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Document 32015R2112

Regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese per quanto riguarda l'adeguamento delle serie di dati a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 306 del 24.11.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2112/oj

24.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/4


REGOLAMENTO (UE) 2015/2112 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese per quanto riguarda l'adeguamento delle serie di dati a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 295/2008 istituisce un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche europee riguardanti la struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nell'Unione.

(2)

Per rispondere alle esigenze dell'Unione nel settore delle statistiche, il regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA).

(3)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione (3) contiene le serie di dati, il livello di disaggregazione e le denominazioni dei prodotti ai fini della trasmissione sulla base della CPA.

(4)

A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione (4) è necessario adeguare l'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 per quanto riguarda il livello di disaggregazione e le denominazioni di alcuni prodotti ai fini della trasmissione dei dati sulla base della CPA, in modo da garantirne la comparabilità e la coerenza con i principi di classificazione dei prodotti utilizzati a livello internazionale.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009.

(6)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

(2)  Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65).

(3)  Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170).

(4)  Regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 è così modificato:

1.

Al punto 1 «SETTORE DEI SERVIZI», nella tabella Serie 1E, alla voce «Livello della disaggregazione per attività economica», gli aggregati speciali «HIT», «MHT», «MLT» e «LOT» sono sostituiti dai seguenti:

«HIT

Fabbricazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 21 + 26 + 30.3)

MHT

Fabbricazione di prodotti a medio/alto contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 20 + 25.4 + 27 + 28 + 29 + 30-30.1-30.3 + 32.5)

MLT

Fabbricazione di prodotti a medio/basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 18.2 + 19 + 22 + 23 + 24 + 25-25.4 + 30.1 + 33)

LOT

Fabbricazione di prodotti a basso contenuto tecnologico (NACE Rev. 2: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18-18.2 + 31 + 32-32.5)».

2.

Al punto 2 «SETTORE INDUSTRIALE», nelle tabelle Serie 2H, 2I, 2 J e 2K, la «Copertura delle attività economiche»«Sezioni da B a E della NACE Rev. 2 (escluse le divisioni 37, 38 e 39 della NACE Rev. 2)» è sostituita da «Sezioni da B a D della NACE Rev. 2 e divisione 36».

3.

Al punto 3 «SETTORE DEL COMMERCIO», nelle tabelle Serie 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3 J e 3K, il «Livello della disaggregazione per attività economica»«Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2» è soppresso.

4.

Al punto 4 «SETTORE DELLA COSTRUZIONE», alla tabella Serie 4G, il «livello della disaggregazione per attività economica»

«Livello a 3 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2

Livello a 2 cifre (divisione) della NACE Rev. 2

Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2»

è sostituito da:

«Livello a 2 cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 eccetto per le caratteristiche 18 31 0 e 18 32 0 per la divisione 43

Livello a 1 cifra (sezione) della NACE Rev. 2 eccetto per le caratteristiche 18 31 0 e 18 32 0».

5.

Il punto 8 «SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE» è così modificato:

a)

nella tabella Serie 8 A, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 63 12 la denominazione «Contenuto di portali web» è sostituita da «Servizi relativi a portali web»;

b)

nella tabella Serie 8 A, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 73 11 13 la denominazione «Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie e impostazione del messaggio pubblicitario» è sostituita da «Servizi di sviluppo di idee pubblicitarie»;

c)

nella tabella Serie 8C, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», il prodotto 70 22 4«Marchi di fabbrica e franchising» è soppresso;

d)

nella tabella Serie 8E, alla voce «Livello della disaggregazione per tipologia di prodotto», per il prodotto 71 11 24 la denominazione «Servizi di consulenza in materia di architettura» è sostituita da «Servizi di consulenza in materia di architettura per progetti nel campo della costruzione».


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