This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22013D0002
Decision of the EEA Joint Committee No 2/2013 of 1 February 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2013, del 1 °febbraio 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
GU L 144 del 30.5.2013, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 2/2013
del 1o febbraio 2013
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/489/UE della Commissione, del 24 agosto 2012, che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Austria, Belgio, Brasile, Colombia, Croazia e Nicaragua (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato I dell’accordo SEE, capitolo I, parte 7.2, al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32012 D 0489: Decisione di esecuzione 2012/489/UE della Commissione, del 24 agosto 2012 (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13).» |
Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2012/489/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.