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Dokument 32016D1332

Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili [notificata con il numero C(2016) 4778] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/4778

GU L 210 del 4.8.2016, S. 100–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft: Dieser Rechtsakt wurde geändert. Aktuelle konsolidierte Fassung: 18/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1332/oj

4.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/100


DECISIONE (UE) 2016/1332 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2016

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili

[notificata con il numero C(2016) 4778]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3)

La decisione 2009/894/CE della Commissione (2) ha stabilito i criteri ecologici e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di verifica per i mobili in legno, validi fino al 31 dicembre 2016.

(4)

Al fine di riflettere al meglio la gamma di prodotti presenti sul mercato, lo stato attuale di questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni degli ultimi anni, è opportuno ampliare l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti al fine di includere i mobili non in legno e stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici.

(5)

Tali criteri aggiornati mirano all'utilizzo di materiali prodotti in modo più sostenibile (sotto il profilo dell'analisi del ciclo di vita), alla limitazione dell'uso di composti pericolosi, dei livelli di residui pericolosi, del contributo dei mobili all'inquinamento dell'aria negli ambienti interni e alla promozione di un prodotto durevole e di elevata qualità facile da riparare e smontare. È necessario che i criteri aggiornati nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica restino in vigore per sei anni dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti.

(6)

La decisione 2009/894/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.

(7)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i mobili in legno sulla base dei criteri ecologici fissati nella decisione 2009/894/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti aggiornati. I produttori dovrebbero inoltre poter presentare le domande in base ai criteri ecologici stabiliti dalla decisione 2009/894/CE per un periodo sufficiente.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il gruppo di prodotti «mobili» comprende unità a sé stanti o a incasso utilizzate principalmente per riporre, collocare o appendere oggetti e/o fornire superfici dove gli utilizzatori possano riposarsi, sedere, mangiare, studiare o lavorare, in interni ed esterni. L'ambito di applicazione è esteso ai mobili domestici e ai mobili oggetto di appalti destinati all'uso domestico o non domestico. L'ambito di applicazione include telai, gambe, basi e testiere da letto.

2.   Il gruppo di prodotti in questione non comprende i seguenti prodotti:

a)

materassi da letto, disciplinati dai criteri stabiliti nella decisione 2014/391/UE della Commissione (3);

b)

prodotti la cui funzione principale non è l'uso di cui al paragrafo 1, compresi l'illuminazione stradale, recinzioni e cancellate, scale, orologi, attrezzature per parchi giochi, specchi a sé stanti o da parete, condotti elettrici, dissuasori stradali e prodotti per l'edilizia, quali scalini, porte, finestre, coperture e rivestimenti per pavimenti;

c)

mobili di seconda mano, rifiniti, ricondizionati o rilavorati;

d)

mobili installati nei veicoli usati per il trasporto pubblico o personale;

e)

mobili che consistono in oltre il 5 % (peso/peso) di materiali non inclusi nell'elenco in appresso: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura/riempimento.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«cuoio all'anilina», cuoio la cui grana naturale è chiaramente e interamente visibile e in cui il rivestimento superficiale con una finitura non pigmentata è inferiore o uguale a 0,01 mm, secondo la norma EN 15987;

b)

«cuoio semianilina», cuoio rivestito con una finitura contenente un modesto quantitativo di pigmento, in modo che la grana naturale sia chiaramente visibile, secondo la norma EN 15987;

c)

«cuoio pigmentato e crosta di cuoio pigmentata», cuoio o crosta di cuoio la cui grana naturale o superficie è interamente occultata da una finitura contenente pigmenti, secondo la norma EN 15987;

d)

«cuoio verniciato e crosta di cuoio verniciata», cuoio o crosta di cuoio di norma con un effetto a specchio, ottenuto mediante applicazione di uno strato di vernici pigmentate o non pigmentate, o di resine sintetiche, il cui spessore non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, secondo la norma EN 15987;

e)

«cuoio rivestito e crosta di cuoio rivestita», cuoio o crosta di cuoio il cui rivestimento superficiale, applicato sul lato esterno, non supera un terzo dello spessore totale del prodotto ma è superiore a 0,15 mm, secondo la norma EN 15987;

f)

«composto organico volatile» (VOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa, secondo la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e che, in una colonna capillare, eluisce fino al tetradecano (C14H30);

g)

«composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione superiore a 250 °C e inferiore a 370 °C, misurato a una pressione standard di 101,3 kPa, e che, in una colonna capillare, eluisce con un intervallo di ritenzione tra n-tetradecano (C14H30) e n-docosano (C22H46) compreso;

h)

«contenuto riciclato», la porzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio; sono considerati contenuto riciclato secondo la norma ISO 14021 solo i materiali pre- e post-consumo;

i)

«materiale preconsumo», materiale sottratto al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione ma escludendo il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati secondo la norma ISO 14021; sono altresì esclusi gli scarti di legno, i trucioli e le fibre generati dalle operazioni di taglio e segatura del legname;

j)

«materiale post-consumo», materiale generato da siti domestici o commerciali, industriali e istituzionali in veste di utilizzatori finali del prodotto che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto, compreso il materiale restituito proveniente dalla catena di distribuzione, secondo la norma ISO 14021;

k)

«materiale recuperato/rigenerato», materiale che sarebbe altrimenti smaltito come rifiuto o usato per recuperare energia, ma che invece è stato raccolto e recuperato/rigenerato come materia prima, al posto di materia prima nuova, in un processo di riciclaggio o di produzione, secondo la norma ISO 14021;

l)

«materiale riciclato», materiale rilavorato a partire da materiale recuperato/rigenerato per mezzo di un processo di produzione e trasformato in un prodotto finito o in un componente destinato a essere incorporato in un prodotto, secondo la norma ISO 14021, esclusi gli scarti di legno, i trucioli e le fibre generati dalle operazioni di taglio e segatura del legname;

m)

«pannello a base di legno», pannello fabbricato a partire da fibre di legno mediante uno dei diversi processi che possono richiedere l'uso di temperature e pressioni elevate nonché resine o adesivi leganti;

n)

«pannello di scaglie orientate», pannello multistrato composto principalmente da scaglie di legno unite da un legante, secondo la norma EN 300. Le scaglie dello strato esterno sono allineate e parallele al pannello alla lunghezza o alla larghezza del pannello. Le scaglie dello o degli strati interni possono essere orientate casualmente o allineate, di norma ad angolo retto, rispetto alle scaglie degli strati esterni;

o)

«pannello di particelle», pannello fabbricato sotto pressione e calore a partire da particelle di legno (scaglie, frammenti, trucioli, segatura e simili) e/o altro materiale lignocellulosico sotto forma di particelle (cascami di lino e canapa, frammenti di canna da zucchero e simili), con l'aggiunta di un adesivo, secondo la norma EN 309;

p)

«compensato», pannello a base di legno che consiste in un insieme di strati incollati tra loro nella direzione della fibratura in strati adiacenti, solitamente disposti a angolo retto, secondo la norma EN 313. Si possono definire molte diverse sottocategorie di compensato in base alla sua struttura (quali compensato a lamine, compensato ad anima, compensato bilanciato) o in base al suo uso finale principale (per esempio compensato marino);

q)

«pannello di fibra», un'ampia gamma di pannelli definiti dalle norme EN 316 ed EN 622 che, in base alle proprietà fisiche e al processo di produzione, possono essere suddivisi nelle sottocategorie: pannelli duri, semiduri, teneri e pannelli di fibra ottenuti per via secca;

r)

«sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto dopo 28 giorni oppure una riduzione di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio pari al 60 % dei massimi teorici dopo 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408;

s)

«sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto dopo 28 giorni oppure una riduzione di ossigeno o una produzione di diossido di carbonio pari al 60 % dei massimi teorici dopo 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C;

t)

«operazione di finitura», metodo con cui si applica uno strato superiore o un rivestimento alla superficie del materiale. Fra tali metodi si possono annoverare l'applicazione di pitture, stampe, vernici, impiallacciature, laminati, carte impregnate e pellicole di finitura;

u)

«biocida», secondo il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, prevenire l'azione di o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,

qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel paragrafo precedente, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica, e

un articolo trattato avente una funzione primaria biocida;

v)

«preservante del legno», biocida applicato mediante trattamento superficiale (per esempio nebulizzazione, applicazione a pennello) o processi a penetrazione profonda (per esempio sottovuoto a pressione, doppio vuoto) al legno (per esempio tronchi presso la segheria destinati a un uso commerciale e a tutti gli usi successivi del legno e dei prodotti a base di legno) o ai prodotti stessi a base di legno, o applicato a substrati non lignei (per esempio muratura e fondamenta) unicamente al fine di proteggere il legno o i prodotti adiacenti a base di legno dall'aggressione di organismi che distruggono il legno (per esempio carie secca e termiti), secondo la definizione concordata dal Comitato europeo di normalizzazione (fonte: CEN/TC 38 «Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno»);

w)

«E1», classificazione dei pannelli a base di legno contenenti formaldeide basata sulle emissioni di formaldeide, adottata in tutti gli Stati membri dell'UE. Secondo la definizione contenuta nell'allegato B della norma EN 13986, un pannello a base di legno è classificato E1 se le emissioni sono equivalenti a concentrazioni allo stato stazionario inferiori o uguali a 0,1 ppm (0,124 mg/m3) dopo 28 giorni in una camera di prova secondo la norma EN 717-1 o se il contenuto di formaldeide rilevato è inferiore o uguale a 8 mg/100 g di pannello essiccato in forno in base alla norma EN 120 o se i tassi di emissione di formaldeide sono inferiori o uguali a 3,5 mg/m2.h secondo la norma EN 717-2 o inferiori o uguali a 5,0 mg/m2.h secondo lo stesso metodo ma dopo tre giorni dalla produzione;

x)

«tessuto rivestito», tessuto avente uno strato aderente, distinto, continuo di materiali a base di gomma e/o plastica su una o entrambe le superfici, secondo la norma ENo 13360, compresi i materiali da tappezzeria generalmente denominati «finta pelle»;

y)

«materiale tessile», fibre naturali, sintetiche e cellulosiche artificiali;

z)

«fibra naturale», cotone e altre fibre di cellulosa naturali, lino e altre fibre tessili liberiane, lana e altre fibre cheratiniche;

(aa)

«fibra sintetica», fibre di acrilico, elastan, poliammide, poliestere e polipropilene;

(bb)

«fibra artificiale», fibre di lyocell, modal e viscosa;

(cc)

«tappezzeria», materiale usato nel lavoro di rivestimento, imbottitura e riempimento di sedili, letti o altri mobili, che può comprendere materiali di rivestimento quali cuoio, tessuti rivestiti e materiali tessili nonché di imbottitura, come i materiali flessibili cellulari polimerici a base di lattice di gomma e poliuretano;

(dd)

«sostanza», elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale oppure ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le eventuali impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio (6);

(ee)

«miscela», miscela o soluzione composta di due o più sostanze, secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

(ff)

«parte componente», elemento rigido e discreto la cui natura e forma non devono essere alterate prima dell'assemblaggio del prodotto finito nella sua veste completamente funzionale, anche se la sua posizione può variare durante l'uso del prodotto finito e include cerniere, viti, telai, cassetti, ruote e ripiani;

(gg)

«materiale componente», materiale la cui natura e forma non devono essere alterate prima dell'assemblaggio o durante l'uso dei mobili e che include materiali tessili, cuoio, tessuti rivestiti e schiume di poliuretano usate in tappezzeria. Il legname fornito può essere considerato un materiale componente ma può successivamente essere segato e trattato al fine di essere convertito in una parte componente.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE secondo il regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto rientra nel gruppo di prodotti «mobili» secondo l'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri ecologici nonché i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «mobili» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «mobili» è attribuito il numero di codice «049».

Articolo 6

La decisione 2009/894/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «mobili in legno» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/894/CE.

2.   Le domande relative al marchio Ecolabel UE di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «mobili in legno» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2009/894/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Le domande sono valutate a norma dei criteri sulle quali sono basate.

3.   I marchi Ecolabel UE attribuiti in base ai criteri stabiliti nella decisione 2009/894/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 23).

(3)  Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).

(4)  Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai mobili:

1.

Descrizione del prodotto

2.

Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose

3.

Legno, sughero, bambù e vimini

4.

Plastiche

5.

Metalli

6.

Materiali di rivestimento da tappezzeria

7.

Materiali di imbottitura da tappezzeria

8.

Vetro: uso di metalli pesanti

9.

Requisiti relativi al prodotto finito

10.

Informazioni al consumatore

11.

Informazioni che figurano sull'Ecolabel

REQUISITI DI VALUTAZIONE E VERIFICA

Per ciascun criterio sono indicati requisiti specifici di valutazione e verifica.

Laddove il richiedente è tenuto a presentare dichiarazioni, documentazione, analisi, relazioni di prova o altri elementi per attestare la conformità ai criteri, questi documenti possono essere stilati dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai loro fornitori ecc., come opportuno.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e per le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la norma armonizzata relativi agli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed effettuare accertamenti indipendenti.

Come prerequisito il prodotto deve soddisfare tutte le prescrizioni giuridiche del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a questo requisito.

I criteri del marchio Ecolabel UE rispecchiano i migliori prodotti presenti sul mercato sotto il profilo delle prestazioni ambientali. Per agevolare la valutazione i criteri sono incentrati sui singoli materiali, considerato che molti mobili conterranno solo uno o due dei materiali suelencati.

Fermo restando che l'uso di sostanze chimiche e il rilascio di inquinanti costituisce parte del processo produttivo, l'uso di sostanze pericolose è escluso ove possibile, o limitato al minimo necessario per ottenere una funzione adeguata e nel contempo rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei mobili. A tal fine sono previste condizioni di deroga per sostanze o gruppi di sostanze specifici in circostanze eccezionali, per non trasferire l'onere o l'impatto ambientale verso altre fasi del ciclo di vita e unicamente qualora non siano disponibili sul mercato alternative praticabili.

