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Document 32015R0293

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/293 della Commissione, del 24 febbraio 2015 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liliputas (IGP)]

    GU L 53 del 25.2.2015, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/293/oj

    25.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 53/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/293 DELLA COMMISSIONE

    del 24 febbraio 2015

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Liliputas (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Liliputas» presentata dalla Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

    (2)

    Con la notifica di opposizione del 13 settembre 2013 e la dichiarazione di opposizione motivata dell'8 novembre 2013, la Polonia si è opposta alla registrazione in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'opposizione è stata considerata ricevibile.

    (3)

    Con lettere datate 8 gennaio 2014 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di addivenire a un accordo fra di loro conformemente alle rispettive procedure interne.

    (4)

    Non è stato però raggiunto un accordo fra la Lituania e la Polonia.

    (5)

    Considerato che non è stato raggiunto un accordo, è opportuno che la Commissione adotti una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    (6)

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'opponente sostiene che la registrazione del nome «Liliputas» come denominazione geografica protetta danneggerebbe l'esistenza di un nome parzialmente omonimo, nonché di marchi e di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da molto più di cinque anni prima della data in cui la domanda di registrazione del nome «Liliputas» come indicazione geografica protetta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (15 giugno 2013); secondo l'opponente, tale registrazione metterebbe a rischio l'esistenza del prodotto denominato «Liliput», un formaggio polacco le cui caratteristiche sono simili a quelle del formaggio «Liliputas» e il cui nome è foneticamente simile a «Liliputas».

    (7)

    L'opponente dichiara che il termine «Liliput» è generalmente usato in Polonia per indicare prodotti caratterizzati dalle loro piccole dimensioni ed è utilizzato anche per il formaggio. Il formaggio denominato «Liliput» è legalmente prodotto e commercializzato in Polonia dal 1971. Nelle regole aziendali, nelle istruzioni tecniche e nelle norme per l'uso delle materie prime, il formaggio «Liliput» è elencato tra altri tipi di formaggio come Gouda, Edam ed Emmental. Il termine, riferito al formaggio polacco, è ben noto ai consumatori polacchi e non è in alcun modo collegato al formaggio lituano. Va quindi considerato un termine generico per un formaggio generico in Polonia. Per quanto riguarda il prodotto, il formaggio «Liliput» polacco ha caratteristiche, aspetto e dimensioni simili al formaggio lituano «Liliputas». L'opponente conclude che «Liliput» e «Liliputas» sono prodotti simili che portano nomi generici. Di conseguenza, la registrazione del nome «Liliputas» come indicazione geografica protetta impedirebbe ai produttori polacchi di commercializzare il loro formaggio «Liliput» o, in ogni caso, di utilizzare il nome «Liliput» per un formaggio.

    (8)

    Secondo l'opponente, inoltre, il prodotto e il nome da registrare non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Come si dichiara nel documento unico pubblicato, al formaggio è stato assegnato il nome «Liliputas» per le sue dimensioni. Tale nome, quindi, non indica che il prodotto proviene da un luogo particolare ma, come quello del formaggio polacco «Liliput», si riferisce soltanto alle piccole dimensioni del formaggio. Inoltre, le qualità del prodotto non sono attribuibili alla sua origine geografica, ma derivano semplicemente dal fatto di maturare in piccole forme rotonde. L'effetto della muffa microscopica locale Penicillium pallidum Smith sulle caratteristiche organolettiche del «Liliputas» non è dimostrato. Per di più, il fatto che il formaggio fosse fabbricato secondo norme statali nell'URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) confermerebbe che poteva essere prodotto in qualunque luogo dell'URSS e che non esisteva alcun legame specifico con una zona geografica delimitata. Il «Liliputas», insomma, andrebbe considerato un prodotto generico.

    (9)

    Vari produttori di formaggi polacchi hanno ottenuto la protezione per marchi contenenti la parola «Liliput», quali il marchio nominativo e figurativo registrato «Cheesland Liliput» e «Ser liliput», e il marchio nominativo «Serenada Liliput», di cui è stata depositata la domanda di registrazione. La produzione del «Liliput» polacco è sostanziosa: nel 2013 sono state prodotte 2 762 tonnellate su scala industriale che sono state commercializzate in tutta la Polonia in 2 250 negozi e corrispondono al 4,8 % della produzione esportata nel mercato dell'UE. Il 90 % della produzione del formaggio «Liliput» è coperta da marchio. Secondo l'opponente, la registrazione del nome «Liliputas» come indicazione geografica protetta comprometterebbe l'esistenza di tali marchi.

    (10)

    Nonostante quanto sostenuto dall'opponente, è opportuno registrare il nome «Liliputas» come indicazione geografica protetta per le ragioni esposte qui di seguito.

    (11)

    Malgrado il nome «Liliputas» tragga probabilmente la sua origine dalle piccole dimensioni del formaggio a cui si riferisce, è chiaro che in Lituania, nel corso di mezzo secolo, esso ha perduto il riferimento alle dimensioni e parallelamente ha sviluppato un forte legame con la zona di produzione. Attualmente in Lituania il nome «Liliputas» è indubbiamente associato al formaggio fermentato a pasta semidura, fabbricato a mano e di elevata qualità, prodotto nel paese di Belvederis. I consumatori lituani non collegano detto nome a un formaggio polacco o a un formaggio di produzione standard industrializzata. Di conseguenza, anche se non rimanda a una specifica zona geografica, il nome «Liliputas» è conforme alla definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo il quale l'indicazione geografica protetta è un nome che identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese.

