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Document 32013R0772
Commission Regulation (EU) No 772/2013 of 8 August 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for diphenylamine in or on certain products Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell' 8 agosto 2013 , che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 772/2013 della Commissione, dell' 8 agosto 2013 , che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 217 del 13.8.2013, p. 1–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 772/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2013
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Per la difenilammina sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. La difenilammina è stata oggetto della decisione 2009/859/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, concernente la non iscrizione della difenilammina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (2); ed è oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3). |
(2) |
Il 22 agosto 2011, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha formulato un parere motivato sugli LMR attuali relativi alla difenilammina (4) in cui si esaminano in particolare i rischi per i consumatori. Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri ed è stato pubblicato. |
(3) |
In tale parere l’Autorità raccomanda di non iscrivere la difenilammina nell’allegato IV del regolamento (CE) N. 396/2005, né di inserire i CXL nell’allegato II del regolamento anzidetto. |
(4) |
Tutte le autorizzazioni in vigore relative a prodotti fitosanitari contenenti difenilammina sono state revocate. Gli LMR fissati per tale sostanza attiva negli allegati II e III vanno pertanto soppressi, eccetto quelli relativi a mele e pere. |
(5) |
Per quanto riguarda la difenilammina in e su mele e pere, gli Stati membri, i paesi terzi e gli operatori del settore alimentare hanno informato la Commissione circa l’impossibilità di evitare la contaminazione crociata di mele e pere non trattate dovuta alla presenza di residui di difenilammina nelle strutture di stoccaggio, in particolari macchinari nonché su superfici e in contenitori, in particolare le casse, e l’impossibilità tecnica di eliminare completamente detti residui in tale fase. |
(6) |
In base ai dati ricevuti relativi al monitoraggio della contaminazione crociata è opportuno stabilire LMR provvisori al livello più basso possibile per rispondere da un lato alle preoccupazioni dei consumatori a proposito della difenilammina e consentire dall’altro il commercio di mele e pere non trattate. |
(7) |
Sebbene in questa fase non sia possibile svolgere una valutazione del rischio per i consumatori a causa di varie lacune a livello di dati rilevate dall’Autorità nel fascicolo sulla difenilammina, si può ragionevolmente ipotizzare che un MLR pari a 0,1 mg/kg, ossia cinquanta volte inferiore all’attuale MLR di 5 mg/kg, non ponga un rischio inaccettabile per i consumatori. |
(8) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 la Commissione riesaminerà la situazione entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora si rendessero disponibili nuovi dati relativi al monitoraggio e altri nuovi elementi. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
È opportuno prevedere un tempo sufficiente prima di applicare gli LMR modificati per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell’industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica di tali LMR. |
(11) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati a proposito dei nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dal 2 marzo 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 79.
(3) GU L 171 del 30.6.2012, pag. 2.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diphenylamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». The EFSA Journal 2011; 9(8):2336 [20 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2336.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
all’allegato II la colonna relativa alla difenilammina è soppressa; |
2) |
alla parte B dell’allegato III la colonna relativa alla difenilammina è soppressa; |
3) |
alla parte A dell’allegato III è aggiunta la seguente colonna: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(4) |
all’allegato V è aggiunta la seguente colonna: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*) |
Indica il limite inferiore di determinazione analitica. |
Difenilammina
(+) |
LMR temporaneo da riesaminare entro il 2 settembre 2015
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(2) Combinazione antiparassitario-codice alla quale si applica l'LMR di cui all'allegato V
Difenilammina
(+) |
LMR temporaneo da riesaminare entro il 2 settembre 2015
|
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(4) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(5) Combinazione antiparassitario-codice alla quale si applica l'LMR di cui all'allegato III, parte A
Difenilammina
(+) |
LMR temporaneo da riesaminare entro il 2 settembre 2015
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