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Document 32013R0268
Commission Implementing Regulation (EU) No 268/2013 of 18 March 2013 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Oberpfälzer Karpfen (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 268/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oberpfälzer Karpfen (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 268/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013 , recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oberpfälzer Karpfen (IGP)]
GU L 82 del 22.3.2013, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
22.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 268/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2013
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oberpfälzer Karpfen (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Oberpfälzer Karpfen», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) come modificato dal regolamento (CE) n. 1495/2002 (4). |
(3) |
Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(4) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 11.
(5) GU C 353 del 3.12.2011, pag. 19.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
GERMANIA
Oberpfälzer Karpfen (IGP)