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Document 32012D0033

    Decisione 2012/33/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 , che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

    GU L 19 del 24.1.2012, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/33(1)/oj

    24.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 19/17


    DECISIONE 2012/33/PESC DEL CONSIGLIO

    del 23 gennaio 2012

    che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/537/PESC (1), che nomina il sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente.

    (2)

    È opportuno che il sig. Andreas REINICKE sia nominato RSUE per il processo di pace in Medio Oriente per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013.

    (3)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione definiti all’articolo 21 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    Il sig. Andreas REINICKE è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il processo di pace in Medio Oriente («processo di pace») per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione con riguardo al processo di pace.

    2.   Tali obiettivi includono, tra l’altro:

    a)

    una pace globale raggiunta in base alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («ONU»), ai principi di Madrid, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti e all’iniziativa di pace araba;

    b)

    una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) e 1402 (2002) del Consiglio di sicurezza ONU e ai principi di Madrid;

    c)

    una soluzione dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;

    d)

    una soluzione che definisca lo status di Gerusalemme quale futura capitale di due Stati, nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi;

    e)

    il seguito del processo di pace per un accordo sullo status definitivo e verso la creazione di uno Stato palestinese, compreso il rafforzamento del ruolo del Quartetto del Medio Oriente («Quartetto») quale custode della tabella di marcia, in particolare ai fini del controllo dell’attuazione degli obblighi cui sono tenute le due parti in virtù della tabella di marcia e in linea con gli sforzi internazionali per giungere a una pace arabo-israeliana globale.

    3.   Tali obiettivi sono basati sull’impegno dell’Unione a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell’ambito del Quartetto, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione;

    4.   L’RSUE sostiene le attività dell’AR nella regione, anche nell’ambito del Quartetto.

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di conseguire gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

    a)

    fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative che conducano a una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese;

    b)

    facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli altri paesi della regione, coi membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l’ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

    c)

    assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi;

    d)

    seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e presentare proposte dell’Unione, a nome di questa, nel contesto di tali negoziati;

    e)

    contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;

    f)

    prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace;

    g)

    impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto;

    h)

    formulare proposte relative alle possibilità d’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione;

    i)

    monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all’attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l’esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al Quartetto di valutare meglio l’osservanza delle parti;

    j)

    in qualità di inviato presso il Quartetto riferire sui progressi e sull’andamento dei negoziati e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell’Unione e tramite coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;

    k)

    contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell’Unione europea sui bambini e i conflitti armati nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

    l)

    contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR. Per assolvere al mandato e alle responsabilità specifiche sul terreno l’RSUE si dedica interamente alla missione.

    2.   Il comitato politico e di sicurezza («CPS») è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.

    3.   L’RSUE lavora in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna («SEAE»).

    4.   In particolare durante le sue missioni l’RSUE collabora strettamente con l’ufficio di rappresentanza dell’UE a Gerusalemme, con la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell’Unione nella regione.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o febbraio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 1 300 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2012. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE che l’ha distaccato e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

    L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

    2.   Le delegazioni dell’Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    Secondo la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo, sulla base di orientamenti del SEAE, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione dal SEAE;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’AR o del CPS, l’RSUE presenta relazioni al Consiglio «Affari esteri».

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione, compreso l’RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione.

    2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Tel Aviv, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). Se necessario, l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Riesame

    L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il novembre 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2012

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 184 del 23.7.2003, pag. 45.

    (2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.


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