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Document 32018R1488

    Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

    ST/10594/2018/INIT

    GU L 252 del 8.10.2018, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/08/2021; abrogato da 32021R1173

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1488/oj

    8.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/1


    REGOLAMENTO (UE) 2018/1488 DEL CONSIGLIO

    del 28 settembre 2018

    che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020, inteso a conseguire un maggiore impatto per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione combinando le risorse finanziarie di Orizzonte 2020 a fondi privati nel quadro di partenariati pubblico-privato in settori nei quali la portata e l'entità delle risorse destinate alla ricerca e all'innovazione sono giustificate dagli obiettivi più generali dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e a contribuire ad affrontare le sfide della società in un numero limitato di casi con un evidente valore aggiunto europeo. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, rendere conto delle attività volte al conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La governance e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci, efficienti e inclusivi, permettendo la partecipazione di un'ampia gamma di portatori di interessi attivi nei rispettivi settori specifici.

    (3)

    In conformità del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della decisione 2013/743/UE del Consiglio (5), è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite nel quadro di Orizzonte 2020 alle condizioni specificate nella citata decisione.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito il meccanismo per collegare l'Europa (MCE). L'MCE dovrebbe permettere di preparare e realizzare progetti di interesse comune nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. In particolare, l'MCE dovrebbe sostenere la realizzazione dei progetti di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture o all'ammodernamento di servizi e infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. L'MCE dovrebbe inoltre contribuire al sostegno di progetti che presentano un valore aggiunto europeo e vantaggi significativi per la società e che non ricevono un finanziamento adeguato dal mercato.

    (5)

    Il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha stabilito gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni e definito le condizioni specifiche per il settore delle telecomunicazioni.

    (6)

    Il calcolo ad alte prestazioni si configura come un progetto di interesse comune nel settore delle infrastrutture di servizi digitali individuate come ammissibili al finanziamento, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 283/2014, vale a dire l'accesso a informazioni riusabili del settore pubblico di cui al punto 3, lettera d), dell'allegato di detto regolamento. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013, la Commissione può affidare in parte l'attuazione dell'MCE agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    (7)

    La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sottolinea la necessità di creare le condizioni favorevoli agli investimenti in conoscenza e innovazione nell'intento di conseguire nell'Unione una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

    (8)

    La comunicazione della Commissione, del 19 aprile 2016, dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa», raccomanda di mettere a punto un'infrastruttura di dati europea sulla base di capacità di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia e di creare un ecosistema europeo per il calcolo ad alte prestazioni in grado di sviluppare nuove tecnologie europee e realizzare supercomputer a esascala. L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell'Unione richiedono interventi per raccogliere le risorse e le capacità necessarie, comprese quelle esistenti, come per esempio i supercomputer e i centri di supercalcolo nazionali, in modo da chiudere il circuito dalla ricerca e lo sviluppo fino al conseguimento dei risultati concreti e la messa in funzione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a esascala. Pertanto è opportuno istituire un meccanismo a livello dell'UE per coniugare e concentrare il sostegno apportato dagli Stati membri, dall'Unione e dal settore privato per sviluppare un'infrastruttura europea di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia e per la ricerca e l'innovazione in tale settore. Tale infrastruttura dovrebbe essere accessibile agli utilizzatori del settore pubblico, dell'industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), e del mondo accademico, comprese le comunità scientifiche dell'emergente cloud europeo per la scienza aperta.

    (9)

    La comunicazione della Commissione del 10 maggio 2017 sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale, dal titolo «Un mercato unico digitale connesso per tutti», individua nel calcolo ad alte prestazioni uno strumento fondamentale per la digitalizzazione dell'industria e l'economia dei dati. Sono necessari investimenti ingenti per sviluppare, acquisire e gestire supercomputer che possano collocarsi tra i primi tre al mondo e nessun paese europeo dispone delle risorse per sviluppare, da solo, un ecosistema completo per il calcolo ad alte prestazioni. È necessario pertanto che gli Stati membri, l'Unione e il settore privato coordinino i loro sforzi e condividano le risorse al fine di creare in tutta l'Unione un solido e innovativo ecosistema scientifico e industriale per il calcolo ad alte prestazioni e di soddisfare la crescente domanda di tali operazioni. La comunicazione propone di istituire uno strumento giuridico che fornisca un quadro normativo per gli appalti intesi ad acquisire un'infrastruttura integrata di supercalcolo a esascala e di dati.

    (10)

    Al fine di dotare l'Unione delle capacità di calcolo ad alte prestazioni necessarie per mantenere la propria ricerca a una posizione di avanguardia, occorre coordinare gli investimenti degli Stati membri in tale settore e promuovere l'adozione delle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e del mercato sia nel settore pubblico che in quello privato. L'Unione dovrebbe essere più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici in sistemi europei di calcolo ad alte prestazioni orientati alla domanda e alle applicazioni, che siano competitivi sul mercato, stabilendo un collegamento effettivo tra la messa a disposizione delle tecnologie, la co-progettazione con gli utilizzatori e l'acquisizione congiunta di sistemi all'avanguardia, e creando un ecosistema di tecnologie e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni competitivo a livello mondiale. Al tempo stesso, l'Unione dovrebbe offrire ai suoi fornitori l'opportunità di far leva su tali investimenti, portando al loro impiego per campi d'applicazione emergenti e su larga scala, quali la medicina personalizzata, la guida connessa e automatizzata o altri mercati di punta basati sull'intelligenza artificiale, sulle tecnologie blockchain (a catena di blocchi), sull'edge computing o, più in generale, sulla digitalizzazione dell'industria dell'Unione.

    (11)

    Un'impresa comune rappresenta il migliore strumento per raggiungere gli obiettivi della strategia europea per il calcolo ad alte prestazioni di cui all'iniziativa europea per il cloud computing, per superare gli attuali limiti, producendo nel contempo la massima ricaduta a livello economico, sociale e ambientale e salvaguardando al meglio gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consentirà di mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e del settore privato. L'impresa comune può instaurare un quadro per gli appalti congiunti e può gestire i migliori sistemi di calcolo ad alte prestazioni promuovendo la tecnologia, in particolare se si tratta di una tecnologia europea competitiva. Essa può avviare programmi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie europee e la loro successiva integrazione nei sistemi di supercomputer a esascala e contribuire a sviluppare un comparto industriale europeo competitivo di fornitura di tecnologie.

    (12)

    L'impresa comune dovrebbe essere costituita e avviare le sue attività al più tardi entro l'inizio del 2019, in modo da conseguire l'obiettivo di dotare l'Unione di un'infrastruttura pre-esascala entro il 2020, e sviluppare le tecnologie e le applicazioni necessarie per raggiungere le capacità a esascala approssimativamente tra il 2022 e il 2023, promuovendo al tempo stesso un ecosistema europeo competitivo per l'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni. Atteso che il ciclo di sviluppo della tecnologia di prossima generazione richiede tipicamente da quattro a cinque anni, per rimanere competitivi nel mercato globale occorre avviare quanto prima le azioni volte a raggiungere l'obiettivo relativo all'esascala.

    (13)

    Il partenariato pubblico-privato sotto forma di impresa comune dovrebbe mobilitare le risorse tecniche e finanziarie indispensabili per padroneggiare la complessità dell'innovazione, che cresce a un ritmo esponenziale in questo settore. Pertanto, i membri dell'impresa comune dovrebbero essere l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020, che convengono di realizzare un'iniziativa europea in materia di calcolo ad alte prestazioni, e associazioni in rappresentanza delle loro entità costitutive e altre organizzazioni che si impegnano esplicitamente e fattivamente, nel settore del calcolo ad alte prestazioni, a produrre i risultati della ricerca e dell'innovazione e a mantenere il know-how in Europa. L'impresa comune dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri.

    (14)

    L'Unione, gli Stati partecipanti e i membri del settore privato dell'impresa comune dovrebbero fornire un contributo finanziario a copertura delle spese amministrative dell'impresa comune. In base al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, un contributo alle spese amministrative dell'Unione può essere anticipato per coprire spese di funzionamento solo fino al 2023. Gli Stati partecipanti e i membri del settore privato dell'impresa comune dovrebbero sostenere integralmente le spese amministrative dell'impresa comune a partire dal 2024.

    (15)

    Per permettere all'Unione di riconquistare una posizione di leadership nelle tecnologie ad alte prestazioni e sviluppare un ecosistema completo in tale settore, i rappresentanti dell'industria e della ricerca riuniti in seno all'associazione privata ETP4HPC (piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni) hanno costituito un partenariato pubblico-privato contrattuale con l'Unione nel 2014. La sua missione consiste nel creare una catena di valore delle tecnologie europee nel settore del calcolo ad alte prestazioni che sia competitiva a livello mondiale, promuovendo le sinergie fra le tre principali componenti dell'ecosistema del calcolo ad alte prestazioni, vale a dire sviluppo tecnologico, applicazioni e infrastrutture di supercalcolo. In considerazione delle sue competenze, e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore del calcolo ad alte prestazioni, l'associazione privata ETP4HPC dovrebbe poter diventare membro dell'impresa comune.

