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Document 32016R0933

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/933 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2016/3662

    GU L 155 del 14.6.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/933/oj

    14.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 155/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/933 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 2016

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Stephen QUEST

    Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione (codice NC)

    Motivazioni

    (1)

    (2)

    (3)

    Prodotto sotto forma di polvere gialla con aroma di banana, composto da:

    isolato di proteine di siero di latte idrolizzato enzimaticamente (90 % in peso espresso in proteine),

    lecitina di soia (emulsionante),

    aroma naturale di banana,

    E 104 (colorante) e

    sucralosio (dolcificante).

    Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in un recipiente di plastica avente un contenuto netto di 1,8 kg.

    Il prodotto è destinato a essere mescolato con bevande. Secondo le indicazioni riportate sull'etichetta, si mescola un misurino (30 g) con circa 3 dl di acqua o latte.

    2106 90 92

    La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 92 .

    Il prodotto contiene proteine idrolizzate e pertanto non può essere classificato nella voce 3502 .

    È esclusa la classificazione nella voce 3504 a causa della presenza di alcuni ingredienti (fra gli altri, dolcificanti, coloranti ed emulsionanti) che conferiscono al prodotto il carattere di preparazione alimentare rientrante nella voce 2106 .

    Il prodotto è una preparazione alimentare, condizionata per la vendita al minuto, e deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 .


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