Criterio 1 — Descrizione del prodotto

I disegni tecnici che illustrano il montaggio delle parti e dei materiali componenti e sottocomponenti che costituiscono il mobile finito e le relative dimensioni sono presentati all'organismo competente, congiuntamente alla distinta dei materiali nella quale si dichiara il peso totale del prodotto stesso e come tale peso sia ripartito fra i diversi materiali, quali: legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, tessuti rivestiti, materiali tessili, vetro e materiali di imbottitura e riempimento.

Tutti i materiali che non rientrano nelle categorie suelencate sono presentati come «altri materiali».

Il quantitativo della voce «altri materiali» non può superare il 5 % del peso totale del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta all'organismo competente la documentazione contenente:

i)

i disegni tecnici che illustrano le diverse parti e i diversi materiali componenti e sottocomponenti usati nell'assemblaggio del mobile;

ii)

una distinta completa dei materiali in cui si dichiara il peso totale dell'unità di prodotto e la ripartizione del peso fra legno massiccio, pannelli a base di legno, sughero, bambù, vimini, plastiche, metalli, cuoio, materiali tessili, tessuti rivestiti, vetro, materiali di imbottitura e riempimento nonché «altri» materiali. Il peso dei diversi materiali sono espressi in grammi o chilogrammi nonché in percentuale del peso totale dell'unità di prodotto.

Criterio 2 — Requisiti generali relativi alle sostanze e alle miscele pericolose

Ai sensi dei sottocriteri 2.1, 2.2 a) e 2.2 b) è soggetta a restrizioni la presenza nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente di esso, di sostanze identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) o di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) per quanto riguarda i pericoli di cui alla tabella 1.

Ai fini di questo criterio l'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate e le classi di pericolo CLP sono raggruppate nella tabella 1, secondo le loro proprietà di pericolo.

Tabella 1

Gruppi dei pericoli con restrizioni

Pericoli del gruppo 1 — SVHC e CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 1:

 

Sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate

 

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) categoria 1 A o 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Pericoli del gruppo 2 — CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 2:

 

Categoria 2 CMR: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Categoria 1 tossicità per gli organismi acquatici: H400, H410

 

Categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330

 

Categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304

 

Categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT): H370, H372

 

Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317

Pericoli del gruppo 3 — CLP

Pericoli che determinano l'appartenenza di una sostanza o miscela al gruppo 3:

 

Categoria 2, 3 e 4 tossicità per gli organismi acquatici: H411, H412, H413

 

Categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331, EUH070

 

Categoria 2 STOT: H371, H373

2.1.   Restrizione delle SVHC

Il prodotto e le sue parti/i suoi materiali componenti non contengono SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

Non sono ammesse deroghe a questo requisito per le sostanze estremamente preoccupanti candidate presenti nel prodotto o nelle sue parti/nei suoi materiali componenti in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE della Commissione (2) sono ritenuti conformi al criterio 2.1.

Valutazione e verifica: il richiedente raccoglie le dichiarazioni di assenza delle sostanze estremamente preoccupanti in quantitativi uguali o superiori al limite stabilito nel prodotto e in qualsiasi parte/materiale componente usati nell'assemblaggio del prodotto. Le dichiarazioni fanno riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA (3).

Per quanto riguarda i materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE, si allega una copia del certificato Ecolabel UE a dimostrazione della conformità.

2.2.   Restrizione delle sostanze e delle miscele classificate CLP usate nel mobile

I requisiti sono divisi in due parti, in base alla fase di produzione del mobile. La parte a) si riferisce alle sostanze e alle miscele usate durante qualsiasi operazione di finitura o assemblaggio svolte direttamente dal fabbricante di mobili. La parte b) fa riferimento alle sostanze e alle miscele usate durante la produzione di parti/materiali componenti forniti.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi ai criteri 2.2 a) e 2.2 b).

2.2 a)   Sostanze e miscele usate dal fabbricante di mobili

Nessun adesivo, vernice, pittura, fondo, mordente, biocida (ad esempio, preservante per il legno), ritardante di fiamma, riempitivo, cera, olio, giunto, sigillante, colorante, resina o olio lubrificante direttamente usato dal fabbricante di mobili è classificato fra i pericoli CLP di cui alla tabella 1, a meno che il loro uso non sia oggetto di una deroga specifica come da tabella 2.

2.2 b)   Sostanze e miscele usate dai fornitori di determinati parti/materiali componenti

Questo criterio non si applica alle singole parti/singoli materiali componenti provenienti dal fornitore che: i) pesino meno di 25 g e che ii) non siano a contatto diretto con gli utilizzatori durante l'uso normale.

Nessuna delle sostanze o miscele usate dai fornitori che rientrino nell'ambito d'applicazione definito in appresso è classificata nei pericoli CLP di cui alla tabella 1, a meno che il loro uso non sia oggetto di una deroga specifica come da tabella 2.

Legno massiccio e pannelli di legno: adesivi, vernici, pitture, mordenti, biocida (ad esempio, preservante del legno), fondi, ritardanti di fiamma, riempitivi, cere, oli, giunti, sigillanti e resine usati.

Plastiche: pigmenti, plastificanti, biocidi e ritardanti di fiamma usati come additivi.

Metalli: pitture, fondi o vernici applicati alla superficie metallica.

Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti da tappezzeria: coloranti, vernici, sbiancanti ottici, stabilizzanti, composti ausiliari, ritardanti di fiamma, plastificanti, biocidi o idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia usati.

Materiali di imbottitura da tappezzeria: biocidi, ritardanti di fiamma o plastificanti applicati al materiale.

Tabella 2

Deroghe alle restrizioni dei pericoli di cui alla tabella 1 e condizioni applicabili

Tipo di sostanza/miscela

Applicabilità

Classificazione/i in deroga

Condizioni di deroga

a)

Biocidi (quali i preservanti del legno)

Trattamento di parti componenti di mobili e/o di materiali di tappezzeria usati nel prodotto finito

Tutti i pericoli di gruppo 2 e 3 elencati alla tabella 1 eccetto i pericoli CMR

Solo se il principio attivo contenuto nel biocida è approvato o in corso di valutazione in attesa di una decisione di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 o incluso nell'allegato I di detto regolamento e nelle seguenti circostanze, come opportuno:

i.

per i preservanti in scatola presenti nelle formule di rivestimento applicate alle parti/ai materiali componenti dei mobili da interno o da esterno;

ii.

per i preservanti di pellicola secca presenti nei rivestimenti applicati ai soli mobili da esterno,

iii.

per il trattamento preservante del legno destinato all'uso su mobili da esterno ma unicamente se il legno originale non risponde ai criteri relativi alla classe di durata 1 o 2, conformemente alla norma EN 350;

iv.

per i materiali tessili o i tessuti rivestiti usati nei mobili da esterno.

Verifica:

il richiedente dichiara quale dei principi attivi eventualmente contenuti nel biocida sono stati usati nella fabbricazione delle diverse parti/dei diversi materiali componenti, allegando prove corroborate da dichiarazioni dei fornitori, schede dati di sicurezza, numeri CAS e risultati di prove effettuate secondo la norma EN 350, come opportuno.

b)

Ritardanti di fiamma

Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili nonché nei materiali di imbottitura

H317, H373, H411, H412, H413

Il prodotto deve essere inteso all'uso nelle applicazioni in cui deve soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico.

c)

Ritardanti di fiamma/triossido di antimonio (ATO)

H351

L'uso di ATO è consentito solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i.

il prodotto deve essere inteso all'uso nelle applicazioni in cui deve soddisfare i requisiti in materia di protezione antincendio stabiliti da norme e regolamenti ISO, EN, nazionali o afferenti agli appalti del settore pubblico.

ii.

È usato come catalizzatore per i materiali tessili o i tessuti rivestiti.

iii.

Le emissioni in aria nel luogo di lavoro ove il ritardante di fiamma è applicato al prodotto tessile rispettano un valore limite di esposizione professionale di otto ore pari a 0,50 mg/m3.

d)

Nichel

Parti componenti metalliche

H317, H351, H372

Ammesso solo se usato nelle parti componenti in acciaio inossidabile o nichelate e se il tasso di rilascio di nichel è inferiore a 0,5 μg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811.

e)

Composti di cromo

H317, H411

Le deroghe si applicano solo ai composti di cromo trivalente usato nelle operazioni di galvanoplastica (per esempio cloruro di cromo trivalente).

f)

Composti di zinco

H300, H310, H330, H400, H410

Le deroghe si applicano solo ai composti di zinco usati nella galvanoplastica o nelle operazioni di galvanizzazione a caldo (per esempio ossido di zinco, cloruro di zinco e cianuro di zinco).

g)

Coloranti per tintura e stampa non pigmentata

Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili

H301, H311, H317, H331

Quando nelle tintorie e nelle stamperie si usano formulazioni coloranti senza polveri o il dosaggio e l'erogazione automatici dei coloranti per ridurre al minimo l'esposizione del personale.

H411, H412, H413

I processi di tintura che fanno uso di coloranti reattivi, diretti, al tino (leucocoloranti) o allo zolfo con queste classificazioni soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

i.

Uso di coloranti ad alta affinità;

ii.

Realizzazione di un tasso di rigetto inferiore al 3,0 %;

iii.

Uso di strumentazione per la corrispondenza cromatica;

iv.

Adozione di procedure operative standard per il processo di tintura;

v.

Ricorso allo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue (*).

Il ricorso alla tintura in soluzione e/o alla stampa digitale è esonerato da tali condizioni.

h)

Sbiancanti ottici

Materiali tessili, cuoio e tessuti rivestiti nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili

H411, H412, H413

Gli sbiancanti ottici possono essere applicati solo nei seguenti casi:

i.

nella stampa bianca;

ii.

come additivi durante la produzione di acrilico, poliammide o poliestere con un contenuto riciclato.

i)

Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia

Uso in qualsiasi trattamento della superficie di parti/materiali componenti di mobili

H413

Il repellente e i prodotti della sua degradazione

i.

sono classificati come facilmente e/o intrinsecamente biodegradabili oppure

ii.

hanno un basso potenziale di bioaccumulazione (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua log Kow ≤ 3,2 o un fattore di bioconcentrazione BCF < 100) nell'ambiente acquatico, ivi compresi nei sedimenti acquatici.

j)

Stabilizzanti e vernici

Uso nella produzione di tessuti rivestiti

H411, H412, H413

Al fine di minimizzare l'esposizione degli addetti è necessario avvalersi del dosaggio automatico e/o di dispositivi di protezione individuale. Almeno il 95 % di questi additivi deve presentare una degradazione almeno pari all'80 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni, secondo i metodi di prova OCSE 303 A/B e/o ISO 11733.

k)

Ausiliari (compresi vettori, agenti livellanti e agenti disperdenti, tensioattivi, addensanti e leganti)

Uso nel trattamento dei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili (materiali tessili, cuoio o tessuti rivestiti)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard.

Le sostanze classificate H311 o H331 non possono essere presenti sul materiale in concentrazioni superiori all'1,0 % p/p.

l)

Pitture, vernici, resine e adesivi

Qualsiasi parte/materiale componente di mobili

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Si allegano una scheda dati di sicurezza (SDS) della miscela chimica in cui sono chiaramente illustrati i dispositivi di protezione individuale e le procedure adeguate per stoccare, maneggiare, usare e smaltire tali miscele durante l'uso nonché una dichiarazione di conformità con tali misure.

H350

Applicabile unicamente alle resine a base di formaldeide in cui il contenuto libero di formaldeide della formula della resina (resine, adesivi e indurenti) non supera 0,2 % (p/p) determinato secondo la norma ISO 11402 o metodologia equivalente.

m)

Oli lubrificanti

Nelle parti componenti progettate per essere mosse frequentemente durante l'uso normale.

Tutti i pericoli di gruppo 2, eccetto i pericoli CMR e di gruppo 3 elencati alla tabella 1

L'uso dei lubrificanti è ammesso solo se è possibile dimostrare che sono facilmente o intrinsecamente biodegradabili nell'ambiente acquatico, ivi compresi nei sedimenti acquatici, mediante le pertinenti prove OCSE o ISO.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità ai criteri 2.2 a) e 2.2 b), corroborata se del caso da dichiarazioni dei fornitori. Le dichiarazioni sono corroborate dagli elenchi di miscele o sostanze pertinenti usate, congiuntamente alle informazioni relative alla loro classificazione di pericolo o non classificazione.

Si forniscono le seguenti informazioni a sostegno delle dichiarazioni di classificazione di pericolo o di non classificazione per ogni sostanza o miscela:

i)

il numero CAS, CE o di elenco (se disponibile per le miscele);

ii)

la forma fisica e lo stato in cui è usata la sostanza o la miscela;

iii)

classi di pericolo CLP armonizzate per le sostanze;

iv)

voci autoclassificate nella banca dati dell'ECHA delle sostanze registrate a titolo REACH (4) (se non è disponibile una classificazione armonizzata).

v)

Classificazione delle miscele secondo i criteri stabiliti nel regolamento CLP.

Nel considerare le voci autoclassificate della banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH si dà priorità a quelle iscritte in base alle domande congiunte.