    (16)

    Per rafforzare la catena di valore dei dati, favorire la creazione di comunità intorno ai dati e porre le basi per una florida economia basata sui dati nell'Unione, i rappresentanti dell'industria e della ricerca riuniti in seno alla Big Data Value Association (BDVA) hanno istituito nel 2014 un partenariato pubblico-privato contrattuale con l'Unione. In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore dei big data, la BDVA dovrebbe poter diventare membro dell'impresa comune.

    (17)

    Le associazioni private BDVA e ETP4HPC hanno espresso per iscritto la loro disponibilità a contribuire alla strategia tecnologica dell'impresa comune e ad apportare la loro esperienza nella realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune. Occorre che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente regolamento mediante una lettera di accettazione.

    (18)

    L'associazione senza fini di lucro PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe - Partenariato per l'informatica avanzata in Europa) conta 25 paesi membri le cui organizzazioni rappresentative creano un'infrastruttura di supercalcolo paneuropea che fornisce l'accesso a risorse e servizi di calcolo e gestione di dati per applicazioni scientifiche e ingegneristiche su larga scala al più alto livello di prestazioni. L'impresa comune può cooperare con il PRACE per fornire e gestire l'accesso a un'infrastruttura di supercalcolo e di dati aggregata e interconnessa, e ai relativi servizi, nonché per le strutture di formazione e le opportunità di sviluppo delle competenze.

    (19)

    La rete GEANT collega tra loro 38 partner nazionali della rete dei settori della ricerca e dell'istruzione e costituisce una rete paneuropea per l'eccellenza scientifica, la ricerca, l'istruzione e l'innovazione. Attraverso il suo catalogo integrato di servizi di connettività, collaborazione e identità, GEANT fornisce agli utilizzatori un accesso altamente affidabile e libero in materia di calcolo, analisi, conservazione, applicazioni e altre risorse, per garantire che l'Europa resti in prima linea nel settore della ricerca. L'impresa comune può cooperare con la rete GEANT per la connettività tra i supercomputer dell'impresa comune, nonché con altre infrastrutture di supercalcolo e di dati europee.

    (20)

    L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di creare un'infrastruttura integrata in rete all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria (comprese le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni in tutta l'Unione, impegnandosi in misure di sensibilizzazione e contribuendo a costituire un nuovo capitale umano e di conoscenze.

    (21)

    L'impresa comune dovrebbe gettare le basi di una visione a più lungo termine e preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della ricerca e della tecnologia europee in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo.

    (22)

    Al fine di conseguire i suoi obiettivi di concepire, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune dovrebbe fornire sostegno finanziario soprattutto sotto forma di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti in esito a inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e concorrenziali, sulla base di piani di lavoro annuali. Il sostegno finanziario dovrebbe essere finalizzato, in particolare, a ovviare a comprovate disfunzioni del mercato che impediscono lo svolgimento del programma in questione e dovrebbe avere un effetto di incentivazione tale da indurre un cambiamento nel comportamento del beneficiario.

    (23)

    Per conseguire i propri obiettivi di aumentare il potenziale innovativo dell'industria, in particolare delle PMI, contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni, sostenere l'incremento del capitale umano e di conoscenze e rafforzare le capacità di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune dovrebbe sostenere la creazione, e in particolare la messa in rete e il coordinamento, in tutta l'Unione, di centri nazionali di competenze per il calcolo ad alte prestazioni. Tali centri di competenze dovrebbero fornire servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni, su loro richiesta. Essi dovrebbero in primo luogo promuovere e consentire l'accesso all'ecosistema per l'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni, facilitare l'accesso ai supercomputer, far fronte alle notevoli carenze di esperti tecnici qualificati tramite attività di sensibilizzazione, formazione e comunicazione, e avviare attività di messa in rete con i portatori di interessi e altri centri di competenze al fine di promuovere innovazioni più ampie, ad esempio scambiando e promuovendo le migliori prassi su casi d'uso o esperienze di applicazione, condividendo esperienze e strutture formative, facilitando il co-sviluppo e lo scambio di codici paralleli o sostenendo la condivisione di applicazioni e strumenti innovativi per utilizzatori pubblici e privati, in particolare le PMI.

    (24)

    L'impresa comune dovrebbe fornire un quadro orientato alla domanda e all'utilizzatore e consentire un approccio di coprogettazione per l'acquisizione di un'infrastruttura integrata di supercalcolo a esascala e di dati all'avanguardia nell'Unione, al fine di dotare gli utilizzatori delle risorse di calcolo strategiche di cui hanno bisogno per rimanere competitivi e risolvere problemi di tipo sociale, ambientale, economico e in materia di sicurezza. A tal fine, l'impresa comune dovrebbe contribuire all'acquisizione di supercomputer pre-esascala e a petascala. I supercomputer dell'impresa comune dovrebbero essere installati in uno Stato partecipante che è uno Stato membro.

    (25)

    Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi SIE, che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale.

    (26)

    L'impresa comune dovrebbe offrire un quadro favorevole affinché gli Stati partecipanti che sono Stati membri utilizzino i loro fondi SIE per l'acquisizione di supercomputer. L'uso di fondi SIE nelle attività dell'impresa comune è essenziale per lo sviluppo, nell'Unione, di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati di prim'ordine, integrata e in rete, poiché i vantaggi di tale infrastruttura si estendono ben oltre gli utilizzatori degli Stati membri. Se gli Stati partecipanti decidono di utilizzare i fondi SIE per contribuire ai costi di acquisizione di supercomputer a petascala e pre-esascala, l'impresa comune dovrebbe prendere in considerazione la quota dell'Unione nei fondi SIE dello Stato partecipante, contabilizzando solo la quota nazionale dei fondi SIE quale contributo nazionale al bilancio dell'impresa comune. In ogni caso, il contributo dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE dovrebbe coprire fino al 50 % dei costi di acquisizione più un massimo del 50 % dei costi di esercizio dei supercomputer pre-esascala al fine di allinearsi all'obiettivo dell'impresa comune di contribuire alla messa in comune delle risorse per dotare l'Unione di supercomputer pre-esascala di prim'ordine. Nel caso dei supercomputer a petascala, il contributo dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE coprirebbe fino al 35 % dei costi di acquisizione del supercomputer al fine di allinearsi ai finanziamenti esistenti per gli appalti per soluzioni innovative nell'ambito di Orizzonte 2020. La parte rimanente del costo dei supercomputer a petascala e dei supercomputer pre-esascala dovrebbe essere coperta dagli Stati partecipanti.

    (27)

    L'impresa comune dovrebbe essere proprietaria dei supercomputer pre-esascala che ha acquisito. L'esercizio di ciascun supercomputer pre-esascala dovrebbe essere affidato a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe essere nella posizione di fornire una stima accurata e di verificare i costi operativi del supercomputer, garantendo ad esempio una separazione funzionale e, nella misura del possibile, una separazione fisica tra i supercomputer pre-esascala dell'impresa comune ed eventuali sistemi informatici, nazionali o regionali, che gestisce. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune («consiglio di direzione») a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. Una volta selezionato il soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il consorzio ospitante dovrebbero essere in grado di decidere di invitare altri Stati partecipanti a unirsi e a contribuire al finanziamento del supercomputer pre-esascala che sarà installato presso il soggetto ospitante selezionato. La quota del tempo di accesso dell'Unione al supercomputer pre-esascala dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE rispetto al costo totale di proprietà di tale supercomputer e non dovrebbe superare il 50 % del tempo di accesso totale per tale supercomputer. I contributi degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante al supercomputer pre-esascala dovrebbero essere tradotti in quote di tempo di accesso a tale supercomputer. Gli Stati partecipanti dovrebbero concordare tra loro la ripartizione della loro quota di tempo di accesso al supercomputer pre-esascala. L'impresa comune dovrebbe rimanere proprietaria dei supercomputer pre-esascala finché non sono ammortizzati.

    Successivamente la proprietà potrebbe essere trasferita al soggetto ospitante in vista della dismissione, dell'eliminazione o di qualsiasi altro uso. Se viene concordato che la proprietà è trasferita al soggetto ospitante prima della fine del periodo di ammortamento di un supercomputer pre-esascala o perché l'impresa comune è sciolta, il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer.

    (28)

    L'impresa comune dovrebbe acquistare i supercomputer a petascala congiuntamente agli Stati partecipanti. L'esercizio di ciascun supercomputer a petascala dovrebbe essere affidato a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati membri partecipanti. L'impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del contributo finanziario per i costi di acquisizione versati dall'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer a petascala dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE al costo di acquisizione di tale supercomputer a petascala. L'impresa comune dovrebbe trasferire la sua proprietà al soggetto ospitante dopo il completo ammortamento del supercomputer a petascala o in occasione del suo scioglimento. In quest'ultimo caso, il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer.

