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Document 32016R0933
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/933 of 8 June 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2016/3662
GU L 155 del 14.6.2016, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 155/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/933 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||
Prodotto sotto forma di polvere gialla con aroma di banana, composto da:
Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in un recipiente di plastica avente un contenuto netto di 1,8 kg. Il prodotto è destinato a essere mescolato con bevande. Secondo le indicazioni riportate sull'etichetta, si mescola un misurino (30 g) con circa 3 dl di acqua o latte. |
2106 90 92 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 . Il prodotto contiene proteine idrolizzate e pertanto non può essere classificato nella voce 3502 . È esclusa la classificazione nella voce 3504 a causa della presenza di alcuni ingredienti (fra gli altri, dolcificanti, coloranti ed emulsionanti) che conferiscono al prodotto il carattere di preparazione alimentare rientrante nella voce 2106 . Il prodotto è una preparazione alimentare, condizionata per la vendita al minuto, e deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 . |