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Dokument 32012R0498

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012 , sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea

    GU L 152 del 13.6.2012, p. 28–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status legali tad-dokument Fis-seħħ: Danl-attinbidel. Verżjoni kkonsolidata kurrenti: 28/01/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/498/oj

    13.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 152/28


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 498/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 12 giugno 2012

    sull’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell’Unione europea e del protocollo tra l’Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo (1), in particolare l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alla luce dell’importanza economica, per l’Unione europea, delle importazioni di legname grezzo e dell’importanza che la Federazione russa riveste per l’Unione in qualità di fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni in base ai quali quest’ultima ridurrà o eliminerà i dazi all’esportazione anche per il legname grezzo.

    (2)

    Detti impegni, che formeranno parte dell’elenco delle concessioni della Federazione russa nel quadro della sua adesione all’OMC, comprendono contingenti tariffari all’esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni nell’Unione europea.

    (3)

    Nel contesto dei negoziati relativi all’adesione della Federazione russa all’OMC, la Commissione, a nome dell’Unione, ha negoziato con la Federazione russa un accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di alcuni tipi di legname di conifere dalla Federazione russa nell’Unione (di seguito «l’accordo»).

    (4)

    Come previsto in tale accordo, l’UE e la Federazione russa hanno negoziato modalità tecniche particolareggiate per la gestione dei contingenti tariffari, che sono contenute nell’accordo in forma di protocollo negoziato tra l’UE e il governo della Federazione russa (nel seguito «il protocollo»).

    (5)

    Nel quadro dell’attuazione dell’accordo e del protocollo, occorre definire le modalità di assegnazione dei contingenti tariffari in funzione della data di presentazione delle domande da parte degli importatori; è opportuno inoltre fissare regole e metodi per determinare i diritti degli importatori tradizionali per ciascun periodo contingentale e per ciascun gruppo di prodotti.

    (6)

    Occorre definire regole in materia di continuità delle attività per determinare se l’importatore che invoca lo status di importatore tradizionale è la stessa persona fisica o giuridica che ha importato i prodotti interessati nei periodi di riferimento previsti dal presente regolamento.

    (7)

    Vanno inoltre definite norme e procedure relative alle autorizzazioni per contingenti non utilizzati.

    (8)

    Per i primi tre periodi contingentali di applicazione del presente regolamento devono essere stabilite norme transitorie per quanto riguarda la scelta dei periodi di riferimento per il calcolo dei massimali delle autorizzazioni contingentate per gli importatori tradizionali.

    (9)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPITOLO 1

    CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sull’assegnazione delle autorizzazioni contingentate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, e stabilisce altre disposizioni necessarie per la gestione da parte dell’Unione dei quantitativi dei contingenti tariffari assegnati alle esportazioni nell’Unione nel quadro dell’attuazione dell’accordo e del protocollo.

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, all’articolo 2 e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del protocollo.

    Si applica inoltre la seguente definizione: «gruppo di prodotti» designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso (linee tariffarie 4403 20 110 e 4403 20 190) e pino (linee tariffarie 4403 20 310 e 4403 20 390). I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata (2) («NC») e codici TARIC figurano nell’allegato I.

    CAPITOLO 2

    PRINCIPI DI ASSEGNAZIONE

    Articolo 3

    La ripartizione dei contingenti tariffari avviene in base ai seguenti criteri, in funzione della data di presentazione della domanda da parte dell’importatore:

    a)

    per le domande presentate entro il 31 luglio di ogni anno (nel seguito «prima parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i contingenti tariffari secondo le categorie di importatori «tradizionali» o «nuovi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo;

    b)

    per le domande presentate a partire dal 1o agosto (nel seguito «seconda parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti degli Stati membri (nel seguito «autorità di rilascio») informano la Commissione delle domande presentate dai singoli importatori, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del protocollo.

    Articolo 4

    1.   Durante la prima parte del periodo contingentale:

    a)

    il 70 % di ciascun contingente tariffario per gruppo di prodotti è assegnato agli importatori tradizionali (nel seguito «contingente per gli importatori tradizionali»);

    b)

    il 30 % di ciascun contingente tariffario per gruppo di prodotti è assegnato ai nuovi importatori (nel seguito «contingente per i nuovi importatori»).

