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Document 32017R0992

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/992 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 per quanto riguarda la soppressione dei riferimenti alla Repubblica di Bielorussia

    C/2017/3923

    GU L 149 del 13.6.2017, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/992/oj

    13.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 149/66


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/992 DELLA COMMISSIONE

    del 12 giugno 2017

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 per quanto riguarda la soppressione dei riferimenti alla Repubblica di Bielorussia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2015/936 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio del «primo arrivato, primo servito».

    (2)

    Il regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha abrogato i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia.

    (3)

    Le regole per la gestione dei contingenti quantitativi stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione (3) sono diventate obsolete per quanto riguarda i prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale regolamento di esecuzione.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/936,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148, la tabella relativa alla Repubblica di Bielorussia è soppressa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2017/354 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 31).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 32).


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