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Document 32012D0816
2012/816/EU, Euratom: Commission Implementing Decision of 19 December 2012 amending Decision 96/565/Euratom, EC authorising Sweden not to take into account certain categories of transactions and to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notified under document C(2012) 9547)
2012/816/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 96/565/Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2012) 9547]
2012/816/UE, Euratom: Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 96/565/Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2012) 9547]
GU L 352 del 21.12.2012, p. 59–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
recante modifica della decisione 96/565/Euratom, CE con la quale si autorizza la Svezia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA
[notificata con il numero C(2012) 9547]
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(2012/816/UE, Euratom)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 380 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), la Svezia può continuare a esentare le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all’allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all’allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
(2) |
Nel caso della Svezia, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione 96/565/Euratom, CE (3), che autorizza la Svezia, a decorrere dal 1o gennaio 1995, ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA. |
(3) |
A decorrere dal 1o gennaio 1997, per quanto riguarda i diritti d’autore e le royalties, la Svezia assoggetta all’imposta le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l’autorizzazione concessa a tale titolo. |
(4) |
La Commissione ha invitato la Svezia a verificare se le autorizzazioni concesse alla Svezia senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; la Svezia ha confermato che l’autorizzazione ad avvalersi di valutazioni approssimative per le operazioni di cui al punto 2 della parte B dell’allegato X della direttiva 2006/112/CE non sarebbe più stata applicata ai diritti d’autore e alle royalties. |
(5) |
Per motivi di chiarezza e trasparenza delle norme comunitarie, è opportuno abrogare le disposizioni che sono diventate obsolete o che non hanno più effetto. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il paragrafo 2 dell’articolo 2 della decisione 96/565/Euratom, CE è soppresso.
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012
Per la Commissione
Janusz LEWANDOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 247 del 28.9.1996, pag. 41.