    2.   Il contingente per i nuovi importatori è assegnato in base all’ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti informano la Commissione delle domande di autorizzazioni contingentate presentate da tali importatori.

    3.   Ad ogni nuovo importatore è assegnata una quota massima dell’1,5 % del contingente tariffario per ciascun gruppo di prodotti secondo le modalità di assegnazione di cui al paragrafo 2.

    Articolo 5

    Nella seconda parte del periodo contingentale ad ogni importatore è assegnata una quota massima del 5 % dei contingenti tariffari rimanenti per ciascun gruppo di prodotti.

    Articolo 6

    1.   Durante la prima parte del periodo contingentale ciascun importatore tradizionale può unicamente chiedere autorizzazioni contingentate per una quota specifica dei contingenti assegnati agli importatori tradizionali per ciascun gruppo di prodotti (nel seguito «massimale»), calcolata conformemente al paragrafo 2. Tutte le autorizzazioni contingentate rilasciate a un importatore tradizionale nella prima parte del periodo contingentale sono imputate sui massimali stabiliti per tale importatore.

    2.   Il massimale per un importatore tradizionale per ciascun gruppo di prodotti in un periodo contingentale (nel seguito «periodo contingentale n+1») è calcolato in base alla media delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate da tale importatore nei due periodi contingentali precedenti l’anno di calcolo di tale massimale, sulla base della seguente formula:

    Ci = T * (Īi/ΣĪi)

    in cui

     

    «Ci» rappresenta il massimale per il gruppo di prodotti in questione (pino o abete rosso) per l’importatore i durante il periodo contingentale n+1;

     

    «T» rappresenta il contingente disponibile per gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione nell’anno di calcolo del massimale (nel seguito «periodo contingentale n»);

     

    «Īi» rappresenta la media delle importazioni effettuate dall’importatore tradizionale i per il gruppo di prodotti interessati nei due periodi contingentali precedenti il calcolo (nel seguito «periodo contingentale n–2» e «periodo contingentale n–1»), secondo la seguente formula:

    [(importazioni effettive dell’importatore i nel periodo contingentale n–2) + (importazioni effettive dell’importatore i nel periodo contingentale n–1)]/2

     

    «ΣĪi» rappresenta la somma delle importazioni medie Īi di tutti gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti interessati.

    Articolo 7

    1.   Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

    2.   Ai fini di tale calcolo, le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingentale n, un quadro sinottico delle importazioni effettive dei prodotti interessati nel periodo contingentale n–1 loro notificate conformemente all’articolo 11, paragrafo 1. Tale quadro sinottico è presentato sotto forma di tabella in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato IV.

    3.   Entro il 30 aprile del periodo contingentale n, la Commissione informa le autorità competenti dei massimali aggiornati risultanti dai calcoli effettuati conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

    CAPITOLO 3

    CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ

    Articolo 8

    1.   Un importatore che invoca lo status di importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo (nel seguito «il richiedente») e non fornisce prove sufficienti del fatto che si tratta della stessa persona fisica o giuridica che ha importato i prodotti interessati nel periodo di riferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, (nel seguito «il predecessore»), trasmette all’autorità di rilascio competente le prove attestanti la continuità delle proprie attività con le attività del predecessore.

    2.   Vi è continuità delle attività ai sensi del paragrafo 1:

    a)

    se il richiedente e il predecessore sono sottoposti al controllo dello stesso soggetto giuridico ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (3); oppure

    b)

    se l’attività economica del predecessore, per quanto riguarda i prodotti interessati, è stata trasferita giuridicamente al richiedente, ad esempio a seguito di una fusione o di un’acquisizione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.

    3.   Gli importatori che non forniscono prove della continuità delle attività sono considerati nuovi importatori.

    Articolo 9

    Le disposizioni dell’articolo 8 si applicano, mutatis mutandis, agli importatori che invocano lo status di importatori tradizionali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del protocollo.

    CAPITOLO 4

    DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE

    Articolo 10

    1.   Le domande di autorizzazioni contingentate sono presentate nella forma indicata nell’allegato II. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, l’autorità di rilascio può chiedere al richiedente informazioni supplementari.

    2.   Il rilascio di un’autorizzazione contingentata è subordinato alla condizione che i prodotti interessati siano stati sottoposti all’interno del territorio doganale dell’Unione ad una trasformazione che conferisce loro la qualifica di prodotti originari dell’Unione conformemente all’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (4).

