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Document 32013R1221

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1221/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna 2013-2014 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2013

GU L 320 del 30.11.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1221/oj

30.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1221/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna 2013-2014 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero e l’isoglucosio prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro un limite quantitativo da fissare.

(2)

Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Per la campagna di commercializzazione 2013-2014 è stato inizialmente stimato che la domanda del mercato sarebbe stata soddisfatta fissando il limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota. Tale limite è stato fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 della Commissione (3). Tuttavia, secondo stime più recenti, la produzione di zucchero fuori quota dovrebbe raggiungere il livello di 3 600 000 tonnellate. Occorre perciò garantire ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.

(4)

Tenendo conto che il massimale stabilito dall’OMC per le esportazioni della campagna di commercializzazione 2013-2014 non è stato interamente utilizzato, è opportuno aumentare di 700 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota, in modo da fornire ulteriori opportunità commerciali per i produttori di zucchero dell’Unione. Per consentire ai produttori di zucchero fuori quota dell’Unione di sfruttare le opportunità che si presentano sui mercati di esportazione, è opportuno che i quantitativi supplementari siano resi disponibili a decorrere dal 2 dicembre 2013.

(5)

È opportuno modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013.

(6)

Per consentire la presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero fuori quota, occorre abolire la sospensione della presentazione delle domande disposta dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2013 della Commissione (4). Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2013 ha esaurito i propri effetti, è opportuno abrogarlo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la campagna di commercializzazione 2013-2014, il limite quantitativo di cui all’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 476/2013 della Commissione, del 23 maggio 2013, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2013-2014 (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 968/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 12).


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