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Document 32018R1489

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1489 della Commissione, del 3 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2018/6586

    GU L 252 del 8.10.2018, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1489/oj

    8.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/35


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1489 DELLA COMMISSIONE

    del 3 ottobre 2018

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Stephen QUEST

    Direttore generale

    Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivi

    (1)

    (2)

    (3)

    Un articolo in plastica sotto forma di insieme commercializzato al dettaglio, che consiste in:

    tre giunti per tubi da giardino;

    uno spruzzatore dotato di un dispositivo che permette di regolare il tipo di getto d'acqua e di aprire o chiudere il flusso d'acqua;

    anelli di guarnizione muniti di sigilli in gomma (i cosiddetti «O-ring»).

    L'articolo è destinato ad essere usato in giardino per spruzzare l'acqua e irrigare le piante.

    Cfr. le immagini (*1).

    8481 80 99

    La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 8481 , 8481 80 e 8481 80 99 .

    Il boccalino per la nebulizzazione dell'acqua che permette di cambiare il tipo di getto d'acqua e di regolare il flusso di liquido conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale.

    L'articolo non è né un sistema di irrigazione (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8424 , E)], né un irrigatore meccanico da giardino. L'articolo, che presenta le caratteristiche oggettive di uno spruzzatore per tubi flessibili munito di rubinetteria o altri dispositivi per regolare il flusso e il tipo di getto del liquido, è escluso dalla voce 8424 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8424 , D)]. Gli spruzzatori per tubi flessibili muniti di rubinetteria per regolare il getto o lo spruzzo sono classificati alla voce 8481 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8481 , punto 11). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8424 .

    L'articolo va pertanto classificato al codice NC 8481 80 99 come le altre valvole.

    Image

    (*1)  Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.


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