    3.   Le domande di autorizzazioni contingentate sono accompagnate da una dichiarazione giurata con cui il richiedente si impegna:

    a)

    a destinare i prodotti interessati alla prevista trasformazione entro un anno dalla data in cui la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, contenente la descrizione esatta delle merci e i codici TARIC, è stata accettata dalle autorità doganali competenti;

    b)

    a tenere un registro nello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione, consentendo così all’autorità competente di effettuare i controlli che ritiene necessari per accertare che i prodotti siano effettivamente destinati alla prevista trasformazione, nonché a conservare tali registri. Ai fini del presente comma, per «registri» si intendono i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari su qualsivoglia supporto, che consentono alle autorità di rilascio di vigilare e di effettuare controlli sulle operazioni;

    c)

    a far sì che l’autorità di rilascio possa seguire in modo soddisfacente i prodotti in questione nello stabilimento dell’impresa interessata nel corso dell’intero processo di trasformazione;

    d)

    a informare l’autorità competente di tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell’autorizzazione.

    4.   In caso di trasferimento dei prodotti, il richiedente è tenuto a dimostrare che essi sono destinati alla prevista trasformazione a norma del paragrafo 3, lettera a).

    5.   Si applica l’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (5).

    6.   Il non rispetto dell’impegno di cui al paragrafo 3 del presente articolo da parte dell’importatore o della persona fisica o giuridica alla quale l’importatore successivamente trasferisce tali prodotti equivale ad un’autorizzazione contingentata inutilizzata, conformemente all’articolo 13, per il quantitativo di prodotti pertinente.

    7.   La Commissione pubblica un elenco delle autorità di rilascio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e lo aggiorna se necessario.

    CAPITOLO 5

    PROVA DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVAMENTE REALIZZATE

    Articolo 11

    1.   Entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, l’importatore comunica all’autorità dello Stato membro che gli ha rilasciato l’autorizzazione contingentata il quantitativo delle importazioni effettivamente realizzate dei prodotti interessati in tale Stato membro nel corso degli ultimi tre mesi. A tale scopo, l’importatore trasmette all’autorità competente copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto.

    2.   Se il quantitativo registrato nella dichiarazione doganale è misurato senza corteccia e il quantitativo menzionato al punto 9 del modulo di domanda di autorizzazione contingentata è con corteccia, l’importatore comunica all’autorità di rilascio, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 e entro lo stesso termine, i quantitativi esatti importati per ciascuna dichiarazione doganale in cui è considerata anche la corteccia. I quantitativi esatti sono determinati tramite l’applicazione dei coefficienti correttivi di cui all’allegato III.

    CAPITOLO 6

    AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE INUTILIZZATE

    Articolo 12

    1.   Se l’autorizzazione contingentata non è utilizzata entro sei mesi dal suo rilascio, l’importatore la rinvia all’autorità di rilascio o conferma a quest’ultima l’intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingentale. Se l’autorizzazione contingentata è stata rilasciata prima dell’inizio del periodo contingentale ai sensi dell’articolo 4 del protocollo, i sei mesi decorrono dal 1o gennaio dell’anno corrispondente al periodo contingentale.

    2.   Se un importatore restituisce un’autorizzazione contingentata, l’autorità di rilascio ne informa immediatamente la Commissione in conformità del paragrafo 1. Il saldo dei limiti quantitativi massimi per gli importatori tradizionali disponibili per il gruppo di prodotti interessati è modificato in funzione del quantitativo corrispondente.

    Articolo 13

    1.   Se le importazioni effettivamente realizzate da un importatore tradizionale di prodotti interessati nel periodo contingentale n–1 sono inferiori all’85 % dei quantitativi coperti da tutte le autorizzazioni contingentate concesse a tale importatore nel corso dello stesso periodo contingentale, i massimali di importazione di tale importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingentale n+1 sono ridotti proporzionalmente al volume delle importazioni non realizzate.

    2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

    ri = (0,85 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

    in cui

     

    «ri» rappresenta la riduzione applicabile ai massimali d’importazione dell’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n+1;

     

    «ΣΑi» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all’importatore tradizionale i nel periodo contingentale n–1;

     

    «Ii» rappresenta la somma delle importazioni effettivamente realizzate dall’importatore i dei prodotti interessati nel periodo contingentale n–1.

