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Document 32012R0249
Commission Regulation (EU) No 249/2012 of 21 March 2012 amending Regulation (EU) No 19/2011 as regards type-approval requirements for the manufacturer’s statutory plate of motor vehicles and their trailers Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 82 del 22.3.2012, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. impl. da 32019R2144
22.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 249/2012 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento particolare ai fini della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (3) è una delle misure di attuazione per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 661/2009. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 19/2011 ha introdotto la possibilità per i costruttori di autoveicoli di utilizzare etichette autoadesive per la realizzazione delle targhette regolamentari. Al fine di facilitare la realizzazione di tali etichette con il trattamento elettronico dei dati, nonché la loro stampa per via elettronica, è necessario adeguare le vigenti prescrizioni tecniche alle specificità di tali tecniche moderne. |
(4) |
Occorre perciò modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 19/2011. |
(5) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 19/2011 è così modificato:
1. |
il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
|
2. |
dopo il punto 2.2, è inserito il seguente punto 2.3:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1.