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Document 32016R1382
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1382 of 16 August 2016 withdrawing the acceptance of the undertaking for five exporting producers under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 della Commissione, del 16 agosto 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 della Commissione, del 16 agosto 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
C/2016/5197
GU L 222 del 17.8.2016, pp. 10–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
17.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1382 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2016
che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
|
(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
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(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
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(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
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(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
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(5) |
In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
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(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure». |
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(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
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(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(9) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 (12) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori. |
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(10) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (13). |
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(11) |
La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (14). |
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(12) |
La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15). |
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(13) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 (16) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
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(14) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 (17) la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
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(15) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 (18) la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan. |
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(16) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 (19) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE CONSENTONO UNA REVOCA IN ASSENZA DI VIOLAZIONE
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(17) |
L'impegno prevede che la Commissione possa revocarne l'accettazione durante il periodo di applicazione qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili o se si verifica un cambiamento delle circostanze. |
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(18) |
Ogni produttore esportatore può inoltre revocare volontariamente il proprio impegno in qualsiasi momento durante il suo periodo di applicazione. |
C. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO DI DELSOLAR E MOTECH
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(19) |
Sia Delsolar che MOTECH hanno una parte collegata a Taiwan cui è stata concessa l'esenzione dalle inchieste antielusione di cui ai considerando 14 e 15. |
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(20) |
La Commissione ha analizzato le conseguenze di tali esenzioni per la praticabilità dell'impegno. Esse rappresentano un cambiamento delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento dell'accettazione dell'impegno. Il loro obiettivo è esentare le importazioni nell'Unione dei prodotti in esame fabbricati dalle parti collegate di MOTECH e Delsolar a Taiwan. Tali importazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'impegno. |
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(21) |
La Commissione ritiene che tale esenzione per le importazioni nell'Unione determini un rischio elevato di compensazione incrociata. Le parti collegate esentate dall'inchiesta antielusione possono infatti vendere il prodotto in esame agli stessi acquirenti dell'Unione ai quali è venduto il prodotto oggetto dell'impegno e i prezzi di tali transazioni potrebbero essere stabiliti in modo tale da compensare il prezzo minimo all'importazione fissato nell'impegno. La Commissione non è in grado di controllare le vendite agli stessi acquirenti dell'Unione nell'ambito dell'impegno e da Taiwan. |
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(22) |
La Commissione ha pertanto concluso che le esenzioni di cui sopra rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno da parte di Delsolar e MOTECH. |
D. REVOCA VOLONTARIA DI LERRI SOLAR, XÌAN LONGi E CNPV
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(23) |
Nel marzo 2016 LERRI Solar ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno. |
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(24) |
Nel maggio 2016 Xìan LONGi e CNPV hanno notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno. |
E. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
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(25) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Delsolar e MOTECH hanno presentato osservazioni. |
i) Delsolar
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(26) |
Delsolar ha contestato che l'esenzione concessa alla sua parte collegata di Taiwan rappresenti un mutamento delle circostanze. La società ha notificato alla Commissione la fusione con la società di Taiwan durante le inchieste iniziali di cui al considerando 4 e la Commissione non ha sollevato obiezioni al riguardo. Dal momento che il prodotto in esame fabbricato dalla parte collegata di Delsolar a Taiwan non è stato soggetto alle misure né prima né dopo le inchieste antielusione, la situazione non è diversa da quella che ha preceduto tali inchieste. |
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(27) |
La Commissione non può accettare questa argomentazione. |
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(28) |
In primo luogo la Commissione ricorda che durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni nell'Unione provenienti dai paesi terzi, esclusa la RPC, era pari al 6,8 % del mercato dell'Unione. In particolare, la quota di mercato delle importazioni da Taiwan era pari allo 0,8 % [tabella 12 del regolamento (UE) n. 513/2013]. Da tali dati risulta che le esportazioni dagli impianti di produzione esistenti delle società che producono a Taiwan e sono collegate alle società cinesi che hanno offerto l'impegno sono marginali. |
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(29) |
A seguito della concessione delle esenzioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, si prevede tuttavia che la parte collegata di Delsolar a Taiwan esporterà volumi significativi di moduli e di celle nell'Unione. |
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(30) |
La decisione di revocare l'accettazione dell'impegno è dovuta a un rischio di compensazione incrociata che la Commissione non può controllare. Il fatto che le merci prodotte in impianti di paesi terzi siano soggette o meno a misure non è rilevante ai fini della valutazione del controllo dei rischi. L'esenzione riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla parte collegata di Delsolar a Taiwan che sono specificamente destinate al mercato dell'Unione. Il rischio di compensazione incrociata è quindi elevato. La valutazione del controllo dei rischi riguarda inoltre casi specifici e potrebbe evolvere nel corso del periodo di validità dell'impegno, man mano che si materializzano certi rischi o ne emergono di nuovi e la Commissione può valutare meglio gli aspetti pratici del controllo dei casi specifici. In questo ambito è irrilevante che le importazioni fossero o meno soggette a misure prima dell'inchiesta antielusione. |
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(31) |
