Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0105

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 105/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 34 del 5.2.2013, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/09/2023; abrog. impl. da 32023R1682

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/105/oj

    5.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 34/15


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 105/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 4 febbraio 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto concerne il nome del titolare dell’autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1) e in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Taminco N. V. ha presentato domanda a norma dell’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003, proponendo di modificare il nome del titolare dell’autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione (2) per quanto concerne l’autorizzazione decennale del sale di sodio di dimetilglicina, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici».

    (2)

    Il richiedente sostiene di aver cambiato forma giuridica a decorrere dal 1o ottobre 2012 trasformandosi in una società di capitali non quotata. Il richiedente ha presentato un’opportuna documentazione a sostegno di quanto affermato.

    (3)

    La proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

    (4)

    Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome di Taminco BVBA è necessario modificare i termini dell’autorizzazione.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011.

    (6)

    Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella colonna 2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 i termini «Taminco N.V.» sono sostituiti da «Taminco BVBA».

    Articolo 2

    Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 102 del 16.4.2011, pag. 6.


    Top