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Document 32012R0440

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 440/2012 della Commissione, del 24 maggio 2012 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

    GU L 135 del 25.5.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/440/oj

    25.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 440/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 24 maggio 2012

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

    visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 815/2008 (3) la Commissione ha concesso a Capo Verde una deroga alle norme di origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 (4) la Commissione ha concesso a Capo Verde una nuova deroga a tali norme di origine (5). Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2011.

    (2)

    Con lettera del 21 novembre 2011 Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga della deroga per un periodo di tre anni, ossia dal 2012 al 2014. Tale richiesta riguarda un volume di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di tombarello.

    (3)

    Tra il 2008 e il 2011 la totalità dei quantitativi annuali oggetto della deroga concessi a Capo Verde ha significativamente contribuito a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quantitativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per il paese. Tuttavia, è necessario un nuovo aumento della capacità di approvvigionamento delle materie prime originarie del paese per le industrie capoverdiane di trasformazione ittica, allo scopo di consentire una rivitalizzazione totale della flotta capoverdiana ai livelli previsti.

    (4)

    La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità di esportazione dell’industria di trasformazione ittica capoverdiana verso l’Unione sarebbe seriamente compromessa, e questo fatto potrebbe influenzare negativamente lo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici.

    (5)

    Occorre che la deroga dia a Capo Verde il tempo di conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale. Un lasso di tempo supplementare risulta necessario per consolidare i risultati già ottenuti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale.

    (6)

    Per far sì che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario a Capo Verde per conformarsi alle norme, essa deve essere concessa per un periodo di tre anni, dal 2012 al 2014, in relazione alle quantità annue di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di tombarello.

    (7)

    Al fine di garantire la continuità delle esportazioni provenienti da Capo Verde verso l’Unione, è opportuno concedere la deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    (8)

    Per motivi di chiarezza è opportuno stabilire espressamente che i soli materiali non originari da utilizzarsi per la fabbricazione di preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di preparazioni e conserve di filetti di tombarello dei codici NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97 devono essere sgombri o tombarelli delle voci SA 0302 e0303, affinché le preparazioni e le conserve di filetti di sgombro e di tombarello possano beneficiare della deroga.

    (9)

    Poiché a decorrere dal 1o gennaio 2012 il codice NC 1604 19 98 è stato sostituito dal codice NC 1604 19 97, è opportuno aggiornare i codici NC per i prodotti per i quali la deroga è concessa.

    (10)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 deve quindi essere modificato di conseguenza.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 439/2011 della Commissione è modificato come segue:

    1)

    gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 1

    In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i seguenti prodotti sono considerati originari di Capo Verde alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento:

    a)

    preparazioni e conserve di filetti di sgombro dei codici NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97 prodotte a Capo Verde da sgombri non originari delle voci SA 0302 o 0303;

    b)

    preparazioni e conserve di filetti di tombarello del codice NC ex 1604 19 97 prodotte a Capo Verde da tombarelli non originari delle voci SA 0302 o 0303.

    Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione, ove siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 nel limite dei quantitativi di cui all’allegato per quanto riguarda ogni prodotto importato.»;

    2)

    L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (3)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11.

    (4)  GU L 119 del 7.5.2011, pag. 1.

    (5)  GU L 307 del 23.11.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodi

    Quantitativo

    (peso netto in t)

    09.1647

    1604 15 11

    ex 1604 19 97

    Preparazioni e conserve di filetti di sgombro (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)

    dall’1.1.2011 al 31.12.2011

    2 500

    dall’1.1.2012 al 31.12.2012

    2 500

    dall’1.1.2013 al 31.12.2013

    2 500

    dall’1.1.2014 al 31.12.2014

    2 500

    09.1648

    ex 1604 19 97

    Preparazioni e conserve di filetti di tombarello (Auxis thazard, Auxis rochei)

    dall’1.1.2011 al 31.12.2011

    875

    dall’1.1.2012 al 31.12.2012

    875

    dall’1.1.2013 al 31.12.2013

    875

    dall’1.1.2014 al 31.12.2014

    875»


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