)

    l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati.

    Alla differenza di cui al primo comma vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro:

    a)

    gli importi versati in eccesso, a causa di variazioni dei tassi di cambio dell'euro, di pagamenti corrispondenti a stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente,

    b)

    l'importo del saldo derivante da guadagni e perdite dovuti ai tassi di cambio, nel corso dell'esercizio, realizzati e non realizzati.

    Articolo 100

    Documenti giustificativi

    Ogni scrittura nei conti si basa su adeguati documenti giustificativi in conformità all'articolo 47 del presente regolamento.

    SEZIONE 2

    Calendario dei conti annuali

    Articolo 101

    Conti provvisori

    1.   Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo dell'Unione trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

    2.   Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'organismo dell'Unione fornisce anche le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultimo.

    Articolo 102

    Approvazione dei conti definitivi

    1.   Conformemente all'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, entro il 1o giugno la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell'organismo dell'Unione.

    2.   Entro il 15 giugno il contabile dell'organismo dell'Unione comunica le informazioni contabili richieste al contabile della Commissione, secondo le modalità e il formato stabiliti da quest'ultima, al fine di redigere i conti consolidati definitivi.

    3.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo dell'Unione, il contabile redige i conti definitivi dell'organismo dell'Unione conformemente all'articolo 49 del presente regolamento. Il direttore li trasmette al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.

    4.   Entro il 1o luglio dell'esercizio successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   Il contabile dell'organismo dell'Unione trasmette altresì alla Corte dei conti e in copia al contabile della Commissione una dichiarazione relativa a tali conti definitivi. La dichiarazione è stilata alla stessa data in cui sono elaborati i conti definitivi dell'organismo dell'Unione.

    I conti definitivi sono corredati di una nota redatta dal contabile, nella quale questi dichiara che tali conti sono stati elaborati in conformità al presente titolo e ai principi, alle norme e ai metodi contabili applicabili.

    Entro il 15 novembre dell'esercizio successivo, viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un link alle pagine del sito web contenente i conti definitivi dell'organismo dell'Unione.

    6.   Entro il 30 settembre dell'esercizio successivo, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale. Il direttore trasmette le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.

    CAPO 2

    RENDICONTAZIONE DI BILANCIO E ALTRA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 103

    Relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria

    1.   Ogni organismo dell'Unione prepara una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio.

    2.   Il direttore trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

    3.   La relazione di cui al paragrafo 2 fornisce almeno, in termini sia assoluti che percentuali, informazioni sul tasso di esecuzione degli stanziamenti insieme a una sintesi sugli storni di stanziamenti fra le varie voci del bilancio.

    TITOLO X

    AUDIT ESTERNO, DISCARICO E LOTTA CONTRO LA FRODE

    Articolo 104

    Audit esterno

    1.   Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell'organismo dell'Unione presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo dell'Unione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione.

    Salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa all'organismo dell'Unione conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Nell'elaborare tale relazione la Corte dei conti esamina il lavoro di audit svolto dal revisore contabile esterno indipendente di cui al primo comma e le azioni adottate in risposta alle constatazioni del revisore.

    2.   L'organismo dell'Unione trasmette alla Corte dei conti il proprio bilancio definitivamente adottato. Esso informa quest'ultima, al più presto, di tutte le sue decisioni e di tutti i provvedimenti adottati in esecuzione degli articoli 10, 14, 19 e 23.

    3.   Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è disciplinato dagli articoli da 254 a 259 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 105

    Calendario della procedura di discarico

    1.   Entro il 15 maggio dell'anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al direttore, salvo diversamente previsto nell'atto costitutivo, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. Il direttore informa il consiglio di amministrazione delle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.

    2.   Se la data di cui al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informa il direttore dei motivi per cui la decisione ha dovuto essere differita.

    3.   Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di discarico, il direttore, di concerto con il consiglio di amministrazione, si adopera per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

    Articolo 106

    Procedura di discarico

    1.   La decisione di discarico riguarda i conti della totalità delle entrate e delle spese dell'organismo dell'Unione, nonché il relativo saldo, e l'attivo e il passivo dell'organismo dell'Unione descritti negli stati finanziari.

    2.   In vista del discarico il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti e gli stati finanziari dell'organismo dell'Unione. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti, corredata delle risposte del direttore dell'organismo dell'Unione, nonché le sue relazioni speciali pertinenti riguardo all'esercizio interessato e la sua dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti, nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

    3.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, e secondo le modalità previste dall'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.

    Articolo 107

    Misure di follow-up

    1.   Il direttore adotta ogni misura adeguata per dare seguito alle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico del Parlamento europeo e ai commenti che accompagnano la raccomandazione di discarico adottata dal Consiglio.

    2.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore riferisce in merito alle misure adottate a seguito di tali osservazioni e commenti. Il direttore trasmette copia della relazione alla Commissione e alla Corte dei conti.

    Articolo 108

    Verifiche sul posto della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF

    1.   L'organismo dell'Unione concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché a tutti i dati e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessari per effettuare i controlli.

    2.   Conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

    TITOLO XI

    STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

    Articolo 109

    Stanziamenti amministrativi

    1.   Gli stanziamenti amministrativi sono stanziamenti non dissociati.

    2.   Le spese amministrative risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità alle prassi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'organismo dell'Unione per l'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

    3.   Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, devono essere effettuate in anticipo possono dar luogo, a decorrere dal 1o dicembre, a pagamenti a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso non si applica il limite di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    Articolo 110

    Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari

    Si applicano gli articoli 266 e 267 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    TITOLO XII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 111

    Richieste di informazioni da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

    Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere dall'organismo dell'Unione qualsiasi informazione o chiarimento pertinente.

    Articolo 112

    Adozione del nuovo regolamento finanziario dell'organismo dell'Unione

    Ogni organismo di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 adotta nuove regole finanziarie entro il 1 oluglio 2019 o, in ogni caso, entro sei mesi a decorrere dalla data in cui un organismo rientra nell'ambito di applicazione del suddetto articolo 70, a seguito della concessione di un contributo iscritto nel bilancio. Fino alla data di applicazione delle nuove regole finanziarie si applicano le vigenti regole finanziarie dell'organismo dell'Unione. L'organismo dell'Unione pubblica sul proprio sito web le sue regole finanziarie.

    Articolo 113

    Abrogazione

    Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2019. Tuttavia gli articoli 32 e 47 di detto regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2019.

    Articolo 114

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. Tuttavia gli articoli 32 e 48 si applicano dal 1o gennaio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (6)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


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