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Document 32012R0299

Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2012 della Commissione, del 2 aprile 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 99 del 5.4.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/299/oj

5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 299/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un apparecchio elettronico multifunzionale portatile a batteria inserito in un involucro unico, dalle dimensioni di circa 10 × 9,5 × 10,5 cm, dotato di:

uno schermo a colori a cristalli liquidi, avente una diagonale di circa 9 cm (3,5 pollici), di formato 4:3 e dalla risoluzione di 320 × 240 pixel,

diffusori,

un microfono,

una sveglia,

una memoria di 2 GB,

un lettore di schede di memoria,

un’interfaccia USB,

un’interfaccia per antenna FM,

pulsanti di controllo.

L’apparecchio è in grado di eseguire le seguenti funzioni:

ricezione della radiodiffusione,

registrazione vocale,

riproduzione sonora,

riproduzione di immagini e video,

sveglia.

 (1) Cfr. illustrazione.

8527 13 99

La classificazione è determinata a norma a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8527, 8527 13 e 8527 13 99.

Poiché l’apparecchio è progettato per eseguire diverse funzioni del capitolo 85, esso va classificato, in virtù della nota 3 della sezione XVI, in quanto apparecchio che esegue la funzione principale.

Alla luce delle caratteristiche obiettive dell’apparecchio, nella fattispecie il progetto e la concezione, l’uso al quale è destinato è quello di radiosveglia. La riproduzione sonora è ritenuta secondaria. Considerate le dimensioni ridotte e la bassa risoluzione dello schermo, anche la riproduzione di immagini e video è ritenuta secondaria.

La principale funzione dell’apparecchio è pertanto di apparecchio ricevente per la radiodiffusione, combinato nel medesimo involucro con un dispositivo per la registrazione o la riproduzione del suono e una sveglia.

L’apparecchio va pertanto classificato al codice NC 8527 13 99 in quanto altro apparecchio ricevente per la radiodiffusione che può funzionare senza sorgente di energia esterna, combinato con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono.

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(1)  L’illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.


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