Se una classificazione è registrata come «carente di dati» o «inconcludente» conformemente alla banca dati delle sostanze registrate a titolo REACH e se una sostanza non è ancora stata registrata nell'ambito del sistema REACH, si allegano i dati tossicologici che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 affinché siano sufficientemente dimostrate le autoclassificazioni secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché gli orientamenti dell'ECHA. In caso di voci registrate nella banca dati come «carenti di dati» o «inconcludenti», le autoclassificazioni sono verificate con accettazione delle seguenti fonti d'informazione:

i)

studi tossicologici e valutazioni di rischio a cura di agenzie di regolamentazione omologhe dell'ECHA (5), organismi di regolamentazione degli Stati membri o organismi intergovernativi;

ii)

una scheda dati di sicurezza (SDS) integralmente compilata a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006;

iii)

un parere documentato di un esperto, redatto da un tossicologo professionista. Il parere è basato su una disamina della letteratura scientifica e dei dati di prova esistenti, se del caso corroborati da risultati di nuove prove svolte da laboratori indipendenti secondo metodi approvati dall'ECHA;

iv)

un attestato, se del caso basato su un parere di esperti, rilasciato da un organismo accreditato di valutazione della conformità che effettua valutazioni di rischio a norma del sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o dei sistemi di classificazione di pericolo (CLP).

Conformemente all'allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006, le informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze possono essere ottenute con mezzi diversi dalle prove, per esempio attraverso l'uso di metodi alternativi come i metodi in vitro, mediante modelli di relazioni quantitative struttura-attività o con l'uso del raggruppamento o del read-across.

Per le sostanze e le miscele elencate alla tabella 2 che godono di una deroga, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi ai criteri 2.2 a) e 2.2. b); è tuttavia necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

Criterio 3 — Legno, sughero, bambù e vimini

Il termine «legno» si applica non solo al legno massiccio ma anche ai trucioli di legno e alle fibre di legno. Qualora i criteri si riferiscano solo ai pannelli a base di legno, il titolo di tali criteri ne reca menzione.

Non è ammesso l'uso di pellicole di plastica prodotte con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

3.1.   Legno, sughero, bambù e vimini sostenibili

Questo criterio si applica solo se il contenuto di legno o di pannelli a base di legno supera il 5 % p/p del peso del prodotto finito (imballaggio escluso).

Tutto il legno, il sughero, il bambù e il vimini hanno ottenuto certificati validi di catena di custodia rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC (Forest Stewardship Council), il PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) o equivalente.

Tutto il legno il sughero, il bambù e il vimini vergini non provengono da specie OGM e hanno ottenuto certificati validi della catena di controllo e di gestione forestale sostenibile rilasciati da sistemi di certificazione indipendenti, quali l'FSC, il PEFC o equivalente.

Se un sistema di certificazione consente di mescolare materiali non certificati a materiali certificati e/o riciclati in un prodotto o in una linea di produzione, almeno il 70 % del legno, del sughero, del bambù e del vimini, come opportuno, è un materiale vergine certificato sostenibile e/o riciclato.

Il materiale non certificato è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e che soddisfa tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati di gestione forestale e/o di catena di custodia sono accreditati o riconosciuti da tale sistema di certificazione.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da uno o più certificati della catena di custodia validi rilasciati da un organismo indipendente che dimostrino che almeno il 70 % di tutti i materiali di legno, sughero, bambù o vimini utilizzato nel prodotto o nella linea di produzione proviene da foreste o zone gestite secondo i principi di gestione forestale sostenibile e/o da fonti riciclate che soddisfano quanto prescritto dal pertinente sistema indipendente di certificazione della catena di custodia. Si accettano i sistemi FSC, PEFC o equivalente come certificazione indipendente. Se il sistema non esige specificamente che tutti i materiali vergini provengano da specie non OGM, si allegano ulteriori prove a sostegno.

Se il prodotto o la linea di produzione comprende materiale vergine non certificato, si forniscono elementi comprovanti che il contenuto di materiale vergine non certificato non supera il 30 % e che è oggetto di un sistema di verifica che ne garantisce la provenienza lecita e soddisfa tutte le altre prescrizioni del sistema di certificazione relative al materiale non certificato.

3.2.   Sostanze soggette a restrizioni

Oltre alle condizioni generali relative alle sostanze pericolose di cui al criterio 2, si applicano specificamente le seguenti condizioni a qualsiasi parte componente di mobili fatta di legno, sughero, bambù o vimini o specificamente solo ai pannelli a base di legno, se questi ultimi sono menzionati nel titolo del criterio

3.2 a)   Contaminanti nel legno riciclato usato nei pannelli a base di legno

Le fibre di legno o i trucioli di legno riciclati usati nella fabbricazione di pannelli a base di legno sono sottoposti a prova secondo la norma della European Panel Federation (EPF) per le condizioni di consegna del legno riciclato (6) e rispettano i limiti relativi ai contaminanti elencati alla tabella 3.

Tabella 3

Limiti relativi ai contaminanti nel legno riciclato

Contaminante

Valori limite

(mg/kg di legno riciclato)

Contaminante

Valori limite

(mg/kg di legno riciclato)

Arsenico (As)

25

Mercurio (Hg)

25

Cadmio (Cd)

50

Fluoro (F)

100

Cromo (Cr)

25

Cloro (Cl)

1 000

Rame (Cu)

40

Pentaclorofenolo (PCP)

5

Piombo (Pb)

90

Creosoto (Benzo(a)pirene)

0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta:

i)

una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che nel pannello non sono state usate fibre di legno riciclate, o

ii)

una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che tutte le fibre di legno riciclato sono state sottoposte a prova a campione secondo la norma «EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood» (2002), corroborata da opportune relazioni di prova a dimostrazione della conformità dei campioni di legno riciclato con i limiti specificati alla tabella 3;

iii)

una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno in cui si attesta che tutte le fibre di legno riciclato sono state sottoposte a prova a campione secondo altre norme equivalenti alla norma «EPF Standard conditions for the delivery of recycled wood» (2002), aventi limiti uguali o più rigorosi, corroborata da opportune relazioni di prova a dimostrazione della conformità dei campioni di legno riciclato con i limiti specificati alla tabella 3.

3.2 b)   Metalli pesanti nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Le pitture, i fondi o le vernici usati sul legno o sui materiali a base di legno non contengono sostanze a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % p/p per ciascun metallo nella formula delle pitture, dei fondi o delle vernici in scatola.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e allega le rispettive schede dati di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi e delle vernici usati.

3.2 c)   Contenuto di VOC nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Questo criterio non si applica alle superfici di legno non trattate o alle superfici di legno naturale trattate con sapone, cera o olio.

Questo criterio si applica solo se il contenuto di legno rivestito o di pannelli a base di legno (escluse le superfici di legno non trattate o le superfici di legno naturale trattate con sapone, cera o olio) supera il 5 % p/p nel prodotto finito (imballaggio escluso).

Non è necessario soddisfare i requisiti relativi a questo criterio se è possibile dimostrare la conformità al criterio 9.5.

Il contenuto di VOC delle pitture, dei fondi e delle vernici usati per rivestire il legno o i pannelli a base di legno impiegati nel mobile non può superare il 5 % (concentrazione in scatola).

Tuttavia è ammesso l'uso di rivestimenti a più elevato tenore di VOC se è possibile dimostrare che:

il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è inferiore a 30 g/m2 di superficie rivestita, o

il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è compreso fra 30 e 60 g/m2 della superficie rivestita e la qualità di finitura della superficie soddisfa tutti i criteri di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Requisiti di qualità relativi alla finitura superficiale se la presenza di VOC è pari a 30-60 g/m2

Norma di prova

Condizione

Risultato richiesto

EN 12720. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi

Contatto con l'acqua

Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

Contatto con grassi

Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

Contatto con alcool

Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora

Contatto con caffè

Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora

EN 12721. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido

Contatto con fonte di calore a 70 °C

Nessuna variazione dopo la prova

EN 12722. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco

Contatto con fonte di calore a 70 °C

Nessuna variazione dopo la prova

EN 15186. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al graffio

Contatto con punta diamante

Metodo A: nessun graffio ≥ 0,30 mm con l'applicazione di un carico di 5N, o

Metodo B: nessun graffio visibile in ≥ 6 punti del modello di controllo con l'applicazione di un carico di 5N.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, nella quale si specifica se la conformità è ottenuta per non applicabilità del criterio al mobile o mediante l'uso controllato di VOC nell'operazione di rivestimento.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione del richiedente è corroborata dalle informazioni del fornitore di pittura, fondo o vernice, in cui si attesta il contenuto di VOC e la densità della pittura, del fondo o della vernice (entrambi espressi in g/l) nonché un calcolo della percentuale reale del contenuto di VOC.

Se il contenuto di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice è superiore al 5 % (concentrazione in scatola), il richiedente:

i)

allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 30 g/m2, secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, oppure

ii)

allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 60 g/m2, secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, allegando relazioni di prova a dimostrazione della conformità delle finiture superficiali ai requisiti di cui alla tabella 4.

3.3.   Emissioni di formaldeide rilasciate dai pannelli a base di legno

Questo criterio si applica solo se il contenuto di pannelli a base di legno nel mobile finito (imballaggio escluso) supera il 5 % p/p.

Le emissioni di formaldeide rilasciate da tutti i pannelli a base di legno forniti, nella forma in cui essi sono usati nel mobile (ossia, non rivestiti, rivestiti, sovrapposti, impiallacciati) e fabbricati con resine a base di formaldeide sono:

inferiori del 50 % al valore soglia in base al quale sono classificate come E1;

inferiori del 65 % al valore soglia E1, nel caso dei pannelli di fibre di legno a media densità (MDF);

inferiori ai limiti stabiliti nelle norme CARB Phase II o nelle norme giapponesi F-3 star o F-4 star.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio, dichiarando di non aver applicato ai pannelli ulteriori modifiche o trattamenti suscettibili di comprometterne la conformità con i limiti di emissioni di formaldeide dei pannelli alla consegna. La valutazione e la verifica dei pannelli a basse emissioni di formaldeide variano a seconda del sistema di certificazione da cui dipendono. La documentazione di verifica richiesta per ciascun sistema è precisata alla tabella 5.

Tabella 5

Valutazione e verifica dei pannelli a basse emissioni di formaldeide

Sistema di certificazione

Documentazione di verifica

E1 (quale definita all'allegato B della norma EN 13986)

Una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno, in cui si attesta che il pannello è conforme al 50 % dei limiti di emissione E1 o, nel caso dei pannelli MDF, al 65 % dei limiti di emissione E1, corroborata da relazioni di prova secondo le norme EN 717-2, EN 120, EN 717-1 o metodi equivalenti.

CARB — California Air Resources Board: limiti Phase II

Una dichiarazione del fabbricante di pannelli a base di legno, corroborata dai risultati di prova secondo la norma ASTM E1333 o ASTM D6007, che dimostrano la conformità del pannelli ai limiti di emissione di formaldeide Phase II definiti nel California Composite Wood Products Regulation 93120 (7).

Il pannello a base di legno può essere etichettato secondo la sezione 93120.3 e) e contenere informazioni quali il nome del fabbricante, il numero di lotto o di partita del prodotto nonché il numero CARB assegnato per il certificatore indipendente (questa parte non è obbligatoria se i prodotti sono commercializzati al di fuori della California o se sono fabbricati senza l'aggiunta di formaldeide o di talune resine a base di formaldeide a bassissime emissioni)

Limiti F-3 star o 4 star

Una dichiarazione del fabbricante di pannelli relativa alla conformità ai limiti delle emissioni secondo la norma JIS A 5905 (per i pannelli di fibra) o JIS A 5908 (per i pannelli di particelle e il compensato), corroborata dai dati di prova secondo la norma JIS A 1460 (metodo dell'essiccatore).

Criterio 4 — Plastiche

Non è ammesso l'uso di plastiche prodotte con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

4.1.   Marcatura delle parti componenti di plastica

Le parti di plastica aventi una massa superiore a 100 g sono marchiate secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm.

Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all'1 % p/p, la loro presenza è altresì indicata nella marcatura secondo la norma EN ISO 1043, parti 2-4.

In casi eccezionali è ammessa la non marcatura delle parti di plastica aventi peso superiore a 100 g se:

la marcatura incide sulle prestazioni o la funzionalità della parte di plastica;

se la marcatura non è tecnicamente possibile a causa del metodo di produzione;

se le parti non possono essere marcate perché non vi è superficie sufficiente affinché la marcatura sia leggibile e quindi identificabile da un operatore addetto al riciclaggio.

Nei suddetti casi in cui è ammessa la non marcatura, si precisano ulteriori dettagli in merito al tipo di polimero e agli eventuali additivi secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4) nelle informazioni destinate al consumatore, come indicato al criterio 10.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, in cui sono elencate tutte le parti componenti di plastica aventi un peso superiore a 100 g nel mobile e in cui si dichiara se siano state marcate o no secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043 (parti 1-4).

La marcatura di qualsiasi parte componente di plastica è chiaramente visibile all'esame visivo della stessa. La marcatura non deve essere necessariamente visibile in modo chiaro nel mobile assemblato finito.

Se vi sono parti di plastica aventi peso superiore a 100 g non marcate, il richiedente presenta una giustificazione in merito e segnala ove sono state indicate le pertinenti informazioni nelle informazioni al consumatore.

In caso di dubbio relativamente al tipo di plastica per le parti componenti di plastica aventi peso superiore a 100 g e se i fornitori non comunicano le informazioni necessarie, si allegano i dati ottenuti mediante prova di laboratorio effettuata con spettroscopia a infrarossi o Raman o qualsiasi altra tecnica analitica idonea a identificare il tipo di polimero plastico nonché la quantità di riempitivi o di altri additivi, a sostegno della marcatura secondo le norme EN ISO 11469 ed EN ISO 1043.

4.2.   Sostanze soggette a restrizioni

Oltre ai criteri generali relativi alle sostanze pericolose stabiliti al criterio 2, si applicano alle parti componenti di plastica le condizioni elencate in appresso.

4.2 a)   Metalli pesanti negli additivi della plastica

Le parti componenti di plastica e qualsiasi strato superficiale non possono essere fabbricati con l'uso di additivi contenenti composti di cadmio (Cd), cromo esavalente (CrVI), piombo (Pb), mercurio (Hg) o stagno (Sn).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio.

Solo nel caso sia stata usata plastica vergine è accettata una dichiarazione del fornitore del materiale di plastica vergine attestante che non sono stati usati cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio o stagno.

