This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0218
Council Decision of 9 April 2014 amending Annexes I, II and III to Decision 2011/432/EU on the approval, on behalf of the European Union, of the Hague Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance
Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2014, che modifica gli allegati I, II e III della decisione 2011/432/UE, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
Decisione del Consiglio, del 9 aprile 2014, che modifica gli allegati I, II e III della decisione 2011/432/UE, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
GU L 113 del 16.4.2014, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 113/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 aprile 2014
che modifica gli allegati I, II e III della decisione 2011/432/UE, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia
(2014/218/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I della decisione 2011/432/UE del Consiglio (2)contiene la riserva che l'Unione deve formulare all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione»), ai sensi dell'articolo 63 della convenzione |
(2) |
L'allegato II della decisione 2011/432/UE contiene la riserva che l'Unione deve formulare all'atto dell'approvazione della convenzione, ai sensi dell'articolo 62 della convenzione. |
(3) |
L'allegato III della decisione 2011/432/UE contiene le dichiarazioni che l'Unione deve formulare all'atto dell'approvazione della convenzione ai sensi dell'articolo 63 della stessa. |
(4) |
È necessario modificare gli allegati I, II e III della decisione 2011/432/UE prima del deposito da parte dell'Unione dello strumento di approvazione della convenzione in ragione dell'adesione della Croazia all'Unione il 1o luglio 2013 e in ragione della trasmissione, da parte di alcuni Stati membri di modifiche alla riserva e alle dichiarazioni che li riguardano. |
(5) |
Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/432/UE è così modificata:
1) |
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione; |
2) |
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione; |
3) |
l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2014
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Parere del 17 aprile 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2011/432/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 39).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Dichiarazioni dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (“la convenzione”), ai sensi dell'articolo 63 della convenzione
A. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELL'UNIONE EUROPEA PER LE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE
1. |
L'Unione europea dichiara che essa esercita la competenza per tutte le materie disciplinate dalla convenzione. I suoi Stati membri saranno vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell'Unione europea. |
2. |
Gli Stati membri dell'Unione europea sono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
3. |
Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
4. |
La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. l'articolo 355 di detto trattato), né pregiudica le misure o le posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell'interesse di quei territori. |
5. |
L'applicazione della convenzione nella cooperazione tra le autorità centrali sarà responsabilità delle autorità centrali di ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Di conseguenza, un'autorità centrale di uno Stato contraente che necessita di contattare un'autorità centrale di uno Stato membro dell'Unione europea deve rivolgersi direttamente all'autorità centrale in questione. Inoltre gli Stati membri dell'Unione europea assisteranno, se lo riterranno opportuno, a tutte le commissioni speciali che possono essere incaricate del seguito dell'applicazione della convenzione. |
B. DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE
L'Unione europea dichiara che estenderà l'applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Riserva dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (“convenzione”), ai sensi dell'articolo 62 della convenzione
L'Unione europea formula la riserva che segue di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della convenzione:
la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si oppongono all'uso del francese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.
La Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo si oppongono all'uso dell'inglese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.»
ALLEGATO III
«ALLEGATO III
Dichiarazioni dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (“convenzione”), ai sensi dell'articolo 63 della convenzione
1. DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, LETTERA g), DELLA CONVENZIONE
L'Unione europea dichiara che negli Stati membri sottoelencati le domande diverse da quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione comprendono le informazioni o i documenti precisati per ciascuno degli Stati membri elencati:
Regno del Belgio
— |
Per le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), il testo completo della decisione o delle decisioni nella copia certificata o nelle copie certificate. |
Repubblica ceca
— |
Il mandato concesso all'autorità centrale dall'istante a norma dell'articolo 42. |
Repubblica federale di Germania
— |
La cittadinanza del creditore, la sua professione o occupazione nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante legale. |
— |
La cittadinanza del debitore, la sua professione o occupazione, se il creditore conosce tali informazioni. |
— |
In caso di domanda di un prestatore di servizi di diritto pubblico che faccia valere crediti alimentari a titolo di un diritto trasferito, nome e recapito della persona il cui diritto è stato trasferito. |
— |
In caso di indicizzazione di un credito alimentare esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione e in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d'interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti. |
Regno di Spagna
— |
La cittadinanza del creditore. |
— |
La cittadinanza del debitore. |
— |
Il numero del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) sia del creditore che del debitore. |
Repubblica francese
Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), sono corredate della decisione in materia di obbligazioni alimentari di cui è chiesta la modifica.
