EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0695

2013/695/UE: Decisione del Consiglio, del 25 novembre 2013 , concernente la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian

GU L 320 del 30.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/695/oj

Related international agreement

30.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2013

concernente la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian

(2013/695/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La dichiarazione comune rilasciata in occasione del vertice di Varsavia del 30 settembre 2011 sul partenariato orientale attesta il sostegno politico al rafforzamento della mobilità dei cittadini mediante la liberalizzazione del regime dei visti e l’intenzione di procedere per gradi verso la piena liberalizzazione dei visti per i loro cittadini, come obiettivo da raggiungere a tempo debito.

(2)

Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell’Azerbaigian su un accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato il 29 luglio 2013.

(3)

È opportuno che l’accordo sia firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (1); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

D. PAVALKIS


(1)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(2)  Decisione del Consiglio 2002/192/CE, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla conclusione dell’accordo stesso.


Top