    (29)

    La progettazione e l'esercizio dei supercomputer pre-esascala e a petascala sostenuti dall'impresa comune dovrebbero prendere in considerazione l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

    (30)

    Per essere in grado di affrontare la sempre crescente domanda degli utilizzatori in materia di risorse di supercalcolo, gli Stati partecipanti possono fornire all'impresa comune tempo di accesso disponibile a uno o più dei loro supercomputer nazionali, vale a dire tempo che non è già stato impegnato e che non è cofinanziato dall'impresa comune. In questo caso, gli Stati partecipanti dovrebbero fornire all'impresa comune, su base volontaria, una quota ragionevole di tempo di accesso a supercomputer nazionali con un livello accettabile di prestazioni affinché essa sia in grado di rispondere alla domanda degli utilizzatori. Tale fornitura di tempo di accesso a un supercomputer nazionale non dovrebbe essere contabilizzata come contributo finanziario o contributo in natura dello Stato partecipante all'impresa comune.

    (31)

    I supercomputer a petascala e pre-esascala dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per fini pubblici di ricerca e di innovazione, per tutti gli utilizzatori provenienti dal mondo accademico, dall'industria o dal settore pubblico. L'assegnazione agli utilizzatori di tempo di accesso ai supercomputer dovrebbe in primo luogo essere basata su inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall'impresa comune e valutati da esperti indipendenti. Su decisione del consiglio di direzione dovrebbe essere possibile concedere una piccola percentuale di tempo di accesso senza un invito a manifestare interesse in alcuni casi eccezionali, come nel caso di iniziative strategiche europee o in situazioni di emergenza e di gestione di crisi. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata a esercitare alcune attività economiche limitate per fini commerciali. L'accesso dovrebbe essere accordato agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli utilizzatori ed essere accordato in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire e monitorare i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.

    (32)

    I supercomputer dell'impresa comune dovrebbero essere gestiti e utilizzati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (9), alla direttiva 2002/58/CE (10) e alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (33)

    È opportuno consentire un uso limitato dei supercomputer da parte di utilizzatori che svolgono attività economiche per finalità civili diverse dalla ricerca. Il tempo di accesso dovrebbe essere accordato prioritariamente agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere accordato in maniera trasparente.

    (34)

    La governance dell'impresa comune dovrebbe essere garantita da due organi: un consiglio di direzione e un consiglio consultivo scientifico e industriale. Il consiglio di direzione dovrebbe essere composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati partecipanti. Il consiglio di direzione dovrebbe essere responsabile della politica strategica e delle decisioni di finanziamento relative alle attività, in particolare a tutte le attività in materia di appalti pubblici, dell'impresa comune. Il consiglio consultivo scientifico e industriale dovrebbe includere i rappresentanti del mondo accademico e dell'industria in quanto utilizzatori e fornitori di tecnologia. Esso dovrebbe fornire pareri indipendenti al consiglio di direzione in merito all'agenda strategica di ricerca e innovazione e all'acquisizione e alla gestione dei supercomputer di proprietà dell'impresa comune.

    (35)

    Per i compiti amministrativi generali dell'impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti dovrebbero essere equamente ripartiti tra di loro. Per i compiti corrispondenti alla predisposizione della parte del piano di lavoro relativa all'acquisizione dei supercomputer, alla selezione del soggetto ospitante e alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti che sono Stati membri dovrebbero basarsi sul principio della maggioranza qualificata. Anche gli Stati partecipanti che sono paesi associati a Orizzonte 2020 dovrebbero avere diritto di voto ai fini dei compiti corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione. Per i compiti corrispondenti all'acquisizione e all'esercizio dei supercomputer, soltanto l'Unione e gli Stati partecipanti che contribuiscono mediante risorse all'acquisizione di supercomputer a petascala e al costo totale di proprietà dei supercomputer pre-esascala dovrebbero avere diritti di voto proporzionali al loro contributo.

    (36)

    Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le disposizioni applicabili all'impresa comune che disciplinano l'avvio di una procedura di appalto pubblico dovrebbero essere contemplate dal suo regolamento finanziario.

    (37)

    Per promuovere un ecosistema europeo per il calcolo ad alte prestazioni innovativo e competitivo, l'impresa comune dovrebbe avvalersi in modo appropriato di appalti e sovvenzioni, compresi appalti congiunti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative.

    (38)

    Nel valutare l'impatto complessivo dell'impresa comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti dei membri del settore privato, come contributi in natura corrispondenti ai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni, al netto dei contributi dell'impresa comune.

    (39)

    Al fine di mantenere la parità di condizioni per tutte le imprese attive nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti dai programmi quadro dell'Unione siano compatibili con i principi sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o la preservazione di aziende inefficienti.

    (40)

    La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013. L'impresa comune dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme, sulla base delle misure adottate dalla Commissione in materia. Al fine di garantire un adeguato cofinanziamento delle azioni indirette da parte degli Stati partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. 1290/2013, gli Stati partecipanti dovrebbero mirare a contribuire con un importo almeno pari al rimborso erogato dall'impresa comune per i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari in tali azioni. A tal fine, occorre fissare di conseguenza i tassi massimi di finanziamento stabiliti nel piano di lavoro annuale dell'impresa comune in conformità dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

    (41)

    Il sostegno finanziario alle attività nell'ambito dell'MCE dovrebbe essere conforme alle disposizioni dell'MCE.

    (42)

    È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    (43)

    L'impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.

    (44)

    A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e la produzione di documenti e relazioni in quantità sproporzionata. Per le azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020, gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013. Per le azioni finanziate nell'ambito dell'MCE, gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013.

    (45)

    È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti dell'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

    (46)

    La Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie e ai locali per condurre audit e indagini concernenti le sovvenzioni, gli appalti e gli accordi firmati dall'impresa comune.

    (47)

    Tutti gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto ai sensi del presente regolamento dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte 2020 e dell'MCE, a seconda dei casi, salvo casi debitamente giustificati.

    (48)

    L'impresa comune dovrebbe inoltre utilizzare gli strumenti elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza di detti bandi e inviti e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune nell'ambito di Orizzonte 2020 dovrebbero essere anche pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Inoltre, i dati pertinenti concernenti, fra l'altro, le proposte, i candidati, le sovvenzioni e i partecipanti dovrebbero essere comunicati dall'impresa comune per l'inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.

    (49)

    La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia e una valutazione finale dell'impresa comune con l'assistenza di esperti indipendenti. In uno spirito di trasparenza, la pertinente relazione degli esperti indipendenti dovrebbe essere resa pubblica in conformità delle norme applicabili.

    (50)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione nell'Unione, l'acquisizione di supercomputer a petascala e pre-esascala e l'accesso all'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati in tutta l'Unione mediante un'impresa comune, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Costituzione

    1.   Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa europea relativa al calcolo ad alte prestazioni, è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2026, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), («impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo», «impresa comune»).

    2.   Per tener conto della validità del programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione («Orizzonte 2020») istituito con regolamento (UE) n. 1291/2013 e del programma relativo al Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) istituito con regolamento (UE) n. 1316/2013, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto ai sensi del presente regolamento sono pubblicati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2021.

    3.   L'impresa comune è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    4.   L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

    5.   L'impresa comune ha sede a Lussemburgo.

    6.   Lo statuto dell'impresa comune («statuto») è riportato nell'allegato.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)   «prova di accettazione»: una prova effettuata per determinare se sono soddisfatti i requisiti del sistema;

    2)   «tempo di accesso»: il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un utilizzatore o gruppo di utilizzatori per l'esecuzione dei loro programmi per computer;

    3)   «soggetto collegato»: un soggetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013;

    4)   «centro nazionale di competenze per il calcolo ad alte prestazioni»: un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro, associato al relativo centro nazionale di supercalcolo di tale Stato membro che fornisce, su richiesta, agli utilizzatori dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l'accesso ai supercomputer e alle più recenti tecnologie, strumenti, applicazioni e servizi di calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;

    5)   «entità costitutiva»: un'entità che costituisce un membro del settore privato dell'impresa comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato;

    6)   «supercomputer a esascala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni di calcolo al secondo (1 esaflop), che sostiene applicazioni che forniscono soluzioni di alta fedeltà in meno tempo e che affrontano problemi di maggiore complessità;

    7)   «convenzione di accoglienza»: un accordo concluso tra l'impresa comune e il soggetto ospitante di un supercomputer pre-esascala o tra l'impresa comune, gli altri comproprietari di un supercomputer a petascala e il soggetto ospitante di un supercomputer a petascala, che può assumere la forma di un contratto di servizi o di altra natura;

    8)   «consorzio ospitante»: un gruppo di Stati partecipanti che ha convenuto di contribuire all'acquisizione e all'esercizio di un supercomputer pre-esascala o di un supercomputer a petascala;

    9)   «soggetto ospitante»: il soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad accogliere e mettere in funzione un supercomputer e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;

    10)   «supercomputer nazionale»: un sistema nazionale di calcolo situato in uno Stato partecipante con un livello di prestazione di almeno 0,4 petaflop e che non è stato ancora acquisito ai sensi del presente regolamento;

    11)   «Stato osservatore»: uno Stato membro o paese associato al programma Orizzonte 2020 che non è uno Stato partecipante;

    12)   «Stato partecipante»: un paese che è membro dell'impresa comune;

    13)   «supercomputer a petascala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire 1018 operazioni di calcolo al secondo (1 petaflop);

    14)   «supercomputer pre-esascala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire più di 100 petaflop e meno di 1 esaflop;

    15)   «membro del settore privato»: un'associazione privata che è un membro dell'impresa comune;

    16)   «supercomputer»: qualsiasi sistema di calcolo con un livello di prestazione di calcolo almeno a petascala e che è stato acquisito ai sensi del presente regolamento;

    17)   «costo totale di proprietà» di un supercomputer: i costi di acquisizione più i costi di esercizio, inclusa la manutenzione, fino al momento in cui la proprietà del supercomputer è trasferita al soggetto ospitante o è venduta o fino a quando il supercomputer è dismesso senza trasferimento di proprietà;

    18)   «utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organizzazione internazionale a cui è stato concesso un tempo di accesso per utilizzare un supercomputer dell'impresa comune;

    19)   «piano di lavoro»: il piano di lavoro definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e che funge anche da programma di lavoro di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

    Articolo 3

    Missione, obiettivi e attività

    1.   La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, predisporre, estendere e mantenere nell'Unione un'infrastruttura integrata di supercalcolo e di dati all'avanguardia e di elaborare e sostenere un ecosistema di calcolo ad alte prestazioni estremamente competitivo e innovativo.

