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Dokuments 22014D0157

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2014, del 9 luglio 2014 , che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/92]

GU L 15 del 22.1.2015., 85./85. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/92/oj

22.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 157/2014

del 9 luglio 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/92]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (1).

(2)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere modificato per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«—

32013 R 1316: Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Gli Stati EFTA parteciperanno solo nel settore delle telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Augša