Repubblica di Croazia
I. Domanda di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
1. |
La domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nella Repubblica di Croazia quale Stato richiesto deve contenere:
|
2. |
Se l'istante è un minore, la domanda dev'essere firmata dal suo rappresentante legale. La domanda di esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nella Repubblica di Croazia quale Stato richiesto dev'essere corredata dei seguenti documenti:
|
II. Domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)
1. |
La domanda di emanazione di una decisione nella Repubblica di Croazia quale Stato richiesto deve contenere:
|
2. |
La domanda dev'essere firmata personalmente dall'istante o, se l'istante è un minore, dal suo rappresentante legale. La domanda di emanazione di una decisione nella Repubblica di Croazia quale Stato richiesto dev'essere corredata dei seguenti documenti:
|
III. Domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)
1. |
La domanda di modifica di una decisione deve comprendere:
|
2. |
La domanda dev'essere firmata personalmente dall'istante o, se l'istante è un minore, dal suo rappresentante legale. La domanda di modifica di una decisione dev'essere corredata dei seguenti documenti:
|
IV. Domande di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)
1. |
La domanda di modifica di una decisione deve comprendere:
|
2. |
La domanda dev'essere firmata personalmente dall'istante. La domanda di modifica di una decisione dev'essere corredata dei seguenti documenti:
|
Repubblica di Lettonia
— |
La domanda comprende le informazioni specificate nei pertinenti moduli raccomandati e pubblicati dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ed è corredata di una ricevuta di pagamento dell'imposta statale qualora l'istante non sia esonerato dal pagamento di tale imposta o non benefici di assistenza legale, nonché di documenti che confermino le informazioni presentate nella domanda stessa. |
— |
La domanda indica il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, dell'istante; il codice personale (se assegnato nella Repubblica di Lettonia) o il numero di identificazione, se assegnato, del convenuto; i codici personali (se assegnati nella Repubblica di Lettonia) o i numeri di identificazione, se assegnati, di tutte le persone per le quali si chiedono gli alimenti. |
— |
Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), e paragrafo 2, lettere a) e c), che non riguardano gli alimenti destinati ai figli (ai sensi dell'articolo 15) sono corredate di un documento attestante in quale misura l'istante abbia beneficiato dell'assistenza legale gratuita nello Stato d'origine, contenente informazioni sul tipo e sull'importo dell'assistenza legale già chiesta e indicante quale ulteriore assistenza legale sarà necessaria. |
— |
Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono corredate di un documento che indichi i mezzi di esecuzione scelti dall'istante (procedure di recupero di beni mobili, fondi e/o beni immobili del debitore). |
— |
Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono corredate di un documento contenente il calcolo dei debiti. |
— |
Le domande di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d), e) e f), e paragrafo 2, lettere b) e c), sono corredate di documenti in grado di suffragare le informazioni relative alla situazione finanziaria e alle spese del creditore e/o del debitore. |
Repubblica di Malta
I. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
1. |
La domanda di esecuzione di una decisione comprende:
|
2. |
Devono inoltre essere acclusi i seguenti documenti:
|
II. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)
La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti nei confronti di figli è corredata dei seguenti documenti:
— |
importo mensile degli alimenti destinati ai figli per ciascun creditore, e |
— |
motivazioni della domanda relativa alla decisione che devono contenere informazioni sul rapporto tra creditore e debitore e la situazione finanziaria del rappresentante legale del creditore e che devono comprendere informazioni relative a quanto segue:
|
III. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)
La domanda di una decisione con cui si concedono gli alimenti comprende:
— |
la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, gli estremi delle parti del procedimento; |
— |
l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi; |
— |
un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti, e |
— |
documenti giustificativi da elencare e allegare alla domanda (nota: tali documenti devono essere in originale o copia autenticata). |
IV. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)
La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti comprende:
— |
la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, gli estremi delle parti del procedimento; |
— |
l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi; |
— |
un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti, e |
— |
documenti giustificativi da elencare e allegare alla domanda (nota: tali documenti devono essere in originale o copia autenticata). |
Repubblica di Polonia
I. Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
1. |
La domanda di riconoscimento di una decisione deve comprendere la denominazione dell'organo giudiziario che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento. |
2. |
Devono essere acclusi i seguenti documenti:
|
3. |
La domanda, i motivi della domanda, l'elenco degli arretrati e le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore devono essere firmati personalmente dal creditore (o dai creditori) ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. |
4. |
Qualora il creditore non sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo, occorre indicarne il motivo nella domanda (per esempio smarrimento o distruzione del documento oppure titolo esecutivo non emanato dall'organo giudiziario). |
5. |
In caso di smarrimento del titolo esecutivo, occorre accludere la domanda di ulteriore rilascio del titolo esecutivo in sostituzione di quello smarrito. |
II. Domande a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)
1. |
La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti per i figli deve indicare l'importo mensile degli alimenti richiesti nel titolo per ciascun creditore. |
2. |
La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. |
3. |
Nei motivi della domanda di emanazione di una decisione occorre dichiarare tutti i fatti che giustificano la richiesta e, in particolare, fornire informazioni riguardanti:
|
4. |
Occorre indicare quali dei fatti descritti nelle motivazioni debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore ecc.). |
5. |
Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove. |
6. |
La domanda dev'essere corredata dell'originale o della copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di una traduzione autenticata in polacco. |
7. |
Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone. |
III. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)
1. |
La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:
|
2. |
Nelle motivazioni addotte nella domanda si deve indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti. |
3. |
La domanda e i motivi della domanda devono essere firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. |
4. |
Occorre indicare quali dei fatti descritti nelle motivazioni debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore ecc.). |
5. |
Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove. |
6. |
La domanda dev'essere corredata dell'originale o della copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di una traduzione autenticata in polacco. |
7. |
Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone. |
IV. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)
1. |
La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti deve comprendere:
|
2. |
Nelle motivazioni addotte nella domanda si deve indicare il cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti. |
3. |
La domanda e le relative motivazioni devono essere firmati personalmente dal debitore. |
4. |
Occorre indicare quali dei fatti descritti nelle motivazioni debbano essere dichiarati nella fase di assunzione delle prove (per esempio lettura del documento in udienza, audizione del/dei testimone/i, audizione del creditore o del suo rappresentante legale, audizione del debitore ecc.). |
5. |
Occorre indicare ogni elemento di prova richiesto nonché tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità giudiziaria di assumere tali prove. |
6. |
La domanda dev'essere corredata dell'originale o della copia autenticata dei documenti scritti; i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di una traduzione autenticata in polacco. |
7. |
Testimoni: occorre indicare il nome, il cognome e l'indirizzo di ciascun testimone. |
Repubblica portoghese
I. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
La domanda di esecuzione di una decisione è corredata, oltre che dei documenti di cui all'articolo 25, di quanto segue:
1. |
l'elenco dettagliato degli arretrati e, in caso di indicizzazione di un credito esigibile, le modalità per il calcolo di tale indicizzazione; in caso di obbligo di pagamento di interessi, il tasso d'interesse legale e la data a partire dalla quale gli interessi sono dovuti; |
2. |
gli estremi completi del conto bancario sul quale devono essere trasferiti gli importi. |
II. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) e d)
La domanda di emanazione di una decisione con cui si concedono gli alimenti destinati ai figli, ai sensi dell'articolo 15, è corredata dei seguenti documenti giustificativi:
1. |
l'importo mensile degli alimenti destinati ai figli richiesti per conto di ciascun creditore; |
2. |
le motivazioni della domanda di emanazione della decisione, nelle quali si devono riferire tutti i fatti a sostegno della domanda stessa e si devono fornire informazioni su:
|
3. |
la domanda e le relative motivazioni, firmati personalmente dal creditore o dai creditori ovvero, nel caso dei minori, dal loro rappresentante legale. |
III. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f)
La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti comprende:
1. |
la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento; |
2. |
l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi; |
3. |
nelle motivazioni, un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti; |
4. |
documenti giustificativi, da elencare e allegare alla domanda in originale o in copia autenticata; |
5. |
sulla domanda e sulle motivazioni, la firma personale del creditore o dei creditori ovvero, nel caso dei minori, del loro rappresentante legale. |
IV. Domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c)
La domanda di modifica di una decisione con cui si concedono gli alimenti (presentata dal debitore) comprende:
1. |
la denominazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, la data della sentenza, il nome e il cognome delle parti del procedimento; |
2. |
l'indicazione dell'importo mensile degli alimenti richiesti per conto di ciascun creditore in luogo degli alimenti precedentemente concessi; |
3. |
nelle motivazioni, un'indicazione del cambiamento di circostanze che giustifica la richiesta di modifica dell'importo degli alimenti; |
4. |
documenti giustificativi, da elencare e allegare alla domanda in originale o in copia autenticata; |
5. |
sulla domanda e sulle motivazioni, la firma personale del debitore o dei debitori. |
Repubblica slovacca
— |
Informazioni sulla cittadinanza di tutte le parti interessate. |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)
Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare le proprie difese o un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile.
Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile.
Originale e/o copia autenticata della decisione; certificato di esecutività; dichiarazione degli arretrati; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile.
Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c)
Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile.
Documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; richiesta di assistenza legale gratuita; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d)
Copia autenticata della decisione attinente all'articolo 20 o all'articolo 22, lettera b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Idem come sopra per l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).
Copia autenticata della decisione attinente all'articolo 20 o all'articolo 22, lettera b) o e), insieme ai documenti su cui si fonda tale decisione; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria — entrate/uscite/attività; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il convenuto — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del convenuto; fotografia del convenuto, se disponibile; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; documento comprovante la filiazione, se applicabile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e)
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l'istante, l'originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell'avviso di procedimento all'altra parte.
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli.
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f)
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti. Dichiarazione scritta attestante che entrambe le parti sono comparse nel procedimento e, ove sia comparso solo l'istante, l'originale o la copia autenticata del documento comprovante la notifica dell'avviso di procedimento all'altra parte.
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che al debitore è stato notificato il procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile.
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento attestante che il debitore è comparso all'udienza iniziale o, in caso contrario, documento attestante che al debitore è stato notificato tale procedimento o che gli è stata notificata la decisione iniziale e data la possibilità di presentare un ricorso; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato di esecutività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il debitore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del debitore; fotografia del debitore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b)
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli.
Copia della decisione da modificare; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; richiesta di assistenza legale gratuita; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Domanda a norma all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c)
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata del provvedimento o altro atto attestante lo scioglimento del matrimonio o di un diverso rapporto, se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del figlio o dei figli; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile.
Originale e/o copia autenticata della decisione da modificare; certificato di esecutività; documento che indichi in che misura l'istante ha beneficiato di assistenza legale gratuita; documenti relativi alla situazione finanziaria dell'istante/convenuto — entrate/uscite/attività; copia autenticata del certificato di nascita o di adozione del o dei figli, se applicabile; certificato della scuola/dell'istituto superiore, se applicabile; documenti relativi a cambiamenti nella situazione del o dei figli; copia autenticata del certificato di matrimonio, se applicabile; copia autenticata della sentenza provvisoria di divorzio (Decree Nisi), se applicabile; documenti relativi allo stato civile dell'istante/convenuto, se applicabile; copia dei provvedimenti giudiziari pertinenti; dichiarazione relativa al luogo in cui si trova il creditore — luogo di residenza e di lavoro; dichiarazione relativa all'identificazione del creditore; fotografia del creditore, se disponibile; altri documenti indicati all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e d) e paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 30, paragrafo 3, se pertinenti.
Per le domande di cui all'articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2, lettera a), l'autorità centrale di Inghilterra e Galles desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese (se necessario).
Per le domande di cui all'articolo 10, compresi il paragrafo 1, lettera a), e il paragrafo 2, lettera a), l'autorità centrale dell'Irlanda del Nord desidera ricevere tre copie di ciascun documento corredate di una traduzione in inglese.
2. DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE
L'Unione europea dichiara che gli Stati membri sottoelencati accettano le domande e i relativi documenti tradotti, oltre che nella loro lingua ufficiale, nelle lingue precisate per ciascuno degli Stati membri elencati:
|
Repubblica ceca: slovacco |
|
Repubblica di Estonia: inglese |
|
Repubblica di Cipro: inglese |
|
Repubblica di Lituania: inglese |
|
Repubblica di Malta: inglese |
|
Repubblica slovacca: ceco |
|
Repubblica di Finlandia: inglese. |
3. DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFO 2, DELLA CONVENZIONE
L'Unione europea dichiara che nel Regno del Belgio i documenti devono essere redatti o tradotti in francese, neerlandese o tedesco a seconda della parte del territorio belga in cui devono essere presentati i documenti.
Le informazioni relative alla lingua che dev'essere usata in una determinata parte del territorio belga possono essere trovate nel manuale degli organi riceventi di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (1). Detto manuale può essere consultato sul sito web http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm
Cliccare su:
“Notificazione e comunicazione degli atti [regolamento (CE) n. 1393/2007]”/“Documenti”/“Manuale”/“Belgio”/“Geographical areas of competence” (pag. 13 e segg.)
o andare direttamente al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf
e cliccare su “Geographical areas of competence” (pag. 13 e segg.).»