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Document 32013R1277

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013 , che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2013 in talune regioni viticole o in una loro parte

    GU L 329 del 10.12.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1277/oj

    10.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 2013

    che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2013 in talune regioni viticole o in una loro parte

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XV bis, parte A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, gli Stati membri possono chiedere che i limiti dell’aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) del vino siano innalzati di una percentuale massima dello 0,5 %.

    (2)

    La Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, l’Austria e la Slovacchia hanno chiesto un aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto da uve raccolte nel 2013, poiché, durante il periodo vegetativo, le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli. Tale richiesta è stata presentata dalla Repubblica ceca, dalla Germania, dalla Croazia, dal Lussemburgo, dall’Ungheria, dall’Austria e dalla Slovacchia per tutte le loro regioni viticole e dalla Francia per alcuni comuni del dipartimento della Gironda.

    (3)

    A causa delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi durante il 2013, i limiti fissati per l’aumento del titolo alcolometrico naturale nell’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non consentono, in alcune regioni viticole, o per una loro parte, di produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato per i quali esisterebbe, in linea di massima, una domanda di mercato.

    (4)

    Considerata la finalità dell’allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ovvero scoraggiare e limitare l’arricchimento del vino, nonché la natura eccezionale della deroga di cui alla parte A, punto 3, del suddetto allegato, è opportuno concedere le autorizzazioni che permettono di aumentare i limiti di arricchimento unicamente per le regioni viticole o una loro parte interessate da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. In Francia l’autorizzazione deve pertanto essere concessa unicamente per un numero limitato di comuni del dipartimento della Gironda interessati da questo tipo di condizioni climatiche.

    (5)

    È pertanto opportuno autorizzare l’aumento dei limiti di arricchimento del vino ottenuto dalle uve raccolte nel 2013 nelle regioni viticole della Repubblica ceca, della Germania, della Francia, della Croazia, del Lussemburgo, dell’Ungheria, dell’Austria e della Slovacchia o in loro parti.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all’allegato XV bis, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nelle regioni viticole o in una loro parte, figuranti nell’allegato del presente regolamento, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche raccolte nel 2013, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2013, non può superare i seguenti limiti:

    a)

    3,5 % vol. nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

    b)

    2,5 % vol. nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

    c)

    2,0 % vol. nelle zone viticole C I e C II di cui all’appendice dell’allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Regioni viticole o loro parti nelle quali è autorizzato un aumento del limite di arricchimento a norma dell’articolo 1

    Stato membro

    Regioni viticole o loro parti (zone viticole)

    Repubblica ceca

    Tutte le regioni viticole (zone A e B)

    Germania

    Tutte le regioni viticole (zone A e B)

    Francia

    I seguenti comuni all’interno del dipartimento della Gironda: Arbanats, Ayguemorte-Les-Graves, Baurech, Beautiran, Belvès-de-Castillon, Blésignac, Branne, Cabara, Camiac-et-Saint-Denis, Capian, Cardan, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Civrac-sur-Dordogne, Daignac, Dardenac, Espiet, Faleyras, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Grézillac, Guillac, Haux, La Brède, Langoiran, Lestiac-sur-Garonne, Lugaignac, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Naujan-et-Postiac, Paillet, Podensac, Portets, Pujols, Rions, Saint-Aubin-de-Branne, Sainte-Colombe, Saint-Étienne-de-Lisse, Sainte-Florence, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Léon, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Selve, Sainte-Terre, Les Salles-de-Castillon, La Sauve, Tabanac, Tizac-de-Curton, Le Tourne, Vignonet, Villenave-de-Rions and Virelade (zona CI)

    Croazia

    Tutte le regioni viticole (zone B, CI e CII)

    Lussemburgo

    Tutte le regioni viticole (zona A)

    Ungheria

    Tutte le regioni viticole (zona CI)

    Austria

    Tutte le regioni viticole (zona B)

    Slovacchia

    Tutte le regioni viticole (zone B e CI)


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