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Document 32015R2438

Regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

GU L 336 del 23.12.2015, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; abrogato da 32016R2375

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2438/oj

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2438 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2015

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)

Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, di quel regolamento, dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.

(4)

Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe coprire, a decorrere dal 1o gennaio 2016, le specie che definiscono attività di pesca estremamente miste quali la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo (Nephrops), la pesca mista della sogliola e della passera di mare nonché la pesca del nasello.

(5)

In considerazione degli alti tassi di sopravvivenza documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VIa e nella sottozona CIEM VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza, tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(6)

La raccomandazione comune prevede sette esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2016-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita e che dovrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento.

(8)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che sono state fornite prove sufficienti a sostegno dell'esenzione, ma occorrono informazioni supplementari per valutare il volume de minimis. Questa esenzione può essere pertanto inclusa nel regolamento solo se accompagnata da una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di procedere a una valutazione completa dell'attuale livello dei rigetti rispetto al volume de minimis richiesto.

(9)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj con reti a strascico aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che sono state fornite prove sufficienti a sostegno dell'esenzione, ma occorrono informazioni supplementari per valutare il volume de minimis. Lo CSTEP ha inoltre rilevato che erano in corso ulteriori studi sulla selettività. Questa esenzione viene pertanto inclusa nel regolamento accompagnata da una disposizione che chiede agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di procedere a una valutazione completa dell'attuale livello di rigetti nell'attività di pesca in questione.

(10)

L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che questa esenzione è fondata su poche informazioni quantificate relative alla selettività. Lo CSTEP ha concluso che è opportuno chiedere informazioni aggiuntive al fine di valutare questa esenzione de minimis. L'esenzione può pertanto essere inclusa nel regolamento solo se accompagnata da una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di valutare con maggiore esattezza le informazioni a sostegno di questa esenzione.

(11)

L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(12)

L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella divisione CIEM VIa, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(13)

L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2016-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione è intesa a compensare l'uso di attrezzi più selettivi e che l'esenzione de minimis richiesta serve a coprire i rigetti residui. Di conseguenza, l'esenzione in questione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

(14)

Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016 per rispettare il calendario stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016 nelle acque nordoccidentali quali definite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento, nelle attività di pesca indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi (2) FPO e FIX) nella divisione CIEM VIa e nella sottozona CIEM VII.

Articolo 3

Esenzioni de minimis

1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2016, nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco;

b)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm;

c)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj con reti a strascico aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm;

d)

per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII, ad eccezione delle divisioni VIIa, VIId e VIIe, con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm;

e)

per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII;

f)

per lo scampo (Nephrops norvegicus), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella divisione CIEM VIa;

g)

per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 3 % nel 2016, nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi dotati di maggiore selettività (attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-199 mm) nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg.

2.   Entro il 1o maggio 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni al massimo entro il 1o settembre 2016.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1.   Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

2.   Entro il 31 dicembre 2015, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22.

(2)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.


ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM Vb

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati, l'obbligo di sbarco si applica all'eglefino

Scampo (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 30 % di scampi, l'obbligo di sbarco si applica allo scampo

b)

Attività di pesca con un TAC combinato per le sottozone CIEM VI e VII e le acque dell'Unione della divisione CIEM Vb per il nasello

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Nasello

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 30 % di nasello, l'obbligo di sbarco si applica al nasello

Nasello

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutte le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco

Nasello

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Tutti i palangari

Tutte

Tutte le catture di nasello sono soggette all'obbligo di sbarco

c)

Attività di pesca con TAC che interessano la sottozona CIEM VII per lo scampo

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Descrizione degli attrezzi da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Scampo (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 30 % di scampi, l'obbligo di sbarco si applica allo scampo

d)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIIa

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati, l'obbligo di sbarco si applica all'eglefino

e)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIId

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco.

Sogliola (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Reti da traino

< 100 mm

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre 5 % di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica alla sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 25 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati, l'obbligo di sbarco si applica al merlano

f)

Attività di pesca nella divisione CIEM VIIe — Sogliola

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 10 % di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica alla sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco

g)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc e VIIf — VIIk

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Sogliola (Solea solea)

TBB

Tutte le sfogliare

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 5 % di sogliola, l'obbligo di sbarco si applica alla sogliola

Sogliola (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tutti i tramagli e le reti da imbrocco

Tutte

Tutte le catture di sogliola sono soggette all'obbligo di sbarco

h)

Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIe e VIIf — VIIk

Attività di pesca

Codice degli attrezzi

Attrezzo da pesca

Dimensione delle maglie

Obbligo di sbarco

Merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus) e merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Reti da traino e sciabiche

Tutte

Se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2013 e 2014 comprende oltre il 25 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati, l'obbligo di sbarco si applica al merlano


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