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Document 32013R1223

    Regolamento (UE) n. 1223/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013 , che dispone una detrazione dal contingente di pesca del salmone assegnato alla Polonia per il 2013 e per gli anni successivi, nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, a seguito del superamento del contingente nel 2012

    GU L 320 del 30.11.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1223/oj

    30.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/20


    REGOLAMENTO (UE) N. 1223/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 29 novembre 2013

    che dispone una detrazione dal contingente di pesca del salmone assegnato alla Polonia per il 2013 e per gli anni successivi, nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, a seguito del superamento del contingente nel 2012

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1 e 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio (2) è stato assegnato alla Polonia per il 2012 un contingente di salmone atlantico da pescare nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni CIEM da 22 a 31.

    (2)

    La Commissione, procedendo a controlli incrociati delle informazioni registrate e comunicate durante le bordate di pesca, soggette o non soggette ad ispezione, ha rilevato incongruenze nei dati polacchi relativi alla pesca del salmone nel 2012. Tali incongruenze nella comunicazione della composizione delle catture sono state ulteriormente confermate da numerosi audit e missioni di verifica effettuati in Polonia a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Le prove raccolte permettono alla Commissione di constatare che nel 2012 tale Stato membro ha superato il proprio contingente di salmone di 1776 esemplari.

    (3)

    A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

    (4)

    L’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino nell’anno o negli anni successivi.

    (5)

    Occorre effettuare le detrazioni intese a compensare il superamento delle catture nell’ambito del contingente di pesca per il salmone atlantico assegnato alla Polonia per il 2013. L’importo del superamento quantificato dalla Commissione è inferiore a 100 tonnellate. Pertanto, a norma dell’articolo 105, paragrafo 2, ultimo comma, non è necessario applicare alla detrazione un fattore moltiplicatore.

    (6)

    Tuttavia, se tenendo conto dei quantitativi del contingente 2013 già utilizzati al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, non sarà possibile effettuare la detrazione completa dei quantitativi dovuti, è opportuno detrarre eventuali quantitativi restanti dal contingente di salmone atlantico che potrà essere assegnato a tale Stato membro nel 2014, conformemente agli orientamenti della Commissione sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il contingente per il salmone atlantico (Salmo salar) assegnato alla Polonia per il 2013, come previsto dal regolamento (UE) n. 1256/2011, da pescare nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, è ridotto come indicato in allegato.

    Articolo 2

    Qualora le detrazioni da applicare a norma dell’articolo 1 siano superiori al contingente di pesca ancora disponibile e non si possano completare nel 2013, i quantitativi restanti sono detratti dal contingente per il salmone atlantico (Salmo salar) da pescare nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, che potrà essere assegnato alla Polonia nel 2014.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.

    (3)  GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27.


    ALLEGATO

    Stock

    2012

    Detrazione nel 2013

    Contingente iniziale

    Contingente modificato

    Catture accertate

    Differenza contingente-catture

    (superamento del contingente)

    SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

    7 704

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    9 493

    –1 776

    1 776


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