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Document 22012D0090
Decision of the EEA Joint Committee No 90/2012 of 30 April 2012 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2012, del 30 aprile 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2012, del 30 aprile 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 248 del 13.9.2012, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
13.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 90/2012
del 30 aprile 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (1). |
(2) |
È opportuno integrare nell’accordo SEE il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (2). |
(3) |
È opportuno integrare nell’accordo la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (3). |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 110/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (4), che è integrato nell’accordo e dove pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione (5), che è integrato nell’accordo, è diventato obsoleto (6) e dove pertanto essere soppresso dall’accordo medesimo. |
(6) |
Tenuto conto delle caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, appare opportuno non applicare il paragrafo 4, lettera d), del protocollo 1 a tali questioni. Questa disposizione lascia impregiudicate le altre decisioni del Comitato misto SEE. |
(7) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. La legislazione relativa alle bevande spiritose non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione non deve, pertanto, essere applicata al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:
1) |
i punti 1 [regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio] e 2 [regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione] sono soppressi; |
2) |
i punti seguenti sono inseriti dopo il punto 8 [regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione]:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 110/2008 e della raccomandazione 2010/133/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.
(2) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(3) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.
(4) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.
(5) GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.
(6) GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18.
(7) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.