    2.   L'impresa comune persegue i seguenti obiettivi generali:

    a)

    fornire alla comunità scientifica e di ricerca, nonché all'industria, comprese le PMI, e al settore pubblico dell'Unione o dei paesi associati a Orizzonte 2020 la migliore infrastruttura di supercalcolo ad alte prestazioni e di dati disponibile e competitiva e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori;

    b)

    fornire un quadro per l'acquisizione nell'Unione di un'infrastruttura integrata di supercalcolo a petascala e pre-esascala e di dati all'avanguardia, orientata alla domanda e agli utenti;

    c)

    assicurare un coordinamento a livello dell'Unione e adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo e dell'acquisizione di tale infrastruttura, che sarà accessibile agli utilizzatori del settore pubblico e privato principalmente per finalità di ricerca e innovazione;

    d)

    sostenere un programma di ricerca e innovazione ambizioso per sviluppare e mantenere nell'Unione un ecosistema all'avanguardia per il calcolo ad alte prestazioni, esascala e oltre, che contempli tutti i segmenti della catena del valore scientifico e industriale, inclusi i microprocessori a basso consumo e le tecnologie middleware, la progettazione di algoritmi e di codici, le applicazioni e i sistemi, i servizi e l'ingegneria, le interconnessioni, il know-how e le abilità, per l'era del supercalcolo di prossima generazione;

    e)

    promuovere l'adozione e l'utilizzo sistematico dei risultati della ricerca e dell'innovazione generati nell'Unione dagli utilizzatori del mondo scientifico, dell'industria, incluse le PMI, e del settore pubblico.

    3.   L'impresa comune persegue i seguenti obiettivi specifici:

    a)

    contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e della decisione 2013/743/UE, in particolare la parte II del programma specifico definito all'articolo 2 di tale decisione («programma specifico»), e all'attuazione dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014;

    b)

    allineare le strategie tra gli Stati membri e l'Unione in modo da formare una strategia europea coordinata per il calcolo ad alte prestazioni e contribuire all'efficacia dei finanziamenti pubblici evitando inutili duplicazioni e la frammentazione degli sforzi;

    c)

    mettere in comune le risorse dell'Unione, le risorse nazionali e gli investimenti privati e portare gli investimenti nel calcolo ad alte prestazioni a un livello paragonabile a quello dei suoi concorrenti a livello mondiale;

    d)

    costruire e gestire in tutta l'Unione un'infrastruttura integrata di supercalcolo e di dati all'avanguardia, con la necessaria varietà di architettura per rispondere alle differenti esigenze degli utilizzatori, quale componente fondamentale dell'eccellenza scientifica e della digitalizzazione dell'industria e del settore pubblico, nonché per rafforzare le capacità di innovazione e la competitività a livello mondiale al fine di creare la crescita economica e dell'occupazione nell'Unione;

    e)

    fornire l'accesso a infrastrutture e servizi basati sul calcolo ad alte prestazioni a un'ampia gamma di utilizzatori della comunità scientifica e della ricerca, così come all'industria, comprese le PMI, e al settore pubblico, per applicazioni e servizi nuovi ed emergenti ad alta intensità di calcolo e di dati;

    f)

    sostenere nell'Unione lo sviluppo di tecnologie di calcolo ad alte prestazioni a esascala e post-esascala all'avanguardia, inclusi i microprocessori a basso consumo e le relative tecnologie middleware, e la loro integrazione in sistemi di supercalcolo tramite un approccio di coprogettazione, nonché la loro adozione in campi d'applicazione emergenti e su vasta scala;

    g)

    colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a esascala rafforzando la catena di fornitura di tecnologie digitali nell'Unione e consentendo l'acquisizione, da parte dell'impresa comune, di supercomputer all'avanguardia, integrando possibilmente le tecnologie europee;

    h)

    realizzare applicazioni di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia attraverso lo sviluppo e l'ottimizzazione di codici e di applicazioni, nonché altre applicazioni abilitate al calcolo ad alte prestazioni per i mercati guida emergenti e su vasta scala in un approccio di co-progettazione, a sostegno dei centri di eccellenza per applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e degli impianti per dimostrazioni pilota su ampia scala e banchi di prova abilitati al calcolo ad alte prestazioni finalizzati ad applicazioni e servizi di big data in un'ampia gamma di settori scientifici e industriali;

    i)

    interconnettere e aggregare supercomputer regionali, nazionali ed europei con altri sistemi di calcolo e centri di dati e i software e le applicazioni associati, in cooperazione con il partenariato PRACE e la rete GÉANT;

    j)

    aumentare il potenziale d'innovazione dell'industria, in particolare delle PMI, avvalendosi di infrastrutture, applicazioni e servizi avanzati basati sul calcolo ad alte prestazioni, attraverso la creazione e, in particolare, l'attività di rete e il coordinamento dei centri nazionali di competenze per il calcolo ad alte prestazioni in tutta l'Unione;

    k)

    migliorare la comprensione del calcolo ad alte prestazioni e contribuire a ridurre i deficit di competenze nell'Unione in tale settore, attraverso la sensibilizzazione, la formazione e la divulgazione di know-how;

    l)

    estendere l'ambito di applicazione del calcolo ad alte prestazioni.

    4.   L'impresa comune attua gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 che ruotano intorno ai principali pilastri di attività di seguito elencati:

    a)

    attività amministrative generali per il funzionamento e la gestione dell'impresa comune;

    b)

    attività per l'acquisizione, la predisposizione, l'interconnessione, il funzionamento e la gestione del tempo di accesso a infrastrutture di supercalcolo e di dati all'avanguardia;

    c)

    attività volte a sostenere un programma di ricerca e di innovazione per istituire un ecosistema per l'innovazione che contempli le tecnologie hardware e software di supercalcolo e la loro integrazione nei sistemi di supercomputer a esascala, applicazioni avanzate, servizi e strumenti, abilità e know-how.

    Articolo 4

    Contributo finanziario dell'Unione

    1.   Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 486 000 000 EUR, ripartito come segue:

    a)

    fino a 386 000 000 EUR da Orizzonte 2020, di cui almeno 10 000 000 EUR per le spese amministrative;

    b)

    fino a 100 000 000 EUR dall'MCE.

    2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico.

    Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), include almeno 180 000 000 EUR per gli inviti a presentare proposte affinché l'impresa comune fornisca sostegno finanziario alle azioni indirette corrispondenti al programma di ricerca e di innovazione.

    3.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma relativo all'MCE, ed è destinato esclusivamente all'acquisizione di supercomputer.

    4.   L'esecuzione del bilancio per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione è affidata all'impresa comune in qualità di organismo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e all'articolo 154 dello stesso regolamento.

    5.   Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di contributo e in accordi annuali di trasferimento di fondi conclusi tra la Commissione, a nome dell'Unione, e l'impresa comune.

    6.   L'accordo di contributo di cui al paragrafo 5 del presente articolo verte sugli elementi indicati agli articoli 129, paragrafo 2, e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

    a)

    i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;

    b)

    i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune ai fini del controllo di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;

    c)

    gli indicatori di prestazione specifici connessi al funzionamento dell'impresa comune;

    d)

    le modalità di messa a disposizione dei dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1316/2013, anche tramite il portale unico dei partecipanti e altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione;

    e)

    le modalità di messa a disposizione dei dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 283/2014;

    f)

    le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune, anche tramite il portale unico dei partecipanti e altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione;

    g)

    le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, anche tramite altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione;

    h)

    l'impiego delle risorse umane e le modifiche alla loro composizione, in particolare il reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, l'esercizio di riclassificazione e le eventuali modifiche al numero degli effettivi.

    Articolo 5

    Altri contributi dell'Unione

    I contributi provenienti da programmi dell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che rientrano nel cofinanziamento da parte dell'Unione di un programma attuato da uno degli Stati partecipanti, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione di cui all'articolo 4.

