Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H1803

Raccomandazione (UE) 2017/1803 della Commissione, del 3 ottobre 2017, sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale [notificata con il numero C(2017) 6504]

C/2017/6504

GU L 259 del 7.10.2017, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1803/oj

7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/21


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1803 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2017

sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale

[notificata con il numero C(2017) 6504]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il reinsediamento è uno strumento importante per offrire protezione alle vittime di sfollamenti forzati e una chiara dimostrazione di solidarietà globale nei confronti dei paesi terzi, per aiutarli a far fronte a grandi numeri di persone che fuggono dalla guerra o dalle persecuzioni. Sostituendo i flussi migratori pericolosi e irregolari in direzione dell'Unione con percorsi sicuri e legali, il reinsediamento aiuta a salvare vite umane, contribuisce a ridurre la migrazione irregolare e a gestire la pressione migratoria e contrasta la logica delle reti di trafficanti. Pertanto il reinsediamento costituisce anche un elemento importante della politica generale dell'UE in materia di asilo e migrazione.

(2)

Nel settembre 2015, la crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni dell'Unione a riconoscere immediatamente la situazione di emergenza dovuta a flussi migratori eccezionalmente intensi nella regione e a chiedere l'adozione di misure a breve e lungo termine: affrontare il problema dei flussi migratori al di fuori dell'UE, garantire un controllo efficace delle nostre frontiere esterne, rafforzare la politica di rimpatrio dell'UE e al contempo riformare il sistema europeo comune di asilo (CEAS) e offrire migliori percorsi per l'ingresso sicuro e legale nell'UE.

(3)

Nel quadro delle misure immediate, allo scopo di affrontare la crisi migratoria in modo complessivo e di mostrare solidarietà nei confronti dei paesi terzi che sostengono il peso maggiore della crisi globale dei rifugiati, la Commissione ha raccomandato l'8 giugno 2015 un programma a livello dell'UE per reinsediare 20 000 persone bisognose di protezione internazionale nel corso di due anni (1). Il 20 luglio 2015 gli Stati membri, insieme agli Stati associati al sistema Dublino, hanno convenuto di reinsediare 22 504 persone bisognose di protezione internazionale dal Medio Oriente, dal Corno d'Africa e dal Nord Africa (2).

(4)

Allo scopo di smantellare le reti dei trafficanti e offrire ai migranti un'alternativa alla scelta di mettere a rischio le loro vite, il 18 marzo 2016 l'UE e la Turchia hanno deciso di interrompere il ciclo dei flussi incontrollati di migranti che dava luogo a una crisi umanitaria e hanno concordato una serie di azioni, tra cui il reinsediamento di siriani bisognosi di protezione internazionale negli Stati membri.

(5)

In seguito alla dichiarazione UE-Turchia, il Consiglio ha modificato la decisione (UE) 2015/1601 (3) per consentire agli Stati membri di adempiere i loro obblighi in materia di ricollocazione relativi a 54 000 richiedenti tramite il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale di siriani bisognosi di protezione internazionale dalla Turchia, nel quadro dei loro meccanismi nazionali e multilaterali.

(6)

La dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016, adottata da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite, ha sollecitato una ripartizione più equa dell'onere e della responsabilità di ospitare e sostenere i rifugiati di tutto il mondo. Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno espresso l'intenzione di accrescere il numero e ampliare la gamma dei percorsi legali disponibili per ammettere o reinsediare i rifugiati nei paesi terzi (4).

(7)

Al 20 settembre 2017 erano state reinsediate più di 23 000 persone secondo il programma deciso il 20 luglio 2015 e in virtù della dichiarazione UE-Turchia. Altre persone bisognose di protezione internazionale sono state reinsediate dagli Stati membri in base ai rispettivi programmi nazionali.

(8)

Solo nel 2016 gli Stati membri hanno reinsediato 14 205 rifugiati, un numero di gran lunga superiore alle 8 155 persone reinsediate nel 2015, alle 6 550 reinsediate nel 2014 e alle 4 000-5 000 persone reinsediate ogni anno nel periodo 2010-2013. Tale aumento mette in evidenza il valore aggiunto e il potenziale della cooperazione e del coordinamento a livello dell'UE nel settore del reinsediamento. Dimostra inoltre l'importanza di un adeguato finanziamento per il reinsediamento a carico del bilancio dell'UE, che ha impegnato 293,3 milioni di EUR per il periodo 2014-2017.

(9)

Gli Stati membri che non hanno ancora onorato gli impegni assunti in base agli attuali programmi dovrebbero farlo senza indugio. Eventuali impegni rimasti pendenti alla scadenza di entrambi i programmi dovrebbero essere riportati al prossimo ciclo di impegni per il reinsediamento e aggiungersi ai nuovi che saranno presentati dagli Stati membri.

