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Document 32015R1396

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1396 della Commissione, del 14 agosto 2015, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la sostanza attiva Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 216 del 15.8.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1396/oj

15.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 216/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1396 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2015

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la sostanza attiva Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/6/CE della Commissione (2) ha incluso il Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713 (di seguito Bacillus subtilis) quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) per gli usi come fungicida.

(2)

Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

Il 22 gennaio 2015 la Commissione è stata informata dai Paesi Bassi che l'operatore su richiesta del quale il Bacillus subtilis era stato inserito nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ha chiesto che le condizioni d'impiego di tale sostanza coprano anche l'uso come battericida nei confronti dell'Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico), omesso per errore nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(4)

I Paesi Bassi hanno ritenuto giustificata tale richiesta.

(5)

L'uso come battericida è stato inoltre già valutato durante il processo di approvazione della sostanza attiva Bacillus subtilis ed è stato anche preso in conto nel rapporto di riesame.

(6)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte A, riga 138, dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la colonna «Disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e battericida.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2007/6/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad e tiametoxam (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


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