    Articolo 6

    Contributi di membri diversi dall'Unione

    1.   Gli Stati partecipanti apportano un contributo per le spese amministrative dell'impresa comune di almeno 10 000 000 EUR. Inoltre, gli Stati partecipanti apportano un contributo per le spese operative dell'impresa comune che sia commisurato al contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. È previsto un importo pari ad almeno 476 000 000 EUR.

    2.   I membri del settore privato dell'impresa comune apportano - o provvedono affinché le loro entità costitutive e i loro soggetti collegati apportino - all'impresa comune contributi per almeno 422 000 000 EUR, di cui EUR 2 000 000 per le spese amministrative.

    3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi previsti all'articolo 15 dello statuto.

    4.   I contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), dello statuto possono essere forniti da ciascuno Stato partecipante ai beneficiari stabiliti in detto Stato partecipante. Questi possono integrare il contributo dell'impresa comune, nei limiti del tasso massimo di rimborso applicabile di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1290/2013. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato.

    5.   I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione riferiscono al consiglio di direzione della stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo versati nei precedenti esercizi finanziari.

    6.   Per la valutazione dei contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere da b), a f), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dai soggetti interessati, le norme contabili applicabili nel paese in cui il soggetto è stabilito, le norme contabili internazionali e i principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune in caso di dubbio sulla certificazione. Qualora permangano incertezze, il metodo di valutazione può essere sottoposto al controllo dell'impresa comune.

    7.   La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, oppure avviare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 23 dello statuto, qualora i membri diversi dall'Unione, comprese le loro entità costitutive e i loro soggetti collegati, non apportino, apportino solo parzialmente o apportino in ritardo i contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    Articolo 7

    Fornitura del tempo di accesso ai supercomputer nazionali

    Gli Stati partecipanti possono fornire all'impresa comune almeno il 20 % del tempo di accesso a uno o più dei loro supercomputer nazionali. Tali contributi non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    Articolo 8

    Soggetto ospitante

    1.   I supercomputer sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Uno Stato partecipante non ospita più di un supercomputer pre-esascala o un supercomputer a petascala.

    2.   Il soggetto ospitante può rappresentare uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante e le autorità competenti dello Stato partecipante o degli Stati partecipanti in un consorzio ospitante concludono un accordo a tal fine.

    3.   L'impresa comune affida a un soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer pre-esascala di sua proprietà conformemente all'articolo 10.

    L'impresa comune e gli altri comproprietari affidano a un soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer a petascala di loro proprietà conformemente all'articolo 11.

    4.   I soggetti ospitanti per i supercomputer pre-esascala e a petascala sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 15.

    5.   A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante e il corrispondente Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o il corrispondente consorzio ospitante sono selezionati dal consiglio di direzione tramite una procedure equa e trasparente basata, tra l'altro, sui seguenti criteri:

    a)

    conformità con le specifiche generali di sistema definite nell'invito a manifestare interesse;

    b)

    costo totale di proprietà del supercomputer;

    c)

    l'esperienza del soggetto ospitante nell'installazione e nella manutenzione di sistemi analoghi;

    d)

    la qualità delle infrastrutture fisiche e informatiche del soggetto ospitante, la loro sicurezza e connettività con il resto dell'Unione;

    e)

    la qualità del servizio agli utilizzatori, segnatamente la capacità di rispettare l'accordo sul livello dei servizi fornito tra i documenti di cui è corredata la procedura di selezione;

    f)

    la previa accettazione da parte del soggetto ospitante dei termini e delle condizioni stabiliti nel modello di convenzione di accoglienza di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera o), dello statuto, tra cui, in particolare, gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e quelli definiti nella procedura di selezione;

    g)

    la consegna di un appropriato documento attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer pre-esascala non coperta dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 4 o da qualsiasi altro contributo di cui all'articolo 5, fino al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento di proprietà;

    h)

    la consegna di un appropriato documento attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere tutte le spese del costo totale di proprietà del supercomputer a petascala non coperte dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 4 o da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'articolo 5.

    6.   In seguito alla selezione del soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il corrispondente consorzio ospitante possono decidere di invitare Stati partecipanti aggiuntivi a unirsi. L'impegno di questi ultimi rappresenta una minima parte del costo totale di proprietà del supercomputer pre-esascala fino al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto ospitante.

    Articolo 9

    Convenzione di accoglienza

    1.   L'impresa comune conclude una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer pre-esascala.

    L'impresa comune e gli altri comproprietari concludono una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer a petascala.

    2.   La convenzione di accoglienza definisce, in particolare, i seguenti elementi:

    a)

    i diritti e gli obblighi durante la procedura di acquisizione del supercomputer, compresa la prova di accettazione dei supercomputer;

    b)

    le condizioni delle responsabilità di gestione del supercomputer;

    c)

    la qualità del servizio offerto agli utilizzatori del supercomputer, come indicato nell'accordo sul livello dei servizi;

    d)

    i piani concernenti l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer;

    e)

    le condizioni di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione al supercomputer, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione, a norma dell'articolo 13;

    f)

    le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso;

    g)

    la quota del costo totale di proprietà che il soggetto ospitante fa in modo che sia sostenuta dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante;

    h)

    le condizioni del trasferimento della proprietà di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 3, compreso, nel caso dei supercomputer pre-esascala, disposizioni per il calcolo del loro valore residuo e per la loro dismissione;

    i)

    l'obbligo del soggetto ospitante di fornire l'accesso ai supercomputer, garantendo nel contempo la sicurezza di tali supercomputer, la protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche in conformità della direttiva 2002/58/CE, e la protezione delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) in conformità della direttiva (UE) 2016/943 e la tutela della riservatezza di altri dati coperti dall'obbligo del segreto professionale;

    j)

    nel caso dei computer pre-esascala, l'obbligo del soggetto ospitante di porre in essere una procedura di audit certificato relativa alle spese di funzionamento del supercomputer e ai tempi di accesso degli utilizzatori;

    k)

    l'obbligo del soggetto ospitante di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al consiglio di direzione una relazione di audit e i dati relativi all'utilizzo dei tempi di accesso nel precedente esercizio finanziario.

    3.   La convenzione di accoglienza è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrata, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il soggetto ospitante.

    4.   La convenzione di accoglienza contiene una clausola compromissoria che conferisce la competenza in materia alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

    5.   Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l'impresa comune avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l'acquisizione del supercomputer pre-esascala conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 15.

    Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l'impresa comune insieme alle autorità competenti degli Stati partecipanti avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l'acquisizione del supercomputer a petascala conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 15.

    Articolo 10

    Acquisizione e proprietà dei supercomputer pre-esascala

    1.   L'impresa comune acquisisce i supercomputer pre-esascala e ne diventa proprietaria.

    2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi di esercizio dei supercomputer pre-esascala.

    Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer pre-esascala è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 5.

    3.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo la positiva prova di accettazione, da parte dell'impresa comune, del supercomputer pre-esascala installato presso un soggetto ospitante, la proprietà di tale supercomputer pre-esascala può essere trasferita a detto soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà prima dell'ammortamento completo di un supercomputer pre-esascala, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer che è trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i relativi costi sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer pre-esascala.

    Articolo 11

    Acquisizione e proprietà dei supercomputer a petascala

    1.   L'impresa comune acquisisce, insieme alle autorità appaltanti dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o con le autorità appaltanti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante, i supercomputer a petascala e ne diventa comproprietaria.

    2.   Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dei supercomputer a petascala. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer a petascala è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 5.

    3.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, la quota di proprietà del supercomputer a petascala di proprietà dell'impresa comune è trasferita al soggetto ospitante dopo l'ammortamento completo del supercomputer. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà di un supercomputer a petascala.

    Articolo 12

    Utilizzo dei supercomputer

    1.   L'utilizzo dei supercomputer è destinato principalmente a finalità di ricerca e innovazione che rientrano nell'ambito di programmi finanziati con fondi pubblici, è aperto a utilizzatori dei settori pubblico e privato ed è incentrato esclusivamente sulle applicazioni civili.

    2.   Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso per utilizzare i supercomputer in conformità dell'articolo 13 e può definire condizioni specifiche di accesso per i diversi tipi di utilizzatori o di applicazioni. La qualità dei servizi è uguale per tutti gli utilizzatori.

    3.   Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, il tempo di accesso è accordato solo a utilizzatori residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, in casi debitamente giustificati, tenendo conto degli interessi dell'Unione.

    Articolo 13

    Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer

    1.   La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer pre-esascala è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer e non supera il 50 % del tempo di accesso totale per il supercomputer.

    2.   A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante al consorzio ospitante è assegnata una quota del rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer pre-esascala. Nel caso del consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer pre-esascala.

    3.   La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer a petascala è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ai costi di acquisizione del supercomputer.

    4.   A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante al consorzio ospitante è assegnata una quota del rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer a petascala. Nel caso del consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer a petascala.

    5.   Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer pre-esascala e ai supercomputer a petascala e alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer nazionali.

    Come principio guida, assegnazione del tempo di accesso per attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici a qualsiasi utilizzatore di uno Stato membro o paese associato a Orizzonte 2020, sulla base di un processo di revisione tra pari equo e trasparente a seguito di continui inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall'impresa comune, rivolti a utilizzatori della scienza, dell'industria, comprese le PMI e del settore pubblico. Le manifestazioni di interesse sono valutate da esperti indipendenti. Come regola generale, i principi di Orizzonte 2020 indirizzano i criteri per valutare i progetti degli utilizzatori presentati negli inviti a manifestare interesse.