Se la plastica vergine è stata combinata con plastica riciclata preconsumo proveniente da fonti note e/o con polietilene tereftalato (PET), polistirene (PS), polietilene (PE) o polipropilene (PP) post-consumo provenienti da sistemi di raccolta urbana, è accettata una dichiarazione del fornitore del materiale di plastica riciclata attestante che non sono stati aggiunti intenzionalmente composti contenenti cadmio, cromo esavalente, piombo, mercurio o stagno.

Se non si allegano dichiarazioni adeguate del fornitore o se la plastica vergine è combinata con plastica riciclata preconsumo proveniente da fonti miste o sconosciute, una prova rappresentativa delle parti componenti di plastica dimostra la conformità alle condizioni di cui alla tabella 6.

Tabella 6

Valutazione e verifica delle impurità di metalli pesanti nelle plastiche

Metallo

Metodo

Limite(mg/kg)

Vergine

Riciclata

Cd

Fluorescenza a raggi X (XRF) o digestione acida seguita da spettrofotometria al plasma accoppiato induttivamente o spettrofotometria di assorbimento atomico o altri metodi equivalenti per misurare il contenuto totale di metalli.

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Contenuto di plastica riciclata

Questo criterio si applica solo se il contenuto totale di materiale plastico nel mobile supera il 20 % del peso totale del prodotto (imballaggio escluso).

Il contenuto medio riciclato di parti di plastica (imballaggio escluso) è almeno pari al 30 % p/p.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal o dai fornitori di plastica attestante il contenuto medio riciclato nel mobile finito. Se le parti componenti di plastica provengono da fonti o da fornitori diversi, il contenuto riciclato medio è calcolato per ciascuna fonte di plastica e si dichiara il contenuto riciclato medio di plastica complessivo nel mobile finito.

La dichiarazione di contenuto riciclato proveniente dal o dai produttori di plastica è corroborata dalla documentazione per la tracciabilità delle plastiche riciclate. Un'opzione consiste nel fornire informazioni di consegna per partita secondo il quadro di riferimento stabilito alla tabella 1 della norma EN 15343.

Criterio 5 — Metalli

Oltre ai criteri generali relativi alle sostanze pericolose indicate al criterio 2, si applicano alle parti componenti di metallo del mobile le condizioni elencate in appresso.

5.1.   Restrizioni relative alla galvanoplastica

Il cromo esavalente o il cadmio non sono ammessi nelle operazioni di galvanoplastica di qualsiasi parte componente metallica usata nel mobile finito.

Il nichel è ammesso nelle operazioni di galvanoplastica solo se il tasso di rilascio del nichel dalla parte componente è inferiore a 0,5 μg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche attestante che non sono stati applicati trattamenti di galvanoplastica a base di cromo esavalente o cadmio ad alcuna parte componente di metallo.

Se nelle operazioni di galvanoplastica è stato usato nichel, il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore delle parti componenti metalliche, corroborata da una relazione di prove secondo la norma EN 1811, i cui risultati mostrano tassi di rilascio di nichel inferiori a 0,5 μg/cm2/settimana.

5.2.   Metalli pesanti nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Le pitture, i fondi e le vernici usati sulle parti componenti di metallo non contengono additivi a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio in concentrazioni superiori allo 0,010 % p/p per ciascun metallo nella formula delle pitture, dei fondi o delle vernici in scatola.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e allega le rispettive schede dati di sicurezza rilasciate dai fornitori delle pitture, dei fondi o delle vernici usati.

5.3.   Contenuto di VOC nelle pitture, nei fondi e nelle vernici

Questo sottocriterio si applica solo se il contenuto di parti componenti di metallo rivestito supera il 5 % p/p del peso del mobile finale (imballaggio escluso).

Non è necessario soddisfare i requisiti relativi a questo sottocriterio se è possibile dimostrare la conformità al criterio 9.5.

Il contenuto di VOC delle pitture, dei fondi e delle vernici usati per rivestire qualsiasi parte componente di metallo usate nel mobile non può superare il 5 % (concentrazione in scatola).

Tuttavia è ammesso l'uso di rivestimenti a più elevato tenore di VOC se è possibile dimostrare che:

il quantitativo totale di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice usati durante l'operazione di rivestimento è inferiore a 30 g/m2 di superficie rivestita, o

il quantitativo totale di VOC nel volume della pittura, del fondo o della vernice usati durante l'operazione di rivestimento è compreso fra 30 e 60 g/m2 di superficie rivestita e la qualità di finitura della superficie soddisfa i requisiti di cui alla tabella 7.

Tabella 7

Requisiti di qualità relativi alla finitura superficiale se la presenza di VOC è pari a 30-60 g/m2

Norma di prova

Condizione

Risultato richiesto

EN 12720. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici ai liquidi freddi

Contatto con l'acqua

Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

Contatto con grassi

Nessuna variazione dopo un contatto di 24 ora

Contatto con alcool

Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora

Contatto con caffè

Nessuna variazione dopo un contatto di 1 ora

EN 12721. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore umido

Contatto con fonte di calore a 70 °C

Nessuna variazione dopo la prova

EN 12722. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al calore secco

Contatto con fonte di calore a 70 °C

Nessuna variazione dopo la prova

EN 15186. Mobili — Valutazione della resistenza delle superfici al graffio

Contatto con punta diamante

Metodo A: nessun graffio ≥ 0,30 mm con l'applicazione di un carico di 5N, o

Metodo B: nessun graffio visibile in ≥ 6 punti del modello di controllo con l'applicazione di un carico di 5N.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, nella quale si specifica se la conformità è ottenuta per non applicabilità del criterio al mobile o mediante l'uso controllato di VOC nell'operazione di rivestimento.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione del richiedente è corroborata dalle informazioni del fornitore di pittura, fondo o vernice, in cui si attesta il contenuto di VOC e la densità della pittura, del fondo o della vernice (entrambi espressi in g/l) nonché la percentuale reale del contenuto di VOC.

Se il contenuto di VOC nella pittura, nel fondo o nella vernice è superiore al 5 % (concentrazione in scatola), il richiedente:

allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 30 g/m2, secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, oppure

allega calcoli a dimostrazione che l'effettiva quantità di VOC applicati alla superficie del mobile assemblato finito è inferiore a 60 g/m2, secondo gli orientamenti di cui all'appendice I, allegando relazioni di prova a dimostrazione della conformità delle finiture superficiali ai requisiti di cui alla tabella 7.

Criterio 6 — Materiali di rivestimento da tappezzeria

Non è ammesso l'uso di materiali di rivestimento da tappezzeria prodotti con cloruro di vinile monomero (CVM) in nessuna parte del mobile.

6.1.   Requisiti di qualità fisici

Il cuoio usato come materiale di rivestimento da tappezzeria risponde ai requisiti fisici di qualità presentati nell'appendice II.

I materiali tessili usati come materiale di rivestimento da tappezzeria rispondono ai requisiti fisici di qualità presentati nella tabella 8.

I tessuti rivestiti usati come materiale di rivestimento da tappezzeria rispondono ai requisiti fisici di qualità presentati nella tabella 9.

Tabella 8

Requisiti fisici relativi ai materiali tessili di rivestimento di tappezzeria

Fattore testato

Metodo

Rivestimenti amovibili e lavabili

Rivestimenti non amovibili e lavabili

Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l'asciugatura

Lavaggio domestico: ISO 6330 + EN ISO 5077 (tre lavaggi alle temperature indicate sul prodotto con asciugatura alla fine di ogni ciclo di lavaggio)

Lavaggio commerciale: ISO 15797 + EN ISO 5077 (almeno a 75 °C)

tessuti da tappezzeria per mobili: ± 2,0 %

tessuto da fodere per mobili: ± 3,0 %

tessuto non tessuto da fodere per mobili: ± 5,0 %

tessuti non tessuti da tappezzeria per mobili: ± 6,0 %

n.p.

Resistenza del colore al lavaggio

Lavaggio domestico: ISO 105-C06

Lavaggio commerciale: ISO 15797 + ISO 105-C06 (almeno a 75 °C)

≥ livello 3-4 per la variazione del colore

≥ livello 3-4 per la diffusione del colore

n.p.

Resistenza del colore allo sfregamento a umido (**)

ISO 105 X12

≥ livello 2-3

≥ livello 2-3

Resistenza del colore allo sfregamento a secco (**)

ISO 105 X12

≥ livello 4

≥ livello 4

Resistenza del colore alla luce

ISO 105 B02

≥ livello 5 (***)

≥ livello 5 (***)

Resistenza del tessuto alla formazione di palline e all'abrasione

Prodotti a maglia e non tessuti: ISO 12945-1

Tessuti: ISO 12945-2

ISO 12945-1 risultato > 3

ISO 12945-2 risultato > 3

ISO 12945-1 risultato > 3

ISO 12945-2 risultato > 3


Tabella 9

Requisiti fisici relativi ai tessuti rivestiti da rivestimento per tappezzeria dei mobili

Proprietà

Metodo

Requisito

Resistenza a rottura

ISO 1421

CH ≥ 35daN e TR ≥ 20daN

Forza di lacerazione dei tessuti rivestiti mediante il metodo dello strappo a pantalone

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5daN e TR ≥ 2daN

Resistenza del colore alle intemperie artificiali — Prova con lampada ad arco allo xeno

EN ISO 105-B02

Uso interno ≥ 6;

Uso esterno ≥ 7

Tessili — resistenza all'abrasione mediante il metodo Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Adesione del rivestimento

EN 2411

CH ≥ 1,5daN e TR ≥ 1,5daN

Ove: daN = deca Newton, CH = trama e TR = ordito

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cuoio, di materiali tessili o di tessuti rivestiti, come opportuno, corroborata dalle pertinenti relazioni di prova, attestanti la conformità dei materiali di rivestimento da tappezzeria ai requisiti fisici relativi al cuoio, ai materiali tessili o ai tessuti rivestiti, come specificato nell'appendice II, rispettivamente nella tabella 8 o nella tabella 9.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio; tuttavia è necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.2.   Requisiti in materia di prove chimiche

Questo criterio si applica ai materiali di rivestimento da tappezzeria nella forma finale trattata in cui sono usati nel mobile. Oltre alle condizioni generali relative alle sostanze pericolose di cui al criterio 2, nel caso specifico dei materiali di rivestimento da tappezzeria si applicano le seguenti restrizioni elencate alla tabella 10:

Tabella 10

Requisiti in materia di prove chimiche per il cuoio, i materiali tessili e i tessuti rivestiti da rivestimento

Sostanza chimica

Applicabilità

Limiti (mg/kg)

Metodo di prova

Arilammine soggette a restrizioni per scissione dei coloranti azoici (****)

Cuoio

≤ 30 per ciascuna ammina (****)

EN ISO 17234-1

Materiali tessili e tessuti rivestiti

EN ISO 14362-1 ed EN ISO 14362-3

Cromo esavalente

Cuoio

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Formaldeide libera

Cuoio

≤ 20 (per i mobili da bambini) (******) o ≤ 75 per altro mobilio

EN ISO 17226-1

Materiali tessili e tessuti rivestiti

EN ISO 14184-1

Metalli pesanti estraibili

Cuoio

Arsenico ≤ 1,0

Antimonio ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

Cromo ≤ 200,0

Cadmio ≤ 0,1

Cobalto ≤ 4,0

Rame ≤ 50,0

Piombo ≤ 1,0

Mercurio ≤ 0,02

Nichel ≤ 1,0

 

Materiali tessili e tessuti rivestiti

Arsenico ≤ 1,0

Antimonio ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

Cromo ≤ 2,0

Cadmio ≤ 0,1

Cobalto ≤ 4,0

Rame ≤ 50,0

Piombo ≤ 1,0

Mercurio ≤ 0,02

Nichel ≤ 1,0

 

Clorofenoli

Cuoio

Pentaclorofenolo ≤ 0,1 mg/kg

Tetraclorofenolo ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alchilfenoli

Cuoio, materiali tessili e tessuti rivestiti

Nonilfenolo, isomeri misti (N. CAS 25154-52-3);

4-Nonilfenolo (N. CAS 104-40-5);

4-Nonilfenolo, ramificato (N. CAS 84852-15-3)

Ottilfenolo (N. CAS 27193-28-8)

4-Ottilfenolo (N. CAS 1806-26-4);

4-tert-Ottilfenolo (N. CAS 140-66-9);

Alchilfenoletossilati (APEO) e loro derivati:

 

Ottilfenolo poliossietilato (N. CAS 9002-93-1)

 

Nonilfenolo poliossietilato (N. CAS 9016-45-9)

 

P-nonilfenolo poliossietilato (N. CAS 26027-38-3)

Valore limite per la somma delle sostanze:

 

≤ 25 mg/kg — materiali tessili o tessuti rivestiti

 

≤ 100 mg/kg — cuoio

Per il cuoio:

EN ISO 18218-2 (metodo indiretto)

Per i materiali tessili e i tessuti rivestiti:

EN ISO 18254 per gli alchilfenoletossilati. Per gli alchilfenoli la prova sul prodotto finito è svolta mediante estrazione con solvente seguita da LC-MS o GC-MS

Idrocarburi policiclici aromatici

Materiali tessili, tessuti rivestiti o cuoio

IPA soggetti a restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006:

 

Crisene (N. CAS 218-01-9)

 

Benzo[a]antracene (N. CAS 56-55-3)

 

Benzo[k]fluorantene (N. CAS 207-08-9)

 

Benzo[a]pirene (N. CAS 50-32-8)

 

Dibenzo[a,h]antracene (N. CAS 53-70-3)

 

Benzo[j]fluorantene (N. CAS 205-82-3)

 

Benzo[b]fluorantene (N. CAS 205-99-2)

 

Benzo[e]pirene (N. CAS 192-97-2)

Limiti individuali per gli 8 IPA suelencati:

≤ 1 mg/kg

Ulteriori IPA soggetti a restrizioni:

 

Naftalene (N. CAS 91-20-3)

 

Acenaftilene (N. CAS 208-96-8)

 

Acenaftene (N. CAS 83-32-9)

 

Fluorene (N. CAS 86-73-7)

 

Fenantrene (N. CAS 85-1-8)

 

Antracene (N. CAS 120-12-7)

 

Fluorantene (N. CAS 206-44-0)

 

Pirene (N. CAS 129-00-0)

 

Indeno[1,2,3-c,d]pirene (N. CAS 193-39-5)

 

Benzo[g,h,i]perilene (N. CAS 191-24-2)

Limite per la somma dei 18 IPA suelencati:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-Dimetilacetammide (N. CAS 127-19-5)

Elastan o materiali tessili a base di acrilico

Risultato ≤ 0,005 % p/p (≤ 50 mg/kg)

Estrazione con solvente seguita da GCMS o LCMS

Cloralcani

Cuoio

C10-C13 (SCCP) cloralcani non rilevabili

C14-C17 (MCCP) cloralcani ≤ 1 000  mg/kg

EN ISO 18219

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante che il cuoio, i materiali tessili o i tessuti rivestiti da tappezzeria rispettano i limiti specificati nella tabella 10, corroborata da relazioni di prova.

