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Dokuments 32014R1113
Commission Implementing Regulation (EU) No 1113/2014 of 16 October 2014 establishing the form and technical details of the notification referred to in Articles 3 and 5 of Regulation (EU) No 256/2014 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 2386/96 and (EU, Euratom) No 833/2010
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 , che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014 , che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione
GU L 302 del 22.10.2014., 26./45. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Spēkā
22.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1113/2014 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2014
che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea, che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di raccogliere dati confrontabili e semplificare l'attività di comunicazione degli Stati membri o dei loro enti o organismi delegati, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 256/2014, le comunicazioni da presentare devono essere standardizzate utilizzando apposite tabelle. È necessario, pertanto, adottare disposizioni concernenti la forma e altri dettagli tecnici della comunicazione di dati e informazioni. |
(2) |
A seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (2), intervenuta con il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario abrogare anche il regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione (3). |
(3) |
A seguito dell'annullamento del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 (4) da parte della Corte di giustizia europea (5), è necessario che il presente regolamento abroghi anche il regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 (6) della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La forma e i dettagli tecnici delle comunicazioni da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia, di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono definiti nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
I regolamenti (CE) n. 2386/96 e (UE, Euratom) n. 833/2010 sono abrogati.
Articolo 3
Gli Stati membri garantiscono la coerenza delle informazioni statistiche trasmesse sulla base del modello che figura in allegato e delle informazioni statistiche trasmesse a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 61.
(2) Regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione, del 16 dicembre 1996, recante applicazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità (GU L 326 del 17.12.1996, pag. 13).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).
(5) Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C-490/10, Parlamento/Consiglio, (Racc. 2012, pag. I-0000).
(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).
ALLEGATO