    6.   Il consiglio di direzione può concedere il tempo di accesso dell'Unione senza un invito a manifestare interesse in casi eccezionali o in situazioni di emergenza o di gestione di crisi.

    7.   L'utilizzo della quota di tempo di accesso dell'Unione è gratuito per le applicazioni collegate ad attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici.

    8.   Il consiglio di direzione monitora regolarmente il tempo di accesso dell'Unione concesso per Stato membro, per paese associato a Orizzonte 2020 e per categoria di utilizzatori, anche a fini commerciali. Può decidere di:

    a)

    riadeguare i tempi di accesso per categoria di attività o di utilizzatore, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle capacità dei supercomputer a petascala e pre-esascala;

    b)

    proporre misure supplementari di sostegno atte a garantire eque opportunità di accesso agli utilizzatori di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte 2020 che avrebbero la finalità di aumentare il livello di abilità e competenze nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni.

    Articolo 14

    Tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a fini commerciali

    1.   Condizioni specifiche si applicano agli utilizzatori industriali che chiedono il tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a fini commerciali. Il servizio commerciale è un servizio a pagamento in base all'utilizzo effettivo (pay per use), basato sui prezzi di mercato. Il livello del canone da versare è stabilito dal consiglio di direzione.

    2.   Il canone generato dall'utilizzo commerciale del tempo di accesso dell'Unione costituisce un'entrata del bilancio dell'impresa comune ed è utilizzato per coprire le spese operative dell'impresa comune.

    3.   Il tempo di accesso assegnato ai servizi commerciali non supera il 20 % del tempo di accesso totale dell'Unione per ciascun supercomputer a petascala e ciascun supercomputer pre-esascala. Il consiglio di direzione decide in merito all'attribuzione del tempo di accesso dell'Unione agli utilizzatori di servizi commerciali, tenendo conto dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 13, paragrafo 8.

    4.   La qualità dei servizi commerciali è uguale per tutti gli utilizzatori.

    Articolo 15

    Regolamento finanziario

    L'impresa comune adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    Articolo 16

    Personale

    1.   Al personale dell'impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (12) («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti»), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

    2.   Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale dell'impresa comune, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).

    Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

    Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega di poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest'ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune che non sia il direttore esecutivo.

    3.   Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

    4.   Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico dell'impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.

    5.   Il personale dell'impresa comune è costituito da personale temporaneo e a contratto.

    6.   Tutte le spese di personale sono a carico dell'impresa comune.

    Articolo 17

    Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

    1.   L'impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato al numero degli effettivi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.

    2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e al ricorso a tirocinanti.

    Articolo 18

    Privilegi e immunità

    All'impresa comune e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.

    Articolo 19

    Responsabilità dell'impresa comune

    1.   La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.

    2.   In caso di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.

    3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.

    4.   L'impresa comune è la sola responsabile della conformità ai propri obblighi.

    5.   L'impresa comune non è responsabile della gestione dei supercomputer di sua proprietà da parte del soggetto ospitante.

    Articolo 20

    Valutazione

    1.   Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune. Detta valutazione esamina, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi alle azioni apportati dagli Stati partecipanti, dai membri del settore privato e dalle loro entità costitutive e dai loro soggetti collegati. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa, comprese quelle degli esperti indipendenti, e le osservazioni della Commissione. Tale relazione include un riferimento alla relazione degli esperti indipendenti messa pubblicamente a disposizione. La Commissione invia la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.

    2.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 6, paragrafo 7, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.

    3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune, ma non oltre due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 23 dello statuto, la Commissione effettua una valutazione finale dell'impresa comune. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 21

    Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

    1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:

    a)

    in base alle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni o nei contratti conclusi dall'impresa comune o in sue decisioni;

    b)

    sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune nell'esercizio delle sue funzioni;

    c)

    sulle controversie tra l'impresa comune e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.

    2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, si applica il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'impresa comune.

    Articolo 22

    Audit ex post

    1.   Gli audit ex post delle spese relative alle azioni finanziate dal bilancio di Orizzonte 2020 sono eseguiti dall'impresa comune conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

    2.   Gli audit ex post delle spese relative alle attività finanziate dal bilancio MCE sono eseguiti dall'impresa comune conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

    3.   La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. In tali casi, si attiene alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046, (UE) n. 1290/2013, (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

    Articolo 23

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   L'impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, che siano necessarie per effettuare gli audit.

    3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (13) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, conformemente al presente regolamento.

    4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti e le convenzioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire audit e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto o la convenzione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, dell'impresa comune, della Corte dei conti e dell'OLAF.

    5.   L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.

    6.   L'impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (15). L'impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

    Articolo 24

    Riservatezza

    Fatto salvo l'articolo 25, l'impresa comune assicura la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

    Articolo 25

    Trasparenza

    1.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune.

    2.   Il consiglio di direzione può adottare le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

    3.   Fatto salvo l'articolo 21 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 TFUE.

    Articolo 26

    Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020

    Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune nell'ambito di Orizzonte 2020. A norma di detto regolamento, l'impresa comune è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all'articolo 1 dello statuto.

    Il regolamento (UE) n. 1290/2013 può applicarsi inoltre ai contributi dello Stato partecipante di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), dello statuto.

    Articolo 27

    Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito dell'MCE

    Il regolamento (UE) n. 1316/2013 si applica alle attività finanziate dall'impresa comune nell'ambito dell'MCE.

    Articolo 28

    Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

    Tra l'impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a concedere all'impresa comune.

    Articolo 29

    Azioni iniziali

    1.   La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con i membri diversi dall'Unione e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune.

    2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo:

    a)

    fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni dopo essere stato nominato dal consiglio di direzione, a norma dell'articolo 7 dello statuto, la Commissione può designare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;

    b)

    in deroga all'articolo 16, paragrafo 2, il direttore ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;

    c)

    la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

    3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune previa approvazione del consiglio di direzione e può prendere decisioni e concludere convenzioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'impresa comune.

    4.   Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune avrà la capacità di dare esecuzione al proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune.

    Articolo 30

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. SCHRAMBÖCK


    (1)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

    (4)  Regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

    (5)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

    (7)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

    (8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (10)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

    (11)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

    (12)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

    (13)  Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (15)  Accordo interistituzionale 1999/1074/Euratom, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15).

    (16)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


    ALLEGATO

    STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI EUROPEO

    Articolo 1

    Compiti

    L'impresa comune svolge i seguenti compiti:

    a)

    mobilita fondi pubblici e privati per il finanziamento delle sue attività;

    b)

    pubblica i bandi di gara per l'acquisizione di supercomputer pre-esascala e acquisisce almeno due supercomputer pre-esascala di prim'ordine, finanziati dal bilancio dell'Unione proveniente da Orizzonte 2020, dall'MCE e dai contributi dei pertinenti Stati partecipanti all'impresa comune;

    c)

    pubblica, congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti in cui è stabilito il soggetto ospitante o con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti del consorzio ospitante, bandi di gara per l'acquisizione di supercomputer a petascala e acquisisce, congiuntamente con tali amministrazioni aggiudicatrici, almeno due supercomputer a petascala; tale acquisizione comune è finanziata dal bilancio dell'UE proveniente da Orizzonte 2020 e dai contributi degli Stati partecipanti interessati;

    d)

    avvia e gestisce inviti a manifestare interesse a ospitare supercomputer a petascala e pre-esascala e valuta le offerte ricevute, con il sostegno di esperti indipendenti esterni;

    e)

    seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer a petascala e pre-esascala in modo equo, aperto e trasparente, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;

    f)

    conclude una convenzione di accoglienza conformemente all'articolo 9 del presente regolamento con il soggetto ospitante per l'esercizio e la manutenzione dei supercomputer pre-esascala e monitora il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza, compresa la prova di accettazione dei supercomputer acquisiti;

    g)

    conclude, congiuntamente con gli altri comproprietari, una convenzione di accoglienza conformemente all'articolo 9 del presente regolamento con il soggetto ospitante per l'esercizio e la manutenzione dei supercomputer a petascala e monitora, congiuntamente con gli altri comproprietari, il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza;

    h)

    definisce le condizioni generali e specifiche dell'assegnazione della parte del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a petascala e pre-esascala e monitora l'accesso a tali supercomputer conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;

    i)

    definisce le condizioni generali e specifiche dell'assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer nazionali e monitora l'accesso a tali supercomputer conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;

    j)

    pubblica inviti aperti a presentare proposte e procede alla concessione di finanziamenti conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 ed entro i limiti dei fondi disponibili, ad azioni indirette, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni, vertenti in particolar modo:

    i)

    sullo sviluppo della prossima generazione chiave di calcolo ad alte prestazioni che permetta di raggiungere le prestazioni a esascala e riguardi l'intero spettro delle tecnologie, da microprocessori a basso consumo e relative tecnologie middleware a software, modelli e strumenti di programmazione, architetture innovative e la loro integrazione nel sistema, grazie a un approccio di coprogettazione;

