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Document 32018R0190
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/190 of 24 November 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 1393/2014 establishing a discard plan for certain pelagic fisheries in North-Western waters
Regolamento delegato (UE) 2018/190 della Commissione, del 24 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali
Regolamento delegato (UE) 2018/190 della Commissione, del 24 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali
C/2017/7678
GU L 36 del 9.2.2018, p. 8–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020
9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/8 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/190 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni rinnovabile una volta, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco mediante determinati meccanismi di flessibilità. |
(4) |
Il Belgio, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Spagna e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 31 maggio 2017, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione. |
(5) |
Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza («esenzione legata al tasso di sopravvivenza»). |
(6) |
La raccomandazione comune suggerisce di applicare nel 2019 e nel 2020, a determinate condizioni, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombro e l'aringa catturati nella pesca al cianciolo di specie non soggette a contingente nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno dell'esenzione sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Lo CSTEP ha concluso che gli elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione proposta erano simili a quelli presentati per altre deroghe contemplate dal precedente piano sui rigetti, che avevano già formato oggetto di valutazione. Esenzioni dall'obbligo di sbarco di tutte le catture possono inoltre essere stabilite conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire aumenti di selettività o che il trattamento delle catture indesiderate comporta costi sproporzionati (esenzioni «de minimis»). |
(7) |
La raccomandazione comune propone un'esenzione «de minimis» per un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di melù (Micromesistius poutassou) nella pesca industriale di questa specie praticata da pescherecci da traino pelagico nelle divisioni CIEM Vb, VI e VII, con trasformazione a bordo delle catture per la produzione di base di surimi. Gli Stati membri interessati hanno fornito elementi atti a dimostrare che non è possibile conseguire aumenti di selettività e che i costi di trattamento delle catture indesiderate sono sproporzionati. Lo CSTEP ha esaminato l'esenzione proposta e ha concluso che è sufficientemente motivata. L'esenzione proposta può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014. |
(8) |
La raccomandazione comune suggerisce di applicare un'esenzione «de minimis» per un massimo del 6 % nel 2018 e del 5 % nel 2019 e nel 2020 del totale annuo delle catture di tonno bianco (Thunnus alalunga) nella pesca di questa specie praticata con reti da traino pelagiche a coppia (PTM) nella divisione CIEM VII. Gli Stati membri hanno fornito elementi atti a dimostrare che i costi di magazzinaggio e di trattamento delle catture indesiderate in mare e a terra sono sproporzionati. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP. Nella sua valutazione lo CSTEP ha menzionato il rischio di selezione qualitativa. A questo proposito va rilevato che, a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio (3), il divieto di rigetto non si applica alle catture di specie che sono esentate dall'obbligo di sbarco in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'esenzione proposta può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014. |
(9) |
La raccomandazione comune suggerisce di applicare, nel 2018, 2019 e 2020, un'esenzione «de minimis» per un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di sgombro (Scomber scombrus), suro (Trachurus ssp.), aringa (Clupea harengus) e merlano (Merlangius Merlangus) nella pesca di piccoli pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico (OTM e PTM) di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri, che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nella divisione CIEM VIId. Le prove scientifiche fornite dagli Stati membri a sostegno dell'esenzione proposta sono state esaminate dallo CSTEP. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione «de minimis» potrebbe costituire un incentivo per le flotte ad adeguare il loro comportamento e a proseguire la ricerca sui metodi per migliorare la selettività. L'esenzione considerata può quindi essere inclusa nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014. |
(10) |
La durata del piano sui rigetti dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 2020. |
(11) |
L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 prevede, rispettivamente, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo sgombro e l'aringa catturati nella pesca al cianciolo. Tale misura è stata valutata positivamente dallo CSTEP nel 2014. La Commissione ritiene che gli elementi su cui poggia tale valutazione rimarranno validi per i prossimi tre anni. È pertanto opportuno prorogare l'applicazione della misura fino al 2020. |
(12) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 e il relativo allegato. |
(13) |
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Poiché il piano in materia di rigetti istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 scade il 31 dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 è così modificato:
(1) |
all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica nel 2019 e nel 2020 alle catture di sgombro e aringa effettuate nella pesca al cianciolo di specie pelagiche non soggette a contingenti nelle divisioni CIEM VIIe e VIIf, purché siano soddisfatte, mutatis mutandis, le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 4 del presente regolamento.». |
(2) |
All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente: «Esenzioni “de minimis” per gli anni 2015, 2016 e 2017». |
(3) |
È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Esenzioni “de minimis” per gli anni 2018, 2019 e 2020 In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
|
(4) |
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020.». |
(5) |
L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 25).
(3) Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
1. |
Attività di pesca nelle zone CIEM Vb, VIa e VIb
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2. |
Attività di pesca nelle zone CIEM VII (escluse le zone CIEM VIIa, VIId e VIIe)
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3. |
Attività di pesca nelle zone CIEM VIId e VIIe
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4. |
Attività di pesca nella zona CIEM VIIa
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