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Document 32012R0301

Regolamento di esecuzione (UE) n. 301/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 99 del 5.4.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/301/oj

5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 301/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Autoveicolo nuovo a tre ruote, a trazione posteriore, per il trasporto di persone, con motore a scoppio a movimento alternativo di cilindrata pari a 998 cm3.

Le ruote anteriori sono distanziate di circa 130 cm. Il veicolo non ha un differenziale.

Il veicolo ha un sistema direzionale di tipo automobilistico. Esso si guida mediante manubrio dotato di due manopole nelle quali sono integrati gli organi di comando.

Il veicolo ha cinque marce in avanti e una retromarcia.

8703 21 10

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8703, 8703 21 e 8703 21 10.

I veicoli a tre ruote sono classificati alla voce 8711 a condizione che non abbiano le caratteristiche degli autoveicoli della voce 8703 (cfr. anche le note esplicative del SA della voce 8711, quinto comma).

La voce 8703 comprende i veicoli a tre ruote leggeri di struttura più semplice, come quelli muniti di un motore e ruote di motociclo, i quali, in virtù della loro struttura meccanica, possiedono le caratteristiche degli autoveicoli convenzionali, cioè il sistema direzionale di tipo automobilistico (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8703, secondo comma).

Poiché il veicolo ha un sistema direzionale di tipo automobilistico, una caratteristica degli autoveicoli convenzionali contemplata alla voce 8703, è esclusa la classificazione alla voce 8711.

Il veicolo deve pertanto essere classificato come un nuovo autoveicolo costruito principalmente per il trasporto di persone di cui al codice NC 8703 21 10.


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