    ii)

    su algoritmi nuovi e di upscaling e su codici per applicazioni innovative esistenti ed emergenti, banchi di prova (test-bed) e attività di dimostrazione;

    iii)

    su attività di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e attività di sviluppo professionale per attrarre risorse umane nel settore del calcolo ad alte prestazioni, formarle e aumentare le competenze e le conoscenze tecniche dell'ecosistema nell'Unione; vi si possono includere azioni di sostegno e di coordinamento, sostegno a centri di eccellenza esistenti o nuovi, nonché la creazione di centri di competenze nazionali per il calcolo ad alte prestazioni, una loro ampia cooperazione in rete e coordinamento delle loro attività nell'Unione;

    k)

    supervisiona l'attuazione delle azioni e gestisce le convenzioni di sovvenzione;

    l)

    assicura l'efficacia dell'iniziativa europea per il calcolo ad alte prestazioni, sulla base di una serie di misure appropriate;

    m)

    segue i progressi complessivi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune;

    n)

    stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le attività, gli organismi e i portatori di interesse a livello nazionale e di Unione, creando sinergie e sfruttando meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni;

    o)

    definisce il piano strategico pluriennale, elabora e attua i corrispondenti piani di lavoro annuali per la loro esecuzione e, ove necessario, adegua il piano strategico pluriennale;

    p)

    conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili e accessibili le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte attraverso un database elettronico comune di Orizzonte 2020;

    q)

    svolge qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

    Articolo 2

    Membri

    1.   Sono membri dell'impresa comune:

    a)

    l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

    b)

    Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Ungheria;

    c)

    previa accettazione del presente statuto mediante lettera di adesione, la piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (ETP4HPC), associazione di diritto neerlandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), la Big Data Value Association (BDVA), associazione di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio).

    2.   Ogni Stato partecipante nomina i suoi rappresentanti nel consiglio di direzione dell'impresa comune e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere ai suoi obblighi conformemente al presente regolamento.

    Articolo 3

    Modifiche nella composizione dei membri

    1.   Gli Stati membri dell'Unione o i paesi associati a Orizzonte 2020 che non sono elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), diventano membri dell'impresa comune di cui all'articolo 3 del presente regolamento dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune, purché forniscano il loro contributo conformemente all'articolo 6 del presente regolamento o contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune.

    2.   Le persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 possono chiedere di aderire all'impresa comune purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.

    3.   La richiesta di adesione all'impresa comune ai sensi del paragrafo 2 è indirizzata al consiglio di direzione. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e decide in merito alla domanda stessa.

    4.   Ogni membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo, che ne informa gli altri membri del consiglio di direzione e i membri del settore privato. Dalla data del recesso l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune prima della notifica del recesso.

    5.   La partecipazione all'impresa comune può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.

    6.   Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione dei membri in conformità del presente articolo, l'impresa comune pubblica nel proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.

    Articolo 4

    Organi dell'impresa comune

    Gli organi dell'impresa comune sono:

    a)

    il consiglio di direzione;

    b)

    il direttore esecutivo;

    c)

    il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e dal gruppo consultivo per le infrastrutture.

    Articolo 5

    Composizione del consiglio di direzione

    1.   Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione, e dagli Stati partecipanti.

    2.   La Commissione e ciascuno Stato partecipante designa un rappresentante nel consiglio di direzione. Ogni rappresentante può essere affiancato da un esperto.

    Articolo 6

    Funzionamento del consiglio di direzione

    1.   I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. In assenza di consenso si tiene una votazione.

    2.   L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.

    3.   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti.

    Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

    4.   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, a eccezione delle lettere g), h) e i), il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri.

    Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se essa comprende l'Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all'allegato III della decisione 2009/937/UE del Consiglio (1).

    5.   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere g), h) e i), e per ciascun supercomputer, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati e ai rispettivi contributi in natura al supercomputer in questione fino al momento del trasferimento della proprietà al soggetto ospitante conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento o fino al momento della sua vendita o dismissione; i contributi in natura sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un esperto o revisore indipendente.

    Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

    6.   Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 5, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi.

    Nella prima fase, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell'Unione e almeno il 55 % dell'insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

    Nella seconda fase, il consiglio di direzione delibera con la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

    7.   Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.

    8.   Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti, oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all'articolo 15, paragrafo 5. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune.

    Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a seconda dei casi, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.

    Ogni Stato osservatore può designare un delegato nel consiglio di direzione, che riceve tutta la documentazione pertinente e può partecipare alle deliberazioni relative a qualsiasi decisione adottata dal consiglio di direzione. Detti delegati non hanno diritto di voto e garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all'articolo 24 del presente regolamento.

    9.   I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

    10.   Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. Il regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza delle informazioni sensibili.

    11.   Il presidente del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e il presidente del gruppo consultivo per le infrastrutture hanno il diritto, ogniqualvolta si discutano questioni che rientrano nei compiti dei rispettivi gruppi, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e di partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

    Articolo 7

    Compiti del consiglio di direzione

    1.   Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune e sovrintende all'attuazione delle sue attività. Assicura la corretta applicazione dei principi di equità e di trasparenza nell'assegnazione dei fondi pubblici.

    2.   La Commissione, nello svolgimento del suo ruolo all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie all'atto dello sviluppo di un ecosistema integrato di calcolo ad alte prestazioni e di infrastruttura di dati, e all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.

    3.   Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti amministrativi generali dell'impresa comune:

    a)

    valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del presente statuto;

    b)

    decide di porre fine all'adesione all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;

    c)

    adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;

    d)

    adotta il bilancio amministrativo annuale dell'impresa comune, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

    e)

    esercita, nei confronti del personale, i poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento;

    f)

    nomina il direttore esecutivo, lo destituisce, ne proroga il mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;

    g)

    approva l'organigramma dell'ufficio di programma istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente statuto, su raccomandazione del direttore esecutivo;

    h)

    approva la relazione annuale di attività e le spese corrispondenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;

    i)

    provvede, se del caso, alla costituzione di una struttura di audit interna dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;

    j)

    definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;

    k)

    se del caso, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento;

    l)

    se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e per il ricorso a tirocinanti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento;

    m)

    se del caso, costituisce gruppi consultivi che affianchino gli organi dell'impresa comune di cui all'articolo 4 del presente statuto;

    n)

    se del caso, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un membro dell'impresa comune;

    o)

    approva il modello di convenzione di accoglienza da allegare agli inviti a manifestare interesse per la selezione del soggetto ospitante;

    p)

    definisce le condizioni di accesso generali e specifiche per utilizzare la parte del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a petascala e pre-esascala e del tempo di accesso fornito dai supercomputer nazionali conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;

    q)

    monitora regolarmente l'attuazione delle convenzioni di accoglienza con i soggetti ospitanti;

    r)

    stabilisce il livello delle tariffe da applicare per i servizi commerciali di cui all'articolo 14 del presente regolamento e decide in merito all'assegnazione del tempo di accesso per tali servizi;

    s)

    è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo dell'impresa comune; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo dell'impresa comune.

    4.   Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi all'acquisizione e all'esercizio dei supercomputer a petascala e a pre-esascala e alle entrate generate di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

    a)

    adotta l'agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;

    b)

    adotta la parte del piano di lavoro annuale relativa all'acquisizione dei supercomputer e alla selezione dei soggetti ospitanti e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente statuto;

    c)

    approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;

    d)

    approva la selezione dei soggetti ospitanti i supercomputer a petascala e pre-esascala avvenuta attraverso un processo equo, aperto e trasparente conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;

    e)

    approva la convenzione di accoglienza;

    f)

    decide annualmente in merito all'utilizzo delle entrate generate dalle tariffe applicate per i servizi commerciali di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

    g)

    approva la pubblicazione dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;

    h)

    approva le offerte selezionate ai fini di finanziamento;

    i)

    decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer pre-esascala a un soggetto ospitante, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.

    5.   Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune:

    a)

    adotta l'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

    b)

    adotta la parte del piano di lavoro annuale relativa alle attività di ricerca e innovazione e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 18, paragrafo 2;

    c)

    approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro annuale;

    d)

    approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti.

    Articolo 8

    Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

    1.   Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione può associare, se del caso, alla procedura di selezione una rappresentanza di membri, diversi dall'Unione, dell'impresa comune.

    In particolare, può essere garantita una rappresentanza adeguata di membri, diversi dall'Unione, dell'impresa comune, nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo gli Stati partecipanti nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

    2.   Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

    Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

    3.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione membri diversi dall'Unione, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune.

    4.   Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.

    5.   Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

    6.   Il direttore esecutivo può essere destituito dal proprio incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente membri diversi dall'Unione.

    Articolo 9

    Compiti del direttore esecutivo

    1.   Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

    2.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al comitato di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.

    3.   Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune.