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio; tuttavia è necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.3.   Restrizioni durante i processi di produzione

Se i materiali di rivestimento da tappezzeria rappresentano oltre l'1,0 % del peso totale del mobile (imballaggio escluso), il fornitore dei materiali rispetta le restrizioni specificate alla tabella 11 relativamente all'uso di sostanze pericolose durante la produzione.

Tabella 11

Sostanze soggette a restrizioni usate nelle fasi di produzione del cuoio, dei materiali tessili e dei tessuti rivestiti

1 —   Sostanze pericolose usate durante le diverse fasi di produzione

a)   Detergenti, tensioattivi, ammorbidenti e agenti complessanti

Applicabilità:

fasi dei processi di tintura e finissaggio nella produzione di materiali tessili, cuoio o tessuti rivestiti

Tutti i detergenti anionici e cationici e i tensioattivi a termine devono essere biodegradabili in condizioni anaerobiche.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata da una dichiarazione del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle pertinenti schede dati di sicurezza nonché dai risultati delle prove effettuate secondo le norme EN ISO 11734, ECETOC n. 28 o OCSE 311.

L'ultima versione della base di dati degli ingredienti dei detersivi funge da riferimento per la biodegradabilità e può, a discrezione dell'organismo competente, essere accettata quale alternativa alla presentazione di relazioni di prova.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Nei processi di produzione non è ammesso l'uso di sulfonati perfluoroalchilici con catene di carbonio di lunghezza ≥ C6 e di acidi perfluorocarbossilici con catene di carbonio di lunghezza ≥ C8.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata da una dichiarazione del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali sostanze per ciascuna fase della produzione.

b)   Ausiliari (usati nelle miscele, nelle formule e negli adesivi)

Applicabilità:

operazioni di tintura e finissaggio nella produzione di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti

Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule utilizzate nella tintura e nel finissaggio di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti:

 

cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC)

 

cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC)

 

cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC)

 

acido etilen-diamminotetracetico (EDTA)

 

acido dietilentriaminopentacetico (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo

 

acido nitrilotriacetico (NTA)

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali composti in alcuna operazione di tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti.

c)   Solventi

Applicabilità:

lavorazione del cuoio, del materiale tessile o dei tessuti rivestiti

Le seguenti sostanze non sono ammesse nelle miscele o nelle formule di lavorazione del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti:

 

2-Metossietanolo

 

N,N-dimetilformammide

 

1-Metil-2-pirrolidone

 

bis(2-metossietil) etere

 

4,4′- diamminodifenilmetano

 

1,2,3-tricloropropano

 

1,2-Dicloroetano (etilene dicloruro)

 

2-Etossietanolo

 

benzene-1,4-diammina diidrocloruro

 

bis(2-metossietil) etere

 

formammide

 

N-metil-2-pirrolidone

 

tricloroetilene

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, corroborata dalle pertinenti schede dati di sicurezza attestanti il non uso di tali solventi in alcuna fase della produzione di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti.

2 —   Coloranti usati nei processi di tintura e stampa

i.

Vettori usati nel processo di tintura

Applicabilità:

processi di tintura e stampa

Qualora si faccia uso di coloranti in dispersione, non è ammesso l'uso di acceleranti rigonfianti (vettori) alogenati, quali 1,2-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, clorofenossietanolo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni dei produttori di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di vettori alogenati in alcuna fase della tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.

ii.

Coloranti con mordenti al cromo

Applicabilità:

processi di tintura e stampa

Non è ammesso l'uso dei coloranti con mordenti al cromo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di coloranti con mordenti al cromo in alcuna fase della tintura del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.

iii.

Pigmenti

Applicabilità:

processi di tintura e stampa

Non è ammesso l'uso di pigmenti a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico e antimonio.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del o dei fornitori di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di pigmenti a base dei predetti metalli pesanti nei processi di tintura o stampa del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti usati nel mobile.

3 —   Processi di finissaggio

Composti fluorati

Applicabilità:

materiali di rivestimento da tappezzeria con funzione integrata di idrorepellenza o antimacchia

I composti fluorati non sono impregnati, in fase di finissaggio, nei materiali di rivestimento da tappezzeria per mobili al fine di conferire funzioni di idrorepellenza, oleorepellenza e antimacchia. Questa restrizione riguarda anche le sostanze perfluorate e polifluorate. Sono ammessi i trattamenti non fluorati a base di sostanze facilmente o intrinsecamente biodegradabili o a basso potenziale di bioaccumulazione nell'ambiente acquatico.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione, corroborata da dichiarazioni del produttore di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti, del relativo fornitore di sostanze chimiche e dalle eventuali schede dati di sicurezza attestanti il non uso di sostanze fluorurate, perfluorate o polifluorate nelle operazioni di finissaggio del cuoio, dei materiali tessili o dei tessuti rivestiti.

In assenza di un'opportuna dichiarazione, l'organismo competente può esigere ulteriori prove sui materiali di rivestimento secondo i metodi definiti dalle norma CEN/TS 15968.

Per i trattamenti non fluorati, le proprietà di facile o intrinseca biodegradabilità possono essere dimostrate mediante prove effettuate secondo i seguenti metodi: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408.

Il basso potenziale di bioaccumulazione è dimostrato mediante prove che dimostrino un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3,2 o un fattore di bioconcentrazione BCF < 100.

Nel caso dei trattamenti non fluorati l'ultima versione della base di dati degli ingredienti dei detersivi funge da riferimento per la biodegradabilità e può, a discrezione dell'organismo competente, essere accettata quale alternativa alla presentazione di relazioni di prova.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

4 —   Qualità dell'effluente di concia e consumo idrico specifico

Applicabilità:

processo di produzione del cuoio

i)

Il valore COD nelle acque reflue provenienti dai siti di concia del cuoio, scaricate nelle acque superficiali previo trattamento (in situ o all'esterno), non può superare 200 mg/l.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una documentazione dettagliata e relazioni di prova conformi alla norma ISO 6060, attestanti la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. I dati dimostrano la conformità del sito di produzione o, se l'effluente è trattato esternamente al sito, dell'operatore di trattamento delle acque reflue.

ii)

La concentrazione totale di cromo nelle acque reflue di concia dopo il trattamento non può essere superiore a 1,0 mg/l come specificato nella decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione (8).

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità corroborata da una relazione di prova effettuata secondo il metodo di prova ISO 9174, EN 1233 o EN ISO 11885 per il cromo e attestante la conformità a tale criterio sulla base delle medie mensili dei sei mesi precedenti la domanda. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità alla BAT 11 e alla BAT 10 oppure alla BAT 12, come opportuno, di cui alla decisione di esecuzione 2013/84/UE per ridurre il tenore di cromo degli scarichi di acque reflue.

iii)

Il consumo idrico espresso come volume annuo medio di acqua consumata per tonnellata di pelli gregge non può superare i limiti indicati in appresso:

Pelli di grandi dimensioni

28 m3/t

Pelli di piccole dimensioni

45 m3/t

Concia vegetale

35 m3/t

Pelli di maiale

80 m3/t

Pelli di pecora

180 l/pelle

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità del fornitore o dell'impresa produttrice di cuoio, come opportuno. Nella dichiarazione si indica il quantitativo annuale di produzione di cuoio e il relativo consumo idrico in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, misurati in base al quantitativo di acque reflue scaricate.

Se il processo di produzione del cuoio si svolge presso diversi siti, il richiedente o il fornitore del cuoio semilavorato presentano la documentazione che specifica il quantitativo di acqua scaricata (m3) per il quantitativo di cuoio semilavorato prodotto in tonnellate o il numero di pelli per le pelli di pecora, come opportuno, in base ai valori medi mensili dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Valutazione e verifica: il richiedente raccoglie tutte le dichiarazioni pertinenti, le schede dati di sicurezza e le relazioni di prova stilate dai produttori di cuoio, materiali tessili o tessuti rivestiti o dai loro fornitori, atte a dimostrare la conformità ai requisiti di non uso delle sostanze pericolose elencate alla tabella 11.

I materiali di rivestimento da tappezzeria fatti di materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al presente criterio di non uso, durante il processo produttivo, delle sostanze pericolose elencate; è tuttavia necessario allegare una copia del certificato Ecolabel UE.

6.4.   Cotone e altre fibre di cellulosa naturali

Il cotone contenente almeno il 70 % peso/peso di cotone riciclato è esonerato dal requisito del criterio 6.4.

Il cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (in appresso definite cotone) non riciclati hanno un contenuto minimo di cotone biologico (cfr. criterio 6.4 a) o di cotone IPM (Integrated Pest Management) (cfr. criterio 6.4 b).

I materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE in base ai criteri ecologici stabiliti nella decisione 2014/350/UE sono ritenuti conformi al criterio 6.4.

Valutazione e verifica: Il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità.

Se si usano materiali tessili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato dell'Ecolabel UE, a riprova dell'assegnazione ai sensi della decisione 2014/350/UE.

Se del caso, il contenuto riciclato è tracciabile fino alla rilavorazione delle materie prime. La verifica è eseguita da un organismo di certificazione indipendente della catena di custodia per mezzo di documentazione rilasciata dai fornitori e dai trasformatori di materie prime.

6.4 a)   Produzione biologica normale

Almeno il 10 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclate usate nei materiali da tappezzeria sono coltivate conformemente alle prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (9), dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti dai partner commerciali dell'UE. Il contenuto di cotone biologico può comprendere cotone proveniente da colture biologiche e da colture in conversione.

Laddove il cotone biologico è mescolato con il cotone normale o IPM, esso deve provenire da varietà non modificate geneticamente.

Le dichiarazioni relative al contenuto biologico sono ammesse solo se questo è almeno pari al 95 %.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità relativamente al contenuto biologico, corroborata da prove certificate da un organismo indipendente come prodotto conformemente alle prescrizioni di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007, dallo US National Organic Programme (NOP) o da analoghi obblighi di legge stabiliti da altri partner commerciali. La verifica è comunicata per ciascun paese di origine.

Il richiedente o il fornitore del materiale, come opportuno, dimostra la conformità al requisito relativo al contenuto minimo di cotone biologico sulla base del volume annuo di cotone acquistato per fabbricare il o i prodotti finiti, per ogni linea di prodotto. Si allegano le registrazioni delle transazioni e/o le fatture a dimostrazione del quantitativo di cotone certificato acquistato.

Per il cotone normale o IPM usato nel cotone biologico misto, si accetta un test di screening delle modificazioni genetiche comuni quale prova di conformità della varietà di cotone.

6.4 b)   Produzione di cotone secondo i principi IPM (Integrated Pest Management) e restrizioni sui pesticidi

Almeno il 20 % peso/peso delle fibre di cotone non riciclato usate nei materiali da tappezzeria sono coltivate secondo i principi IPM quali definiti dal relativo programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o dai sistemi di gestione integrata delle colture (Integrated Crop Management — ICM) che inglobano i principi IPM.

Il cotone IPM destinato a essere usato nel prodotto finito è coltivato senza ricorso a una qualsiasi delle seguenti sostanze: aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, pentaclorofenolo.

Valutazione e verifica: il richiedente o il fornitore dei materiali, come opportuno, presenta una dichiarazione di conformità al criterio 6.4 b), corroborata da prove che dimostrino che almeno il 20 % peso/peso del cotone non riciclato contenuto nel prodotto è stato coltivato da agricoltori che hanno seguito programmi ufficiali di formazione della FAO oppure programmi nazionali IPM e ICM e/o che siano stati sottoposti ad audit nell'ambito di sistemi IPM certificati da organismi indipendenti. La verifica è comunicata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.

Il richiedente o il fornitore di materiale, come opportuno, dichiara altresì che il cotone IPM è stato coltivato senza ricorrere a nessuna delle sostanze elencate al criterio 6.4 b). Sono accettati quale prova di conformità i sistemi di certificazione IPM che escludono l'uso delle sostanze elencate.

Criterio 7 — Materiali di imbottitura da tappezzeria

7.1.   Schiuma di lattice

7.1 a)   Sostanze con restrizioni d'uso

Nella schiuma di lattice le concentrazioni delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 12.

Tabella 12

Sostanze soggette a restrizioni nelle schiume di lattice usate nei materiali di imbottitura da tappezzeria per mobili.

