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Document 32013R0349

Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013 , che modifica l’aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

GU L 108 del 18.4.2013, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogato da 32018R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/349/oj

18.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 108/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2013

che modifica l’aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti del «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio finanziario 2012 (dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012) nonché alla distribuzione aggiuntiva 2012 nel quadro del CDSOA dei dazi antidumping e compensativi trattenuti negli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 rispettivamente. L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione, calcolata in base ai dati pubblicati dalle autorità doganali statunitensi, è di 60 774 402 USD.

(3)

Poiché l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e, conseguentemente, della sospensione è aumentata, l’ultimo prodotto dell’elenco che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 va aggiunto all’elenco che figura nell’allegato I del medesimo regolamento. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Di conseguenza, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione deve modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell’allegato I devono perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni deve essere modificata e fissata al 26 %.

(4)

L’effetto di un dazio supplementare del 26 % ad valorem sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 60 774 402 USD.

(5)

L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 673/2005 contempla esenzioni specifiche dai dazi supplementari all’importazione. Poiché queste esenzioni sono applicabili solo se determinate condizioni sono soddisfatte prima dell’entrata in vigore o della data di applicazione del regolamento (CE) n. 673/2005, esse non possono essere applicate in pratica alle importazioni del nuovo prodotto aggiunto dal presente regolamento all’elenco che figura nell’allegato I. Occorre quindi adottare disposizioni specifiche per rendere queste esenzioni applicabili alle importazioni di detto prodotto.

(6)

Per evitare l’elusione del dazio supplementare, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del Comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

È istituito un dazio ad valorem del 26 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005.

Articolo 4

1.   I prodotti per i quali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è stata rilasciata una licenza d’importazione che comporta l’esenzione o la riduzione dei dazi, sono esclusi dall’applicazione dei dazi doganali supplementari a condizione che siano classificati in base a uno dei seguenti codici NC (2): 6204 62 31.

2.   I prodotti per i quali si può dimostrare che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono già stati spediti verso l’Unione europea o che si trovano in un deposito temporaneo o in una zona franca o in un deposito franco o che sono sottoposti a regime sospensivo ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3), e di cui non è possibile modificare la destinazione, sono esclusi dall’applicazione del dazio doganale supplementare, a condizione che siano classificati in uno dei seguenti codici NC: 6204 62 31.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

(2)  La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), quale sostituito dal regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


ALLEGATO II

I prodotti elencati nel presente allegato sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.


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