This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22013D0017
Decision of the EEA Joint Committee No 17/2013 of 1 February 2013 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
GU L 144 del 30.5.2013, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/22 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 17/2013
del 1o febbraio 2013
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(2) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IX dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 29e [regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione] dell’allegato IX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— |
32012 R 0310: Regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 11).» |
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) n. 310/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 103 del 13.4.2012, pag. 11.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.