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Document 32016D2232
Council Decision (EU) 2016/2232 of 6 December 2016 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other part
Decisione (UE) 2016/2232 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra
Decisione (UE) 2016/2232 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra
GU L 337I del 13.12.2016, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2232/oj
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13.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 337/1 |
DECISIONE (UE) 2016/2232 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 paragrafo 1 e l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con la Repubblica di Cuba i negoziati relativi a un accordo di dialogo politico e di cooperazione. |
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(2) |
I negoziati dell'accordo si sono conclusi positivamente con la sigla, l'11 marzo 2016 dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra («accordo»). |
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(3) |
L'articolo 86, paragrafo 3 dell'accordo ne prevede l'applicazione a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore. |
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(4) |
È pertanto opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. |
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(5) |
L'applicazione a titolo provvisorio di parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati. Essa dovrebbe essere altresì coerente con la natura della competenza dell'Unione, in particolare con riguardo alle materie di cui ai titoli da IV a VII della parte III dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo.
Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
A norma dell'articolo 86, paragrafo 3, dell'accordo e subordinatamente alle notifiche ivi previste, si applicano a titolo provvisorio (1) le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Cuba, ma solo nella misura in cui tali parti disciplinino materie rientranti nella competenza dell'Unione, comprese materie rientranti nella competenza dell'Unione di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:
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parti da I a IV; e |
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parte V, nella misura in cui le sue previsioni siano limitate allo scopo di assicuare l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo. |
Nonostante il prima comma del presente articolo, gli articoli seguenti non sono applicati a titolo provvisorio:
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articolo 29; |
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articolo 35; |
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articolo 55 nella misura in cui riguarda la cooperazione nel settore del trasporto marittimo; |
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articolo 58; |
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articolo 71 nella misura in cui riguarda la sicurezza delle frontiere; e |
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articolo 73 nella misura in cui riguarda la cooperazione in materia di indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli. |
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR
(1) La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.