    Articolo 14

    1.   Se l’autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio, conformemente all’articolo 12, resta inutilizzata alla fine del periodo contingentale n–1, i massimali d’importazione dell’importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingentale n+1 sono ridotti del doppio proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate.

    2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

    Ri = 2 * (ΣUi/ΣΑi)

    in cui

     

    «Ri» rappresenta la riduzione applicabile al massimale d’importazione dell’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n+1;

     

    «ΣUi» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate inutilizzate concesse all’importatore i nel periodo contingentale n–1;

     

    «ΣΑi» rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all’importatore i, per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingentale n–1.

    Articolo 15

    Se coesistono le condizioni per la riduzione dei massimali d’importazione di cui agli articoli 13 e 14, si applica unicamente la riduzione più elevata (Ri o ri).

    CAPITOLO 7

    MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AI PRIMI TRE PERIODI CONTINGENTALI

    Articolo 16

    1.   Il metodo di assegnazione di cui all’articolo 4 del presente regolamento si applica all’intero primo periodo contingentale successivo all’entrata in vigore dello stesso regolamento. Durante tale periodo non si applicano le disposizioni del capitolo 6.

    2.   Gli articoli da 17 a 19 si applicano durante i primi tre periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 17

    1.   Il periodo di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo è, a scelta dell’importatore, il 2004, il 2007 o la combinazione di questi due anni.

    2.   Gli importatori che invocano lo status di importatore tradizionale specificano quale delle tre opzioni di cui al paragrafo 1 è presa in considerazione per il calcolo dei loro massimali, conformemente all’articolo 6, entro 20 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento.

    3.   Il periodo di riferimento scelto da ciascun importatore in conformità del paragrafo 2 si applica ai primi tre periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 18

    1.   Gli importatori che invocano lo status di importatore tradizionale comunicano all’autorità di rilascio dello Stato membro al quale intendono presentare domanda di autorizzazione contingentata, entro 20 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi delle importazioni effettivamente realizzate dei prodotti interessati in tale Stato membro durante il periodo di riferimento considerato, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2. A sostegno delle loro dichiarazioni di effettiva importazione, gli importatori trasmettono all’autorità di rilascio copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto.

    2.   L’autorità di rilascio trasmette alla Commissione, entro 35 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un quadro sinottico delle importazioni effettive dei prodotti interessati notificategli a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tale quadro sinottico è presentato sotto forma di tabella in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato V.

    Articolo 19

    1.   Nel caso in cui sia preso in considerazione un anno a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, la variabile Īi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, rappresenta le importazioni effettivamente realizzate dall’importatore per il gruppo di prodotti interessati nel corso di tale anno.

    2.   Nel caso in cui sia presa in considerazione la combinazione 2004 + 2007 a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, la variabile Īi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, rappresenta la media delle importazioni effettivamente realizzate dall’importatore per il gruppo di prodotti interessati negli anni 2004 e 2007, calcolata come segue:

    [(importazioni effettive nel 2004) + (importazioni effettive nel 2007)]/2.

    3.   La Commissione comunica all’autorità di rilascio, entro 65 giorni di calendario dall’entrata in vigore del presente regolamento, i massimali risultanti dai calcoli effettuati conformemente all’articolo 6, paragrafo 2.

    4.   Se i massimali di cui all’articolo 6 non sono stati calcolati dal momento di applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo, i contingenti tariffari per gruppo di prodotti sono assegnati a tutti gli importatori conformemente alla procedura di assegnazione di cui all’articolo 3, lettera b), fino a quando la Commissione comunica all’autorità di rilascio che sono stati determinati i massimali e che si è conclusa la procedura di assegnazione di cui all’articolo 3, lettera b). Ai fini del presente paragrafo, ad ogni importatore è assegnata una quota massima del 2,5 % di contingente tariffario per ciascun gruppo di prodotti.

    CAPITOLO 8

    Articolo 20

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso cessa di applicarsi alla data in cui il protocollo cessa di essere applicato in via provvisoria.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

    (2)  Conformemente al regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).

