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Document 32011D0886

    2011/886/UE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2011 , relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

    GU L 344 del 28.12.2011, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/886/oj

    28.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/31


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 2011

    relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

    (2011/886/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1, l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato IV dell’accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3).

    (3)

    La direttiva 2009/28/CE abroga la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (4), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (4)

    La realizzazione da parte della Norvegia dell’obiettivo relativo alla quota di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2020 deve essere considerato nel contesto del livello già elevato della quota di energie rinnovabili rispetto agli Stati membri dell’UE e delle incertezze a livello di domanda e offerta derivanti dalla combinazione di un sistema di produzione di energia prevalentemente idroelettrico e di un clima freddo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l’Unione deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica proposta dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. NOWAK


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

    (4)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.


    PROGETTO DI

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. …

    del …

    che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato IV dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. … del … (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2).

    (3)

    La direttiva 2009/28/CE abroga la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (4)

    La realizzazione da parte della Norvegia dell’obiettivo relativo alla quota di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2020 deve essere considerato nel contesto del livello già elevato della quota di energie rinnovabili rispetto agli Stati membri dell’UE e delle incertezze a livello di domanda e offerta derivanti dalla combinazione di un sistema di produzione di energia prevalentemente idroelettrico e di un clima freddo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

    1)

    il testo del punto 19 (direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con decorrenza dal 1o gennaio 2012;

    2)

    dopo il punto 40 [regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione] è inserito il testo seguente:

    «41.

    32009 L 0028: Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

    Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

    a)

    la direttiva non si applica al Liechtenstein,

    b)

    l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, non si applica agli Stati EFTA;

    c)

    all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

    “Norvegia e Islanda notificano all’Autorità di vigilanza EFTA i loro piani di azione nazionali per le energie rinnovabili entro sei mesi dall’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …, che integra la direttiva 2009/28/CE.”;

    d)

    all’articolo 22, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

    “Entro il 31 dicembre 2013, e successivamente ogni due anni, Norvegia e Islanda presentano una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La quinta relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2021, è l’ultima relazione richiesta.”;

    e)

    nell’allegato I, al punto A, è aggiunto quanto segue:

     

    Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2005 (S2005)

    Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2020 (S2020)

    “Islanda

    55,0 %

    64 %

    Norvegia

    58,2 %

    67,5 %” ».

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2009/28/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il…, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il …

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari del Comitato misto SEE


    (1)  GU L ….

    (2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

    (3)  GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

    (4)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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