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Document 22016D0717
Decision of the EEA Joint Committee No 34/2015 of 20 March 2015 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2016/717]
Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2015, del 20 marzo 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/717]
Decisione del Comitato misto SEE n. 34/2015, del 20 marzo 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/717]
GU L 129 del 19.5.2016, p. 1-2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
|
19.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 34/2015
del 20 marzo 2015
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/717]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche concernenti il trattamento della selvaggina selvatica grossa e l'ispezione post mortem di selvaggina selvatica (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 e al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato 1 dell'accordo SEE, è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32014 R 0633: Regolamento (UE) n. 633/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014 (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 6).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 633/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 175 del 14.6.2014, pag. 6.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.