    (3)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (5)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Codici tariffari della Federazione russa e corrispondenti codici NC e TARIC (cfr. articolo 2 del presente regolamento)

     

    Codice NC

    Codice TARIC

    Codice tariffario russo

    Descrizione dettagliata

    1.

    Ex44032011

    10

    4403 20 110 1

    Legname di abete rosso della specie Picea abies Karst. o di abete bianco Abies alba Mill., di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, e di lunghezza non inferiore a 1,0 m

    Ex44032019

    10

    2.

    Ex44032011

    10

    4403 20 110 2

    Legname di abete rosso della specie Picea abies Karst. o di abete bianco Abies alba Mill., di diametro non superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m

    Ex44032019

    10

    3.

    Ex44032019

    10

    4403 20 190 1

    Legname di abete rosso della specie Picea abies Karst. o di abete bianco Abies alba Mill., grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, di diametro non inferiore a 15 cm

    4.

    Ex44032019

    10

    4403 20 190 9

    Altro legno di abete rosso del tipo Picea abies Karst. o di abete bianco Abies alba Mill.

    5.

    Ex44032031

    10

    4403 20 310 1

    Legno di pino della specie Pinus sylvestris L. di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, di lunghezza non inferiore a 1,0 m

    Ex44032039

    10

    6.

    Ex44032031

    10

    4403 20 310 2

    Legno di pino della specie Pinus sylvestris L. di diametro superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m

    Ex44032039

    10

    7.

    Ex44032039

    10

    4403 20 390 1

    Legno di pino della specie Pinus sylvestris L. (grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato) di diametro non inferiore a 15 cm

    8.

    Ex44032039

    10

    4403 20 390 9

    Altro legno di pino della specie Pinus sylvestris L.


    ALLEGATO II

    Modello di domanda di autorizzazione contingentata (cfr. articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento)

    Image

    Allegato del modello di domanda di autorizzazione contingentata: dichiarazione giurata conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento

    Dichiarazione giurata

    Dichiarazione giurata di … (nome del dichiarante)

    Il sottoscritto dichiara quanto segue:

    nel quadro della mia domanda di autorizzazione contingentata del (gg/mm/aa), mi impegno:

    1)

    a destinare i prodotti interessati alla prevista trasformazione entro un anno dalla data in cui la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, contenente la descrizione esatta dei prodotti e i codici TARIC, è stata accettata dalle autorità doganali competenti;

    2)

    a tenere un registro appropriato nello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione consentendo così all’autorità competente di effettuare i controlli che ritiene necessari per accertare che i prodotti siano effettivamente destinati alla trasformazione prevista, nonché a conservare tali registri;

    3)

    a far sì che l’autorità di rilascio possa seguire in modo soddisfacente i prodotti in questione nello stabilimento dell’impresa interessata nel corso dell’intero processo di trasformazione;

    4)

    a informare l’autorità competente di tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell’autorizzazione.

    Il sottoscritto certifica solennemente che il contenuto della dichiarazione giurata di cui sopra è, a quanto gli consta, veritiero ed esatto e che nessuna delle informazioni fornite è falsa.

    Luogo/Data

     

    Firma


    ALLEGATO III

    Coefficienti correttivi conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento

    I coefficienti correttivi conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento sono i seguenti:

    Codice NC

    Coefficiente correttivo

    4403 20 11

    0,90

    4403 20 19

    0,88

    4403 20 31

    0,88

    4403 20 39

    0,87


    ALLEGATO IV

    Quadro sinottico delle importazioni effettivamente realizzate, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento

    Nome della società importatrice

    Partita IVA della società importatrice

    Importazioni effettive di abete rosso (Σ di NC 4403 20 11 e 4403 20 19) in m3 nel periodo contingentale n-1 (…-…)

    Importazioni effettive di pino (Σ di NC 4403 20 31 e 4403 20 39) in m3 nel periodo contingentale n-1 (…-…)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ALLEGATO V

    Quadro sinottico delle importazioni effettivamente realizzate, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento

    Nome della società importatrice

    Partita IVA della società importatrice

    Importazioni effettive di abete rosso (Σ di NC 4403 20 11 e 4403 20 19) in m3 nell’anno di riferimento …

    Importazioni effettive di pino (Σ di NC 4403 20 31 e 4403 20 39) in m3 nell’anno di riferimento …

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Fuq