    (12)

    Alla luce di quanto precede, «Liliputas» non può essere considerato un nome generico. I nomi generici sono nomi che, pur avendo un legame storico con il luogo in cui il prodotto cui si riferiscono era in origine fabbricato o commercializzato, non hanno più alcuna connessione con l'origine geografica iniziale. Per «Liliputas» vale esattamente il contrario: il nome non era da principio collegato alla sua origine geografica, ma attualmente ha un forte legame con la zona di produzione.

    (13)

    Le qualità e la reputazione del prodotto sono attribuibili alla sua origine geografica. Pur affermando che il formaggio deve il nome «Liliputas» alle sue dimensioni, il documento unico chiarisce che esso ottiene il suo odore e il suo aroma specifico grazie alla maturazione in piccole forme rotonde mediante la microflora interna e la muffa microscopica Penicillium pallidum Smith, che cresce nelle cantine di quella zona geografica. Tale muffa, che è specifica delle cantine del paese di Belvederis, è responsabile dell'acido lattico, dell'odore e dell'aroma fresco che distinguono il formaggio «Liliputas». La zona offre a questa muffa condizioni idonee alla sua sopravvivenza. Inoltre, il fatto che il formaggio sia fabbricato a mano e prodotto in modo non meccanico contribuisce al mantenimento e allo sviluppo della muffa. Per di più, «Liliputas» gode di una reputazione solida e ben documentata in quanto rappresentante della produzione lattiero-casearia lituana, che è descritta con precisione nel documento unico pubblicato.

    (14)

    Le differenze tra «Liliputas» e «Liliput» sono quindi evidenti. «Liliputas» non può essere considerato un prodotto generico.

    (15)

    Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui, essendo disciplinato da norme dell'URSS, il «Liliputas» poteva essere prodotto in qualunque luogo dell'URSS, va osservato che all'epoca era obbligatorio assoggettare i prodotti a tali norme. Inoltre, questa circostanza non implica che il formaggio, quale descritto nelle norme indicate su iniziativa della Lituania, fosse prodotto altrove. In ogni caso, dal 1969 al 1979 esso ha ricevuto molti riconoscimenti, diplomi, marchi di qualità e medaglie essendo ben identificato come formaggio lituano prodotto nel paese di Belvederis.

    (16)

    Il termine «Liliput» è foneticamente simile al termine «Liliputas», del quale è stata chiesta la registrazione. Entrambi i nomi traggono la loro origine dalle piccole dimensioni del formaggio. Anche se il formaggio «Liliputas» è prodotto con caratteristiche, qualità e reputazione ben distinte, il formaggio «Liliput» è simile al «Liliputas» per certi aspetti. Considerato che i nomi sono simili e date le analogie visive tra i prodotti, la domanda di protezione di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, se la denominazione «Liliputas» fosse registrata, potrebbe impedire ai produttori di formaggio polacchi di usare il termine «Liliput».

    (17)

    Le prove dimostrano che l'uso del termine «Liliput» non era inteso a sfruttare la reputazione della denominazione «Liliputas». I consumatori non sono stati né avrebbero potuto essere indotti in errore in merito alla reale origine dei prodotti. I due prodotti, infatti, hanno due mercati distinti nei quali sono ben conosciuti e correttamente identificati. Per tali motivi, ed essendo dimostrato che il nome «Liliput» è stato usato legittimamente in modo coerente ed equo per almeno 25 anni prima che la domanda di registrazione della denominazione «Liliputas» fosse presentata alla Commissione, nell'interesse dell'equità e dell'uso tradizionale è opportuno concedere il periodo transitorio massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    (18)

    Tale conclusione non comporta necessariamente che l'uso del termine «Liliput» diventi illegittimo. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, qualora si possa accertare che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e in particolare della situazione esistente nelle zone di consumo e dei pertinenti atti giuridici nazionali e dell'Unione, «Liliput» è divenuto un termine generico, l'uso di tale nome non sarebbe pregiudicato dalla registrazione della denominazione «Liliputas».

    (19)

    Quanto ai marchi contenenti il termine «Liliput» di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che siano stati registrati o acquisiti con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione di «Liliputas» come indicazione geografica protetta, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 detti marchi possono continuare a essere utilizzati e rinnovati per il prodotto di cui trattasi, a condizione che siano altrimenti soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.

    (20)

    Alla luce di questi elementi, è quindi opportuno iscrivere la denominazione «Liliputas» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

    (21)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione «Liliputas» (IGP) è registrata.

    La denominazione di cui alla prima frase del presente articolo identifica un prodotto appartenente alla classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

    Articolo 2

    Il termine «Liliput» può essere usato per designare formaggi non conformi al disciplinare del «Liliputas» per un periodo di 15 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  GU C 170 del 15.6.2013, pag. 46.

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


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