Gruppo di sostanze

Sostanza

Valore limite (ppm)

Condizioni di valutazione e verifica

Clorofenoli

Fenoli mono- e diclorurati (sali ed esteri)

1

A

Altri clorofenoli

0,1

A

Metalli pesanti

As (Arsenico)

0,5

B

Cd (Cadmio)

0,1

B

Co (Cobalto)

0,5

B

Cr (Cromo), totale

1

B

Cu (Rame)

2

B

Hg (Mercurio)

0,02

B

Ni (Nichel)

1

B

Pb (Piombo)

0,5

B

Sb (Antimonio)

0,5

B

Pesticidi (prova solo sulle schiume composte da almeno il 20 % in peso di lattice naturale).

Aldrina

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinone

0,04

C

Diclorfention

0,04

C

Diclorvos

0,04

C

Dieldrina

0,04

C

Endrina

0,04

C

Eptacloro

0,04

C

Eptaclorepossido

0,04

C

Esaclorobenzene

0,04

C

Esaclorocicloesano

0,04

C

α-Esaclorocicloesano

0,04

C

β-Esaclorocicloesano

0,04

C

γ-Esaclorocicloesano (lindano)

0,04

C

δ-Esaclorocicloesano

0,04

C

Malation

0,04

C

Metossicloro

0,04

C

Mirex

0,04

C

Paration-etile

0,04

C

Paration-metile

0,04

C

Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni

Butadiene

1

D

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.1 a) e, se del caso, le relazioni di prova secondo i metodi in appresso.

A.

Per i clorofenoli il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si macinano 5 g di campione, da cui sono estratti i clorofenoli sotto forma di fenolo (PCP), sale di sodio (SPP) o esteri. Gli estratti sono analizzati mediante gascromatografia (GC). Il rilevamento è effettuato mediante spettrometro di massa e rilevatore a cattura di elettroni (ECD)

B.

Per i metalli pesanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES), nota anche come spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) o mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

C.

Per i pesticidi il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si estrae un campione di 2 g in un bagno a ultrasuoni con miscela esano/diclorometano (85/15). L'estratto è lavato mediante agitazione in acetonitrile o cromatografia di adsorbimento su florisil. La misurazione e la quantificazione sono determinate mediante gascromatografia a rilevazione o rilevazione a cattura di elettroni o gascromatografia/spettrometria di massa abbinate. La prova relativa ai pesticidi è richiesta per le schiume di lattice aventi un contenuto di lattice naturale di almeno il 20 %.

D.

Per il butadiene il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si esegue il campionamento dello spazio di testa, previa estrazione e pesata della schiuma di lattice Il contenuto di butadiene è determinato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

7.1 b)   Emissioni di VOC su 24 ore

Dopo 24 ore le concentrazioni nella camera di prova dei VOC elencati in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 13.

Tabella 13

Limiti di emissione di VOC per le schiume di lattice

Sostanza

Valore limite (mg/m3)

1,1,1 — Tricloroetano

0,2

4-Fenilcicloesene

0,02

Disolfuro di carbonio

0,02

Formaldeide

0,005

Nitrosammine (********)

0,0005

Stirene

0,01

Tetracloroetilene

0,15

Toluene

0,1

Tricloretilene

0,05

Vinilcloruro

0,0001

Vinilcicloesene

0,002

Idrocarburi aromatici (totale)

0,3

VOC (totale)

0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.1 b), se del caso corroborata da una relazione di prova che presenta i risultati dell'analisi di prova in camera secondo la norma ISO 16000-9.

Il campione imballato è conservato a temperatura ambiente per almeno 24 ore, successivamente è tolto dall'imballaggio e trasferito immediatamente in camera di prova. Il campione è collocato su un supporto che consente l'accesso dell'aria su tutti i lati. I fattori climatici sono adeguati a quelli previsti dalla norma ISO 16000-9. Per il raffronto dei risultati delle prove, il tasso di aerazione specifico dell'area (q = n/l) è pari a 1 e il tasso di aerazione è compreso fra 0,5 e 1. Il campionamento dell'aria inizia circa 24 ± 1 ore dopo il caricamento della camera per un'ora su cartucce DNPH per l'analisi della formaldeide e di altre aldeidi e su Tenax TA per l'analisi di altri composti organici volatili. La durata del campionamento per altri composti può durare più a lungo ma si conclude entro 30 ore.

L'analisi della formaldeide e delle altre aldeidi è conforme alla norma ISO 16000-3. Salvo indicazione diversa, l'analisi di altri composti organici volatili è conforme alla norma ISO 16000-6.

Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.

L'analisi delle nitrosammine è effettuata mediante gascromatografia abbinata a un rivelatore per analisi a energia termica (GC-TEA), conformemente al metodo BGI 505-23 (in precedenza ZH 1/120.23) o equivalente.

7.2.   Schiuma poliuretanica (PUR)

7.2 a)   Sostanze e miscele con restrizioni d'uso

Nella schiuma PUR le concentrazioni delle sostanze e delle miscele elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 14.

Tabella 14

Elenco delle sostanze e delle miscele con restrizioni d'uso nelle schiume PUR

Gruppo di sostanze

Sostanza (sigla, numero CAS, simbolo dell'elemento)

Valore limite

Metodo

Biocidi

 

Non aggiunto intenzionalmente

A

Ritardanti di fiamma

 

Non aggiunti (salvo conformità con le condizioni di cui alle voci b e c della tabella 2)

A

Metalli pesanti

As (Arsenico)

0,2 ppm

B

Cd (Cadmio)

0,1 ppm

B

Co (Cobalto)

0,5 ppm

B

Cr (Cromo), totale

1,0 ppm

B

Cr VI (Cromo esavalente)

0,01 ppm

B

Cu (Rame)

2,0 ppm

B

Hg (Mercurio)

0,02 ppm

B

Ni (Nichel)

1,0 ppm

B

Pb (Piombo)

0,2 ppm

B

Sb (Antimonio)

0,5 ppm

B

Se (selenio)

0,5 ppm

B

Plastificanti

Dibutilftalato (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % p/p (somma di tutti i 6 ftalati nei mobili per bambini di età inferiore a tre anni)

C

Di-n-ottilftalato (DNOP, 117-84-0) (*********)

Di (2-etilesil)-ftalato (DEHP, 117-81-7) (*********)

Butilbenzilftalato (BBP, 85-68-7) (*********)

Di-iso-decilftalato (DIDP, 26761-40-0)

Di-iso-nonilftalato (DINP, 28553-12-0)

Ftalati che figurano nell'elenco ECHA delle sostanze candidate (**********)

Non aggiunto intenzionalmente

A

TDA e MDA

2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′- Diamminodifenilmetano

4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Sostanze organostanniche

Tributilstagno (TBT)

50 ppm

E

Dibutilstagno (DBT)

100 ppm

E

Monobutilstagno (MBT)

100 ppm

E

Tetrabutilstagno (TeBT)

Monoottilstagno (MOT)

Diottilstagno (DOT)

Tricicloesilstagno (TcyT)

Trifenilstagno (TPhT)

Somma

500 ppm

E

Altre sostanze specifiche soggette a restrizioni

Diossine clorurate o bromurate o furani

Non aggiunto intenzionalmente

A

Idrocarburi clorurati: (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetilene)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Fenoli clorurati (PCP, TeCP, 87-86-5)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Esaclorocicloesano (58-89-9)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Monometildibromo–Difenilmetano (99688-47-8)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Monometildicloro-Difenilmetano (81161-70-8)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Nitriti

Non aggiunto intenzionalmente

A

Bifenili polibromurati (PBB, 59536-65-1)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Pentabromodifeniletere (PeBDE, 32534-81-9)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Ottabromodifeniletere (OBDE, 32536-52-0)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Bifenili policlorurati (PCB, 1336-36-3)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Terfenili policlorurati (PCT, 61788-33-8)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, 126-72-7)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Trimetilfosfato (512-56-1)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, 545-55-1)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, 115-96-8)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Metilfosfonato di dimetile (DMMP, 756-79-6)

Non aggiunto intenzionalmente

A

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.2 a). Se è necessario effettuare prove, il richiedente presenta i relativi risultati attestanti la conformità ai limiti di cui alla tabella 14. Per quanto riguarda i metodi B, C, D ed E se è necessaria un'analisi, si prelevano 6 campioni da una profondità massima di 2 cm della superficie del materiale inviato al pertinente laboratorio.

A.

Per i biocidi, gli ftalati e le altre sostanze specifiche soggette a restrizioni il richiedente allega una dichiarazione corredata da dichiarazioni dei fornitori della schiuma in cui si conferma che questi non sono stati aggiunti intenzionalmente alla formula della schiuma.

B.

Per i metalli pesanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Il campione macinato di materiale è eluito secondo la norma DIN 38414-S4 o equivalente in un rapporto di 1:10. Il filtrato risultante è setacciato attraverso un filtro a membrana da 0,45 μm (se del caso per filtraggio a pressione). La soluzione ottenuta è esaminata per ricercarvi il contenuto di metalli pesanti mediante spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES o ICP-OES) oppure mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con la tecnica dell'idruro o del vapore freddo.

C.

Per il quantitativo totale di plastificanti il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. L'estrazione è effettuata mediante un metodo comprovato, quale l'estrazione subsonica di 0,3 g di campione in una fiala con 9 ml di t-Butilmetiletere per un'ora, seguita dalla determinazione degli ftalati mediante GC con un rivelatore selettivo di massa a monitoraggio di singoli ioni (SIM Modus).

D.

Per TDA ed MDA il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Si esegue l'estrazione di 0,5 g di campione composito in una siringa da 5 ml con 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. La siringa è svuotata per poi essere di nuovo riempita del liquido. Dopo aver ripetuto questa operazione 20 volte, si conserva l'estratto finale per analizzarlo. Si aggiunge alla siringa una nuova quantità di 2,5 ml di soluzione acquosa di acido acetico all'1 % e si ripetono altri 20 cicli. Dopo di che l'estratto è combinato con il primo estratto e diluito fino a 10 ml in un matraccio tarato con acido acetico. Gli estratti sono analizzati mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV) o HPLC-MS. Se si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione–spettrometria di massa (HPLC-MS).

E.

Per le sostanze organostanniche il richiedente presenta una relazione che illustra i risultati della seguente procedura di prova. Un campione composito del peso di 1-2 g è mescolato con almeno 30 ml di agente di estrazione per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1 750 ml di metanolo + 300 ml di acido acetico + 250 ml di soluzione salina (pH 4,5). La soluzione salina è una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1 200 ml d'acqua e 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2 000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivate aggiungendo 100 μl di soluzione di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF) (200 mg/ml THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in SIM Modus.

7.2 b)   Emissioni di VOC su 72 ore

Dopo 72 ore le concentrazioni in camera di prova delle sostanze elencate in appresso non possono superare i valori limite di cui alla tabella 15.

Tabella 15

Limiti di emissione di VOC su 72 ore per le schiume PUR

Sostanza (numero CAS)

Valore limite (mg/m3)

Formaldeide (50-00-0)

0,005

Toluene (108-88-3)

0,1

Stirene (100-42-5)

0,005

Tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

0,005

Somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

0,04

Idrocarburi aromatici

0,5

VOC (totale)

0,5

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7.2 b). Se del caso, la dichiarazione è corroborata dai risultati di prova attestanti la conformità ai limiti di cui alla tabella 15. La combinazione campione/camera di prova è:

 

1 campione avente dimensione di 25 × 20 × 15 cm collocato in una camera di prova di 0,5 m3, oppure

 

2 campioni avente dimensione di 25 × 20 × 15 cm collocati in una camera di prova di 1,0 m3.

Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 23 °C e 50 % di umidità relativa, applicando un tasso di scambio d'aria orario n = 0,5 e un carico L della camera pari a 0,4 m2/m3 (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i bordi e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11.

Il campionamento è effettuato 72 ± 2 ore dopo aver caricato la camera per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della formaldeide. Le emissioni di VOC sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante GC-MS a termodesorbimento conformemente alla norma ISO 16000-6.

I risultati sono semiquantitativi e sono espressi come toluene equivalente. Ogni analita specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione ≥ 1 μg/m3. Il valore totale VOC è la somma di tutti gli analiti aventi una concentrazione ≥ 1 μg/m3 eluiti nel periodo di ritenzione incluso fra l'n-esano (C6) e l'n-esadecano (C16) compresi. La somma di tutti i composti individuabili classificati nelle categorie C1 A o C1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione ≥ 1 μg/m3. Se i risultati delle prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 16000-3.

Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono ritenute equivalenti a quelle eseguite secondo la serie di norme ISO 16000.

7.2 c)   Agenti schiumogeni

Non è ammesso l'uso di composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di non uso rilasciata dal produttore di schiuma.

7.3.   Altri materiali di imbottitura

È ammesso l'uso di altri materiali come imbottitura nella tappezzeria per mobili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

sono rispettati i requisiti generali relativi alle sostanze pericolose di cui al criterio 2;

non sono usati composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari;

non sono usate piume o piumino come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in miscele;

se il materiale di imbottitura/riempimento comprende fibra di cocco gommata con lattice, si dimostra la conformità ai criteri 7.1 a) e 7.1 b).

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità attestante:

i)

la natura del materiale di imbottitura/riempimento usato e ogni altro materiale misto;

ii)

che il materiale non contiene SVHC o altre sostanze pericolose non espressamente oggetto di deroga elencate alla tabella 2;

iii)

che non sono stati utilizzati composti organici alogenati come agenti schiumogeni o agenti schiumogeni ausiliari;

iv)

che non sono state usate piume o piumino di origine animale come materiale di imbottitura/riempimento da soli o in miscele;

v)

la conformità al criterio 7.1 per quanto riguarda le sostanze soggette a restrizioni e le emissioni di VOC se la fibra di cocco è stata gommata con lattice.

Criterio 8 — Vetro: uso di metalli pesanti

Questo criterio si applica a qualsiasi materiale di vetro incluso nel mobile finito, indipendentemente dalla sua frazione massica.