Delsolar ha anche sostenuto che l'esenzione concessa alla sua parte collegata di Taiwan non consente di per sé di concludere che non è più possibile monitorare il suo impegno. A suo parere, il maggiore rischio di compensazione incrociata è del tutto ipotetico. Dal momento che l'impegno vieta le vendite agli stessi clienti, ogni violazione potrebbe causare la revoca dell'impegno di Delsolar. A questo proposito Delsolar ha affermato che non vende il prodotto oggetto dell'impegno agli stessi clienti ai quali la sua parte collegata di Taiwan vende il prodotto in esame. Il rispetto dell'impegno può essere verificato mediante visite in loco presso le sedi di Delsolar e della sua parte collegata a Taiwan. Delsolar ha inoltre sostenuto che nell'ambito delle inchieste antielusione di cui ai considerando 14 e 15 la Commissione ha considerato la sua parte collegata di Taiwan un effettivo produttore che non elude le misure. Qualsiasi affermazione sul potenziale rischio di compensazione incrociata è di conseguenza puramente speculativa. |
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(32) |
La Commissione respinge questa argomentazione. Le inchieste antielusione di cui ai considerando 14 e 15 hanno stabilito che la parte collegata di Delsolar a Taiwan non era coinvolta in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base. Queste inchieste non comprendevano tuttavia un esame dei rischi legati all'impegno di Delsolar e le conclusioni raggiunte non escludono che si sia verificata un'elusione dell'impegno sotto forma di compensazione incrociata. L'esenzione concessa alla parte collegata di Delsolar a Taiwan aumenta anzi notevolmente i rischi di elusione legati all'impegno di Delsolar. Tale esenzione implica un preciso intento di vendita all'Unione. Essa richiederebbe quindi un controllo della Commissione sulle vendite effettuate sia nell'ambito dell'impegno sia da Taiwan. Ciò impedisce di monitorare l'impegno di Delsolar. A tale proposito la Commissione ricorda inoltre che il controllo del rispetto dell'impegno è divenuto sempre più difficile nel corso della sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le pratiche di elusione registrate in Malaysia e a Taiwan. La Commissione non è in grado di controllare le vendite da Taiwan che non rientrano nell'ambito dell'impegno. Essa rammenta altresì di aver offerto a Delsolar opzioni per rendere realizzabile il controllo del suo impegno, ma la società ha rifiutato di prenderle in considerazione. |
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(33) |
Delsolar ha infine sostenuto che la sua situazione è paragonabile a quella di qualsiasi altra società che partecipa all'impegno e ha società collegate con impianti di produzione in paesi non soggetti alle misure. Di conseguenza l'esistenza di tale rapporto non rende di per sé irrealizzabile il controllo del rispetto dell'impegno. |
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(34) |
La Commissione respinge questa argomentazione e rimanda al suo ragionamento esposto nei considerando 27 e 29. |
ii) MOTECH
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(35) |
MOTECH, come Delsolar, ha sostenuto che il rapporto con la sua parte collegata di Taiwan era noto alla Commissione durante le inchieste iniziali di cui al considerando 4. Accettando l'impegno da parte di MOTECH, la Commissione ha confermato che non esistevano pratiche di elusione. |
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(36) |
A questo proposito, la Commissione rimanda in primo luogo alle argomentazioni analoghe presentate da Delsolar e già respinte. |
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(37) |
La Commissione respinge inoltre questa argomentazione per i seguenti motivi. Al momento dell'accettazione dell'impegno, la Commissione svolge effettivamente un'analisi generale sul controllo dei rischi. L'accettazione non implica di per sé che non esistono pratiche di elusione. La Commissione ritiene che l'esenzione accordata alla parte collegata di MOTECH a Taiwan aumenti il rischio di compensazione incrociata di cui al considerando 21. A tale proposito la Commissione ricorda che il controllo del rispetto dell'impegno è divenuto sempre più difficile nel corso della sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le pratiche di elusione registrate in Malaysia e a Taiwan. Essa non è in grado di controllare le vendite agli stessi acquirenti dell'Unione effettuate nell'ambito dell'impegno e da Taiwan. |
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(38) |
MOTECH ha inoltre sostenuto che concedendo l'esenzione alla sua parte collegata di Taiwan, la Commissione ha confermato che non sussistono elusioni né compensazioni incrociate in relazione a MOTECH e alla sua parte collegata di Taiwan. La Commissione potrebbe monitorare le importazioni spedite da MOTECH e dalla sua parte collegata di Taiwan in quanto le due società esportano nell'Unione con codici addizionali TARIC differenti. |
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(39) |
La Commissione respinge questa argomentazione. L'esenzione concessa nelle inchieste antielusione di cui ai considerando 14 e 15 conferma che la parte collegata di MOTECH a Taiwan non è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Tale conclusione è tuttavia irrilevante per la valutazione della praticabilità dell'impegno di cui ai considerando 21 e 22. La Commissione ha analizzato le conseguenze di detta esenzione e ha concluso che il rischio di compensazione incrociata è aumentato. Essa ha anche tenuto conto dell'esperienza acquisita durante il controllo del rispetto dell'impegno quando ha concluso di non essere in grado di controllare le vendite agli stessi acquirenti dell'Unione effettuate nell'ambito dell'impegno e da Taiwan. |
F. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
|
(40) |
In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso pertanto che l'accettazione dell'impegno per Delsolar, CNPV, MOTECH, Xìan LONGi e LERRI Solar e le loro società collegate nell'Unione debba essere revocata. |
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(41) |
Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Delsolar (codice addizionale TARIC: B792), CNPV (codice addizionale TARIC: B813), MOTECH (codice addizionale TARIC: B852), Xìan LONGi (codice addizionale TARIC: B897) e LERRI Solar (codice addizionale TARIC: B898) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(42) |
A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:
|
a) |
Delsolar (Wujiang) Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B792; |
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b) |
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd, designata dal codice addizionale TARIC: B813; |
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c) |
MOTECH (Suzhou) RENEWABLE ENERGY CO. LTD, designata dal codice addizionale TARIC: B852; |
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d) |
Xìan LONGi Silicon Materials Corp. e Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B897; e |
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e) |
LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B898 |
è revocata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(3) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(5) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(6) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(7) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(8) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(9) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(10) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(11) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(12) GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.
(13) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.
(14) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.
(15) GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.
(16) GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.
(17) GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.
ALLEGATO
Elenco delle società:
|
Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
|
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
|
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
|
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
|
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
|
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
|
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
|
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
|
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
|
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
|
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
|
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
|
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
|
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
|
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
|
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
|
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
|
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
|
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
|
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
|
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
|
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
|
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
|
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
|
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
|
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
|
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
|
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
|
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
|
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
|
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
|
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
|
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
|
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
|
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
|
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
|
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
|
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
|
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
|
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
|
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
|
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
|
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
|
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
|
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
|
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
|
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
|
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
|
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
|
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
|
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
|
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
|
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
|
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
|
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
|
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
|
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
|
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
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Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
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Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
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Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
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Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
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Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
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RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
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SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
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SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
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Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
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Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
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Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
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SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
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SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
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Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
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Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
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Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
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Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
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SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
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SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
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TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
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Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
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Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
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Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
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Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
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Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
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Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
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Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
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Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
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Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
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Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
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Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
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Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
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Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
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Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
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Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
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Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
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Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
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Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
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Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
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Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
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Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
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Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
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Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
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Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
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Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
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Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
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Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
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Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
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Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
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ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
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Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |