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Document 32014R0084

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 , relativo all’autorizzazione di preparati di Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 o Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 28 del 31.1.2014, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/84/oj

    31.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 28/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 84/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2014

    relativo all’autorizzazione di preparati di Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 o Pediococcus pentosaceus DSM 23689 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell’Unione in quanto additivi per l’insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.

    (2)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003, i preparati di Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 e Pediococcus pentosaceus DSM 23689 sono stati iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio destinati a tutte le specie animali.

    (3)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di tali preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificarli nella categoria degli «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale degli «additivi per l’insilaggio». Dette domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    Nel suo parere del 18 giugno 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, si presume che l’utilizzo dei ceppi per la produzione di insilati sia sicuro per le specie animali d’allevamento, per i consumatori di prodotti derivati da animali alimentati con insilati trattati e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che tutti e tre i preparati hanno la potenzialità di migliorare la produzione di insilati per mezzo di una riduzione del pH e un aumento della concentrazione di acido lattico, incrementando così la preservazione di materia secca in foraggio facile e moderatamente difficile da insilare. L’Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo alla commercializzazione. Essa ha altresì verificato la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione dei preparati interessati dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego di tali preparati come descritto nell’allegato del presente regolamento.

    (6)

    Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedono l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno accordare un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Autorizzazione

    I preparati di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    I preparati di cui all’allegato e i mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 20 agosto 2014 in conformità della normativa applicabile prima del 20 febbraio 2014 possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3284.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio

    1k1009

    Pediococcus pentosaceus DSM 14021

     

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 14021 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 14021

     

    Metodo analitico  (1)

    Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786)

    Identificazione: Elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di magazzinaggio.

    2.

    Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio: 1×108 CFU/Kg di materiale fresco in foraggio facile e moderatamente difficile da insilare (2)

    3.

    Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

    20 febbraio 2024

    1k1010

     

    Pediococcus pentosaceus DSM 23688

     

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23688 contenente almeno 1×1011 CFU/g di additivo

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23688

     

    Metodo analitico  (1)

    Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786)

    Identificazione: Elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

    Tutte le specie animali

     

     

     

    1.

    Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di magazzinaggio.

    2.

    Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio: 1×108 CFU/Kg di materiale fresco in foraggio facile e moderatamente difficile da insilare (2)

    3.

    Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

     

    1k1011

    Pediococcus pentosaceus DSM 23689

     

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23689 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus DSM 23689

     

    Metodo analitico  (1)

    Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786)

    Identificazione: Elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’impiego dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di magazzinaggio.

    2.

    Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio: 1×108 CFU/Kg di materiale fresco in foraggio facile e moderatamente difficile da insilare (2).

    3.

    Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e degli occhi e guanti.

    20 febbraio 2024


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

    (2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008; GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1.


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