Il vetro usato nel mobile soddisfa le seguenti condizioni:

non contiene vetro al piombo;

non contiene impurità di piombo, mercurio o cadmio in livelli superiori a 100 mg/kg per metallo;

per il vetro da specchi, le pitture, i fondi o le vernici usate sul retro dello specchio hanno un contenuto di piombo inferiore a 2 000 mg/kg di sostanza in scatola. I rivestimenti sono applicati mediante il processo allo stagno anziché al rame.

Valutazione e verifica:

i)

Il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal o dai fornitori di vetro attestante che non è contenuto vetro al piombo nel mobile finito. In assenza di un'adeguata dichiarazione, l'organismo competente può esigere l'analisi del vetro nel mobile finito mediante un metodo non distruttivo che si avvale di un analizzatore a fluorescenza a raggi X.

ii)

Il richiedente presenta una dichiarazione del fornitore di vetro attestante che il vetro presente nel mobile non contiene impurità di piombo, mercurio o cadmio in livelli superiori a 100 mg/kg (0,01 % p/p); In assenza di un'adeguata dichiarazione, l'organismo competente può esigere la prova relativa a tali metalli nel vetro mediante fluorescenza a raggi X secondo i principi della norma ASTM F2853-10 o equivalente.

iii)

Il richiedente presenta una dichiarazione rilasciata dal fornitore di specchi attestante che tutte le formule delle pitture, dei fondi e delle vernici usati sul dorso dello specchio contengono meno di 2 000 mg/kg di piombo (0,2 p/p). La dichiarazione è corroborata dalla pertinente scheda dati di sicurezza o da analoga documentazione. Si allega un'ulteriore dichiarazione del fornitore di vetro da specchio attestante che il rivestimento del dorso è stato applicato mediante il «processo allo stagno» e non il «processo al rame».

Criterio 9 — Requisiti relativi al prodotto finito

9.1.   Idoneità all'uso

I mobili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono considerati idonei all'uso se soddisfano i requisiti stabiliti nella versione più recente delle pertinenti norme EN elencate in appendice IV relative alla durabilità, alle dimensioni, alla sicurezza e alla robustezza del prodotto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione attestante quali delle eventuali norme elencate all'appendice IV sono applicabili al prodotto e presenta quindi una dichiarazione di conformità alle pertinenti norme EN, corroborata da risultati di prova rilasciati dal fabbricante di mobili o dal fornitore delle parti/dei materiali componenti, come opportuno.

9.2.   Garanzia di prodotto estesa

Il richiedente offre senza oneri supplementari una garanzia minima quinquennale a decorrere dalla data di consegna del prodotto. Questa garanzia è offerta senza pregiudicare gli obblighi di legge facenti capo al fabbricante e al venditore ai sensi della legislazione nazionale.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità e indica i termini e le condizioni della garanzia di prodotto estesa che figurano nella documentazione di informazione al consumatore e che soddisfano i requisiti minimi stabiliti dal presente criterio.

9.3.   Disponibilità di pezzi di ricambio

Per un periodo almeno quinquennale a decorrere dalla data di consegna il fabbricante di mobili mette a disposizione dei clienti i pezzi di ricambio. L'eventuale costo dei pezzi di ricambio è proporzionale al costo totale del mobile. Sono indicati i recapiti presso cui rivolgersi per ottenere i pezzi di ricambio.

Valutazione e verifica: il fabbricante di mobili presenta una dichiarazione attestante che per un periodo almeno quinquennale a decorrere dalla data di consegna sono disponibili i pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio sono disponibili a titolo gratuito durante il periodo di validità della garanzia se le merci risultano difettose in condizioni normali d'uso o sono disponibili a un costo proporzionato se le merci sono state danneggiate da un uso scorretto. Le informazioni al consumatore includono i recapiti presso cui rivolgersi.

9.4.   Progettazione per lo smontaggio

Per i mobili che consistono di diverse parti/diversi materiali componenti, il prodotto è progettato per lo smontaggio al fine di agevolarne la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio. Si includono semplici istruzioni illustrate in merito allo smontaggio e alla sostituzione delle parti/dei materiali componenti. Lo smontaggio e le operazioni di sostituzione devono poter essere svolte per mezzo di comuni attrezzi di base e da mani non esperte.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta i disegni tecnici che illustrano il modo di montare e smontare il mobile per mezzo di comuni attrezzi di base e da mani non esperte. Per la tappezzeria tale smontaggio può includere l'uso di cerniere lampo e velcro per attaccare/staccare i cuscini dal telaio dei divani e inserire/togliere l'imbottitura interna dai materiali di rivestimento. Se necessario, si fa in modo che le viti da inserire direttamente nei pannelli a base di legno possano, in fase di rimontaggio, essere inserite in punti diversi rispetto a quelli da cui erano state tolte durante lo smontaggio.

9.5.   Emissioni di VOC

Se il mobile contiene alcune parti/alcuni materiali componenti elencati in appresso, la prova vertente sulle emissioni di VOC è necessaria per:

i rivestimenti da tappezzeria di cuoio;

i rivestimenti da tappezzeria di tessuti rivestiti;

le parti componenti che costituiscono oltre il 5 % del peso totale del mobile (imballaggio escluso) e che sono state trattate con formule di rivestimento a elevato contenuto di VOC (superiore al 5 %) applicate in dosi superiori a 30 g/m2 di superficie rivestita o le cui dosi non sono state calcolate.

L'imballaggio e la spedizione dei campioni inviati per sottoporre a prove, la loro manipolazione e il loro condizionamento, i requisiti della camera di prova e i metodi di analisi dei gas seguono le procedure descritte nella serie di norme ISO 16000.

Le prove possono essere effettuate sull'intero mobile (cfr. condizioni e limiti alla tabella 16) o in camere di prova più piccole idonee alle parti/ai materiali componenti suelencati (cfr. condizioni e limiti alla tabella 17).

Le emissioni di VOC non superano i valori limite di cui alle tabelle 16 e 17.

Tabella 16

Valori limite massimi per le emissioni di VOC per specifici mobili

Parametro di prova

Poltrone e divani

Sedie da ufficio

Altri mobili

Volume della camera

Nell'intervallo 2-10 m3

Tasso di carico

Il prodotto occupa circa il 25 % del volume della camera

 (***********) 0,5-1,5 m2/m3

Tasso di aerazione

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5-1,5 h– 1

Sostanza

3d

28d

3d

28d

28d

Formaldeide

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Sostanze C (10)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

Valore R per sostanze LCI (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Tabella 17

Valori limite massimi per le emissioni di VOC per determinati parti/materiali componenti

Parametro di prova

Parti componenti rivestite

Materiali di rivestimento da tappezzeria di cuoio o di tessuti rivestiti

Volume della camera minimo consentito

200 l per le parti componenti a base di legno

20 l per le altre parti componenti

20 L

Tasso di aerazione

0,5 h– 1

1,5 m3/m2.h

Sostanza

3d

28d

3d

28d

Formaldeide

60 μg/m3

60 μg/m3

TVOC

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSVOC

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Sostanze C (12)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

≤ 10 μg/m3 (limite totale)

≤ 1 μg/m3 (per sostanza)

Valore R per sostanze LCI (13)

≤ 1

≤ 1

Valutazione e verifica: se il mobile deve essere sottoposto alla prova di emissioni di VOC del prodotto finito, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità, corroborata da una relazione delle prove in camera effettuate secondo la serie di norme ISO 16000. Le prove effettuate secondo la norma CEN/TS 16516 sono considerate equivalenti a quelle effettuate secondo la norma ISO 16000. Se i limiti di concentrazione in camera specificati a 28 giorni possono essere soddisfatti 3 giorni dopo il collocamento del campione nella camera, o dopo qualsiasi altro periodo compreso fra 3 e 27 giorni dopo il collocamento del campione nella camera, allora la conformità ai requisiti può essere dichiarata e la prova può essere interrotta prima del previsto.

I dati di prova risalenti al massimo a 12 mesi prima della presentazione della domanda di marchio Ecolabel UE sono validi per i prodotti o le parti/i materiali componenti a patto che non siano state apportate variazioni al processo produttivo o alle formule chimiche usate, suscettibili di aumentare le emissioni di VOC dal prodotto finito o dai relativi materiali/parti componenti.

Per attestare la conformità delle parti/dei materiali componenti ai limiti di cui alla tabella 17 si accettano dati di prova forniti direttamente dai fornitori se corredati di una dichiarazione del fornitore stesso.

Criterio 10 — Informazioni al consumatore

Congiuntamente al prodotto si fornisce un unico documento di informazione al consumatore che contenga informazioni, nella lingua del paese in cui è commercializzato il prodotto, in merito ai seguenti aspetti:

una descrizione del prodotto rispetto ai requisiti di cui al criterio 1;

una descrizione dei modi migliori per smaltire il prodotto (per esempio riutilizzo, ripresa da parte del richiedente, riciclaggio, recupero di energia), ordinati secondo il loro impatto sull'ambiente;

informazioni in merito ai tipi di polimero di qualsiasi parte componente di plastica avente un peso superiore a 100 g e non marcata conformemente ai requisti del criterio 4.1;

una dichiarazione attestante che la designazione, la descrizione, l'etichetta o la marcatura del cuoio sono conformi ai requisiti stabiliti dalle norme EN 15987 ed EN 16223;

una dichiarazione attestante le condizioni d'uso del mobile. A titolo di esempio: interno, esterno, intervalli di temperatura, capacità portante e modalità corrette di pulizia del prodotto;

informazioni relative al tipo di vetro usato, eventuali informazioni in materia di sicurezza, la relativa idoneità al contatto con materiali duri come vetro, metallo o pietra nonché informazioni in merito allo smaltimento corretto del vetro, per esempio l'eventuale compatibilità con il vetro del contenitore post-consumo;

una dichiarazione di conformità con le pertinenti norme di sicurezza antincendio nel paese dove è commercializzato il mobile imbottito, i dettagli relativi agli eventuali ritardanti di fiamma e l'indicazione dei materiali nei quali sono stati usati;

una dichiarazione di non uso di biocidi per impartire un effetto di disinfezione finale in qualsiasi mobile chiaramente destinato a un uso interno e, per i mobili destinati a uso esterno, una dichiarazione relativa a quali principi attivi dei biocidi siano eventualmente stati usati e in quali materiali;

una dichiarazione di conformità alle eventuali norme EN pertinenti di cui al criterio 9.1 e all'appendice IV;

le informazioni pertinenti relative ai termini e alle condizioni della garanzia di prodotto secondo quanto prescritto al criterio 9.2;

i recapiti utili per ottenere i pezzi di ricambio secondo quanto prescritto al criterio 9.3;

istruzioni di montaggio e smontaggio chiaramente illustrate secondo quanto prescritto al criterio 9.4.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una copia del documento di informazione che deve essere fornito al consumatore insieme al prodotto, a dimostrazione della conformità con ciascuno dei punti elencati nel criterio, se del caso.

Criterio 11 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

L'etichetta facoltativa con casella di testo presenta, se del caso, tre delle seguenti dichiarazioni:

Legno, sughero, bambù e vimini provenienti da foreste gestite secondo i principi della gestione forestale sostenibile

Contenuto riciclato (legno o plastica, se pertinente)

Sostanze pericolose con restrizioni d'uso

Non trattato con biocidi (se pertinente)

Non trattato con ritardanti di fiamma (se pertinente)

Prodotto a basse emissioni di formaldeide

Prodotto a basse emissioni di VOC

Prodotto progettato per essere smontato e riparato con facilità

Se nella tappezzeria del mobile sono stati usati materiali tessili a base di cotone contenente cotone biologico o IPM, nella casella 2 del marchio Ecolabel UE può figurare il testo seguente.

Tabella 18

Informazioni che possono figurare accanto al marchio Ecolabel UE relative al cotone contenuto nei materiali tessili

Specifiche di prodotto

Testo facoltativo

Contenuto biologico superiore al 95 %

Tessili fatti con cotone biologico

Contenuto IPM superiore al 70 %

Cotone coltivato con uso ridotto di pesticidi

Il documento «EU Ecolabel logo guidelines» sull'uso dell'etichetta facoltativa con la casella di testo è pubblicato all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con questo criterio.


(1)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(2)  Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

(3)  ECHA, Sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

(*)  Lo smaltimento del colore nel trattamento delle acque reflue si considera avvenuta nel momento in cui gli effluenti della tintoria soddisfano i seguenti coefficienti di spettro: (i) 7 m– 1 a 436nm, 5 m– 1 a 525nm e 3 m– 1 a 620nm.

(4)  ECHA, Banca dati delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances.

(5)  ECHA, Cooperazione con le agenzie di regolamentazione omologhe, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(6)  «EPF Standard for delivery conditions of recycled wood», ottobre 2002. Consultabile in linea all'indirizzo: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf.

(7)  Regulation 93120 «Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products» California Code of Regulations.

(**)  Non applicabile ai prodotti bianchi o ai prodotti non tinti né stampati.

(***)  Si ammette tuttavia un livello 4 se i tessuti di rivestimento da tappezzeria sono sia di colore chiaro (profondità standard < 1/12), sia composti da oltre il 20 % di lana o di altre fibre cheratiniche o da oltre il 20 % di lino o di altre fibre liberiane.

(****)  Un totale di 22 arilammine elencate alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 oltre a due altri composti (cfr. appendice III, tabella 1, per un elenco completo delle arilammine da sottoporre a prova). Il limite di rilevamento per la norma EN ISO 17234-1 è di 30 mg/kg.

(*****)  Per la norma EN ISO 17075 si ipotizza un limite di rilevamento generico di 3 mg/kg.

(******)  Mobili progettati appositamente per bambini di età inferiore a tre anni.

(*******)  Se i materiali tessili sottoposti a prova sono stati trattati con ATO come catalizzatore, a norma delle condizioni di deroga relative all'uso di ATO alla voce c) della tabella 2, essi sono allora esonerati dalla conformità al limite di lisciviazione per l'antimonio.