(10)

L'UE deve passare da programmi di reinsediamento e di ammissione umanitaria ad hoc a un quadro stabile per il reinsediamento nell'UE. A tal fine la Commissione ha presentato, nell'ambito della revisione del sistema di asilo dell'UE, la proposta relativa a un quadro dell'Unione per il reinsediamento (5), per offrire a chi ne ha bisogno percorsi sicuri e legali per ottenere protezione internazionale. La rapida adozione della proposta è un elemento importante per una politica europea più efficiente, equa e stabile in materia di asilo e migrazione.

(11)

Perché il reinsediamento possa svolgersi in maniera continuativa in attesa che entri in funzione un quadro dell'Unione per il reinsediamento, la Commissione, in occasione dell'8o Forum su reinsediamento e ricollocazione del 4 luglio 2017, ha invitato gli Stati membri a presentare impegni ambiziosi in materia di reinsediamento, sulla base delle priorità stabilite per questo periodo e anche in conformità delle proiezioni delle esigenze globali per il 2018 elaborate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

(12)

Scopo della presente raccomandazione è garantire che l'attività di reinsediamento possa proseguire nel periodo che intercorre tra la fine degli attuali programmi di reinsediamento dell'UE e la messa in opera del quadro dell'Unione per il reinsediamento e dar seguito al ciclo di impegni avviato il 4 luglio 2017, alla luce delle necessità aggiuntive emergenti evidenziate dalle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento per il 2018 dell'UNHCR.

(13)

La presente raccomandazione intende sostenere gli sforzi costantemente profusi dagli Stati membri per aprire e rafforzare canali legali e sicuri per coloro che necessitano di protezione internazionale. Le azioni intraprese dagli Stati membri in conformità della presente raccomandazione attesteranno solidarietà nei confronti dei paesi terzi nei quali sono sfollate numerose persone bisognose di protezione internazionale e contribuiranno alle iniziative internazionali di reinsediamento e a una migliore gestione generale della situazione migratoria. Gli obiettivi della presente raccomandazione sono pertanto in linea con la proposta relativa a un quadro dell'Unione per il reinsediamento.

(14)

La scelta di regioni prioritarie si basa sull'esigenza di continuare ad attuare la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, anche tramite il futuro programma volontario di ammissione umanitaria (VHAS), di proseguire il reinsediamento dalla Giordania e dal Libano e di dar seguito all'iniziativa annunciata nel «Piano d'azione sulle misure a sostegno dell'Italia e per ridurre la pressione sulla rotta del Mediterraneo centrale e aumentare la solidarietà» (6), che prevede il reinsediamento dai paesi africani strategici lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale e in direzione della medesima, tra cui la Libia, il Niger, il Ciad, l'Egitto, l'Etiopia e il Sudan.

(15)

Nell'ambito del ciclo di impegni avviato il 4 luglio 2017, al 20 settembre erano stati presentati dagli Stati membri circa 14 000 impegni. È necessario che tutti gli Stati membri si impegnino maggiormente per contribuire alla causa comune di salvare vite umane e offrire alternative credibili agli spostamenti irregolari.

(16)

Le esigenze globali di reinsediamento riguardano 1,2 milioni di persone e l'UNHCR ha ripetutamente esortato tutti i paesi ad aumentare progressivamente le dimensioni dei loro programmi di reinsediamento in linea con le intenzioni espresse nella dichiarazione di New York per i rifugiati. In tale contesto e sulla base dei progressi realizzati dal 2015, l'Unione dovrebbe offrire almeno 50 000 posti di reinsediamento per ammettere persone bisognose di protezione internazionale da paesi terzi entro il 31 ottobre 2019.

(17)

Per aiutare gli Stati membri a raggiungere questo obiettivo, è opportuno che siano messi a disposizione dal bilancio dell'Unione 500 milioni di EUR. Alle condizioni stabilite dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), gli Stati membri possono ricevere una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascuna persona reinsediata dalle regioni prioritarie.

(18)

L'UNHCR sta progettando un meccanismo temporaneo per l'evacuazione di emergenza dei gruppi di migranti più vulnerabili dalla Libia. L'UE, insieme ad altri attori globali, dovrebbe contribuire a questo meccanismo affinché esso abbia ricadute effettive, permettendo che le persone più vulnerabili bisognose di protezione internazionale che si trovano attualmente in Libia abbiano accesso a opportunità di reinsediamento. La migrazione irregolare si arresterà solo in presenza di una reale alternativa ai viaggi pericolosi. Nel valutare i loro impegni di reinsediamento, pertanto, gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione e sostenere questa iniziativa dell'UNHCR.

