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Document 32017R1183
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1183 of 20 April 2017 on supplementing Regulations (EU) No 1307/2013 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the notifications to the Commission of information and documents (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/2417
GU L 171 del 4.7.2017, p. 100–102
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/100 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1183 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2017
che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 hanno abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 73/2009 (3) e (CE) n. 1234/2007 (4), rispettivamente. I regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 e gli atti adottati sulla base di tali regolamenti prevedono un'ampia gamma di obblighi degli Stati membri relativi alla notifica di informazioni e documenti alla Commissione. I suddetti regolamenti conferiscono altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire la regolare notifica di informazioni e documenti alla Commissione, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali norme dovrebbero sostituire le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5), che andrebbe pertanto abrogato. |
(2) |
La Commissione ha intensificato lo sviluppo di sistemi informatici che consentano la gestione elettronica di documenti e procedure, sia nell'ambito del suo funzionamento interno che nei rapporti con le autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione della politica agricola comune. Gli Stati membri hanno inoltre sviluppato sistemi informatici a livello nazionale volti a garantire la gestione concorrente della politica agricola comune. |
(3) |
In tale contesto, è opportuno stabilire un quadro giuridico che preveda norme comuni applicabili ai sistemi di informazione istituiti ai fini della notifica di informazioni e documenti da parte degli Stati membri alla Commissione. |
(4) |
Occorre inoltre stabilire la natura e il tipo di informazioni da comunicare a norma dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Ove fosse necessario ricevere informazioni di mercato supplementari rispetto a quelle previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione che l'accompagna a causa di un'evoluzione del mercato, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a chiedere tali informazioni per un periodo di tempo limitato. |
(6) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di notifica, i soggetti autorizzati a effettuare notifiche dovrebbero essere sempre identificati nell'ambito dei sistemi di informazione istituiti. Il processo di identificazione dovrebbe essere effettuato sotto la responsabilità di un organismo di contatto unico designato da ciascuno Stato membro. Occorre inoltre stabilire le condizioni per la concessione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da notificare e i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili per soddisfare gli obblighi di notifica stabiliti da tali regolamenti e dagli atti adottati sulla base dei medesimi.
2. Gli obblighi di notifica previsti dal presente regolamento riguardano i settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 2
Natura e tipo di informazioni da notificare
1. L'obbligo di notifica comprende tutte le informazioni necessarie per le finalità di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o per l'applicazione degli atti adottati sulla base di detti regolamenti o al fine di conformarsi ad accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.
2. L'obbligo di notifica comprende dati quantitativi, costituiti principalmente da cifre, e dati qualitativi, costituiti principalmente da testi e relazioni.
Articolo 3
Informazioni supplementari per la gestione dei mercati agricoli
1. Nei casi in cui un'evoluzione del mercato renda urgentemente necessarie informazioni supplementari che rientrano nell'ambito di applicazione del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (6), la Commissione può chiedere agli Stati membri la notifica di tali informazioni supplementari e mettere a disposizione i moduli necessari per comunicarli.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data della medesima.
Articolo 4
Organismo di contatto unico e sue responsabilità
1. Gli Stati membri designano un organismo di contatto unico e comunicano alla Commissione tutte le sue coordinate utili.
2. L'organismo di contatto unico è responsabile dei seguenti compiti in relazione al sistema di informazione:
a) |
concedere diritti di accesso agli utilizzatori; |
b) |
certificare l'identità degli utilizzatori a cui sono concessi diritti di accesso; |
c) |
notificare alla Commissione i diritti concessi agli utilizzatori per accedere al sistema di informazione. |
3. La Commissione attiva i diritti di accesso degli utilizzatori sulla base delle notifiche ricevute dall'organismo di contatto unico conformemente al disposto del paragrafo 2, lettera c).
Articolo 5
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 792/2009 è abrogato.
I riferimenti al regolamento (CE) n. 792/2009 si intendono fatti al presente regolamento delegato e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(3) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pag. 113 della presente Gazzetta ufficiale).