(8)  Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (notificata con il numero C(2013) 618) (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(********)  N-nitrosodimetilammina (NDMA), N-nitrosodietilammina (NDEA), N-nitrosometiletilammina (NMEA), N-nitrosodi-i-propilammina (NDIPA), N-nitrosodi-n-propilammina (NDPA), N-nitrosodi-n-butilammina (NDBA), N-nitrosopirrolidinone (NPYR), N-nitrosopiperidina (NPIP), N-nitrosomorfolina (NMOR).

(*********)  0,01 % p/p (somma di 4 ftalati in tutti gli altri mobili).

(**********)  Con riferimento alla versione più recente dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'ECHA al momento della presentazione della domanda.

(***********)  Anche se è possibile variare il tasso di carico e il tasso di aerazione per altri mobili, il rapporto fra il tasso di carico (m2/m3) e il tasso di aerazione (h– 1) deve restare pari a 1,0.

(10)  La formaldeide è esclusa dal computo cumulativo delle emissioni VOC cancerogene e ha invece un proprio limite individuale.

(11)  Valore R = totale di tutti i quozienti (Ci/LCIi) < 1 (in cui Ci = concentrazione della sostanza nell'aria della camera, LCIi = valore LCI della sostanza quale definito dai dati più recenti raccolti nell'ambito della European Collaborative Action «Urban air, indoor environment and human exposure».

(12)  La formaldeide è esclusa dal computo cumulativo delle emissioni VOC cancerogene e ha invece un proprio limite individuale.

(13)  Valore R = totale di tutti i quozienti (Ci/LCIi) < 1 (in cui Ci = concentrazione della sostanza nell'aria della camera, LCIi = valore LCI della sostanza quale definito dai dati più recenti raccolti nell'ambito della European Collaborative Action «Urban air, indoor environment and human exposure».

Appendice I

ORIENTAMENTI PER CALCOLARE I VOC DEI RIVESTIMENTI SUPERFICIALI

Il metodo di calcolo richiede le seguenti informazioni:

area totale della superficie rivestita del prodotto assemblato finito

il contenuto di VOC del composto di rivestimento (in g/l);

il volume del composto di rivestimento presente prima dell'operazione di rivestimento;

il numero di unità identiche lavorate durante l'operazione di rivestimento;

il volume del composto di rivestimento residuo dopo l'operazione di rivestimento.

In appresso un esempio di calcolo:

area totale della superficie rivestita del prodotto assemblato finito

= 1,5 m2.

il contenuto di VOC del composto di rivestimento (in g/l)

= 120 g/L.

il volume (1) del composto di rivestimento presente prima dell'operazione di rivestimento

= 18,5L.

il numero di unità identiche lavorate durante l'operazione di rivestimento

= 4.

il volume (1) del composto di rivestimento residuo dopo l'operazione di rivestimento

= 12,5L


area totale rivestita

= 4 × 1.5 m2

= 6 m2.

volume totale del composto di rivestimento usato

= 18,5 — 12,5

= 6L.

VOC totali applicati alla superficie

= 3,9L × 120 g/L

= 468 g

VOC totali applicati per m2

= 468 g/6 m2

= 78 g/m2.

Se si applicano uno o più composti di rivestimento, come i fondi o le finiture, il consumo volumetrico e i contenuti di VOC sono anch'essi calcolati e sommati.

Per ridurre il contenuto totale di VOC usati nelle operazioni di rivestimento è possibile utilizzare tecniche più efficienti. Le efficienze indicative delle diverse tecniche di rivestimento sono illustrate oltre.

Tabella

Fattori di efficienza indicativa per le tecniche di rivestimento:

Tecnica di rivestimento

Efficacia

%

Fattore di efficienza

Spruzzatore senza riciclaggio

50

0,5

Spruzzo elettrostatico

65

0,65

Spruzzatore con riciclaggio

70

0,7

Trattamento a campana/disco

80

0,8

Rivestimento a rullo

95

0,95

Rivestimento a tampone

95

0,95

Rivestimento sotto vuoto

95

0,95

Trattamento per immersione

95

0,95

Sciacquatura

95

0,95


(1)  N.B.: anziché il volume, è possibile usare il peso a condizione che la densità del composto di rivestimento sia nota e sia presa in considerazione nel calcolo.

Appendice II

REQUISITI EX NORMA EN 13336 PER IL CUOIO PER MOBILI

Tabella

Requisiti fisici del cuoio usato nei mobili cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE (conformemente alla norma EN 13336)

Caratteristiche fondamentali

Metodo di prova

Valori raccomandati

Nubuck, pelle scamosciata e anilina (*)

Semianilina (*)

Rivestito, pigmentato e altri (*)

pH e ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (se pH < 4,0, ΔpH ≤ 0,7

Carico di strappo, valore medio

EN ISO 3377-1

> 20 N

Resistenza del colore allo sfregamento oscillatorio

EN ISO 11640.

Massa totale del cilindro 1 000  g.

Soluzione alcalina del sudore quale definita alla norma EN ISO 11641.

Aspetti da valutare

Variazione di colore del cuoio e colorazione del feltro

Variazione di colore del cuoio e colorazione del feltro Nessun danno alla finitura

con feltro asciutto

50 cicli, ≥ 3 scala di grigi

500 cicli, ≥ 4 scala di grigi

con feltro umido

20 cicli, ≥ 3 scala di grigi

80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi

250 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi

con feltro inumidito con sudore artificiale

20 cicli, ≥ 3 scala di grigi

50 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi

80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi

Resistenza del colore alla luce artificiale

EN ISO 105-B02 (metodo 3)

≥ 3 scala di blu

≥ 4 scala di blu

≥ 5 scala di blu

Adesione della finitura secca

EN ISO 11644

≥ 2N/10 mm

Flessione continua a secco

EN ISO 5402-1

Solo per il cuoio all'anilina con finitura non pigmentata, 20 000 cicli (senza crepe nella finitura)

50 000 cicli (senza crepe nella finitura)

50 000 cicli (senza crepe nella finitura)

Resistenza del colore alla macchia d'acqua

EN ISO 15700

≥ 3 scala dei grigi (nessun rigonfiamento permanente)

Resistenza della finitura alle crepe da freddo

EN ISO 17233

– 15 °C (senza crepe nella finitura)

Resistenza al fuoco

EN 1021 o norma nazionale pertinente

Superata


(*)  Definizioni dei tipi di cuoio secondo la norma EN 15987.

Appendice III

COMPOSTI ARILAMMINICI VIETATI NEL CUOIO, NEI MATERIALI TESSILI E NEI TESSUTI RIVESTITI FINITI

Sono incluse le sostanze di cui alla voce 43 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 che devono essere ricercate in qualsiasi cuoio colorato (secondo la norma EN 17234) o sui materiali tessili (secondo le norme EN 14362-1 e -3).

Tabella 1

Arilammine cancerogene da ricercare nei materiali tessili o nel cuoio.

Arilammina

Numero CAS

Arilammina

Numero CAS

4-amminodifenile

(92-67-1)

4,4′-ossidianilina

(101-80-4)

Benzidina

(92-87-5)

4,4′-tiodianilina

(139-65-1)

4-cloro-o-toluidina

(95-69-2)

o-toluidina

(95-53-4)

2-naftilammina

(91-59-8)

2,4-diamminotoluene

(95-80-7)

o-ammino-azotoluene

(97-56-3)

2,4,5-trimetilanilina

(137-17-7)

2-ammino-4-nitrotoluene

(99-55-8)

4-amminoazobenzene

(60-09-3)

4-cloroanilina

(106-47-8)

o-anisidina

(90-04-0)

2,4-diamminoanisolo

(615-05-4)

2,4-Xilidina

(95-68-1)

4,4′-Diamminodifenilmetano

(101-77-9)

2,6-Xilidina

(87-62-7)

3,3′-diclorobenzidina

(91-94-1)

p-cresidina

(120-71-8)

3,3′-dimetossibenzidina

(119-90-4)

3,3′-dimetilbenzidina

(119-93-7)

3,3′-dimetil-4,4-diamminodifenilmetano

(838-88-0)

4,4′-metilene-bis-(2-cloroanilina)

(101-14-4)

Diversi altri composti coloranti non direttamente soggetti a restrizioni ai sensi della voce 43 dell'allegato XVII del regolamento CE) n. 1907/2006 sono noti per scindersi durante la lavorazione e formare alcune delle sostanze vietate elencate alla tabella 1. Al fine di ridurre l'incertezza in merito al rispetto del limite di 30 mg/kg relativo alle sostanze elencate alla tabella 1, si raccomanda ai fabbricanti, ma non si impone loro l'obbligo, di evitare l'uso dei coloranti di cui alla tabella 2.

Tabella 2

Elenco indicativo dei coloranti che possono scindersi in arilammine cancerogene

Coloranti in dispersione

Coloranti basici

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Basic Brown 4

Basic Red 114

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basic Red 111

 

Coloranti acidi

CI Acid Black 29

CI Acid Red 4

CI Acid Red 85

CI Acid Red 148

CI Acid Black 94

CI Acid Red 5

CI Acid Red 104

CI Acid Red 150

CI Acid Black 131

CI Acid Red 8

CI Acid Red 114

CI Acid Red 158

CI Acid Black 132

CI Acid Red 24

CI Acid Red 115

CI Acid Red 167

CI Acid Black 209

CI Acid Red 26

CI Acid Red 116

CI Acid Red 170

CI Acid Black 232

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 119:1

CI Acid Red 264

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 128

CI Acid Red 265

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 35

CI Acid Red 115

CI Acid Red 420

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 48

CI Acid Red 128

CI Acid Violet 12

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 73

CI Acid Red 135

 

Coloranti diretti

Direct Black 4

Direct Blue 192

Direct Brown 223

Direct Red 28

Direct Black 29

Direct Blue 201

Direct Green 1

Direct Red 37

Direct Black 38

Direct Blue 215

Direct Green 6

Direct Red 39

Direct Black 154

Direct Blue 295

Direct Green 8

Direct Red 44

Direct Blue 1

Direct Blue 306

Direct Green 8,1

Direct Red 46

Direct Blue 2

Direct Brown 1

Direct Green 85

Direct Red 62

Direct Blue 3

Direct Brown 1:2

Direct Orange 1

Direct Red 67

Direct Blue 6

Direct Brown 2

Direct Orange 6

Direct Red 72

Direct Blue 8

Basic Brown 4

Direct Orange 7

Direct Red 126

Direct Blue 9

Direct Brown 6

Direct Orange 8

Direct Red 168

Direct Blue 10

Direct Brown 25

Direct Orange 10

Direct Red 216

Direct Blue 14

Direct Brown 27

Direct Orange 108

Direct Red 264

Direct Blue 15

Direct Brown 31

Direct Red 1

Direct Violet 1

Direct Blue 21

Direct Brown 33

Direct Red 2

Direct Violet 4

Direct Blue 22

Direct Brown 51

Direct Red 7

Direct Violet 12

Direct Blue 25

Direct Brown 59

Direct Red 10

Direct Violet 13

Direct Blue 35

Direct Brown 74

Direct Red 13

Direct Violet 14

Direct Blue 76

Direct Brown 79

Direct Red 17

Direct Violet 21

Direct Blue 116

Direct Brown 95

Direct Red 21

Direct Violet 22

Direct Blue 151

Direct Brown 101

Direct Red 24

Direct Yellow 1

Direct Blue 160

Direct Brown 154

Direct Red 26

Direct Yellow 24

Direct Blue 173

Direct Brown 222

Direct Red 22

Direct Yellow 48

Appendice IV

NORME DI DURABILITÀ, ROBUSTEZZA ED ERGONOMIA DEI MOBILI.

Tabella

Elenco indicativo delle norme EN in materia di mobili (elaborate dal Comitato tecnico CEN/TC 207 «Mobili») pertinenti ai fini del criterio 9.1

Norma

Titolo

Mobili imbottiti

EN 1021-1

Mobili — Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti — parte 1: Sorgente di accensione sigaretta in combustione lenta

EN 1021-2

Mobili — Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti — parte 2: Sorgente di accensione fiamma equivalente a quella di un fiammifero

Mobili per ufficio

EN 527-1

Mobilio per ufficio — Tavoli di lavoro e scrivanie — parte 1: Dimensioni

EN 527-2

Mobilio per ufficio — Tavoli di lavoro e scrivanie — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza

EN 1023-2

Mobilio da ufficio — Schermi — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza

EN 1335-1

Mobili per ufficio — Sedia da lavoro per ufficio — parte 1: Dimensioni — Determinazione delle dimensioni

EN 1335-2

Mobili per ufficio — Sedia da lavoro per ufficio — parte 2: Requisiti di sicurezza

EN 14073-2

Mobili per ufficio — Mobili contenitori — parte 2: Requisiti di sicurezza

EN 14074

Mobili per ufficio — Tavoli, scrivanie e mobili contenitori — Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità delle parti mobili (dopo la prova i componenti non sono danneggiati e funzionano ancora come dovuto).

Mobili per esterno

EN 581-1

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 1: Requisiti generali di sicurezza

EN 581-2

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 2: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per le sedute

EN 581-3

Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e collettività — parte 3: Requisiti meccanici di sicurezza e metodi di prova per tavoli

Sedute

EN 1022

Mobili domestici — Sedute — Determinazione della stabilità

EN 12520

Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per sedute domestiche

EN 12727

Mobili — Sedute su barra — Metodi di prova e requisiti per la resistenza e la durata

EN 13759

Mobili — Meccanismi di funzionamento per sedute e divani letto — Metodi di prova

EN 14703

Mobili — Agganci per sedute non-domestiche collegate in linea — Requisiti di resistenza e metodi di prova

EN 16139

Mobili — Resistenza, durabilità e sicurezza — Requisiti per sedute non domestiche

Tavoli

EN 12521

Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per tavoli domestici

EN 15372

Mobili — Resistenza, durata e sicurezza — Requisiti per tavoli non domestici

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