(19)

Nella dichiarazione congiunta del 28 agosto 2017«Affrontare la sfida della migrazione e dell'asilo politico», i rappresentanti di Francia, Germania, Italia e Spagna e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, insieme ai rappresentanti del Niger e del Ciad e al presidente del Consiglio presidenziale della Libia, hanno riconosciuto, a fronte di una diminuzione della migrazione pilotata dai trafficanti, l'esigenza di organizzare il reinsediamento di persone bisognose di protezione internazionale particolarmente vulnerabili.

(20)

L'offerta, da parte dell'Unione, di almeno 50 000 posti per persone provenienti dalle regioni prioritarie contribuirà alle iniziative di solidarietà avviate a livello globale per aumentare i percorsi legali, tra cui la recente richiesta dell'UNHCR di 40 000 posti per il reinsediamento di persone provenienti dai paesi situati lungo la rotta del Mediterraneo centrale nel 2018.

(21)

Per consentire il monitoraggio dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione a scadenze mensili in merito al numero delle persone reinsediate nel loro territorio conformemente agli impegni assunti, specificando i paesi da cui è avvenuto il reinsediamento.

(22)

È opportuno che la Commissione esamini i progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione entro il 31 ottobre 2018. Sulla base di tale esame e tenuto conto della situazione migratoria generale nell'UE e nel mondo, gli Stati membri potrebbero essere invitati a modificare ulteriormente i loro impegni.

(23)

È opportuno che gli Stati membri siano destinatari della presente raccomandazione. Gli Stati associati sono invitati a contribuire all'impegno comune europeo per il reinsediamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

AUMENTARE GLI IMPEGNI DI REINSEDIAMENTO

(1)

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli attuali programmi di reinsediamento dell'UE e per agevolare la transizione tra tali programmi e il quadro dell'Unione per il reinsediamento, gli Stati membri dovrebbero offrire almeno 50 000 posti di reinsediamento per ammettere persone bisognose di protezione internazionale da paesi terzi entro il 31 ottobre 2019.

(2)

Gli Stati membri che non hanno ancora presentato i loro impegni nell'ambito del ciclo di impegni per il reinsediamento avviato dalla Commissione il 4 luglio 2017 dovrebbero farlo entro il 31 ottobre 2017 e quelli che li hanno già presentati dovrebbero valutare l'opportunità di aumentarli per raggiungere l'obiettivo.

(3)

Gli impegni degli Stati membri dovrebbero perseguire i seguenti scopi:

(a)

provvedere affinché prosegua il reinsediamento dalla Turchia di siriani e cittadini di paesi terzi e apolidi sfollati a causa del conflitto in Siria, per sostenere l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, anche tramite il futuro programma volontario di ammissione umanitaria (VHAS);

(b)

provvedere affinché prosegua il reinsediamento dal Libano e dalla Giordania;

(c)

contribuire alla stabilizzazione della situazione nel Mediterraneo centrale reinsediando persone bisognose di protezione dalla Libia, dal Niger, dal Ciad, dall'Egitto, dall'Etiopia e dal Sudan, anche sostenendo il meccanismo temporaneo dell'UNHCR per l'evacuazione di emergenza dei gruppi di migranti più vulnerabili dalla Libia.

(4)

Gli Stati membri sono invitati a provvedere al reinsediamento per adempiere i loro impegni appena possibile, in stretta cooperazione con l'UNHCR e con il sostegno dell'EASO laddove opportuno.

MONITORAGGIO

(5)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, a scadenze mensili, il numero delle persone reinsediate nel loro territorio conformemente agli impegni assunti, specificando i paesi da cui è avvenuto il reinsediamento.

SOSTEGNO FINANZIARIO

(6)

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare integralmente il sostegno finanziario di 500 milioni di EUR messo a disposizione tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per adempiere gli impegni di reinsediamento di cui alla presente raccomandazione.

RIESAME

(7)

La Commissione riesaminerà la presente raccomandazione entro il 31 ottobre 2018. In seguito all'esame dell'attuazione della presente raccomandazione effettuato dalla Commissione e tenuto conto della situazione migratoria generale nell'UE e nel mondo, gli Stati membri potrebbero essere invitati a modificare ulteriormente i loro impegni, se opportuno.

DESTINATARI

(8)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2017

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Raccomandazione della Commissione dell'8 giugno 2015 relativa a un programma di reinsediamento europeo — C(2015) 3560 final.

(2)  Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015.

(3)  Decisione del Consiglio (UE) 2016/1754 del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 82).

(4)  Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, disponibile sul sito: http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html.

(5)  COM(2016) 468 final.

(6)  SEC (2017) 339.


Top