    4.   Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:

    a)

    consolida e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di piano strategico pluriennale di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

    b)

    prepara e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

    c)

    prepara e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di programma di lavoro annuale, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari all'attuazione delle attività di ricerca e innovazione e della programmazione degli appalti proposti dal consiglio consultivo industriale e scientifico e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati partecipanti e dalla Commissione;

    d)

    presenta, per parere, i conti annuali al consiglio di direzione;

    e)

    prepara e presenta, per approvazione, al consiglio di direzione il rapporto annuale di attività, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;

    f)

    firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione;

    g)

    firma i contratti di appalto;

    h)

    monitora le attività dei supercomputer a petascala e pre-esascala di proprietà di o finanziati dall'impresa comune, compresa l'assegnazione della parte del tempo di accesso dell'Unione, il rispetto dei diritti di accesso per gli utilizzatori del settore industriale e del mondo accademico e la qualità dei servizi forniti;

    i)

    attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune;

    j)

    organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento;

    k)

    istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

    l)

    assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;

    m)

    prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento;

    n)

    svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

    5.   Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è costituito dal personale dell'impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

    a)

    fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 15 del presente regolamento;

    b)

    gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro annuale e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;

    c)

    gestisce i bandi di gara in base al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti;

    d)

    gestisce il processo di selezione dei soggetti ospitanti e le convenzioni di accoglienza;

    e)

    fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;

    f)

    funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.

    Articolo 10

    Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico

    1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e un gruppo consultivo per le infrastrutture.

    2.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di dodici membri, dei quali non più di sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l'impresa comune, e non più di sei dal consiglio di direzione. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per i membri che nomina.

    3.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture è composto da un massimo di dodici membri. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione e ne nomina i membri.

    Articolo 11

    Funzionamento del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione

    1.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione si riunisce almeno due volte l'anno.

    2.   Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.

    3.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione elegge il proprio presidente.

    4.   Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

    Articolo 12

    Funzionamento del gruppo consultivo per le infrastrutture

    1.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture si riunisce almeno due volte l'anno.

    2.   Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.

    3.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture elegge il proprio presidente.

    4.   Il gruppo consultivo per le infrastrutture adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

    Articolo 13

    Compiti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione

    Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione:

    a)

    redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto, per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione individua le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e competenze essenziali per il calcolo ad alte prestazioni in vari settori di applicazione, al fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema integrato per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione e di rafforzare la competitività e contribuire alla creazione di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. Il progetto è riesaminato periodicamente, in base all'evoluzione della domanda scientifica e industriale;

    b)

    presenta al direttore esecutivo, entro i termini fissati dal consiglio di direzione, il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione che funge da base per la stesura del programma di lavoro annuale;

    c)

    organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, per informarli sul progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul progetto di attività di ricerca e innovazione per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

    Articolo 14

    Compiti del gruppo consultivo per le infrastrutture

    Il gruppo consultivo per le infrastrutture fornisce consulenza al consiglio di direzione per l'acquisizione e l'esercizio dei supercomputer a petascala e pre-esascala. A tale fine esso:

    a)

    redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer a petascala e pre-esascala di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto, per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Tale progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer a petascala e pre-esascala include le specifiche per la selezione dei soggetti ospitanti e la pianificazione dell'acquisizione dell'infrastruttura; a tal fine, esso individua, tra l'altro, i necessari aumenti di capacità, i tipi di applicazioni e le comunità di utilizzatori su cui concentrarsi, le architetture di sistema e l'integrazione con le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni;

    b)

    presenta al direttore esecutivo il progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer a petascala e pre-esascala come base per la stesura del piano di lavoro annuale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;

    c)

    organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interesse pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, per informarli sul progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer a petascala e pre-esascala e del relativo progetto di piano di attività programmate per un determinato anno.

    Articolo 15

    Fonti di finanziamento

    1.   L'impresa comune è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura di cui ai paragrafi 2 e 3.

    2.   I costi amministrativi dell'impresa comune non superano i 22 000 000 EUR e sono coperti dai contributi finanziari di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

    Il contributo di ciascuno Stato partecipante ai costi amministrativi dell'impresa comune è proporzionale alla parte del loro contributo effettivo ai costi operativi dell'impresa comune di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e) del presente articolo.

    Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune.

    3.   I costi operativi dell'impresa comune sono coperti mediante:

    a)

    il contributo finanziario dell'Unione;

    b)

    i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti di un consorzio di accoglienza all'impresa comune per l'acquisizione dei supercomputer pre-esascala e per l'esercizio degli stessi fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del presente regolamento, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;

    c)

    i contributi in natura dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti di un consorzio ospitante rappresentati dai costi di esercizio dei supercomputer pre-esascala di proprietà dell'impresa comune, sostenuti dai soggetti ospitanti, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;

    d)

    i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti di un consorzio ospitante rappresentati dai costi sostenuti per l'acquisizione, congiuntamente all'impresa comune, dei supercomputer a petascala, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;

    e)

    i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi ammissibili sostenuti dai beneficiari stabiliti nello Stato partecipante in questione nell'attuazione delle azioni indirette corrispondenti all'agenda di ricerca e innovazione a integrazione del rimborso di tali costi da parte dell'impresa comune, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;

    f)

    i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e soggetti collegati, rappresentati dai costi da essi sostenuti nell'attuazione delle azioni indiretti corrispondenti all'agenda di ricerca e innovazione, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi, e i contributi di cui alla lettera e).

    4.   Le risorse dell'impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

    a)

    contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;

    b)

    contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;

    c)

    eventuali entrate generate dall'impresa comune;

    d)

    eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

    Gli interessi maturati dai contributi percepiti dall'impresa comune sono considerati una sua entrata.

    5.   Se uno dei membri dell'impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto del membro inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all'inadempimento dei suoi impegni.

    6.   Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

    7.   L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Tra questi non rientrano i supercomputer la cui proprietà sia stata trasferita dall'impresa comune a un soggetto ospitante conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento.

    8.   Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune, salvo in occasione dello scioglimento dell'impresa stessa.

    Articolo 16

    Impegni finanziari

    Gli impegni finanziari dell'impresa comune non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

    Articolo 17

    Esercizio finanziario

    L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre.

    Articolo 18

    Pianificazione operativa e finanziaria

    1.   Il piano strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il piano strategico pluriennale è composto da un'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e un programma strategico pluriennale per l'acquisizione di supercomputer elaborati dal consiglio consultivo industriale e scientifico e dalle prospettive finanziarie pluriennali ricevute dagli Stati partecipanti e dalla Commissione.

    2.   Il direttore esecutivo presenta, per adozione, al consiglio di direzione un progetto di programma di lavoro annuale, comprensivo delle attività di ricerca e innovazione, delle attività per gli appalti, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa.

    3.   Il programma di lavoro annuale è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il piano di lavoro annuale è reso pubblico.

    4.   Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.

    5.   Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente.

    6.   Il bilancio annuale è adattato al fine di tener conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio generale dell'Unione.

    Articolo 19

    Relazioni operative e finanziarie

    1.   Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

    Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune nell'esercizio precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione annuale di attività include, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

    a)

    le azioni di ricerca, di innovazione e di altro tipo svolte e le spese corrispondenti;

    b)

    l'acquisizione e l'esercizio dell'infrastruttura, compresi l'uso e l'accesso all'infrastruttura e il tempo di accesso effettivamente utilizzato da ciascuno Stato partecipante;

    c)

    le proposte e offerte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

    d)

    le azioni selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, nonché l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

    e)

    le offerte selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di contraente, comprese le PMI, e per paese, nonché l'indicazione dei contributi versati dall'impresa comune ai singoli contraenti e alle singole azioni.

    f)

    l'esito delle attività di appalto;

    g)

    i progressi ottenuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.

    2.   Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è reso pubblico.

    3.   Entro il 1o marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

    Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

    Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il contabile dell'impresa comune redige i conti definitivi della stessa e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per un parere.

    Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune.

    Entro il 1o luglio dell'esercizio successivo, il direttore esecutivo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti definitivi corredati del parere del consiglio di direzione.

    I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

    Il direttore esecutivo fornisce alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

    Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

    Articolo 20

    Audit interno

    Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

    Articolo 21

    Responsabilità dei membri e assicurazioni

    1.   La responsabilità finanziaria dei membri dell'impresa comune per i debiti contratti da quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi già versati per le spese amministrative.

    2.   L'impresa comune sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

    Articolo 22

    Conflitto d'interessi

    1.   L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto d'interessi nello svolgimento delle loro attività.

    2.   Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto d'interessi per i rappresentanti dei membri dell'impresa comune che fanno parte del consiglio di direzione. A tal fine, le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi negli organi dell'impresa comune tengono conto delle misure pertinenti applicate dalla Commissione con riguardo agli esperti che forniscono consulenze sull'attuazione di programmi di ricerca e innovazione dell'Unione.

    Articolo 23

    Scioglimento

    1.   L'impresa comune è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 1 del presente regolamento.

    2.   Tuttavia, la procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune.

    3.   Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

    4.   Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. I supercomputer di proprietà dell'impresa comune sono trasferiti ai rispettivi soggetti ospitanti, venduti o dismessi su decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. I membri dell'impresa comune non sono responsabili dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer. In caso di trasferimento della proprietà, i soggetti ospitanti rimborsano all'impresa comune il valore residuo dei supercomputer trasferiti. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio generale dell'Unione.

    5.   È istituita una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune.


    (1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


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