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Document 32011R0898

Regolamento di esecuzione (UE) n. 898/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

GU L 231 del 8.9.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/898/oj

8.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 898/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2008, il 2009 e il 2010, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livello limite (tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre - 31 maggio

481 762

78.0020

1o giugno - 30 settembre

44 251

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio - 31 ottobre

31 289

78.0075

1o novembre - 30 aprile

26 583

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre - 30 giugno

17 258

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio - 31 dicembre

57 955

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre - 31 maggio

368 535

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre - fine febbraio

175 110

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e simili ibridi di agrumi

1o novembre - fine febbraio

115 625

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno - 31 dicembre

346 366

78.0160

1o gennaio - 31 maggio

88 090

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio - 20 novembre

80 588

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio - 31 agosto

700 556

78.0180

1o settembre - 31 dicembre

65 039

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio - 30 aprile

229 646

78.0235

1o luglio - 31 dicembre

35 541

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno - 31 luglio

5 794

78.0265

0809 20 95

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

21 maggio - 10 agosto

30 783

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno - 30 settembre

5 613

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno - 30 settembre

10 293»


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