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Document 32011R0900
Commission Implementing Regulation (EU) No 900/2011 of 7 September 2011 concerning the authorisation of lasalocid A sodium as a feed additive for pheasants, guinea fowl, quails and partridges other than laying birds (holder of authorisation Alpharma (Belgium) BVBA) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011 , relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA] Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011 , relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 231 del 8.9.2011, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2013
8.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 900/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2011
relativo all'autorizzazione del lasalocid A sodico come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole [titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgio) BVBA]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del lasalocid A sodico, numero CAS 25999-20-6. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l’autorizzazione del lasalocid A sodico, numero CAS 25999-20-6, come additivo per mangimi destinati a fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole, da classificare nella categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici». |
(4) |
L’impiego di tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso e le galline ovaiole fino all’età di 16 settimane dal regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione (2), e per i tacchini fino all’età di 16 settimane dal regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione (3). |
(5) |
A sostegno della domanda di autorizzazione del lasalocid A sodico, numero CAS 25999-20-6, per fagiani, faraone, quaglie e pernici, diversi dalle specie ovaiole, sono stati presentati nuovi dati. Nel suo parere del 16 marzo 2011 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il lasalocid A sodico, numero CAS 25999-20-6, non ha effetti avversi sulla salute animale e umana o sull’ambiente, e che esso è efficace per il controllo della coccidiosi nelle specie bersaglio. Essa ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio di resistenze ai batteri e all’Eimeria spp. successivamente all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del lasalocid A sodico numero CAS 25999-20-6 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 269 del 17.8.2004, pag. 14.
(3) GU L 263 del 6.10.2010, pag. 1.
(4) The EFSA Journal 2011; 9(4):2116.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati |
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mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Categoria dei coccidiostatici e istomonostatici |
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5 1 763 |
Alpharma (Belgio) BVBA |
Lasalocid A sodico 15 g/100 g (Avatec 150 G) |
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Fagiani, faraone, quaglie e pernici, eccetto specie ovaiole |
— |
75 |
125 |
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28 settembre 2021 |
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (3) |
(1) Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx