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Document 32017D1838

    Decisione (PESC) 2017/1838 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    GU L 261 del 11.10.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1838/oj

    11.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 261/17


    DECISIONE (PESC) 2017/1838 DEL CONSIGLIO

    del 10 ottobre 2017

    che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

    (2)

    L'11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2375 (2017) («UNSCR 2375 (2017)»), in cui ha espresso la più viva preoccupazione sia per il test nucleare condotto dalla Repubblica popolare di Corea («RPDC») il 2 settembre 2017 sia per il pericolo che le attuali attività legate al nucleare e ai missili balistici condotte dalla RPDC rappresentano per la pace e la stabilità nella regione e al di fuori di essa. L'UNSC ha altresì riscontrato che continua a sussistere una chiara minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.

    (3)

    L'UNSCR 2375 (2017) estende il divieto di esportazione e importazione di taluni beni da e verso la RPDC e le restrizioni agli investimenti nella RPDC.

    (4)

    L'UNSCR 2375 (2017) vieta altresì il rilascio di permessi di lavoro per cittadini della RPDC nella giurisdizione degli Stati membri.

    (5)

    L'UNSCR 2375 (2017) prevede inoltre il rafforzamento dell'interdizione marittima relativa a navi da carico.

    (6)

    È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) (“comitato delle sanzioni”) conformemente al punto 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006), al punto 5, lettera b), della UNSCR 2087 (2013), al punto 20 dell'UNSCR 2094 (2013), al punto 25 dell'UNSCR 2270 (2016) e al punto 4 dell'UNSCR2375 (2017), che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;»;

    2)

    all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    «i)

    qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso adottato dal comitato delle sanzioni ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 2321 (2016) e del punto 5 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

    3)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 6 quater

    1.   È vietato l'approvvigionamento nella RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti), siano essi originari o meno del territorio della RPDC.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione preventiva secondo una valutazione caso per caso.

    3.   Gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di tessili (tra cui, ma non solo, tessuti e prodotti di abbigliamento parzialmente o completamente finiti) relativamente ai quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017 e fino al 10 dicembre 2017, purché tali importazioni e i relativi dettagli siano notificati al comitato delle sanzioni entro il 24 gennaio 2018»;

    4)

    l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    1.   Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dalla RPDC di prodotti petroliferi.

    2.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di tutti i prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica per quanto riguarda la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini di Stati membri, o attraverso il territorio di Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti la loro bandiera, di prodotti petroliferi raffinati, siano essi originari o meno dei territori degli Stati membri, per un quantitativo massimo di 500 000 barili durante un periodo iniziale di tre mesi che inizia il 1o ottobre 2017 e termina il 31 dicembre 2017 e per un quantitativo massimo di 2 000 000 di barili all'anno durante un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2018 e successivamente su base annua, a condizione che:

    a)

    lo Stato membro notifichi al comitato delle sanzioni ogni 30 giorni il quantitativo di tale fornitura, vendita o trasferimento alla RPDC di prodotti petroliferi raffinati unitamente a informazioni su tutte le parti dell'operazione; e

    b)

    la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti petroliferi raffinati non coinvolga persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

    c)

    le operazioni di fornitura, vendita o trasferimento di prodotti petroliferi raffinati abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

    4.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

    5)

    l'articolo seguente è inserito:

    «Articolo 9 ter

    1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC, da parte di uno Stato membro in qualsiasi periodo di 12 mesi successivo all'11 settembre 2017, di un quantitativo di petrolio greggio che superi il quantitativo fornito, venduto o trasferito dallo Stato membro nel periodo di 12 mesi precedente a tale data.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia convenuto preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che il carico di petrolio greggio ha esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non è collegato ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

    3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

    6)

    l'articolo seguente è inserito:

    «Articolo 9 quater

    Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC, da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso i territori degli Stati membri o in provenienza dai medesimi, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di tutti i condensati e liquidi di gas naturale, siano essi originari o meno del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

    7)

    all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    l'apertura, il mantenimento e l'esercizio di imprese in partecipazione o entità cooperative, nuove ed esistenti, da parte di cittadini di Stati membri o nei territori degli Stati membri con entità o persone della RPDC, che le stesse agiscano o meno per conto del governo della RPDC;»;

    8)

    all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3.   Il paragrafo 2, lettera c), non si applica alle imprese in partecipazione o alle entità cooperative, in particolare quelle consistenti in progetti infrastrutturali di pubblica utilità non commerciali che non generano profitti, approvate preventivamente dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso.

    4.   Gli Stati membri chiudono le imprese in partecipazione o entità cooperative esistenti di detto tipo entro il 9 gennaio 2018 se l'impresa in partecipazione o l'entità cooperativa non è stata approvata dal comitato delle sanzioni secondo una valutazione caso per caso. Lo Stato membro chiude altresì l'impresa in partecipazione o entità cooperativa esistente di detto tipo entro 120 giorni dal rigetto di una richiesta di approvazione da parte del comitato delle sanzioni.»;

    9)

    all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalla presente decisione.

    Se uno Stato membro che è uno Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare, esso ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per essere sottoposta all'ispezione richiesta da parte delle autorità locali ai sensi del punto 18 dell'UNSCR 2270 (2016).

    Se lo Stato di bandiera non acconsente all'ispezione in alto mare né ordina alla nave di dirigersi in un porto appropriato e accessibile per l'ispezione richiesta, o se la nave rifiuta di rispettare l'ordine dello Stato di bandiera di consentire l'ispezione in alto mare o di dirigersi in un tale porto, gli Stati membri presentano tempestivamente al comitato delle sanzioni una relazione contenente pertinenti informazioni dettagliate relative all'episodio in questione, alla nave e allo Stato di bandiera.»;

    10)

    all'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o 2375 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.»;

    11)

    all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «9.   Gli Stati membri vietano ai loro cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione, alle entità registrate nel loro territorio o soggette alla loro giurisdizione e alle navi battenti la loro bandiera, di facilitare o effettuare trasferimenti da nave a nave verso o da navi battenti bandiera della RPDC di beni o prodotti che vengono forniti, venduti o trasferiti verso la RPDC o dalla RPDC.»;

    12)

    l'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 18 bis

    1.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.

    2.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato delle sanzioni, in coordinamento con lo Stato di approdo.

    3.   Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede immediatamente, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, alla revoca della registrazione della nave.

    4.   Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave, oppure a meno che il comitato delle sanzioni non stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).

    5.   Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.

    6.   L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016), al punto 6 dell'UNSCR 2371 (2017) e ai punti 6 e 8 dell'UNSCR 2375 (2017).»;

    13)

    l'articolo 26 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 26 bis

    1.   Gli Stati membri non rilasciano permessi di lavoro ai cittadini della RPDC nella loro giurisdizione in relazione all'ammissione nei loro territori.

    2.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca preventivamente, secondo una valutazione caso per caso, che l'impiego di cittadini della RPDC in uno Stato membro sia necessario per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) o 2375 (2017).

    3.   Il paragrafo 1 non si applica per quanto riguarda i permessi di lavoro per i quali sono stati conclusi contratti scritti prima dell'11 settembre 2017.»;

    14)

    l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 32

    Non è concesso alcun diritto, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure istituite ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2375 (2017), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richieste da tale attuazione o a essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a)

    persone o entità designate di cui agli allegati I, II o III;

    b)

    qualsiasi altra persona o entità nella RPDC, compresi il governo della RPDC, i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o

    c)

    qualsiasi persona o entità che agisce tramite o per conto di una di tali persone o entità di cui alle lettere a) o b).»;

    15)

    il titolo dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

    «Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6»;

    16)

    l'allegato VI è soppresso.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    T. TÕNISTE


    (1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


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