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Document 32011D0888

2011/888/UE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lituania

GU L 344 del 28.12.2011, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2017; sostituito da 32017D0946

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/888/oj

28.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lituania

(2011/888/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota.

(4)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(5)

La Lituania ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

(6)

La Lituania ha effettuato con successo un’esperienza pilota con l’Austria.

(7)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Lituania e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(8)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. CICHOCKI


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


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